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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 76/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° / 2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Gianfranco Placentino consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato all'esito dell'udienza a trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.10.2025, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTAULE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da:
in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti della società DMG srl, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Pescolla e dall'avv.
RE RE, elettivamente domiciliati come in atti
appellanti
contro
:
, in persona del Direttore/legale Parte_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato
appellato pagina 1 di 8
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5.12.2023, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dagli appellanti, in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della società “D.M.G. s.r.l.”, gestrice della casa di riposo “Residenza Samnium”, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 129-0, 129-1, 130-0, 130-1, 131-0, 131-1 dell' appellato, con cui si CP_1 ingiungeva il pagamento ad ognuno dei tre soci amministratori, i fratelli e Parte_1 Pt_3
della somma di € 104.949,82, derivante dal cumulo di sanzioni, scaturite da plurime violazioni della Pt_2 normativa giuslavoristica, in quanto nella citata struttura era emersa una particolare programmazione del lavoro e, nello specifico, l'organizzazione del personale deputato alla residenza “Samnium”, strutturata in turni di 8 ore giornaliere, delle quali 4 venivano imputate a titolo di lavoro subordinato e 4 a titolo di volontariato. Ciò avveniva in virtù dell'adesione dei dipendenti, al momento dell'assunzione, all'organizzazione “I CAN HELP YOU” (di seguito anche ), la cui legale rappresentante era CP_2 Per_1
madre dei ricorrenti. Inoltre, per alcuni (11) lavoratori emergeva che il rapporto di lavoro era stato
[...] instaurato in un periodo antecedente a quello formalmente risultante in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria presso il Centro per l'Impiego e per alcuni (tre) che il rapporto di lavoro era interamente irregolare (in nero) con conseguente applicazione delle relative sanzioni. L'opponente aveva sostenuto che i soci di una società non possono essere assoggettati a sanzione, solamente in base a tale qualità, poiché la sanzione pecuniaria va irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto con l'eventuale responsabilità solidale della società, ribadendo la compatibilità tra il lavoro dipendente e l'attività di lavoro volontario in favore di un soggetto giuridico diverso dal proprio datore di lavoro.
L' aveva chiesto la reiezione delle domande evidenziando la legittimità Controparte_3 dell'irrogazione della sanzione amministrativa a tutti gli amministratori della società ex art.5 della legge n.689/81 e richiamando l'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore (la norma stabilisce che: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria” )
pagina 2 di 8 Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, ritenendo che l'Amministrazione opposta avesse provato l'occupazione irregolare dei lavoratori, attraverso l'applicazione elusiva della normativa sul volontariato, nonché le altre violazioni contestate.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i signori , che, con il primo motivo denunciano il Pt_1 vizio di violazione dell'art. 6 comma 3, legge 689/1981 (che prevede: se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.)
Gli appellanti hanno dedotto che il personale di DMG era diretto e gestito esclusivamente da Parte_1
e solo a quest'ultimo si rivolgevano anche i volontari di per ogni necessità.
[...] CP_2
Deducono, inoltre, la falsa applicazione della normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017), non essendovi incompatibilità assoluta tra attività di lavoro dipendente e attività di lavoro volontario e non potendosi affermare il carattere fittizio del lavoro volontario svolto presso la residenza, in quanto asseritamente in contrasto con gli esiti della verifica ispettiva e le deposizioni di tutti i collaboratori della casa di riposo.
Gli appellanti muovono, quindi, censura al capo della sentenza in cui vengono riconosciute congrue le sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria preventiva di inizio rapporto da effettuarsi presso il
Centro per l'Impiego relativamente a n. 11 lavoratori, per tre dei quali ( e Controparte_4 Persona_2
risulta addirittura assente la formale assunzione. Controparte_5
Concludono, dunque, per l'accoglimento dell'appello e, in via subordinata, per la riduzione delle sanzioni ex art. 8 l. 689/81.
Radicalmente instauratosi il contradditorio, con la costituzione dell' , che chiede, nel merito, il CP_6 rigetto, alla odierna udienza la causa è decisa come segue.
********************
Nel merito l'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
In merito alla sussistenza delle violazioni e all'accertamento compiuto dagli ispettori (II, III e IV motivi di appello) basterà fare rinvio alla sentenza di I grado, la quale risulta compiutamente e coerentemente motivata, cosicché le censure alla stessa mosse, sostanzialmente ripetitive delle ragioni già svolte in I grado, sono infondate.
All'esito dell'istruttoria svolta è, infatti, emerso il carattere elusivo del “sistema” con il quale la D.M.G. s.r.l.,
e per essa i suoi amministratori, impiegavano il personale presso la residenza “Samnium”, articolata in tre pagina 3 di 8 turni di servizio giornalieri della durata di 8 ore ciascuno, di cui 4 a titolo di lavoro subordinato e 4 a titolo di volontariato, nelle quali venivano svolte le medesime mansioni.
Ciò posto, si rileva con evidenza che l'organizzazione dei turni all'interno della struttura in assenza delle prestazioni volontarie non avrebbe potuto garantire (con sole 4 ore giornaliere per dipendente) il funzionamento della stessa trattandosi, peraltro, di struttura di degenza e ricovero di anziani con bisogni di assistenza continua (notturna e diurna) con la conseguenza che le prestazioni assistenziali non sarebbero state certamente rispondenti ai livelli minimi organizzativi interni e del personale prescritti dal Regolamento
Regionale n.1 del 27.2.2015, art. 51.
Inoltre, dall'istruttoria è emersa la riconducibilità dell'organizzazione globale del lavoro in capo alla D.M.G.
s.r.l., mentre non si attesta alcuna ingerenza in tale contesto dell'associazione “I can help you”, la cui titolare
è la madre dei fratelli . Pt_1
Ancora, siffatta organizzazione del lavoro è incompatibile con il quadro normativo che nell'ordinamento giuridico disciplina il volontariato. Tale attività aveva trovato la sua prima definizione nella legge quadro del
11 agosto 1991, n. 266 che lo identificava in ogni attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite un'organizzazione che opera senza fini di lucro esclusivamente per scopi di solidarietà e che si avvale in modo determinante o prevalente delle prestazioni dei propri associati o aderenti.
Il d.lgs. 117/2017 ha riscritto le regole del volontariato, statuendo all'art. 17 c.2 che il volontario è una persona che per sua libera scelta(e non in adempimento di un obbligo) svolge attività a favore della comunità
e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopi di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, pertanto, il contratto è necessariamente a titolo gratuito. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, essendo vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Inoltre il legislatore ha evidenziato, per quanto rileva nel caso di specie, come la qualità di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore è, dunque, inderogabile poiché espressamente prevista dalla legge, al fine di evitare forme di abuso del volontariato, dietro cui si celano veri e propri rapporti di lavoro.
pagina 4 di 8 Il citato disposto dell'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017 ha, quindi, portata ampia e generalizzata, in quanto fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche gli enti tramite i quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali è emerso un'evidente elusione della norma, in quanto in sede di assunzione i dipendenti della D.M.G. dovevano aderire all'associazione “I can help you”, gestita da Per_1
madre degli appellanti, con la quale i dipendenti stessi non avevano alcun rapporto, anzi anche
[...] durante le ore di volontariato erano soggetti al potere direttivo dei . Inoltre l'attività Pt_1 dell'associazione “I can help you” veniva esplicata dai dipendenti della D.M.G. s.r.l., deputati alla struttura
“Samnium”, solo ed esclusivamente nell'ambito della stessa. Le presunte prestazioni rese a titolo di volontariato erano sistematiche e si stagliavano sempre a ridosso delle n. 4 ore contabilizzate come lavoro subordinato, andando a comporre un unico turno di 8 ore.
Per quanto attiene le altre infrazioni, fondate secondo gli appellanti solo sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, è poi pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “i verbali dell'Ispettorato territoriale del lavoro, fondati sulle dichiarazioni dei lavoratori, forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass.27847/2021,
Cass. n. 24208/2020, Cass. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95). Nel caso di specie gli appellanti si sono limitati a negare i fatti senza addurre alcuna prova contraria.
È, invece, parzialmente fondato il primo motivo di appello che merita accoglimento limitatamente alla posizione del sig. Parte_2
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata in primo grado non emergono elementi idonei a dimostrare un effettivo coinvolgimento del predetto nella gestione del personale o nell'organizzazione dell'attività lavorativa presso la struttura “Residenza Samnium”.
L'ordinanza-ingiunzione n. 130-0/2021 è stata emessa nei suoi confronti per il solo fatto della carica di co- amministratore, in applicazione degli artt. 3 e 5 della l. 689/1981, richiamando il principio della culpa in vigilando, in quanto tutti i fratelli, soci amministratori, avevano poteri di firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in un contesto di piccole dimensioni. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza
(Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 1994, n. 10412; Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre 2011, n. 28929), la responsabilità amministrativa presuppone la prova di una condotta dolosa o colposa e non può desumersi automaticamente dalla mera titolarità della carica sociale.
Nel caso di specie, sia dalle deduzioni degli appellanti, sia dalle risultanze testimoniali è emerso che la pagina 5 di 8 gestione operativa era riconducibile esclusivamente ai signori e;
Parte_1 Parte_3 dall'istruttoria svolta non emerge alcun atto di tale da configurare concorso materiale o Parte_2 morale nell'illecito. Ne consegue che l'imputazione di responsabilità amministrativa nei suoi confronti deve essere esclusa, con annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. 130-0/2021 e n. 130-1/2021.
Invero, come già affermato dalla Corte di Cassazione, “nella disciplina delle infrazioni amministrative, di cui alla L.24.11.1981 n.689, i soci di una società di persone (ma il principio può essere applicato, per identità di ratio, anche al caso di specie in cui vi è un'amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione da parte dei singoli soci amministratori) non possono essere assoggettati a sanzioni in base
a tale loro qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma dell'art.6 L. cit. (Cass. 29.11,1989 n.
5212). Ne discende che, in tema di illeciti amministrativi, in forza dell'art.3 della richiamata legge, alla cui stregua ”ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa
o colposa”, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio amministratore che lo ha posto in essere…Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società (art. 2319 c.c.). Più precisamente, il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n.689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione;
qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti); Cass., Sez. L., n. 12459 del 1998, in tal senso anche Cass.21.8.1996 n. 7692. Alla luce dei principi esposti, l'iter argomentativo del Giudice di primo grado appare, dunque, erroneo, poiché, si è ritenuto egualmente responsabile, Parte_2 indipendentemente , cioè, dalla commissione del fatto, soltanto perché avrebbe dovuto impedirlo;
postulandosi, in tal modo, un obbligo, sicuramente inesistente, a carico dello stesso, di un preventivo controllo degli altri amministratori, nella specie e e di un correlativo potere Parte_1 Pt_3
pagina 6 di 8 impeditivo, vertendosi invece nel caso di specie su un'amministrazione di tipo disgiuntivo per gli atti ordinari.
È, infatti, emerso sia dalle deduzioni degli appellanti sia dalle dichiarazioni testimoniali, che le istruzioni utili all'espletamento del lavoro venivano fornite principalmente da ma anche da Parte_1 Parte_3
(teste e che anche <<…era presente tutte le notti in struttura>>(teste
[...] CP_4 Parte_3
), pertanto anche esercitava i poteri gestori del datore di lavoro. Tes_1 Parte_3
Nulla invece è emerso riguardo a per il quale può affermarsi una sostanziale estraneità Parte_2 alla gestione diretta dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Con la sentenza n.11751 del 2004 la S.C. ha poi chiarito che ”l'obbligo solidale per il pagamento della sanzione amministrativa a carico del singolo componente del consiglio di amministrazione, che non ha adempiuto il dovere di vigilanza, deriva non tanto (rectius: non esclusivamente) dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 2392 c.c.(2476 c.c. per gli amministratori delle s.r.l.), quanto dal combinato disposto di tale norma e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 689 del 1981”. Pertanto, dal dovere di vigilanza incombente su ogni amministratore, non deriva un obbligo impeditivo dell'evento, fonte di autonoma responsabilità diretta in concorso con l'autore materiale, ma una responsabilità solidale per la violazione commessa dagli altri amministratori, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 689 del 1981, che prevede per il soggetto sul quale incombe un dovere di vigilanza su un altro o su altri soggetti, la responsabilità solidale con l'autore della violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Pertanto va affermata la responsabilità solidale di per le ordinanze ingiunzioni n. 129- Parte_2
0/2021 e n. 131-0/2021, notificate rispettivamente a e Parte_1 Parte_3
In subordine, gli appellanti richiedono l'applicazione dell'art. 8 della l. 689/1981. La richiesta non può essere accolta.
Come già affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione – non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato, ossia illecito penale, ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass n. 12659/2019; Cass. n. 10775/2017).
pagina 7 di 8 Nel caso di specie il beneficio invocato dai ricorrenti non è applicabile, vertendosi in tema di pluralità di violazioni commesse con più azioni ed omissioni ed in materie diverse.
Si ritiene, infine, che le sanzioni applicate siano congrue, essendo state determinate in misura più vicina al minimo che al massimo delle rispettive forbici edittali, o, comunque, intermedia, tenuto conto della gravità e del numero delle violazioni contestate.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_1 Parte_3 Parte_2
DMG s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 231/2023, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, esclusa, la responsabilità diretta del signor Parte_2 in ordine alle violazioni contestate, annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 130-0/2021 e n. 130-1/2021
[...] dichiarando responsabile in solido per le sanzioni di cui alle ordinanze n.129-0/2021 e Parte_2
n.131-0/2021;
2. Conferma, nel resto, la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 231/2023;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 76/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° / 2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Gianfranco Placentino consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato all'esito dell'udienza a trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.10.2025, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTAULE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, promossa da:
in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti della società DMG srl, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Pescolla e dall'avv.
RE RE, elettivamente domiciliati come in atti
appellanti
contro
:
, in persona del Direttore/legale Parte_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato
appellato pagina 1 di 8
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5.12.2023, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dagli appellanti, in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della società “D.M.G. s.r.l.”, gestrice della casa di riposo “Residenza Samnium”, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 129-0, 129-1, 130-0, 130-1, 131-0, 131-1 dell' appellato, con cui si CP_1 ingiungeva il pagamento ad ognuno dei tre soci amministratori, i fratelli e Parte_1 Pt_3
della somma di € 104.949,82, derivante dal cumulo di sanzioni, scaturite da plurime violazioni della Pt_2 normativa giuslavoristica, in quanto nella citata struttura era emersa una particolare programmazione del lavoro e, nello specifico, l'organizzazione del personale deputato alla residenza “Samnium”, strutturata in turni di 8 ore giornaliere, delle quali 4 venivano imputate a titolo di lavoro subordinato e 4 a titolo di volontariato. Ciò avveniva in virtù dell'adesione dei dipendenti, al momento dell'assunzione, all'organizzazione “I CAN HELP YOU” (di seguito anche ), la cui legale rappresentante era CP_2 Per_1
madre dei ricorrenti. Inoltre, per alcuni (11) lavoratori emergeva che il rapporto di lavoro era stato
[...] instaurato in un periodo antecedente a quello formalmente risultante in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria presso il Centro per l'Impiego e per alcuni (tre) che il rapporto di lavoro era interamente irregolare (in nero) con conseguente applicazione delle relative sanzioni. L'opponente aveva sostenuto che i soci di una società non possono essere assoggettati a sanzione, solamente in base a tale qualità, poiché la sanzione pecuniaria va irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto con l'eventuale responsabilità solidale della società, ribadendo la compatibilità tra il lavoro dipendente e l'attività di lavoro volontario in favore di un soggetto giuridico diverso dal proprio datore di lavoro.
L' aveva chiesto la reiezione delle domande evidenziando la legittimità Controparte_3 dell'irrogazione della sanzione amministrativa a tutti gli amministratori della società ex art.5 della legge n.689/81 e richiamando l'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore (la norma stabilisce che: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria” )
pagina 2 di 8 Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, ritenendo che l'Amministrazione opposta avesse provato l'occupazione irregolare dei lavoratori, attraverso l'applicazione elusiva della normativa sul volontariato, nonché le altre violazioni contestate.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i signori , che, con il primo motivo denunciano il Pt_1 vizio di violazione dell'art. 6 comma 3, legge 689/1981 (che prevede: se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.)
Gli appellanti hanno dedotto che il personale di DMG era diretto e gestito esclusivamente da Parte_1
e solo a quest'ultimo si rivolgevano anche i volontari di per ogni necessità.
[...] CP_2
Deducono, inoltre, la falsa applicazione della normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017), non essendovi incompatibilità assoluta tra attività di lavoro dipendente e attività di lavoro volontario e non potendosi affermare il carattere fittizio del lavoro volontario svolto presso la residenza, in quanto asseritamente in contrasto con gli esiti della verifica ispettiva e le deposizioni di tutti i collaboratori della casa di riposo.
Gli appellanti muovono, quindi, censura al capo della sentenza in cui vengono riconosciute congrue le sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria preventiva di inizio rapporto da effettuarsi presso il
Centro per l'Impiego relativamente a n. 11 lavoratori, per tre dei quali ( e Controparte_4 Persona_2
risulta addirittura assente la formale assunzione. Controparte_5
Concludono, dunque, per l'accoglimento dell'appello e, in via subordinata, per la riduzione delle sanzioni ex art. 8 l. 689/81.
Radicalmente instauratosi il contradditorio, con la costituzione dell' , che chiede, nel merito, il CP_6 rigetto, alla odierna udienza la causa è decisa come segue.
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Nel merito l'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
In merito alla sussistenza delle violazioni e all'accertamento compiuto dagli ispettori (II, III e IV motivi di appello) basterà fare rinvio alla sentenza di I grado, la quale risulta compiutamente e coerentemente motivata, cosicché le censure alla stessa mosse, sostanzialmente ripetitive delle ragioni già svolte in I grado, sono infondate.
All'esito dell'istruttoria svolta è, infatti, emerso il carattere elusivo del “sistema” con il quale la D.M.G. s.r.l.,
e per essa i suoi amministratori, impiegavano il personale presso la residenza “Samnium”, articolata in tre pagina 3 di 8 turni di servizio giornalieri della durata di 8 ore ciascuno, di cui 4 a titolo di lavoro subordinato e 4 a titolo di volontariato, nelle quali venivano svolte le medesime mansioni.
Ciò posto, si rileva con evidenza che l'organizzazione dei turni all'interno della struttura in assenza delle prestazioni volontarie non avrebbe potuto garantire (con sole 4 ore giornaliere per dipendente) il funzionamento della stessa trattandosi, peraltro, di struttura di degenza e ricovero di anziani con bisogni di assistenza continua (notturna e diurna) con la conseguenza che le prestazioni assistenziali non sarebbero state certamente rispondenti ai livelli minimi organizzativi interni e del personale prescritti dal Regolamento
Regionale n.1 del 27.2.2015, art. 51.
Inoltre, dall'istruttoria è emersa la riconducibilità dell'organizzazione globale del lavoro in capo alla D.M.G.
s.r.l., mentre non si attesta alcuna ingerenza in tale contesto dell'associazione “I can help you”, la cui titolare
è la madre dei fratelli . Pt_1
Ancora, siffatta organizzazione del lavoro è incompatibile con il quadro normativo che nell'ordinamento giuridico disciplina il volontariato. Tale attività aveva trovato la sua prima definizione nella legge quadro del
11 agosto 1991, n. 266 che lo identificava in ogni attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite un'organizzazione che opera senza fini di lucro esclusivamente per scopi di solidarietà e che si avvale in modo determinante o prevalente delle prestazioni dei propri associati o aderenti.
Il d.lgs. 117/2017 ha riscritto le regole del volontariato, statuendo all'art. 17 c.2 che il volontario è una persona che per sua libera scelta(e non in adempimento di un obbligo) svolge attività a favore della comunità
e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopi di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, pertanto, il contratto è necessariamente a titolo gratuito. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, essendo vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Inoltre il legislatore ha evidenziato, per quanto rileva nel caso di specie, come la qualità di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore è, dunque, inderogabile poiché espressamente prevista dalla legge, al fine di evitare forme di abuso del volontariato, dietro cui si celano veri e propri rapporti di lavoro.
pagina 4 di 8 Il citato disposto dell'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017 ha, quindi, portata ampia e generalizzata, in quanto fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche gli enti tramite i quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali è emerso un'evidente elusione della norma, in quanto in sede di assunzione i dipendenti della D.M.G. dovevano aderire all'associazione “I can help you”, gestita da Per_1
madre degli appellanti, con la quale i dipendenti stessi non avevano alcun rapporto, anzi anche
[...] durante le ore di volontariato erano soggetti al potere direttivo dei . Inoltre l'attività Pt_1 dell'associazione “I can help you” veniva esplicata dai dipendenti della D.M.G. s.r.l., deputati alla struttura
“Samnium”, solo ed esclusivamente nell'ambito della stessa. Le presunte prestazioni rese a titolo di volontariato erano sistematiche e si stagliavano sempre a ridosso delle n. 4 ore contabilizzate come lavoro subordinato, andando a comporre un unico turno di 8 ore.
Per quanto attiene le altre infrazioni, fondate secondo gli appellanti solo sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, è poi pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “i verbali dell'Ispettorato territoriale del lavoro, fondati sulle dichiarazioni dei lavoratori, forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass.27847/2021,
Cass. n. 24208/2020, Cass. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95). Nel caso di specie gli appellanti si sono limitati a negare i fatti senza addurre alcuna prova contraria.
È, invece, parzialmente fondato il primo motivo di appello che merita accoglimento limitatamente alla posizione del sig. Parte_2
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata in primo grado non emergono elementi idonei a dimostrare un effettivo coinvolgimento del predetto nella gestione del personale o nell'organizzazione dell'attività lavorativa presso la struttura “Residenza Samnium”.
L'ordinanza-ingiunzione n. 130-0/2021 è stata emessa nei suoi confronti per il solo fatto della carica di co- amministratore, in applicazione degli artt. 3 e 5 della l. 689/1981, richiamando il principio della culpa in vigilando, in quanto tutti i fratelli, soci amministratori, avevano poteri di firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in un contesto di piccole dimensioni. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza
(Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 1994, n. 10412; Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre 2011, n. 28929), la responsabilità amministrativa presuppone la prova di una condotta dolosa o colposa e non può desumersi automaticamente dalla mera titolarità della carica sociale.
Nel caso di specie, sia dalle deduzioni degli appellanti, sia dalle risultanze testimoniali è emerso che la pagina 5 di 8 gestione operativa era riconducibile esclusivamente ai signori e;
Parte_1 Parte_3 dall'istruttoria svolta non emerge alcun atto di tale da configurare concorso materiale o Parte_2 morale nell'illecito. Ne consegue che l'imputazione di responsabilità amministrativa nei suoi confronti deve essere esclusa, con annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. 130-0/2021 e n. 130-1/2021.
Invero, come già affermato dalla Corte di Cassazione, “nella disciplina delle infrazioni amministrative, di cui alla L.24.11.1981 n.689, i soci di una società di persone (ma il principio può essere applicato, per identità di ratio, anche al caso di specie in cui vi è un'amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione da parte dei singoli soci amministratori) non possono essere assoggettati a sanzioni in base
a tale loro qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma dell'art.6 L. cit. (Cass. 29.11,1989 n.
5212). Ne discende che, in tema di illeciti amministrativi, in forza dell'art.3 della richiamata legge, alla cui stregua ”ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa
o colposa”, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio amministratore che lo ha posto in essere…Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società (art. 2319 c.c.). Più precisamente, il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n.689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione;
qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti); Cass., Sez. L., n. 12459 del 1998, in tal senso anche Cass.21.8.1996 n. 7692. Alla luce dei principi esposti, l'iter argomentativo del Giudice di primo grado appare, dunque, erroneo, poiché, si è ritenuto egualmente responsabile, Parte_2 indipendentemente , cioè, dalla commissione del fatto, soltanto perché avrebbe dovuto impedirlo;
postulandosi, in tal modo, un obbligo, sicuramente inesistente, a carico dello stesso, di un preventivo controllo degli altri amministratori, nella specie e e di un correlativo potere Parte_1 Pt_3
pagina 6 di 8 impeditivo, vertendosi invece nel caso di specie su un'amministrazione di tipo disgiuntivo per gli atti ordinari.
È, infatti, emerso sia dalle deduzioni degli appellanti sia dalle dichiarazioni testimoniali, che le istruzioni utili all'espletamento del lavoro venivano fornite principalmente da ma anche da Parte_1 Parte_3
(teste e che anche <<…era presente tutte le notti in struttura>>(teste
[...] CP_4 Parte_3
), pertanto anche esercitava i poteri gestori del datore di lavoro. Tes_1 Parte_3
Nulla invece è emerso riguardo a per il quale può affermarsi una sostanziale estraneità Parte_2 alla gestione diretta dei rapporti di lavoro all'interno dell'azienda.
Con la sentenza n.11751 del 2004 la S.C. ha poi chiarito che ”l'obbligo solidale per il pagamento della sanzione amministrativa a carico del singolo componente del consiglio di amministrazione, che non ha adempiuto il dovere di vigilanza, deriva non tanto (rectius: non esclusivamente) dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 2392 c.c.(2476 c.c. per gli amministratori delle s.r.l.), quanto dal combinato disposto di tale norma e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 689 del 1981”. Pertanto, dal dovere di vigilanza incombente su ogni amministratore, non deriva un obbligo impeditivo dell'evento, fonte di autonoma responsabilità diretta in concorso con l'autore materiale, ma una responsabilità solidale per la violazione commessa dagli altri amministratori, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 689 del 1981, che prevede per il soggetto sul quale incombe un dovere di vigilanza su un altro o su altri soggetti, la responsabilità solidale con l'autore della violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Pertanto va affermata la responsabilità solidale di per le ordinanze ingiunzioni n. 129- Parte_2
0/2021 e n. 131-0/2021, notificate rispettivamente a e Parte_1 Parte_3
In subordine, gli appellanti richiedono l'applicazione dell'art. 8 della l. 689/1981. La richiesta non può essere accolta.
Come già affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione – non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato, ossia illecito penale, ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass n. 12659/2019; Cass. n. 10775/2017).
pagina 7 di 8 Nel caso di specie il beneficio invocato dai ricorrenti non è applicabile, vertendosi in tema di pluralità di violazioni commesse con più azioni ed omissioni ed in materie diverse.
Si ritiene, infine, che le sanzioni applicate siano congrue, essendo state determinate in misura più vicina al minimo che al massimo delle rispettive forbici edittali, o, comunque, intermedia, tenuto conto della gravità e del numero delle violazioni contestate.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_1 Parte_3 Parte_2
DMG s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 231/2023, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, esclusa, la responsabilità diretta del signor Parte_2 in ordine alle violazioni contestate, annulla le ordinanze-ingiunzioni n. 130-0/2021 e n. 130-1/2021
[...] dichiarando responsabile in solido per le sanzioni di cui alle ordinanze n.129-0/2021 e Parte_2
n.131-0/2021;
2. Conferma, nel resto, la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 231/2023;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
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