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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/10/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 14 c.p.c. da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI NICCOLO', presso il quale ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica, che nulla ha opposto.
CONCLUSIONI di PARTE RICORRENTE:
“In via principale:
1
1. Accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla presente narrativa, non-ché
ricorrendone i presupposti, dichiararsi con sentenza non defini-tiva la cessazione
degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi e Parte_1 CP_1
in data 04.06.2009 a Afragola (NA) e trascritto negli atti del Comune di
[...]
Afragola, al n. 33, parte I, anno 2009.
2. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04.06.2009 a
Afragola (NA) tra i coniugi e e trascritto negli atti del Parte_1 CP_1
Comune di Afragola, al n. 33, parte I, anno 2009.
3. Essendo i coniugi indipendenti economicamente e in assenza di prole, non
disporsi alcun contributo al mantenimento.
4. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola di trascrivere
sull'atto di matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Afragola,
al n. 33, parte I, anno 2009, l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni
responsabilità.
5. Spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.A.
interamente rifusi in caso di opposizione ”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Pt_1
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
con ; CP_1
osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 09/09/25 (per via diplomatica tramite Ambasciata d'Italia in Marocco: cfr. decreto 30/04/25),
la parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
2 dato atto che, all'udienza del 23/10/25, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
osservato che sussistono elementi di estraneità (resistente cittadino marocchino);
ritenuta preliminarmente la competenza del giudice adito in ordine alla domanda di divorzio, in base al quinto criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/2019 UE (la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda), posto che parte ricorrente risiede in provincia di Verona da oltre un anno prima della introduzione della domanda;
ritenuto, poi, che la legge italiana è applicabile in base all'art. 8 lett. d) del
Reg. 1259/2010 UE (legge dello Stato in cui è adita l'autorità
giurisdizionale), posto che la domanda è stata introdotta in Italia;
osservato, nel merito, che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4
della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AG (NA) (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la sentenza di separazione n. 1438 del 27/07/22 è passata in giudicato
(cfr. doc. 10 di parte ricorrente );
ii) dal 12/10/21, data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale
nel corso della causa di separazione (cfr. doc. 6 di parte ricorrente),
all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
3 iii) come allegato da parte ricorrente e ricavabile dalla condotta delle parti,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che dal matrimonio non sono nati figli;
dato atto che parte ricorrente non ha formulato domanda di assegno divorzile, essendo indipendente economicamente;
osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu - in ragione sia della natura 'necessaria' della pronuncia di divorzio, sia della mancata opposizione alla domanda di divorzio di parte resistente, non costituita e rimasta contumace - può
dichiararsene l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in AG
(NA), il 04/06/2009, tra e Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
AG (NA) (anno 2009, serie /, parte prima, n. 33);
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
3. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AG (NA) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/10/25
Il Presidente Estensore Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 14 c.p.c. da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI NICCOLO', presso il quale ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica, che nulla ha opposto.
CONCLUSIONI di PARTE RICORRENTE:
“In via principale:
1
1. Accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla presente narrativa, non-ché
ricorrendone i presupposti, dichiararsi con sentenza non defini-tiva la cessazione
degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi e Parte_1 CP_1
in data 04.06.2009 a Afragola (NA) e trascritto negli atti del Comune di
[...]
Afragola, al n. 33, parte I, anno 2009.
2. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04.06.2009 a
Afragola (NA) tra i coniugi e e trascritto negli atti del Parte_1 CP_1
Comune di Afragola, al n. 33, parte I, anno 2009.
3. Essendo i coniugi indipendenti economicamente e in assenza di prole, non
disporsi alcun contributo al mantenimento.
4. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola di trascrivere
sull'atto di matrimonio trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Afragola,
al n. 33, parte I, anno 2009, l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni
responsabilità.
5. Spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.A.
interamente rifusi in caso di opposizione ”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Pt_1
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
con ; CP_1
osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 09/09/25 (per via diplomatica tramite Ambasciata d'Italia in Marocco: cfr. decreto 30/04/25),
la parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
2 dato atto che, all'udienza del 23/10/25, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
osservato che sussistono elementi di estraneità (resistente cittadino marocchino);
ritenuta preliminarmente la competenza del giudice adito in ordine alla domanda di divorzio, in base al quinto criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/2019 UE (la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda), posto che parte ricorrente risiede in provincia di Verona da oltre un anno prima della introduzione della domanda;
ritenuto, poi, che la legge italiana è applicabile in base all'art. 8 lett. d) del
Reg. 1259/2010 UE (legge dello Stato in cui è adita l'autorità
giurisdizionale), posto che la domanda è stata introdotta in Italia;
osservato, nel merito, che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4
della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AG (NA) (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la sentenza di separazione n. 1438 del 27/07/22 è passata in giudicato
(cfr. doc. 10 di parte ricorrente );
ii) dal 12/10/21, data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale
nel corso della causa di separazione (cfr. doc. 6 di parte ricorrente),
all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
3 iii) come allegato da parte ricorrente e ricavabile dalla condotta delle parti,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che dal matrimonio non sono nati figli;
dato atto che parte ricorrente non ha formulato domanda di assegno divorzile, essendo indipendente economicamente;
osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu - in ragione sia della natura 'necessaria' della pronuncia di divorzio, sia della mancata opposizione alla domanda di divorzio di parte resistente, non costituita e rimasta contumace - può
dichiararsene l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in AG
(NA), il 04/06/2009, tra e Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
AG (NA) (anno 2009, serie /, parte prima, n. 33);
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
3. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AG (NA) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/10/25
Il Presidente Estensore Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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