Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2022, proposto da OH YY, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038773, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100462 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. BI OH in favore del sig. Laabidi Rahal;
- del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038775, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100463 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. BI OH in favore del sig. Raji El Illah;
- del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038774, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100505 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. BI OH in favore del sig. Ez MB OH;
- del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038778, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100463 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. BI OH in favore del sig. SI AB;
- del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038783, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100457 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. BI OH in favore del sig. DO OH.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa KA PA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OH BI, in qualità di datore di lavoro, chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lucca il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore dei cinque lavoratori stranieri emarginati in epigrafe; i nulla osta richiesti venivano rilasciati in data 1° luglio 2022.
Con successivi provvedimenti del 14 luglio 2022, meglio identificati in epigrafe, i nulla osta venivano revocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lucca per la seguente identica motivazione: « [vista] la circolare prot.n.5113 del 24/06/2022 da cui emerge che la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentata dal sig. BI OH […] non rientra nelle quote assegnate alla provincia di Lucca », « non sussistono più le condizioni che hanno determinato il rilascio del nulla osta in parola ».
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor YY impugnava i suddetti decreti di revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base dei seguenti argomenti di censura.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che i nulla osta già rilasciati non avrebbero potuto essere emessi in assenza di quote, quindi era illegittima la revoca che rilevava la carenza di tale presupposto; invocava inoltre il legittimo affidamento.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del gravame.
4. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 5 ottobre 2022, veniva respinta dalla Sezione con ordinanza n. 564/2022.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Nell’ordinamento italiano, l’ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato è subordinato alla disponibilità di quote, periodicamente stabilite dal Governo nell’ambito del decreto flussi di cui all’art. 3 D. Lgs. 286/1998, e successivamente ripartite territorialmente dalle varie articolazioni dell’Amministrazione dell’Interno. L’art. 21 comma 1 D. Lgs. 286/1998 stabilisce infatti che: « 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 ». In assenza di quote disponibili, non può dunque essere rilasciato nulla osta all’impiego del lavoratore. Ove rilasciato un nulla osta in assenza di quota, pertanto, l’Amministrazione ben può, e anzi deve, revocarlo per la carenza dei presupposti necessari alla relativa emissione.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente ( segnatamente: pagine 81-83 della documentazione depositata il 9 settembre 2022 dall’Avvocatura distrettuale dello Stato a corredo del rapporto informativo predisposto dalla Prefettura di Lucca ) emerge che nell’elenco delle quote assegnate alla provincia di Lucca e comunicate dal Ministero dell’Interno figurano nove pratiche intestate al ricorrente quale datore di lavoro, identificate con codici di registrazione recanti numeri precedenti quelli attribuiti ai cinque lavoratori cui si riferiscono i provvedimenti impugnati nel presente giudizio. Non sussistono dunque quote disponibili per i cinque ulteriori lavoratori indicati in epigrafe.
In assenza di quota, la revoca del nulla osta si appalesa, per quanto sopra esposto, del tutto legittima e doverosa da parte dell’Amministrazione.
Né la parte ricorrente può accampare, in proprio favore, un legittimo affidamento tutelabile, considerato che tale istituto richiede, per il relativo perfezionamento, che il privato beneficiario di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, rimosso in autotutela dalla P.A., sia stato indotto a confidare nella stabilità dell’atto (anche) per il lungo tempo di efficacia dello stesso: « Il legittimo affidamento […] è istituto la cui rilevanza giuridica, nell’ordinamento interno, è recata dal recepimento dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, espressamente costituenti fonte di disciplina dell’azione delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 1 L. 241/1990. Detto istituto, i cui contorni venivano delineati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, contempla tre elementi costitutivi: a) la sussistenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato emesso dalla p.a. e successivamente rimosso (elemento oggettivo); b) la buona fede del beneficiario, il quale confida nella validità e stabilità del provvedimento (elemento soggettivo); c) il decorso di un considerevole lasso di tempo (elemento cronologico) che ingenera e rafforza, in capo al privato, l’aspettativa di definitività della situazione giuridica soggettiva di vantaggio conseguita » (TAR Puglia, Lecce, II, 12 novembre 2018 n. 1666). Nella fattispecie oggetto di causa, invece, i nulla osta erroneamente rilasciati in favore dei dipendenti indicati in epigrafe venivano revocati dopo appena tredici giorni dalla relativa emissione. Manca dunque l’elemento cronologico descritto dalla riportata giurisprudenza, con conseguente non configurabilità di un affidamento tutelabile.
6. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS AR, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
KA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| KA PA | SS AR |
IL SEGRETARIO