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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/11/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 23-1/2025
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Caltagirone, via Croce del Vicario n. 6, partita I.V.A.
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Bevilacqua, giusta procura in atti. P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f. , con sede in Caltagirone, via Enrico Vella n. 123. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in Caltagirone, via Enrico Vella n. 123, proposto da Controparte_1
Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, effettuata a cura della
Cancelleria a mezzo pec in data 15.07.2025; rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, la non Controparte_1 si è costituita e, pertanto, se ne dichiara la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuta la legittimazione ad agire del ricorrente, che trova fondamento nella sentenza n. 67/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Paola Criscione, il 04-05.02.2025, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/2015 dichiarato definitivamente esecutivo;
considerato che
le società cooperative, in caso di insolvenza, sono sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa e, qualora svolgano attività commerciale, anche alla liquidazione giudiziale;
rilevato che il rapporto tra le due procedure di insolvenza è regolato – in base al disposto dell'art. 2545terdecies c.c. nonché 295, comma II, CCII – dal principio di prevenzione, in base al quale prevale la procedura che sia stata introdotta per prima, salvo l'obbligo del Tribunale fallimentare di sentire l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa nel caso di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (art. 297, comma IV, CCII); dato atto che, nel caso in esame, l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha inviato all'Ufficio una comunicazione in data 29.07.2025 nella quale ha esposto i dati risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2009, l'ultimo depositato, senza esprimere alcun parere, rimanendo in attesa delle determinazioni del Tribunale;
ritenuto, ancora, che la presenza di uno scopo mutualistico non escluda la fallibilità (rectius:
l'apertura della liquidazione giudiziale) della società cooperativa, dovendosi distinguere il lucro soggettivo - ossia la finalità d'impresa - dal cd. lucro oggettivo (che incide sulla fallibilità), che attiene alle modalità di gestione dell'impresa secondo criteri di economicità (al riguardo, tra le altre,
Cassazione civile, sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29245, secondo la quale: “È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545 -terdecies e 2082 c.c. e art. 1 L. Fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità
(cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dall'art. 2545terdecies c.c., comma 2. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante
i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge”); rilevato che, nel caso in esame, lo svolgimento di attività commerciale risulta già dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale (realizzazione, acquisto e recupero di immobili da destinare in godimento, in proprietà o secondo altre forme contrattuali ai soci nonché gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile) e che la debitrice, non costituendosi e non svolgendo difese al riguardo, in applicazione del riparto dell'onere probatorio, ha precluso ogni approfondimento;
ritenuto, allora, che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge;
rilevato, invero, che dall'istruttoria d'ufficio è emerso che l'ultimo bilancio depositato è quello afferente all'esercizio 2009 (i cui dati sono nulla possono dire in merito al superamento delle soglie di “fallibilità”, in quanto risalenti a oltre quindici anni fa) e che l'ultima dichiarazione fiscale presentata riguarda l'esercizio 2017 (come da attestazione del capo area di Riscossione in atti); ritenuto che la complessiva esposizione debitoria emersa, rappresentata da un basso debito nei confronti dell'Erario e dal credito vantato dal ricorrente, consenta comunque di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); ritenuto che la mancata costituzione della resistente e il mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi ha impedito di effettuare un compiuto accertamento al riguardo;
ritenuto, tuttavia, che possa operarsi una valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società resistente, potendosi desumere tale circostanza dalla sua messa in liquidazione sì per raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in presenza di crediti non soddisfatti in relazione ai quali pendevano procedimenti giudiziari (in particolare, limitatamente a quanto emerso dall'istruttoria d'ufficio, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti dell'odierno ricorrente per un credito di euro 51.079,02 e la procedura esecutiva immobiliare n. 152/2017); dal mancato deposito dei bilanci da oltre quindici anni e dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da sette anni, ancor prima della liquidazione volontaria;
rilevato, in conclusione, che le superiori circostanze rappresentano elementi esteriori dai quali può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte, sebbene la mancanza di documentazione impedisca di verificare l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori, che peraltro in questa sede possono essere solo parzialmente individuati;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
, in persona del liquidatore con sede in Caltagirone, via Enrico Vella
[...] Controparte_2
n. 123, numero REA CT – 133487;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore la dott.ssa con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1 dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 17.02.2026 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 23-1/2025
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Caltagirone, via Croce del Vicario n. 6, partita I.V.A.
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Bevilacqua, giusta procura in atti. P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f. , con sede in Caltagirone, via Enrico Vella n. 123. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in Caltagirone, via Enrico Vella n. 123, proposto da Controparte_1
Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, effettuata a cura della
Cancelleria a mezzo pec in data 15.07.2025; rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, la non Controparte_1 si è costituita e, pertanto, se ne dichiara la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuta la legittimazione ad agire del ricorrente, che trova fondamento nella sentenza n. 67/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice dott.ssa Paola Criscione, il 04-05.02.2025, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/2015 dichiarato definitivamente esecutivo;
considerato che
le società cooperative, in caso di insolvenza, sono sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa e, qualora svolgano attività commerciale, anche alla liquidazione giudiziale;
rilevato che il rapporto tra le due procedure di insolvenza è regolato – in base al disposto dell'art. 2545terdecies c.c. nonché 295, comma II, CCII – dal principio di prevenzione, in base al quale prevale la procedura che sia stata introdotta per prima, salvo l'obbligo del Tribunale fallimentare di sentire l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa nel caso di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (art. 297, comma IV, CCII); dato atto che, nel caso in esame, l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha inviato all'Ufficio una comunicazione in data 29.07.2025 nella quale ha esposto i dati risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2009, l'ultimo depositato, senza esprimere alcun parere, rimanendo in attesa delle determinazioni del Tribunale;
ritenuto, ancora, che la presenza di uno scopo mutualistico non escluda la fallibilità (rectius:
l'apertura della liquidazione giudiziale) della società cooperativa, dovendosi distinguere il lucro soggettivo - ossia la finalità d'impresa - dal cd. lucro oggettivo (che incide sulla fallibilità), che attiene alle modalità di gestione dell'impresa secondo criteri di economicità (al riguardo, tra le altre,
Cassazione civile, sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29245, secondo la quale: “È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545 -terdecies e 2082 c.c. e art. 1 L. Fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità
(cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dall'art. 2545terdecies c.c., comma 2. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante
i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge”); rilevato che, nel caso in esame, lo svolgimento di attività commerciale risulta già dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale (realizzazione, acquisto e recupero di immobili da destinare in godimento, in proprietà o secondo altre forme contrattuali ai soci nonché gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile) e che la debitrice, non costituendosi e non svolgendo difese al riguardo, in applicazione del riparto dell'onere probatorio, ha precluso ogni approfondimento;
ritenuto, allora, che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che, nel caso di specie, la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa grava per legge;
rilevato, invero, che dall'istruttoria d'ufficio è emerso che l'ultimo bilancio depositato è quello afferente all'esercizio 2009 (i cui dati sono nulla possono dire in merito al superamento delle soglie di “fallibilità”, in quanto risalenti a oltre quindici anni fa) e che l'ultima dichiarazione fiscale presentata riguarda l'esercizio 2017 (come da attestazione del capo area di Riscossione in atti); ritenuto che la complessiva esposizione debitoria emersa, rappresentata da un basso debito nei confronti dell'Erario e dal credito vantato dal ricorrente, consenta comunque di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); ritenuto che la mancata costituzione della resistente e il mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi ha impedito di effettuare un compiuto accertamento al riguardo;
ritenuto, tuttavia, che possa operarsi una valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società resistente, potendosi desumere tale circostanza dalla sua messa in liquidazione sì per raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in presenza di crediti non soddisfatti in relazione ai quali pendevano procedimenti giudiziari (in particolare, limitatamente a quanto emerso dall'istruttoria d'ufficio, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti dell'odierno ricorrente per un credito di euro 51.079,02 e la procedura esecutiva immobiliare n. 152/2017); dal mancato deposito dei bilanci da oltre quindici anni e dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da sette anni, ancor prima della liquidazione volontaria;
rilevato, in conclusione, che le superiori circostanze rappresentano elementi esteriori dai quali può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte, sebbene la mancanza di documentazione impedisca di verificare l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori, che peraltro in questa sede possono essere solo parzialmente individuati;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
, in persona del liquidatore con sede in Caltagirone, via Enrico Vella
[...] Controparte_2
n. 123, numero REA CT – 133487;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore la dott.ssa con invito ad accettare l'incarico entro due giorni Persona_1 dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 17.02.2026 alle ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo