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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Campobello Di Mazara - Via G.garibaldi N.109/111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00240625 35 000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00240625 35 000 TASI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, RGR 692/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 097 2025 00240625 35 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma intimava il pagamento della somma di € 260,88, comprensiva dei diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, asseritamente dovuta al Comune di Campobello di Mazara a titolo di tassa sui servizi indivisibili anno 2016 nonché di Tari – Tefa, anno 2016, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame eccepiva, come unico motivo di ricorso, l'avvenuta prescrizione del diritto del Comune di Campobello di Mazara a richiedere il pagamento dei tributi locali di cui alla cartella di pagamento opposta, avuto riguardo all'infruttuoso decorso del termine quinquennale previsto dalla normativa vigente.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 02.07.2025, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, confermava nel merito il proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 26.01.2026, il Comune di Campobello di Mazara depositava il provvedimento di discarico relativo all'avviso di accertamento n.2763 del 22.11.202, per TARI 2016, sotteso alla cartella di pagamento opposta, ed istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 13.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visti il provvedimento di discarico depositato dal Comune di
Campobello di Mazara e contestuale istanza di estinzione del giudizio, Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trapani, addì 13 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 692/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Campobello Di Mazara - Via G.garibaldi N.109/111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00240625 35 000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00240625 35 000 TASI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, RGR 692/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 097 2025 00240625 35 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma intimava il pagamento della somma di € 260,88, comprensiva dei diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, asseritamente dovuta al Comune di Campobello di Mazara a titolo di tassa sui servizi indivisibili anno 2016 nonché di Tari – Tefa, anno 2016, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame eccepiva, come unico motivo di ricorso, l'avvenuta prescrizione del diritto del Comune di Campobello di Mazara a richiedere il pagamento dei tributi locali di cui alla cartella di pagamento opposta, avuto riguardo all'infruttuoso decorso del termine quinquennale previsto dalla normativa vigente.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 02.07.2025, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, confermava nel merito il proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 26.01.2026, il Comune di Campobello di Mazara depositava il provvedimento di discarico relativo all'avviso di accertamento n.2763 del 22.11.202, per TARI 2016, sotteso alla cartella di pagamento opposta, ed istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 13.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visti il provvedimento di discarico depositato dal Comune di
Campobello di Mazara e contestuale istanza di estinzione del giudizio, Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trapani, addì 13 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico