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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7348 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
IA RO IZ Presidente
IA PE ER Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2371/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 29.10.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fabio
ET (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE-
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Stefano
IA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - CodiceFiscale_3
APPELLATO-
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Condominio di Roma, Via Parte_1
Nomentum 49 – 61 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 3612/2025, pubblicata in data 09/03/2025, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.
52553/2023 promosso da nei confronti del Condominio di Roma, Via Parte_1
Nomentum 49 - 61 - impugnazione delibera assembleare di condominio-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1137 c.c., depositato in data 05.08.2022, conviene in Parte_1 giudizio, dinanzi il primo Giudice, il Condominio di Roma, Via Nomentum 49 -61, per r.g. n. 1 accertare, previa sospensione inaudita altera parte, la invalidità della deliberazione assembleare assunta, in seconda convocazione, il 28.06.2022, dal predetto CP_1 con cui è approvato il progetto redatto dallo Studio di Progettazione Massucci e
Capitolato d'Appalto per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico e miglioramento sismico del fabbricato, avvalendosi del c.d. “Superbonus” del 110% previsto dalla L.77/2020 e relativi decreti attuativi, per un importo pari ad euro
2.281.273,16 iva compresa (SISMA) ad euro 2.553.562,77 iva compresa (ECOBONUS)
e con cui è approvata la cessione del credito, con sconto in fattura, di cui al d.l. 34/2020, convertito con la citata L.77/2020.
, proprietario dell'unità immobiliare sita al civico 61 int.9 piano 5°, Parte_1 contrario all'opera che avrebbe comportato l'installazione del c.d. cappotto termico, a sostegno della proposta impugnativa, allega di essersi opposto all'approvazione di cui al punto 3 all'ordine del giorno, per i motivi riportati a verbale della precedente assemblea del 23.09.2021, in particolare in quanto i tempi di esecuzione dei lavori erano altamente ristretti al fine di ottenere il bonus 110%, il che avrebbe comportato un'esecuzione dell'opera non “a regola d'arte”; inoltre, essendo il materiale edile necessario per eseguire gli interventi scarso, sostanzialmente irreperibile e costoso, i costi complessivi dell'opera sarebbero risultati lievitati e i tempi di realizzazione allungati a dismisura, con conseguente mantenimento delle impalcature per un lungo arco temporale e maggior rischio di furti dentro gli appartamenti;
che ai fini fiscali, ci sarebbero stati dei limiti di somme detraibili;
che non vi sarebbe stata utilità nell'eseguire l'opera, essendo la palazzina, di recente costruzione e con rivestimento in cortina, già idoneo a garantire un'efficiente e funzionale copertura termica.
Aggiunge il ricorrente, che la realizzazione del c.d. cappotto termico avrebbe comportato la considerevole riduzione degli spazi sui balconi di proprietà privata e della luce delle singole finestre, nonché la modifica dei davanzali come realizzati in origine, la necessità di smontare, rimodellare e reinstallare finestre e grate, nonché i motori dei condizionatori, gli armadi installati sui terrazzi e le tende, nonché la necessità di sostituire caldaie, infissi e tende, con aggravio dei costi e pregiudizio significativo del decoro architettonico dell'edificio.
Per il ricorrente, la deliberazione per essere valida avrebbe dovuto rispettare la maggioranza indicata dall'art. 1120 c.c., laddove è stata adottata con la maggioranza di
632,34 millesimi, con conseguente nullità della delibera e la nomina r.g. n. 2 dell'amministratore del condominio quale Responsabile dei Lavori, risulterebbe è assunta in palese conflitto di interessi.
Il 20.01.2023, si costituisce il e allega la rinuncia della Controparte_1 impresa appaltatrice all'appalto dei lavori, essendo spirato, il termine per depositare la necessaria Cilas, in data 31.12.2022; nel merito contesta le allegazioni del ricorrente che assume anche sfornite di prova, dato che nel verbale di assemblea impugnato, è previsto espressamente che “i condomini che non intendono far istallare il cappotto termico nelle proprietà private (interno dei balconi) si riservano di comunicarlo all'amministratore che provvederà a comunicarlo all'impresa”, lasciando libertà di scelta ai singoli condomini proprietari se eseguire o meno i lavori sui balconi privati.
Disposto il mutamento del rito in quello ordinario rinviando e disposta la introduzione della procedura di mediazione, all'udienza del 14.06.2023 il rappresenta CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce della successiva adozione della delibera 16.03.2023 con cui viene deciso di effettuare solo i lavori di manutenzione ordinaria e rappresenta la mancata esecuzione dei lavori oggetto della delibera impugnata, per successiva indisponibilità della impresa incaricata dei lavori.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attore al pagamento, in favore del , delle spese di lite che si liquidano Controparte_2 in euro 5.261,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. nella misura di legge>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
La materia del contendere è cessata: con delibera del 27.11.2023 l'assemblea ha revocato la delibera impugnata e anche la difesa dell'attore, con le memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c., conclude in tal senso.
Resta controversia, tra le parti, in punto di regolamentazione delle spese di lite, in ordine alle quali occorre pronunciarsi e che sono disciplinate dal principio della soccombenza virtuale, dunque tenuto conto delle probabilità normali di accoglimento della domanda basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito.
La delibera riguarda l'approvazione dei lavori di efficientamento energetico (c.d. superbonus 110%) per i quali l'art. 119 comma 9-bis del D.L. n. 34 del 2020, legge speciale, stabilisce (ratione temporis) che le deliberazioni dell'assemblea del aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo CP_1
r.g. n. 3 e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Non si applica la maggioranza prevista nel 1° comma dell'art. 1120 c.c. non avendo l'attore fornito alcun elemento probatorio per ritenere l'opera un'innovazione e valutare una eventuale lesione del decoro architettonico (non sono in atti il capitolato lavori, il progetto esecutivo o il computo metrico).
La delibera che dispone una innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al
"miglioramento del decoro architettonico" della facciata, essendo, ai contrario,
l'eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità della innovazione (Cass. n.10371/2021).
L'alterazione del decoro architettonico può aversi solo allorché la delibera abbia ad oggetto lavori idonei a modificare, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità per cui occorre che le opere siano tali da riflettersi negativamente sull'aspetto armonico di esso, anche prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
La istruttoria non prova che l'apposizione del cappotto termico avrebbe inciso sulle linee architettoniche dell'edificio, sul suo aspetto armonico o che avrebbe determinato un restringimento della superficie disponibile dei balconi, laddove, per contro, dal verbale di assemblea emerge, circostanza ammessa dallo stesso , che ai singoli Pt_1 condomini proprietari dei balconi, contrari al cappotto termico nelle proprietà private
(interno dei balconi) è riconosciuta facoltà di esprimere tale riserva e di comunicarla all'amministratore, con la conseguenza che la esecuzione dei lavori non avrebbe determinato alcuna lesione del diritto di proprietà esclusiva.
Spese di lite, dunque, a carico dell'attore e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tra i minimi e medi tariffari dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile di bassa complessità).
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< Preliminarmente ed in via cautelare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n.3612/2025, anche con provvedimento inaudita altera parte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c essendo il gravame manifestatamente fondato,
r.g. n. 4 risultando per facta ed acta il requisito del fumus boni iuris, ed al fine di evitare un danno alla parte appellante grave ed irreparabile, poiché la condanna alle spese di lite posta a carico dell'appellante non è conforme, per qualità e quantità, ai parametri legali di cui al DM55/2014 e successive modificazioni, nonché all'effettiva attività svolta ed alle fasi processuali trattate;
In subordine, determinare la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. 2) In riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovute le somme statuite in sentenza a carico del sig. , Parte_1 appellante, per non aver determinato né provocato la necessità del processo di prima grado ed anzi per essere stato obbligato ad una difesa ultronea rispetto alla pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, dovendosi invece statuire detta condanna secondo il principio della c.d. causalità; per l'effetto condannare la parte appellata alle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio. 3) In subordine, Voglia la Corte determinare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
Si costituisce il e rassegna le seguenti conclusioni. CP_1
<< Rigettare il proposto gravame, poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, con ogni conseguenza di legge. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi sulla base dei parametri ministeriali vigenti, oltre I.v.a. spese generali, e C.p.a. come per legge>>.
Premesso che nella liquidazione delle spese di lite sono state incluse fasi processuali in realtà non svolte (la fase istruttoria) o svolte senza un reale contenuto difensivo, essendo cessato l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (la fase di trattazione è consistita in meri rinvii e la fase decisoria è stata pressoché inesistente), l'appellante, a sostegno delle riportate conclusioni, articola due motivi di appello.
1) Rubricato: “Violazione del principio statuito all'art. 113 pronuncia secondo diritto: Art. 91 c.p.c. errata interpretazione della norma e conseguente errata motivazione della sentenza”. Vi si cesura la decisione nella parte in cui, al fine di determinare la soccombenza virtuale, tiene conto della probabilità di accoglimento della domanda. A tal fine sostiene che la condanna alle spese deve gravare su chi ha provocato la necessità del processo, secondo il principio della c.d. causalità e che l'unico modo per inibire gli effetti della delibera del
28.06.200 era quello di impugnare tale delibera;
che il condominio ha determinato l'allungamento dei tempi del processo con inutili rinvii;
che in r.g. n. 5 ipotesi di cessazione della materia del contendere, le spese vanno poste a carico della parte che ha posto fine al conflitto.
2) Rubricato: “Violazione art.115 c.p.c. errata valutazione del principio di disponibilità delle prove: il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, ovvero le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui accerta la mancata prova della incidenza delle opere sulle linee architettoniche del fabbricato, sia in merito al restringimento della superficie calpestabile dei balconi privati, laddove la fase istruttoria non è svolta poiché, alla seconda udienza del 14.06.2023, il rappresenta l'intervenuta cessazione CP_1 della materia del contendere.
Le censure dell'appellante attengono tutte argomenti posti, in sentenza a sostegno della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
La mancata realizzazione dell'opera deliberata è avvenuta per cause estranee alle censure mosse alla delibera dall'odierno appellante e non rileva ai fini della valutazione della soccombenza: l'impugnazione della delibera si è chiusa in forza di un evento esterno al giudizio che si è maturato in una diversa sede e del quale il giudice si è limitato a prendere atto.
Determinatasi la cessazione della materia del contendere per effetto di una sopravvenuta carenza di interesse del alla definizione del giudizio CP_1 con una pronuncia di merito, la valutazione dei motivi di impugnazione si è resa necessaria per la mancanza di un espresso accordo tra le parti sulla originaria fondatezza o infondatezza delle rispettive posizioni difensive e ha comportato l'accertamento della soccombenza virtuale ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite che costituisce il naturale corollario di un tal tipo di pronuncia quando non siano le stesse parti, come non lo sono nel caso concreto, a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese di lite.
Ai fini della statuizione sulle spese correttamente è stato applicato il criterio della soccombenza virtuale che deve appunto valutare la fondatezza della pretesa con un giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo allo stato della controversia, momento della proposizione della domanda, dato che la successiva r.g. n. 6 fase di trattazione e istruttoria non ha visto la acquisizione di ulteriori elementi alla istruttoria, per evidente concorde scelta difensiva delle parti.
La lite giudiziaria, seppure occasionata dalla deliberazione impugnata, nasce con la impugnazione proposta dal , le cui originarie censure sono state CP_1 oggetto di puntuale valutazione nella sentenza ai fini della regolamentazione delle spese di lite e non inficiate dalle censure sollevate in questa sede.
La motivazione in punto di mancata prova della incidenza dei lavori deliberati sulla proprietà privata dei singoli condomini nonché sulla estetica e sul decoro della palazzina non poteva che tener conto delle difese originariamente proposte dalle parti e dalle risultanze istruttorie complessivamente in atti al momento della decisione, giudicate inidonee a sostenere i motivi di impugnazione dell'appellante che non contesta l'accertamento in punto di mancata documentazione della natura e della consistenza dei lavori approvati, ma sostanzialmente si limita a far valere, nonostante l'accertamento, incontestato in questa sede, della adesione alla richiesta del , della incidenza della CP_1 sostanziale interruzione, sin dalla seconda udienza di trattazione, dell'attività difensiva sulla compagine istruttoria, circostanza tuttavia non rilevante, a meno di non dover affermare, in contrasto con la giurisprudenza sul punto, che alla cessazione della materia del contendere consegue il favore delle spese di lite per la parte che ha introdotto il giudizio o la compensazione delle stesse spese.
Per latro verso, in materia di spese processuali e ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. 8561 del 23 marzo 2023).
Ciò detto, l'appello è infondato.
Spese del grado.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa;
compensi minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività di difesa in concreto svolta, inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
r.g. n. 7 Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull' appello come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di Condominio di Roma, Via Nomentum 49 – 61 avverso la
[...] sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 3612/2025, pubblicata in data 09/03/2025, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 52553/2023 promosso da nei confronti del Condominio di Roma, Via Nomentum 49 - 61, ogni Parte_1 diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Respinge l'appello.
- Condanna a rifondere, al le spese del grado che liquida, in Parte_1 CP_1 euro 2.900,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 03.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IA PE ER IA RO IZ
r.g. n. 8