Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo sara' fatto fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo sara' fatto fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.