Articolo 2 della Legge 11 aprile 1955, n. 287
Articolo 1
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12 maggio 1955
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo sara' fatto fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 maggio 1955