Art. 2.
Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti
formati da autorita' estere e da valere nello Stato
1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorita' locali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorita' locali. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».
Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti
formati da autorita' estere e da valere nello Stato
1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorita' locali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorita' locali. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».