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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 255/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 18 giugno 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 30 maggio 2025 e preso atto del mancato deposito di note da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 255/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Pepoli, come da mandato in Parte_1
atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro - legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato il 14 marzo 2025, ha dedotto: - di aver svolto l'attività Parte_1
di docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
- di aver compiuto, in virtù dell'incarico ricevuto, tutta l'attività funzionale all'insegnamento, al pari dei docenti di ruolo;
- che, tuttavia, il non gli ha CP_1 mai accordato il contributo annuale di € 500 previsto invece, in favore del personale docente di ruolo, come sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”); - che la legge n.
107/2015 e i DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016, di essa attuativi, sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11, 35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva 1999/70/CE del
28 giugno 1999 nonché l'art.14 della CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale Europea e la clausola
6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione e di non discriminazione;
ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto, perfezionatesi a mezzo pec in data 28 marzo 2025, con provvedimento del 7 maggio 2025, ne ha dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rubricato
“deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs.
149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ….
Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del DPCM del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamenta la parte ricorrente che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non ha avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da lei sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi con riferimento alla posizione del ricorrente che egli, nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato dal 07/09/2021 al 31/08/2022 per 18 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2023/2024, ha lavorato dal 01/09/2023 al
30/06/2024, per 9 ore settimanali e per l'annualità scolastica corrente, 2024/2025, sta lavorando dal 01/09/2024 e sino al 30/06/2025, per 9 ore settimanali.
Il ricorrente ha, quindi, svolto e sta svolgendo attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, attività comparabile a quella dei docenti in ruolo, avendo egli svolto attività di insegnamento di durata almeno pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo indeterminato (25 ore per docenti della scuola dell'infanzia,
24 ore per i docenti della scuola primaria, 18 per quelli della scuola secondaria).
Si ritiene sul punto di condividere quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024, ove si legge che, per valutare la legittimità del diniego della carta docente a personale precario, che abbia però prestato servizio ad orario ridotto, occorre esaminare la fattispecie alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non esistano ragioni oggettive”. Per valutare la ricorrenza della comparabilità, si deve considerare che, per i docenti in ruolo, il part time non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, per cui questo può costituire un parametro di comparabilità con il lavoratore assunto a tempo determinato.
Il docente odierno ricorrente ha, come sopra visto, sempre lavorato con orario comparabile a quello dei docenti a tempo indeterminato (ovvero, almeno pari al 50% dell'orario di lavoro del docente in ruolo a tempo pieno), svolgendo l'attività sovrapponibile a quella dei docenti di ruolo presso istituti di scuola secondaria di primo grado, nel primo e terzo anno oggetto di causa, e in un istituto di scuola secondaria di secondo grado, nell'anno scolastico 2023/2024.
Inoltre, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – il ricorrente è attualmente in servizio, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato per un posto comune di docente con decorrenza, come visto, dal 1/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, presso l'I.S. “A. Vera” di
Amelia.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico richiesto, con conseguente condanna del all'attribuzione in suo favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio CP_1
di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità). Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia, della serialità del contenzioso e del fatto che non
è stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti Parte_1 del , così provvede: Controparte_1
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di € 1.500,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 700,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cassa come per legge.
Terni, 19 giugno 2025
il giudice dott. Luciana Nicolì