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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/11/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.177/2025
Oggi 25.11.2025, hanno depositato note scritte: per la parte ricorrente l'avv. GUIDO
MARONE; per la parte resistente i dott. e Controparte_1 [...]
CP_2
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., si deposita la seguente sentenza a PCT.
Si comunichi.
La Giudice
CA OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
CA OR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 177/2025 R.L. promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Guido Marone;
ricorrente contro
), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. congiuntamente e CP_4
disgiuntamente dal dott. dirigente dell'UAT di Belluno, e dal Controparte_1
dott. Controparte_2
resistente
In punto: retribuzione professionale docenti
Conclusioni:
Parte ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docente, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti dal 11.10.2021 al 08.06.2022 con validi contratti di lavoro a tempo determinato, per complessivi 203 giorni, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente, anche ai fini del computo del
Trattamento di Fine Rapporto (TFR); per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a corrispondere al ricorrente l'importo di € 636,61, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di Retribuzione Professionale Docente, quantificata ai sensi dell'art. 25 del CCNI Scuola del 31 agosto 1999, come da conteggi depositati, ovvero la diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia.
Parte resistente: Nel merito in via principale: rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
rigettare la richiesta di corresponsione della retribuzione professionale docenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
In via subordinata: qualora codesta Spettabile Autorità Giudiziaria dovesse reputare fondate le istanze avversarie sulla retribuzione professionale docenti, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto reclamato chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del sopra eccepito divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
In via ulteriormente subordinata: si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.8.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro, esponendo di aver prestato servizio come docente per il , svolgendo, in sostituzione di altri Controparte_3
dipendenti temporaneamente assenti, reiterate prestazioni di lavoro per periodi brevi e saltuari, per i periodi indicati in ricorso e per un totale di 203 giorni.
2. Lamentava che malgrado avesse svolto le medesime mansioni attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, il non gli aveva riconosciuto una CP_3
particolare voce della retribuzione contrattualmente prevista, la Retribuzione
Professionale Docenti, sempre riconosciuta ai docenti assunti con rapporto di impiego a tempo indeterminato o con rapporto di impiego a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico.
3. Tanto premesso deduceva parte ricorrente che la scelta datoriale di non corrispondere l'emolumento in questione ai docenti che abbiano svolto supplenze brevi e temporanee era del tutto illegittima, in quanto l'emolumento, come si doveva evincere dalle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedevano, aveva natura fissa e continuativa e non era collegato particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
4. Inoltre tale condotta concretizzava una discriminazione incompatibile con la disciplina comunitaria ed in particolare con le previsioni della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
5. Quantificata la pretesa a mezzo di conteggi inseriti nel corpo dell'atto, parte ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il convenuto, il quale evidenziava che i contratti collettivi succedutisi CP_3
nel tempo si erano limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria, sulla cui base era da escludere che il compenso potesse essere riconosciuto ai supplenti temporanei. Difatti l'attività di questi ultimi si differenziava da quella del docente a tempo indeterminato o annuale, non partecipando il supplente al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. La diversificazione di trattamento retributivo era dunque del tutto giustificata e legittima, non ricorrendo la dedotta discriminazione e violazione del diritto comunitario.
7. Contestava inoltre, parte resistente, i conteggi avversari, evidenziando come gli stessi non fossero stati redatti tenendo conto dei giorni e delle ore effettivamente lavorati: invero indicava che i giorni sarebbero stati 211, ma il conteggio risulterebbe comunque € 636,61, ove venisse accolta la domanda avversaria.
8. All'odierna udienza la causa veniva decisa senza adempimenti istruttori attesa la natura documentale della vicenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
10. E' pacifico ed incontestato che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa come docente nei periodi indicati in ricorso, sulla base di incarichi per supplenze brevi e saltuarie inferiori all'anno e che la retribuzione professionale docenti non sia stata corrisposta.
11. Tale emolumento è stato istituito dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola il quale ha disposto al comma 1 che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” aggiungendo al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49, lettera
D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
12. La lettura della norma, rimasta immutata nel corso del tempo, dà conto del fatto che l'emolumento ha natura fissa e continuativa, e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. nr. 17773/2017), rientrando a tutti gli effetti nelle condizioni di impiego del personale docente alle dipendenze del CP_3
convenuto.
13. Un tanto comporta, come correttamente prospettato da parte ricorrente,
l'applicazione alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
14. A tal proposito ha affermato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione (Corte Giustizia 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il Persona_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo (Del
RR ON, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d)
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
15. In conformità alla prospettazione attorea si è pronunciata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale sul tema in trattazione ha affermato:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive…l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); … il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_3
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese…l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (Cass. nr. 20015/2018; in conformità Cass. nr. 6293/2020). 16. Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici 2021/2022, ed il CP_3
condannato a corrispondere l'importo così come quantificato in ricorso (peraltro confermato da parte resistente).
17. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per l'anno scolastico 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_3
2) condanna per l'effetto il , in persona del Ministro pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari ad € 636,61 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna il resistente alla integrale rifusione delle spese del presente CP_3
procedimento, che si liquidano in € 207,00 per compensi professionali (tabelle vigenti, scaglione inferiore, esclusa la fase istruttoria, mancante in questa controversia, con riduzione ex art. 4 co. 4 D.M. 55/2014), oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiarato antistatario.
Così deciso in Belluno, data 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CA OR