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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. EPICOCO STEFANO e BARBARO MARINO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità (ex L.118/71) tale da comportare la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con conseguente diritto dello stesso istante a percepire l'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10 ottobre 2022.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetto l'odierno opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo al 70%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, assumendo la correttezza della valutazione espressa dal Ctu in sede sommaria e, quindi, insussistente il requisito sanitario.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** CP_ In via preliminare, va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_4 civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658). CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo valutato nella dovuta considerazione le patologie sofferte.
Istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinano il riconoscimento del requisito sanitario anelato, in relazione ad una invalidità riconosciuta nella misura del 74%, con decorrenza dall'ottobre 2024. Ed invero il Ctu, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda poiché alquanto articolata e complessa, ha così in parte argomentato: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione medico-sanitaria in atti e dagli accertamenti effettuati in sede di visita medico-legale del 9.05.2025, è possibile affermare che il sig. , attualmente di anni 52, è affetto da: Parte_1
- diabete mellito di tipo 2 (COD. 7105 – 50%)
- Spondilodiscoartrosi e radicolopatia L5-S1 (COD. 7105 – 40%)
- IPB ed ipoplasia renale (COD. 6451 – 15%)
Le sopra richiamate patologie, provate anche sotto il profilo documentale, determinano un quadro menomativo a moderato impatto funzionale in rapporto alla capacità lavorativa generica del sig.
. L'esame obiettivo espletato in sede di operazioni di consulenza ha permesso di rilevare Parte_1 un quadro caratterizzato dalla presenza di obesità, deficit di della deambulazione con necessità di ausilio (bastone), rachide in asse, spinalgia presso-percussoria della muscolatura paravertebrale principalmente a livello cervicale e lombare. Limitazione di 1/2 della flessione e rotazione del capo sul collo e di ½ flessione del rachide. Lasegue + bilateralmente. Il paziente è apparso vigile orientato
e collaborante, rispondeva coerentemente alle domande poste, si è altresì rilevato un quadro di ipertensione arteriosa e la presenza di 2 toni ritmici e parafonici. Dal punto di vista documentale emerge che il paziente è affetto da diabete mellito di tipo 2 dal 2008 in trattamento insulinico dal gennaio 2022. È altresì presente epatopatia cronica steatosica e litiasi biliare. All'ultimo controllo dietologico dell'11 febbraio 2025, emoglobina glicata 8%, è stato sospeso per ricorrenti Pt_2 infezione genitali ed è stata prescritta terapia con “Rybelsus, INS Fiasp Flextox, Insulina Toujeo,
Slowmet, Livercare, Fulcro supra”. Dal punto di visita osteo-articolare il ricorrente presenta una quadro di obesità con BMI pari a 36,48 con riscontro strumentale di “accentuazione della cifosi dorsale e riduzione della lordosi lombare...spondilosi osteofitosica...in D4-D5 ernia discale postero- laterale SN. In D7- D8 piccola ernia discale postero-laterale DX. in D8-D9 altra piccola ernia discale posteroparamediana SN. In L4-L5 moderato bulging discale posteriore....” (RM del
09.04.2024). È stato altresì eseguito accertamento elettromiografico (29.10.2022) con evidenza di
“...sofferenza neurogena cronica in C5 a sinistra ed in C6 a destra in L4-L5-S1 bilateralmente con perdita di unità motorie. Concomita sofferenza bilaterale del nervo mediano ... sofferenza assonale del surale bilateralmente di verosimile natura dismetabolica...”. Il sig. esegue Parte_1 all'occorrenza visite Specialistiche presso l'UOSD di Terapia Antalgica e cure palliative per il dolore cronico lombare agli arti inferiori. A seguito della visita fisiatrica del 2 novembre 2023 è stato prescritto bastone per la deambulazione. Nel 2019 il ricorrente è stato sottoposto ad intervento di uretroscopia ed estrazione endoscopica dei frammenti dei calcoli con inserimento di stent ureterale ed è affetto da iperplasia prostatica benigna. In riferimento alla visita espletata in sede di ATP da parte del dott. lo stesso ha rilevato un quadro osteo-articolare migliorativo rispetto a Per_2 quanto rilevato dal sottoscritto in sede di operazioni di consulenza e ha ritenuto congruo attribuire una percentuale invalidante – in riferimento a tale condizione – pari al 31%. Per quanto attiene al computo degli stati invalidanti, le direttive del D.M. 05/02/1992 suggeriscono nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale prevedendo il calcolo delle percentuali relative alle singole infermità tenendo presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella, in tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo- funzionale dell'organo o dell'apparato. L'attuale condizione dell'istante si caratterizza per un quadro di obesità con patologia osteo-articolare a media incidenza funzionale a cui appare congruo attribuire una percentuale pari al 40%, una condizione di diabete mellito di tipo 2 in trattamento insulinico con riconoscimento di una percentuale pari al 50% e, infine una IPB e ipoplasia renale con valore tabellare pari al 15% Alla luce di tanto, si ritiene di attribuire al Sig. una Parte_1 percentuale di invalidità civile pari al 74%. La decorrenza è da intendersi dall'ottobre 2024 in relazione al peggioramento della patologia osteo-articolare.”
Infine, lo stesso consulente ha così concluso: “In conclusione, pertanto, sulla base di quanto rilevato
e, da quanto emerge dalla documentazione sanitaria esaminata, si ritiene di poter motivatamente rispondere ai quesiti posti nei seguenti termini: 1-2) Si ritiene di attribuire al Sig. una Parte_1 percentuale di invalidità civile pari al 74%. La decorrenza è da intendersi dall'ottobre 2024 in relazione al peggioramento della patologia osteo-articolare.”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti, pervenivano le sole note del Ctp del ricorrente, dott. che pur concordando con il Ctu sul riconoscimento del beneficio nelle Persona_3 percentuale assegnata, dissentiva in ordine alla sola data di decorrenza dello stesso così come indicata dal Ctu che pure vagliava dettagliatamente le osservazioni del Ctp e, all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure e non risultano scalfite dalle deduzioni del ricorrente a cui il ctu ha esaustivamente e con rigore rsiposto.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere, nei termini di cui alla suddetta perizia e nei limiti della stessa, la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) a decorrere dal mese di ottobre 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo all'introduzione del presente giudizio (22.05.2024) e comunque a quello della domanda amministrativa, vista altresì la reciproca soccombenza devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetto da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 74% e lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 23/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio