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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1087 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Antonio Innamorato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Teggiano (Sa), alla via Codaglioni n.86
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. , oggi con sede legale
[...] P.IVA_1 Controparte_2
a Vallo della Lucania (Sa) alla via A.R. Passaro snc, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario M. Tepedino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padula
(Sa) alla via Nazionale
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per l'udienza del 9.01.2019, la Controparte_3
incorporante la al fine di ottenere la condanna
[...] Controparte_4 dell'istituto di credito alle ripetizione delle somme indebitamente trattenute in ordine ai rapporti di c/c n. 102812 (categoria di appartenenza BDI ordinario Affidato), n. 102812
(anticipi e sconti) e c/c n. 102630 a lui intestati e chiusi;
che dall'elaborato peritale a cura della è emerso che la sul conto corrente ha imposto interessi Controparte_5 CP_1
usurari; che il TEG è risultato superiore al tasso-soglia usura;
che per tutta la durata del rapporto è stata applicata la commissione di massimo scoperto;
che, in particolare, per quanto riguarda il c/c n. 102812 la perizia di parte ha rilevato una usura soggettiva e oggettiva pari a euro 18.114,16; che il TEG è risultato superiore al tasso soglia di oltre una volta e mezza il tasso soglia rilevando un'usura nel periodo dal I trimestre del 2006 al IV trimestre del 2009; che, invece, con riguardo al c/c n. 102630 la pre-analisi contabile eseguita da
[...]
ha rilevato una usura oggettiva di euro 8.050,73 e una usura soggettiva di Controparte_5
euro 1.452,45, mentre sul c/c n. 102812 (Anticipi e Sconti) una usura oggettiva di euro
2.569,55 e una usura oggettiva di euro 12.383,64.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accettare in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. , nato a [...]
Polla il 21.05.1974 e residente in [...],
(CF ), per il conto corrente n.102812, è creditrice della somma di C.F._1
euro 18.114,16, oltre interessi nei confronti della Controparte_3 per l'effetto, considerato che il rapporto bancario per cui vi è causa sia, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione di euro 18.114,16, oltre interessi. Riconoscere e accertare
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. Verificare, in ogni caso, come
l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Accertare che la sia per interessi usurari che per competenze Controparte_3
non dovute è complessivamente debitrice di euro 18.114,16, oltre interessi. Valutando che il rapporto bancario per cui è causa, con il presente atto si chiede l'integrale restituzione di euro 18.114,16, oltre interessi, Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario”.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.12.2018 si è costituita la
[...]
la quale in via preliminare e pregiudiziale ha Controparte_1 eccepito l'intervenuto giudicato sul rapporto di conto corrente n. 102812 poiché in data
18.07.2013 l'ex Tribunale di Sala Consilina, nell'ambito del procedimento iscritto al n.
674/2013 R.G., ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti di e dei Parte_1 garanti, notificato e giammai opposto, ingiungendo il pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 113.118,87, oltre interessi e spese e compensi di procedura monitoria;
inoltre, ha eccepito la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. attesa la genericità non essendo specificato quando è stato concluso il rapporto di conto corrente, né la data di chiusura e quali trimestri sono stati considerati al fine di verificare la presunta violazione delle norme;
che l'elaborato peritale non ha alcuna valenza probatoria e, infine, la prescrizione del diritto alla ripetizione per le operazioni effettuate in epoca anteriore al 21.07.2008. Nel merito ha dedotto la legittimità degli interessi applicati in quanto la banca ha agito con correttezza e buona fede attenendosi alle previsioni contrattuali e inviando gli estratti conti al correntista, peraltro giammai contestati, nonché la regolarità della commissione di massimo scoperto applicata nella misura pattuita.
Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la avversa domanda nulla ex art.164 cpc;
2) Accogliere la eccezione di res iudicata e, conseguentemente rigettare l'avversa domanda vertendosi del medesimo rapporto oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sala Consilina già passato in giudicato: 3) In via gradata accogliere la sollevata eccezione di prescrizione circa la ripetibilità delle somme a far data dal 27/02/2011 ovvero, in via gradata, dal 21/07/2008; 4) rigettare per infondatezza sostanziale e giuridica tutte le domande siccome inammissibili sia a livello sostanziale che a livello processuale in quanto prescritte e comunque infondate in via di fatto e diritto. 5) Il tutto con condanna di parte attrice al pagamento di spese e competenze di lite”.
All''udienza del 9.01.2019 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., depositata il 19.06.2019, l'attore ha modificato le seguenti conclusioni come di seguito meglio trascritte: “In via principale, nel merito Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
(SA) alla Via Lagno Secco n.33, (CF ), per il conto corrente C.F._1
n.102812, è creditrice della somma di euro 18.114,16, oltre interessi nei confronti della per l'effetto, considerato che il rapporto bancario Controparte_3
per cui vi è causa sia, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione di euro
18.114,16, oltre interessi. Accertare, in ragione delle pre-analisi e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. , per il conto corrente n.102812 Parte_1
(anticipi e sconti), è creditrice della somma di euro 14.953,19, oltre interessi nei confronti della per l'effetto, considerato che il rapporto Controparte_3 bancario per cui vi è causa sia, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione di euro 14.953,19, oltre interessi. Accertare, in ragione delle pre-analisi e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. , per il conto corrente n.102630 Parte_1
(ordinario affidato), è creditrice della somma di euro 9.503,18, oltre interessi nei confronti della per l'effetto, considerato che il rapporto Controparte_3 bancario per cui vi è causa sia, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione di euro
9.503,18, oltre interessi. Accertare, in ragione delle pre-analisi e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. , per il conto corrente n.106390 Parte_1
(ordinario affidato), è creditrice della somma di euro 5.019,68, oltre interessi nei confronti della per l'effetto, considerato che il rapporto Controparte_3 bancario per cui vi è causa sia, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione di euro
5.019,68, oltre interessi. Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Accertare che la Controparte_3
sia per interessi usurari che per competenze non dovute è
[...]
complessivamente debitrice di: euro 18.114,16 afferenti al c.c. n. 102812 (ordinario affidato), di euro 14.953,19 afferenti al c.c. n. 102812 (anticipi e sconti), di euro 9.503,18 afferenti al
c.c. n. 102630 (ordinario affidato), di euro 5.019,68 afferenti al c.c. n. 106390 (ordinario affidato), oltre interessi. Valutando che i rapporti bancari per cui è causa sia, ad oggi, sono chiusi, con il presente atto si chiede l'integrale restituzione di euro 18.114,16 + 14.953,19 +
9.503,18 + 5.019,68, oltre interessi. Verificare e dichiarare la nullità delle fidejussioni prestate dei sig.ri: e in favore di inerenti a Parte_2 CP_6 Parte_1
garanzie prestate su aperture di credito di conti correnti per cui è causa. Riconoscere e dichiarare il “saldo a zero” del primo saldo rinvenibile da documentazione contabile, una volta accertato l'illegittimità delle pattuizioni o l'applicazione di interessi ultra-legali, anatocismo, commissioni e spese in dispregio della L. 108/1996 e la non “prova” ai sensi dell'art. 2697 c.c., del primo saldo, da parte della Banca. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario”.
La causa è stata istruita essenzialmente con prove documentali.
Con ordinanza del 4.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 3.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In via preliminare, il Tribunale osserva che il procedimento di mediazione obbligatorio ex
d. l gs. n. 28/2010 è stato espletato essendo agli atti il verbale di mediazione del 24.09.2018, conclusosi con esito negativo per mancato consenso della parte invitata, la Controparte_3
a proseguire nel tentativo di mediazione (all. nota di deposito del
[...]
7.01.2019 prod. parte attrice).
3. Tanto premesso va invece accolta l'eccezione di cosa giudicata sollevata dalla banca convenuta sul presupposto che sulla domanda per cui è causa l'ex Tribunale di Sala
Consilina si è già pronunciato con decreto ingiuntivo n. 219/2013, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo.
Sul punto, il Tribunale osserva che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “La valenza di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto è pari a quella propria di una qualunque sentenza di condanna” (Cass. civile n. 25317 del 25.10.2017); inoltre, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (Nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto precluso dal vincolo del giudicato formatosi, per mancata opposizione avverso il decreto, sull'esistenza e validità della garanzia fideiussoria, il successivo accertamento richiesto dal debitore con il quale era contestato il medesimo titolo negoziale
(Cassazione civile n. 28318 del 28.11.2017); ancora, “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, e alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, a un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto” (Cassazione civile n.
12671 del 12.05.2021). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza che il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine al soggetto che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende - per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico - ad un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto (Cass. n. 9335/2000).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la al fine di Controparte_4
recuperare il credito riveniente dal rapporto di conto corrente affidato n. 102812 intestato a
, ha chiesto ed ottenuto in data 18.07.2013 dall'ex Tribunale di Sala Parte_1
Consilina ingiunzione di pagamento della somma di euro 113.188,87, oltre interessi come richiesti, nei confronti di , nonché di e Parte_1 Parte_2 CP_7
quali fideiussori;
che detto decreto ingiuntivo n. 219/2013 reso nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 674/2013 è stato regolarmente notificato a il 2.08.2013 Parte_1
e a e , rispettivamente il 2.08.2013 e il 5.08.2013, non opposto CP_7 Parte_2
e, che in data 7.03.2014, è stato dichiarato esecutivo (all. n. 3 prod. parte convenuta).
Effettivamente, quindi, il procedimento monitorio ha avuto a oggetto il medesimo contratto di conto corrente con apertura di credito n. 102812 in relazione al quale è stata proposta la domanda di indebito oggettivo nel presente giudizio.
Ne discende, dunque, che applicando i principi sopra esposti, la domanda proposta da parte attrice con riferimento al suddetto rapporto contrattuale, va rigettata in accoglimento dell'eccezione di giudicato.
4. Con riferimento ai rapporti di c/c n. 102812 (anticipi e sconti) e al c/c n. 102630, l'attore sostiene che sarebbero state rilevate delle competenze non dovute ascrivibili ad usura soggettiva e oggettiva come rilevabili dalla pre-analisi contabile eseguita a cura di
[...]
In particolare, l'attore ha dedotto che sul c/c n. 102812 (anticipi e sconti) Controparte_5
sarebbe stata rilevata una usura oggettiva di euro 2.569,55 e una usura soggettiva di euro
12.383,64, mentre sul conto n. 102630 sarebbe stata rilevata una usura oggettiva di euro 8.050,73 e una usura soggettiva di euro 1.452,45 (all. nn. 5 e 6 memoria istruttoria del
18.07.2019 parte attrice).
L'assunto è infondato.
Quanto all' usura soggettiva va chiarito che per l'accertamento della stessa è necessaria la prova circa la sussistenza di entrambi i presupposti, ossia “un rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo” accompagnato da una condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario. Quanto al primo requisito, è necessario dimostrare lo squilibrio contrattuale ed i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per le operazioni similari. Più difficoltoso risulta fornire la prova circa la sussistenza del secondo requisito, per la quale occorre allegare e documentare la difficoltà economica del mutuatario, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dall'impossibilità di ottenere condizioni migliori per la 11 / 16 prestazione di denaro che richiede. È essenziale, dunque, documentare una grave situazione finanziaria, della quale il creditore deve aver approfittato consapevolmente, applicando interessi sproporzionati. La situazione di mera difficoltà, peraltro, non è sufficiente ad attestare lo stato di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto dalla sola sproporzione dei tassi applicati. Inevitabilmente, la prova di entrambi i presupposti grava su coloro che sostengono la natura usuraria degli interessi, senza che – accertato lo stato di difficoltà economica – la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca.
Nel caso di specie, l'attore ha genericamente invocato i principi di diritto in materia aggiungendo che le condizioni di difficoltà e di bisogno finanziario dell'impresa potessero essere desunte dai bilanci depositati presso la CCIAA competente e dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi. Peraltro volendo allargare la visione al profilo penale, che in sede civilistica rileva in maniera più sfumata, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di usura, per il quale è richiesto il dolo generico, sono necessarie la coscienza e la volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi, in concomitanza, per quanto attiene all'usura soggettiva, con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato.
Ne deriva che tale domanda è del tutto sfornita di prova. Quando all'usura oggettiva l'attore si è limitato ad una contestazione generica, non avendo indicato la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati.
L'assenza di una specifica contestazione in tal senso osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza da parte del Tribunale considerato oltretutto che, com'è noto, non è possibile a tal fine fare riferimento all'allegata perizia di parte sulla quale, essenzialmente, parte attrice poggia l'intera iniziativa giudiziaria.
E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal
Tribunale secondo cui “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Tribunale di Lagonegro sentenza n. 190 del
20.06.2018); ancora, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (tra le tante Cassazione civile n. 5667 del 04.03.2025).
L'attore inoltre non ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa né ha ritualmente avanzato, nel rispetto delle preclusioni probatorie (memoria ex art
183 co VI n. 2 c.p.c.), richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento a tali documenti non potendosi ritenere sufficientemente precisa e specifica la richiesta di ordinare all'istituto di credito di depositare di tutta la documentazione in suo possesso con riferimento ai rapporti bancari per cui è causa.
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di CTU che, come noto e come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis
Trib. Roma sent. n. 4208 dell'1.03.2016; conf. Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici
o di altri documenti idonei a fornire la prova” (Cass. n. 14521/2017).
Alla luce dunque delle suddette osservazioni, in mancanza di prova, la domanda va rigettata.
Parimenti è da dirsi con riferimento alla domanda genericamente avanzata nelle conclusioni dell'atto introduttivo di accertamento dell'invalidità degli interessi debitori ultra-legali, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. La domanda appare assolutamente generica in quanto priva di riferimenti specifici ai rapporti bancari per cui è causa. L'attore si duole, inoltre dell'illegittimità di alcune pattuizioni contrattuali senza nemmeno riportarne il contenuto nei propri atti difensivi.
L'atto di citazione si palesa in definitiva assolutamente generico, ai limiti della nullità per difetto di indicazione della causa petendi prevista dall'art. 163 n. 4) c.p.c., mentre quanto al petitum si non è ammissibile il rinvio al contenuto della perizia contabile di parte – prodotta fra i documenti allegati - alla luce dei corollari che scaturiscono dal principio del giusto processo civile sancito dall'art. 24 Cost., il quale impone che le dichiarazioni rappresentanti gli elementi fondamentali dell'azione debbono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto nel termine previsto dall'art. 163-bis c.p.c., per consentirgli di prendere posizione e di approntare una difesa puntuale e specifica in ordine ad ogni singola doglianza sollevata dall'attore (Cass. Civ., sez. un., n. 8077 del 22.5.2012).
Le carenze di allegazione sopra indicate precludono, ab imis, la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte attrice, la cui domanda va pertanto rigettata.
In relazione alle contestazioni sollevata con la prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. con riferimento alla fideiussione il Tribunale osserva che l'odierno attore, quale debitore principale dei rapporti per i quali ha agito in giudizio non può sollevare contestazioni con riferimento alle fideiussioni prestate da altri soggetti che non sono nemmeno parti del presente giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, 18.04.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara