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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2387/2024
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2387/2024 promossa
DA
(C.F. ), nella sua qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 tit indivi e Servizi di VA BE (P. IVA ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Germanò
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maria Stilo
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 486/2024 (R.G. n. 1727/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20/09/2024, , nella Parte_1 sua qualità di titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di
VA BE, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
486/2024 (emesso il 26-28/07/2024 nel proc. iscritto al R.G. n.
1727/2024), provvisoriamente esecutivo, notificatogli in data
12/08/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di
€ 1.457,93 (oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria) in favore di a titolo di saldo delle Parte_2 spettanze e degli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2023
(somma pari alla differenza tra l'importo lordo di € 1.798,04 indicato in busta paga e la somma di € 340,11 a titolo di rimborso spese, risultante dalla stessa busta paga, riconosciuta come già corrisposta dal lavoratore).
1.1. A supporto dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- l'erroneità della somma ingiunta sulla scorta della busta paga esibita in atti;
in particolare, si lamenta che il decreto intima il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2023 al lordo delle ritenute previdenziali, mentre, per come sarebbe facilmente intuibile dalla documentazione a corredo, ella avrebbe versato - a suo dire - le ritenute previdenziali;
pertanto, qualora l'opposizione non dovesse trovare accoglimento, la pretesa dovrebbe essere ridotta al minor somma di €
1.149,89, corrispondente al netto in busta paga, detratto il rimborso spese già corrisposto e riconosciuto dall'opposto;
- che il prospetto paga posto a fondamento dell'odierno decreto ingiuntivo opposto indica che dal 13/12/2023 sino al 26/12/2023 (pari 70 ore lavorative) il era stato assente dal proprio posto di lavoro CP_1
(avendo peraltro comunicato in data 06/12/2023 le proprie dimissioni a
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
mezzo apposito modulo con decorrenza dal 29/12/2023).
Questa situazione - prosegue l'opponente - aveva creato un grave nocumento in quanto, trattandosi di azienda che trasporta merci per conto terzi, si era ritrovata improvvisamente in assenza di un autista e, di fatto, non aveva potuto svolgere l'attività di trasporto per la Progetto
Food S.r.l. (con il mezzo targato CF356EJ, assegnato al ), CP_1 almeno sino a quando non era riuscita a rimpiazzare la figura dell'autista con altro dipendente (il che era avvenuto nel mese di gennaio 2024).
In ragione di quest'ultima deduzione, la ricorrente sostiene di aver subito un danno economico di € 1.900,00, pari alla differenza tra quanto fatturato per la Progetto Food S.r.l. nel mese di novembre 2023 e quanto fatturato nel mese di dicembre 2023.
1.2. La opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo chiedendo, in via riconvenzionale, che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della somma di €
1.900,00 (o comunque di quella che risulterà in corso di causa) a titolo di mancato guadagno e/o danno economico subito a seguito del comportamento di che aveva abbandonato il Parte_2 posto di lavoro senza adeguata giustificazione.
2. Si è costituito che ha concluso per il rigetto Parte_2 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
3. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
4. È destituita di fondamento l'eccezione secondo cui le somme spettanti al lavoratore dovrebbero essere calcolate al netto delle ritenute previdenziali.
4.1. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non risulta prodotta alcuna documentazione “a corredo” da cui si evinca l'intervenuto versamento delle ritenute previdenziali.
4.2. In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che al datore di lavoro
è consentito procedere alle ritenute previdenziali e fiscali a carico del
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento delle somme dovute al lavoratore a titolo di retribuzione.
Si è, in particolare, statuito che, in caso di mancato tempestivo pagamento della retribuzione, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere, invece, effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. n. 21010/2013).
In senso conforme, si è ulteriormente chiarito che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. n. 18044/2015).
E poiché è pacifico che (escludendo il solo “rimborso spese” indicato in busta paga e che lo stesso lavoratore ha riconosciuto come già corrisposto sin dal ricorso monitorio) la retribuzione residua risultante dalla busta paga del mese di dicembre 2023 e spettante al lavoratore non sia mai stata corrisposta, avendo anzi l'opponente espressamente ammesso l'esistenza del credito (seppur nella misura netta di € 1.149,89), la pretesa di pagamento delle somme al lordo delle ritenute (fiscali e)
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
previdenziali si appalesa del tutto legittima.
5. Anche la domanda riconvenzionale è destituita di fondamento per due ordini di ragioni.
5.1. In primo luogo, appare scarsamente verosimile la versione di parte opponente secondo cui il lavoratore, a decorrere dal 13/12/2023, non si sarebbe più, di sua iniziativa, presentato sul posto di lavoro.
Tanto si può desumere attraverso una prova presuntiva (art. 2729 cod. civ.), di rango certamente non inferiore alla prova testimoniale, fondata sulla mancanza di diffida alcuna, da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, per un periodo di assenza ingiustificata che si sarebbe protratta per circa due settimane (ovvero dal 13/12/2023 al
26/12/2023, per come argomentato da parte opponente).
Orbene, appare alquanto inverosimile che il datore di lavoro non abbia giammai invitato o diffidato il dipendente a riprendere l'attività lavorativa né a sollevare alcuna contestazione disciplinare a fronte del dedotto
“abbandono” del posto di lavoro.
Considerata la totale assenza di prova documentale in ordine a quanto appena rilevato, appare - per
contro
- maggiormente verosimile la versione del lavoratore opposto che, già nel verbale di conciliazione monocratica del 21/06/2024 (prodotto da parte opponente) rilevava che l'assenza non era ingiustificata poiché gli era stato intimato di non presentarsi sul posto di lavoro tramite contatto telefonico.
5.2. Inoltre, sotto altro profilo, si deve osservare che il datore di lavoro-imprenditore (art. 2082 cod. civ.) è tenuto ad organizzare l'azienda in modo da far fronte anche ad eventuali assenze del personale dipendente (che sono eventi del tutto prevedibili e possibili: si pensi, ad esempio, ad una improvvisa malattia del dipendente).
Ne consegue che, pur a fronte dell'assenza ingiustificata del dipendente
(in ogni caso da escludersi per quanto sopra osservato), il datore di lavoro deve comunque attivarsi immediatamente per sopperire all'assenza del personale, proprio al fine di evitare il verificarsi di quei danni o mancati guadagni che ne potrebbero conseguire.
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
Il datore di lavoro non ha, però, provato di essersi immediatamente attivato per ricercare, sin dal 13/12/2023, personale che potesse sostituire il lavoratore resistente/opposto (asseritamente assente ingiustificato), avendo solo genericamente dedotto di averlo reperito nel mese di gennaio 2024 ovvero solo dopo la decorrenza delle dimissioni che il lavoratore aveva comunque comunicato con largo anticipo sin dal
06/12/2023 (con conseguente imputabilità del danno, ove effettivamente esistente, allo stesso datore di lavoro).
In ogni caso, la mancata tempestiva attivazione del datore di lavoro per reperire un sostituto, ancora una volta, corrobora - ove occorresse - la versione di parte opposta secondo la quale gli sarebbe stato intimato di non presentarsi al lavoro tramite una telefonata ricevuta in data
12/12/2023 (si veda il capitolo di prova testimoniale n. 1 formulato dal resistente/opposto).
6. Deve essere, per contro, accolta la domanda di condanna per c.d. responsabilità aggravata (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) invocata dal resistente/opposto, avendo l'opponente agito, quanto meno, con colpa grave (alla luce della motivazione sopra esposta da cui si evince la manifesta inconsistenza dei motivi di opposizione).
6.1. Si ritiene che la somma, che dovrà essere corrisposta dalla opponente in favore di , possa essere Parte_2 equitativamente determinata nell'importo di € 300,00.
6.2. La ricorrente/opponente deve essere, altresì, condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad € 500,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.), conseguendo tale condanna ipso iure (ovvero automaticamente) da quella precedente (non avendo il giudice discrezionalità alcuna in ordine a tale ulteriore condanna sanzionatoria).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 486/2024;
- condanna l'opponente , nella sua qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di VA
BE, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 300,00 in favore dell'opposto Parte_2
ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
- condanna l'opponente , nella sua qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di VA
BE, al pagamento della somma di € 500,00 in favore della
Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
- condanna l'opponente , nella sua qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di VA
BE, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Rosario Maria Stilo;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza anche con riferimento alla condanna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2387/2024 promossa
DA
(C.F. ), nella sua qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 tit indivi e Servizi di VA BE (P. IVA ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Germanò
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maria Stilo
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 486/2024 (R.G. n. 1727/2024).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20/09/2024, , nella Parte_1 sua qualità di titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di
VA BE, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
486/2024 (emesso il 26-28/07/2024 nel proc. iscritto al R.G. n.
1727/2024), provvisoriamente esecutivo, notificatogli in data
12/08/2024, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di
€ 1.457,93 (oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria) in favore di a titolo di saldo delle Parte_2 spettanze e degli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2023
(somma pari alla differenza tra l'importo lordo di € 1.798,04 indicato in busta paga e la somma di € 340,11 a titolo di rimborso spese, risultante dalla stessa busta paga, riconosciuta come già corrisposta dal lavoratore).
1.1. A supporto dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
- l'erroneità della somma ingiunta sulla scorta della busta paga esibita in atti;
in particolare, si lamenta che il decreto intima il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2023 al lordo delle ritenute previdenziali, mentre, per come sarebbe facilmente intuibile dalla documentazione a corredo, ella avrebbe versato - a suo dire - le ritenute previdenziali;
pertanto, qualora l'opposizione non dovesse trovare accoglimento, la pretesa dovrebbe essere ridotta al minor somma di €
1.149,89, corrispondente al netto in busta paga, detratto il rimborso spese già corrisposto e riconosciuto dall'opposto;
- che il prospetto paga posto a fondamento dell'odierno decreto ingiuntivo opposto indica che dal 13/12/2023 sino al 26/12/2023 (pari 70 ore lavorative) il era stato assente dal proprio posto di lavoro CP_1
(avendo peraltro comunicato in data 06/12/2023 le proprie dimissioni a
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
mezzo apposito modulo con decorrenza dal 29/12/2023).
Questa situazione - prosegue l'opponente - aveva creato un grave nocumento in quanto, trattandosi di azienda che trasporta merci per conto terzi, si era ritrovata improvvisamente in assenza di un autista e, di fatto, non aveva potuto svolgere l'attività di trasporto per la Progetto
Food S.r.l. (con il mezzo targato CF356EJ, assegnato al ), CP_1 almeno sino a quando non era riuscita a rimpiazzare la figura dell'autista con altro dipendente (il che era avvenuto nel mese di gennaio 2024).
In ragione di quest'ultima deduzione, la ricorrente sostiene di aver subito un danno economico di € 1.900,00, pari alla differenza tra quanto fatturato per la Progetto Food S.r.l. nel mese di novembre 2023 e quanto fatturato nel mese di dicembre 2023.
1.2. La opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo chiedendo, in via riconvenzionale, che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della somma di €
1.900,00 (o comunque di quella che risulterà in corso di causa) a titolo di mancato guadagno e/o danno economico subito a seguito del comportamento di che aveva abbandonato il Parte_2 posto di lavoro senza adeguata giustificazione.
2. Si è costituito che ha concluso per il rigetto Parte_2 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
3. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
4. È destituita di fondamento l'eccezione secondo cui le somme spettanti al lavoratore dovrebbero essere calcolate al netto delle ritenute previdenziali.
4.1. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non risulta prodotta alcuna documentazione “a corredo” da cui si evinca l'intervenuto versamento delle ritenute previdenziali.
4.2. In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che al datore di lavoro
è consentito procedere alle ritenute previdenziali e fiscali a carico del
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lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento delle somme dovute al lavoratore a titolo di retribuzione.
Si è, in particolare, statuito che, in caso di mancato tempestivo pagamento della retribuzione, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere, invece, effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. n. 21010/2013).
In senso conforme, si è ulteriormente chiarito che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. n. 18044/2015).
E poiché è pacifico che (escludendo il solo “rimborso spese” indicato in busta paga e che lo stesso lavoratore ha riconosciuto come già corrisposto sin dal ricorso monitorio) la retribuzione residua risultante dalla busta paga del mese di dicembre 2023 e spettante al lavoratore non sia mai stata corrisposta, avendo anzi l'opponente espressamente ammesso l'esistenza del credito (seppur nella misura netta di € 1.149,89), la pretesa di pagamento delle somme al lordo delle ritenute (fiscali e)
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previdenziali si appalesa del tutto legittima.
5. Anche la domanda riconvenzionale è destituita di fondamento per due ordini di ragioni.
5.1. In primo luogo, appare scarsamente verosimile la versione di parte opponente secondo cui il lavoratore, a decorrere dal 13/12/2023, non si sarebbe più, di sua iniziativa, presentato sul posto di lavoro.
Tanto si può desumere attraverso una prova presuntiva (art. 2729 cod. civ.), di rango certamente non inferiore alla prova testimoniale, fondata sulla mancanza di diffida alcuna, da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, per un periodo di assenza ingiustificata che si sarebbe protratta per circa due settimane (ovvero dal 13/12/2023 al
26/12/2023, per come argomentato da parte opponente).
Orbene, appare alquanto inverosimile che il datore di lavoro non abbia giammai invitato o diffidato il dipendente a riprendere l'attività lavorativa né a sollevare alcuna contestazione disciplinare a fronte del dedotto
“abbandono” del posto di lavoro.
Considerata la totale assenza di prova documentale in ordine a quanto appena rilevato, appare - per
contro
- maggiormente verosimile la versione del lavoratore opposto che, già nel verbale di conciliazione monocratica del 21/06/2024 (prodotto da parte opponente) rilevava che l'assenza non era ingiustificata poiché gli era stato intimato di non presentarsi sul posto di lavoro tramite contatto telefonico.
5.2. Inoltre, sotto altro profilo, si deve osservare che il datore di lavoro-imprenditore (art. 2082 cod. civ.) è tenuto ad organizzare l'azienda in modo da far fronte anche ad eventuali assenze del personale dipendente (che sono eventi del tutto prevedibili e possibili: si pensi, ad esempio, ad una improvvisa malattia del dipendente).
Ne consegue che, pur a fronte dell'assenza ingiustificata del dipendente
(in ogni caso da escludersi per quanto sopra osservato), il datore di lavoro deve comunque attivarsi immediatamente per sopperire all'assenza del personale, proprio al fine di evitare il verificarsi di quei danni o mancati guadagni che ne potrebbero conseguire.
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
Il datore di lavoro non ha, però, provato di essersi immediatamente attivato per ricercare, sin dal 13/12/2023, personale che potesse sostituire il lavoratore resistente/opposto (asseritamente assente ingiustificato), avendo solo genericamente dedotto di averlo reperito nel mese di gennaio 2024 ovvero solo dopo la decorrenza delle dimissioni che il lavoratore aveva comunque comunicato con largo anticipo sin dal
06/12/2023 (con conseguente imputabilità del danno, ove effettivamente esistente, allo stesso datore di lavoro).
In ogni caso, la mancata tempestiva attivazione del datore di lavoro per reperire un sostituto, ancora una volta, corrobora - ove occorresse - la versione di parte opposta secondo la quale gli sarebbe stato intimato di non presentarsi al lavoro tramite una telefonata ricevuta in data
12/12/2023 (si veda il capitolo di prova testimoniale n. 1 formulato dal resistente/opposto).
6. Deve essere, per contro, accolta la domanda di condanna per c.d. responsabilità aggravata (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) invocata dal resistente/opposto, avendo l'opponente agito, quanto meno, con colpa grave (alla luce della motivazione sopra esposta da cui si evince la manifesta inconsistenza dei motivi di opposizione).
6.1. Si ritiene che la somma, che dovrà essere corrisposta dalla opponente in favore di , possa essere Parte_2 equitativamente determinata nell'importo di € 300,00.
6.2. La ricorrente/opponente deve essere, altresì, condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad € 500,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.), conseguendo tale condanna ipso iure (ovvero automaticamente) da quella precedente (non avendo il giudice discrezionalità alcuna in ordine a tale ulteriore condanna sanzionatoria).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 2387/2024
epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 486/2024;
- condanna l'opponente , nella sua qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di VA
BE, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 300,00 in favore dell'opposto Parte_2
ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
- condanna l'opponente , nella sua qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di VA
BE, al pagamento della somma di € 500,00 in favore della
Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
- condanna l'opponente , nella sua qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale “Errelle Trasporti e Servizi di VA
BE, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Rosario Maria Stilo;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza anche con riferimento alla condanna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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