Sentenza 22 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/01/2003, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . ) B N E I , C E 1 9 N A 9 P O 1 I - ZI 1 D A 1 - R E 1 T S 2 C I I . G L D E REPUBBLICA ITALIANA U R 9 I 3 / A G F D 6 E E 4 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N . . N T T E T S S E I R ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta0 0 8 89 /0 3 mi 5 gg. Ma stráti: Dott. Rafaele CORONA Primo Presidente f.f. R.G.N. 9290/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 1302 Dott. NNi PAOLINI Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere ud.05/12/02 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere- Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA S.C.R.L., QUALE CESSIONARIA DI ATTIVITA' } PASSIVITA' DEL CREDITO COMMERCIALE TIRRENO $.P.A., IN L.C.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 19 F presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO LEPROUX, che la rappresenta e 2002 difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 1603 -1-
contro
FINANZIARIA AURIGA S.P.A., GIA' CARBOFIN 82 COMPAGNIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, rappresentata e difesa dall' 'avvocato PIO ACCARINO, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente nonchè
contro
CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio degli avvocati GUSTAVO MINERVINI, ENRICO MINERVINI, che 10 rappresentano ė difendono giusta procura speciale del Notaio dott. Fabrizio Amato, depositata in data 1 marzo 2002, in atti;
S controricorrente nonchè
contro
AMABILE FRANCESCO;
intimato avverso la sentenza n. 95/00 del Giudice di pace di CAVA DE TIRRENI, depositata il 09/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giulio -2- GRAZIADEI;
uditi gli Avvocati Alessandro LEPROUX, Gustavo MINERVINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. Assorbiti gli altri. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. IN 82, adducendo la qualità di cessionaria di un credito dell'avv. Francesco Amabile per prestazioni professionali svolte in favore della S.p.a. Credito commerciale tirreno, nel gennaio del 1996 ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispondente importo. Il Credito commerciale si è opposto all'ingiunzione. Il Giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il provvedimento monitorio. Talc pronuncia, su ricorso proposto dalla IN nei confronti del Credito commerciale, con sentenza del 23 febbraio 1999 è stata cassata da questa Corte, la quale, rinviando allo stesso Giudice di pace, ha fra l'altro rilevato che il giudizio d'opposizione ad ingiunzione non si esaurisce nell'indagine sulla validità dell'atto, in relazione alle condizioni cui è subordinato, ma si estende al riscontro, con applicazione dei comuni principi sull'onere della prova, della sussistenza o meno del credito fatto valere dalla parte istante. Il procedimento di rinvio è stato instaurato dalla IN davanti a detto Giudice di pace con citazione notificata alla S.coop.r.l. Banca popolare dell'Emilia Romagna, la quale, a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa del Credito commerciale, si era resa cessionaria di passività (ed attività) dello 4 stesso Credito commerciale, in base a contratto stipulato con i Commissari liquidatori 1'8 marzo 1997. E' intervenuto l'avv. Amabile, a sostegno della domanda attrice. Il Giudice di rinvio, con sentenza del 9 febbraio 2000, ha revocato il decreto ingiuntivo, ed ha condannato la Banca popolare dell'Emilia Romagna al pagamento della somma reclamata dalla IN, nonché al rimborso delle spese del processo, fra l'altro osservando che detta Banca era passivamente legittimata, in forza di clausola del contratto del 1997 che prevedeva il suo subingresso nelle liti in corso. La Banca popolare dell'Emilia Romagna, con ricorso notificato il 27 aprile 2000 alla S.p.a. Compagnia finanziaria AU, già S.r.1, IN 82, ed inoltre all'avv. Amabile, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, con quattro motivi, rispettivamente addebitando al Giudice di pace: -di non aver rilevato la mullità del giudizio di rinvio, in ragione della citazione di essa Banca, successore a titolo particolare nel diritto controverso, anziché del Credito commerciale, come prescritto dall'art. 111 primo comma cod. proc. civ., e comunque di non aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo Credito commerciale;
-di non aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in quanto l'apertura della liquidazione amministrativa del Credito 5 commerciale implicava che la pretesa della IN era esercitabile esclusivamente nella sede e nei modi di cui agli artt. 86 e segg. del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e peraltro era opponibile solo nei limiti in cui il debito fosse risultato dallo stato passivo di detta procedura;
-di aver deciso nel merito senza svolgere l'attività istruttoria resasi necessaria in dipendenza della cassazione della precedente pronuncia, e mancando in particolare di acquisire l'atto di cessione del credito dell'avv. Amabile;
-di non aver esaminato l'eccezione d'inammissibilità dell'intervento dell'avv. Amabile nel giudizio di rinvio. La Compagnia finanziariafinanziaria AU ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata assegnata a queste Sezioni unite per la decisione sul secondo motivo del ricorso, inerente alla giurisdizione. Con ordinanza del 15 ottobre 2001 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nella presente fase processuale nei confronti del Credito commerciale tirreno, in liquidazione coatta amministrativa, sul rilievo che, rispetto alla problematica sulla giurisdizione, era prioritario il quesito della rituale instaurazione del giudizio di rinvio, di cui al primo motivo del ricorso, e che il quesito stesso non poteva essere definito in assenza della parte in tesi pretermessa in quel giudizio. All'integrazione ha tempestivamente provveduto la ricorrente, con atto notificato il 27 dicembre 2001. Credito commerciale, in persona del Commissario liquidatore, ha presentato controricorso. Con atto notificato il 29 novembre 2002 la Banca popolare ha dichiarato di rinunciare al secondo ed al quarto motivo del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La rinuncia della Banca ricorrente al secondo motivo d'impugnazione rende incontestabile la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Il primo motivo del ricorso. incrente alla questione pregiudiziale della costituzione e dell'integrità del contraddittorio in fase di rinvio, è ammissibile, dato che gli errori in procedendo implicanti nullità della sentenza o del procedimento sono deducibili con il ricorso per cassazione anche contro le pronunce rese dal giudice di pace secondo equità (v. Cass. s.u. 15 ottobre 1999 n. 716), ed è fondato, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti. In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, la cessione ad altra banca di “attività o passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", ai sensi e nel vigore dell'art. 90 secondo comma del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, può comportare, per le posizioni debitorie, ove siM determini liberazione dell'originario obbligato, un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione. La ricorrente e la resistente società AU concordano sul verificarsi di successione, ma dissentono sulla natura di essa, che definiscono, rispettivamente, come successione a titolo particolare, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., e come successione a titolo universale, disciplinata dall'art. 110 cod. proc. civ.. La soluzione del quesito deve prescindere dal patto del contratto di cessione inerente al subingresso della banca cessionaria nci procedimenti in corso. Le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti;
ne deriva che una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 cod. proc. civ.. salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. (v. Cass. 11 maggio 1984 n. 2889). La tesi della Banca popolare, sulla natura della successione, è da condividere. La successione a titolo universale, la quale implica, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ., il subingresso nel processo del successore al posto della parte originaria, si verifica in dipendenza di vicenda estintiva di detta parte, e cioè di morte, ove si tratti di persona fisica, o di similari eventi riguardanti la persona giuridica o gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce autonoma soggettività. La cessione in esame, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera azienda, non comporta il venir meno della banca cedente, né si correla a fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vila (pur se sottoposta alla procedura liquidatoria), e, quindi, ricade nelle disposizioni dell'art. 111 cod. proc. civ.. In applicazione del primo comma di tale norma, la IN avrebbe dovuto riassumere il giudizio di rinvio nei confronti del Credito commercialc. Non occorreva citare in quella sede anche la Banca popolare, tenendosi conto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di litisconsorte solo quando intervenga. o sia chiamato in causa, od eserciti la facoltà d'impugnare la sentenza sfavorevole all'alienante, secondo le previsioni dell'art. 111 terzo e quarto comma cod. proc. civ. (v. Cass. 21 luglio 1989 n. 3479, 19 gennaio 1995 n. 590, 2 ottobre 2000 n. 13021; cfr. anche Cass. s.u. 30 maggio 1966 n. 1412 sulla possibilità d'intervenire nel giudizio di legittimità). La IN lia però citato in sede di rinvio la Banca popolare, e soltanto essa, ancorchè non avesse anteriormente assunto la posizione di parte del processo. Si deve stabilire se tale unica citazione abbia determinato la radicale ed insuperabile nullità del procedimento di rinvio, per mancata costituzione del rapporto processuale, ovvero un mero vizio del rapporto stesso. per incompletezza del contraddittorio, da emendarsi mediante l'ordine d'integrazione di cui all'art. 331 cod. proc. civ.. La seconda alternativa, in linea con l'orientamento già espresso da questa Corte con sentenza 21 gennaio 1995 n. 713, si appalesa corrella. La successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta scissione della titolarità del rapporto sostanziale, che spetta al successore, dalla titolarità del rapporto processuale, che rimane in capo al dante causa (v. Cass. 7 agosto 1990 n. 7970). L'estraneità al processo del successore a titolo particolare cessa, come si è detto, per effetto d'intervento o di chiamata in causa, ovvero per esercizio della facoltà d'impugnazione, in quanto le relative evenienze ne esigono la presenza nelle ulteriori fasi del giudizio, sia pure assieme e non al posto della parte originaria, fino all'eventuale estromissione di essa (cfr. Cass. 19 maggio 2000 n. 6530). La citazione del successore a titolo particolare, per la prima volta in sede d'impugnazione, è assimilabile ad una chiamata in causa, speculare rispetto alla possibilità di detto successore ᏗᏢ d'impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa (ove sfavorevole). Pertanto, la notificazione dell'atto d'impugnazione soltanto al successore a titolo particolare, che non abbia già assunto nelle precedenti fasi processuali la veste di parte, vale a conferirgli la relativa qualità nel giudizio d'impugnazione, di modo che non determina la nullità del giudizio stesso in assenza di contraddittorio, ma comporta, in difetto di pregressa estromissione del dante causa, l'incompletezza del contraddittorio c la necessità di dispome l'integrazione. Il principio richiede, con l'accoglimento della seconda deduzione del primo motivo del ricorso, e con l'assorbimento delle altre questioni ancora in discussione dopo la menzionata rinuncia parziale della Banca popolare, la cassazione della sentenza impugnata, ed il rinvio della causa al Giudice di pace di Cava de' Tirreni, affinchè rinnovi il giudizio demandatogli dalla precedente pronuncia di questa Corte, previa assicurazione dell'integrità del contraddittorio anche nei confronti del Credito commercialc. La natura ed i profili di novità della questione affrontata rendono equa l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, con assorbimento delle altre censure, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al Giudice di pace di Cava de' Tirreni, in persona di altro Magistrato, compensando le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Cone di cassazione, il 5 dicembre 2002. Il presidente кетгани Il consigliere rel. cst. ESENTE DA REGISTRAR E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1791. N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IL CANCELLIERE 01 NN TI AL in Cancelleria 22 GEN 2003 VOELLIERE C1 Gr anny BA +