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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in N° __________ Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA LI, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 17475/2024 R.G.L. promossa __
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Addì Parte_1 _____________
Menallo.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
Per pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 13/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 29/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 14/10/2025
IL GIUDICE
RA LI
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in N° __________ Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA LI, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 17475/2024 R.G.L. promossa __
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Addì Parte_1 _____________
Menallo.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
Per pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 13/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 29/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 14/10/2025
IL GIUDICE
RA LI