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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 8121 / 2022
Il giudice Dott.ssa NT RR
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa NT RR, all'udienza del 08.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8121/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato, difeso e dom.to dall'Avv. Salvatore Festa (C.F. ) con C.F._2
studio in Salerno alla Via Antonio Giudice n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- OPPONENTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Milano alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele
ZU e AN RN L'Avv. Salvatore Festa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136
co. 3 e 176 c.p.c.;
- OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1824/2022 - R.G. n. 5962/2022, con cui il Tribunale di Salerno,
accogliendo il ricorso proposto da lo condannava al Controparte_1
pagamento della somma di € 24.048,62, oltre interessi di mora nonché spese di procedura e successive occorrende.
La pretesa creditoria di derivava dalla cessione del credito da parte dell'originaria CP_1
con la quale il sig. aveva stipulato un contratto di finanziamento Controparte_2 Pt_1
contraddistinto da NDG n. 0000000087410309. L'opponente eccepiva l'inesistenza giuridica del D.I. opposto per carenza sia della legittimazione attiva della Società ricorrente sia della legittimazione passiva del sig. . In particolare, disconosceva la firma apposta Parte_1
sul contratto ed eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito per il quale è stata richiesta l'ingiunzione. EG quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere tutte
le eccezioni rilevate in premessa ed in particolare: IN VIA PRELIMINARE: a) accogliere l'eccezioni
di carenza di legittimazione attiva e passiva come motivata e specificata in premessa;
NEL MERITO:
accogliere la presente opposizione per i motivi tutti esposti in narrativa e conseguentemente revocare,
annullare e/o riformare l'opposto decreto ingiuntivo N. 1824/2022 recante il numero di R.G.
5962/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, in persona della Dott. Corrado D'Ambrosio in data
13/07/2022 e notificato a mezzo di plico postale spedito con avviso del 23/08/2022 e ricevuto il
28/08/2022, come sopra riportato ed indicato”. Con comparsa depositata in data 18.01.2023 si costituiva in giudizio la quale, eccepiva la ritualità della cessione Controparte_1
del credito vantato dalla società nonché l'assoluta infondatezza ed indeterminatezza delle pretese di parte opponente. EG quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito -
dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del
termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa. In via preliminare, nel merito, nella
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la
provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1824/2022 R.G. n. 5962/2022 del
13.07.2022 emesso dal Tribunale di Salerno, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale,
nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in
fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto
ingiuntivo n. 1824/2022 R.G. n. 5962/2022 del 13.07.2022 emesso dal Tribunale di Salerno. In via
subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1
società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa,
nonché successive occorrende. In via istruttoria si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e
ss. della firma del Sig. apposta sul contratto” Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, con provvedimento del 16.02.2023, reso all'esito della prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
onerando la parte opposta ad introdurre la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010. Esperito il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, la causa veniva rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità
tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza),
anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli,
opinabili e controvertibili.
Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7,
lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n.
37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della
[...]
insistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra Controparte_1
l'originaria e CP_2 Controparte_1
L'eccezione è infondata. Con comparsa del 18.01.2023 si costituiva in giudizio deducendo di Controparte_1
essere divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in CP_2
forza della quale la stessa, subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente banca nel presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria, ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando: a) il contratto di cessione di crediti intervenuto tra e (cfr. doc. 04 fascicolo monitorio); b) la pubblicazione CP_2 Controparte_1
della notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica c) la comunicazione dell'intervenuta cessione del credito nei confronti del sig. ; d) la lista dei crediti ceduti (doc.5 Pt_1
monitorio).
Il merito
Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto.
Secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito
(Cass.: n. 2242 del 1972, n. 18768 del 2004, n. 3690 del 2006, n. 22460 del 2017; Trib. Perugia
del 2014, Trib. Benevento, del 2018, Trib. Verona del 2017, Trib. Matera del 2015, Trib.
Cremona del 1989; Trib. Pordenone del 2009) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito. Poiché l'esecuzione,
seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore. Il pagamento di alcune rate del finanziamento o il compimento di operazioni su di un deposito regolato in conto corrente,
costituiscono tipiche ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo il contraente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria o l'istituto di credito. Per cui la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 del cod. civ., che vieta la revoca della confessione. Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè
l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento.
È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo,
provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito,
qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti,
determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000, n. 2765 del 1992).
Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria.
Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006).
Parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio depositando il contratto su cui si fonda la richiesta monitoria e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Con riguardo a tale documento parte opponente con contestazioni alquanto generiche ne contesta la idoneità probatoria nel giudizio di opposizione. Invero, come chiarito anche dalla recente pronuncia della Suprema Corte ( Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12818) “ In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova
idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha
contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca “
Nella fattispecie nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto deve rilevarsi di contro la assoluta genericità delle obiezioni mosse dall'opponente valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito) nonché sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si è determinato in favore del creditore
(Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006).
Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a contestare i titoli, su cui si fonda la pretesa del creditore opposto. (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della soccombente parte opponente e sono liquidate in complessivi € 2.540 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1824/2022 - R.G. n. 5962/2022 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1824/2022 –
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.540 (Fase Studio 460,00 € Fase Introduttiva € 389,00, Fase istruttoria 840,00€ Fase Decisoria € 851,00) oltre € 118,50 per spese, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa NT RR