Sentenza 25 novembre 2021
Sentenza 11 agosto 2022
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2023
Decreto presidenziale 25 settembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/08/2022, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2022
N. 01358/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2021, proposto da
NO NC, NO IE e De TO Caterina, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Gandolfi e Carla Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Gandolfi in Bologna, viale Carducci, n. 17;
contro
Provincia di DI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., del Commissario ad acta
a seguito della sentenza (di parziale accoglimento) del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1715 del 25/11/2021 pronunciata sul ricorso per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Provincia di DI sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dagli odierni ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di DI;
Vista l’istanza per la nomina di Commissario ad acta e i relativi allegati;
Visto l’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per i ricorrenti il difensore avv.to C. Gandolfi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1715 del 25/11/2021, questo Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Provincia di DI sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dagli odierni ricorrenti (eredi di NO ON) tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., ha ordinato alla Provincia di DI, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., di provvedere espressamente sull’istanza/diffida dei ricorrenti sopra indicata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della suindicata decisione e ha condannato la Provincia di DI, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ora i ricorrenti, con istanza notificata alla Provincia di DI in data 1 aprile 2022 (e tempestivamente depositata in data 5 aprile 2022), propongono un incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a., sottolineando che, nonostante la predetta sentenza n. 1715/2021 di questo Tribunale sia stata comunicata alla Provincia di DI in data 29/11/2021 (oltrechè in data 26/01/2022 in forma esecutiva) e sia decorso il predetto termine di 90 (novanta) giorni, persiste l’inerzia dell’Amministrazione resistente e chiedono la nomina di un Commissario ad acta “ che provveda, da un lato, all’emanazione di un provvedimento esplicito di acquisizione sanante dei terreni oggetto del presente contenzioso al fine di ricondurre nei canoni di legalità un procedimento illegittimamente condotto e, dall’altro, alla liquidazione in favore dei ricorrenti di un indennizzo ex art. 42 bis D.Lgs 327/2001 ”, nonché “ alla liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali già quantificate nella sentenza n. 1715/2021, nonché di quelle successivamente intervenute per la proposizione della presente istanza ”.
Non si è difeso nella presente fase di giudizio (incidente di esecuzione ex art. 117 comma 3 c.p.a.) la Provincia di DI.
All’udienza in Camera di Consiglio del 19 Luglio 2022, la causa è stata introitata ai fini della decisione dell’incidente di esecuzione.
DIRITTO
0. - L’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione è parzialmente fondata e deve, quindi, essere accolta in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Si deve premettere che l’istanza si intende proposta precipuamente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., statuente che “ il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio (avverso il silenzio rifiuto) o successivamente su istanza della parte interessata ”, ed è stata ritualmente notificata alla Provincia di DI il 01/04/2022 e depositata presso la Segreteria di questo T.A.R. (il 5 aprile 2022) entro il termine perentorio (dimidiato ex art. 87, terzo comma, del Codice del Processo Amministrativo) di quindici giorni decorrente dal momento in cui la notificazione dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione si è perfezionata.
2. - Ciò premesso, il Collegio rileva che, con sentenza n. 1715 del 25/11/2021, questo Tribunale ha ordinato alla Provincia di DI (solo) di provvedere espressamente sull’istanza/diffida dei ricorrenti sopra indicata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della suindicata decisione (condannandola al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di cognizione), ma non - come richiesto dagli odierni ricorrenti nell’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione - di disporre “ tout court ” l’acquisizione sanante e di corrispondere in favore dei ricorrenti l’indennizzo ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..
Pertanto, siccome perdura l’inerzia della Provincia di DI, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposta dai ricorrenti deve essere accolta, in tal senso, solo in parte, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a. e, per l’effetto, si nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di DI, che nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, provvederà - in sostituzione della Provincia di DI - a dare esecuzione in parte qua alla sentenza di questo T.A.R. n. 1715/2021, provvedendo con atto espresso e motivato sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dagli odierni ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..
Non può essere accolta, invece, l’istanza tendente ad ottenere l’ottemperanza tramite il Commissario ad acta delle spese processuali liquidate in favore dei ricorrenti nella menzionata sentenza n. 1715/2021, (tra l’altro) non risultando provato il passaggio in giudicato di quest’ultima sentenza.
Le spese della presente fase, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Provincia di DI e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione ex art. 117 comma 3 c.p.a. proposta nell’ambito del giudizio sul silenzio rifiuto indicato in epigrafe, la accoglie in parte nei sensi, nei limiti e nei termini indicati in motivazione.
Condanna la Provincia di DI, in persona del legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in complessivi € 600,00 (Seicento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e al Commissario ad acta nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO