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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 21/02/2026, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3046/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3854/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2396/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.r.l. in data 28.01.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 27.02.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento indicato in epigrafe, notificato in data 29.11.2024 e relativo a TARI anno 2023, con riferimento al solo immobile sito in Napoli, alla Indirizzo_1 , in relazione al quale è stato richiesto l'importo complessivo di euro 3.109,72, oltre interessi e sanzioni (a fronte dell'importo complessivo richiesto con il predetto avviso anche con riferimento ad altro immobile, di euro 4.555,00, comprensivo di interessi e sanzioni e spese di notifica), concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese).
In particolare la parte ricorrente ha dedotto che l'immobile cui si riferisce il ricorso ha destinazione di “studio professionale” e sarebbe pertanto ascrivibile alla categoria 12 “banche, istituti di credito e studi professionali”
e non alla categoria 11 “uffici, agenzie", sicché l'importo dovuto per tale immobile (TARI, parte fissa e parte variabile) sarebbe pari ad euro 2.067,95, inferiore a quanto calcolato nell'avviso di accertamento impugnato
(euro 3.109,72).
In data 22.09.2025 si è costituita Municipia S.p.a., che opera ai sensi del contratto di servizio del 7.8.2024
(con cui le è stata affidata dalla Resistente_1 S.r.l. l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli), la quale ha rappresentato di aver, in sede di autotutela, provveduto ad emettere un avviso di accertamento in rettifica a quello impugnato in questa sede e ha concluso per il rigetto parziale del ricorso, in virtù dell'accertamento in rettifica emesso in autotutela, con vittoria di spese e di onorati di giudizio.
Resistente_1 S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
All'udienza del 9.02.2026, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio, decidendo la causa come da dispositivo, di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va ritenuto ammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio da Municipia S.p.a., atteso che l'atto impugnato, che indica nell'intestazione sia Resistente_1 S.r.l. che Municipia S.p.a., risulta adottato da quest'ultima (v. sottoscrizione dell'atto).
II. Va rilevato che Municipia S.p.a. ha depositato il provvedimento di autotutela con cui ha rettificato l'atto impugnato e di pari protocollo proprio nei sensi sollecitati dal ricorrente con riferimento all'immobile di cui si discute in causa, non essendo stato censurato quanto richiesto per l'altro immobile sito in Indirizzo_2
, cui pure si riferisce l'avviso di accertamento in questione.
III. Alla luce di tale documentazione e delle richieste formulate dalla parte ricorrente, comparsa all'udienza pubblica (v. verbale), deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e va disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerata pure la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 27, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
-compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9.02.2026.
Il Presidente estensore
NI IM
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3854/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2396/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.r.l. in data 28.01.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 27.02.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento indicato in epigrafe, notificato in data 29.11.2024 e relativo a TARI anno 2023, con riferimento al solo immobile sito in Napoli, alla Indirizzo_1 , in relazione al quale è stato richiesto l'importo complessivo di euro 3.109,72, oltre interessi e sanzioni (a fronte dell'importo complessivo richiesto con il predetto avviso anche con riferimento ad altro immobile, di euro 4.555,00, comprensivo di interessi e sanzioni e spese di notifica), concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese).
In particolare la parte ricorrente ha dedotto che l'immobile cui si riferisce il ricorso ha destinazione di “studio professionale” e sarebbe pertanto ascrivibile alla categoria 12 “banche, istituti di credito e studi professionali”
e non alla categoria 11 “uffici, agenzie", sicché l'importo dovuto per tale immobile (TARI, parte fissa e parte variabile) sarebbe pari ad euro 2.067,95, inferiore a quanto calcolato nell'avviso di accertamento impugnato
(euro 3.109,72).
In data 22.09.2025 si è costituita Municipia S.p.a., che opera ai sensi del contratto di servizio del 7.8.2024
(con cui le è stata affidata dalla Resistente_1 S.r.l. l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli), la quale ha rappresentato di aver, in sede di autotutela, provveduto ad emettere un avviso di accertamento in rettifica a quello impugnato in questa sede e ha concluso per il rigetto parziale del ricorso, in virtù dell'accertamento in rettifica emesso in autotutela, con vittoria di spese e di onorati di giudizio.
Resistente_1 S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
All'udienza del 9.02.2026, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio, decidendo la causa come da dispositivo, di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va ritenuto ammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio da Municipia S.p.a., atteso che l'atto impugnato, che indica nell'intestazione sia Resistente_1 S.r.l. che Municipia S.p.a., risulta adottato da quest'ultima (v. sottoscrizione dell'atto).
II. Va rilevato che Municipia S.p.a. ha depositato il provvedimento di autotutela con cui ha rettificato l'atto impugnato e di pari protocollo proprio nei sensi sollecitati dal ricorrente con riferimento all'immobile di cui si discute in causa, non essendo stato censurato quanto richiesto per l'altro immobile sito in Indirizzo_2
, cui pure si riferisce l'avviso di accertamento in questione.
III. Alla luce di tale documentazione e delle richieste formulate dalla parte ricorrente, comparsa all'udienza pubblica (v. verbale), deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e va disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerata pure la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 27, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
-compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9.02.2026.
Il Presidente estensore
NI IM