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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4697/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIATI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella causa iscritta al n. 4697 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da
Parte_1
Attore contro
CP_1
convenuto dato atto che l'udienza del 16 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4697/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
codice fiscale , elettivamente domiciliato in Oristano, via Mariano IV° num. C.F._1
11, presso lo studio legale dell'avv. Carlo Tola (codice fiscale ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso,
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Gubbio (PG), Via CP_1
Tifernate num. 204, C.F. e partita IVA indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_1
Email_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19 luglio 2024, il sig. ha esposto che: Parte_1
“Il sig. in data 18 novembre 2022 ha sottoscritto con , corrente in Gubbio Parte_1 CP_1
(PG), Via Tifernate 204, un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di 6 kw (monocristallino) 385/460 watt, dotato di inverter sun 2000L e batteria di accumulo da 5 kw entrambi di produzione (doc. 1) e apparecchiature accessorie (meglio CP_2
indicate in contratto). pagina 2 di 8 I beni erano destinati alla sua abitazione ubicata in San Gavino Monreale, Via Convento num. 2
La sottoscrizione del contratto, promosso dall'agente della società proponente, sig. Persona_1
è avvenuta presso la casa di residenza del ricorrente che intendeva ridurre i costi energetici della propria abitazione ed optare per l'energia pulita in virtù di una propensione per il rispetto dell'ambiente e la riduzione delle emissioni nocive.
Il rapporto negoziale pertanto, estraneo all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali da parte del sig. rientra nelle categoria dei contratti che vedono contrapposti un consumatore ed un Pt_1
professionista e pertanto soggiace alla disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, num. 206 nella sua versione aggiornata e recentemente integrata).
Il prezzo complessivo, pari ad € 16.400,00 (comprensivo – giova ripetere – di fornitura, posa, installazione e realizzazione di tutte le attività necessarie a rendere funzionante l'impianto nonché il disbrigo delle pratiche necessarie a poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normative vigente) da corrispondersi con il meccanismo dello sconto in fattura al 50%, prevedeva un immediato esborso economico a carico del sig. di € 8.200,00 (si veda fattura num. 837/2022 del 21 Pt_1
novembre 2022 di € 16.400,00).
Il prezzo a carico del ricorrente è stato integralmente pagato in data 23 gennaio 2023 mediante bonifico bancario (doc. 4) come richiesto dalla società resistente.
La dopo aver incassato la somma, inspiegabilmente ometteva di dare esecuzione alle CP_1
obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 del contratto entro
90/120 giorni lavorativi dal perfezionamento dell'accordo. Nessuna valida giustificazione del ritardo era comunicata al ricorrente.
Il sig. preoccupato per il protrarsi del ritardo, per il tramite di Adiconsum Sardegna, con nota Pt_1
del 27 dicembre 2023 sollecitava formalmente la ad adempiere (doc. 6). CP_1
A nulla sono valse le ulteriori richieste di adempimento eseguite in primo luogo telefonicamente e poi nuovamente tramite di . Controparte_3
Alla luce di quanto esposto nei capi sopra indicati, e considerato che non vi è stato neppure un principio di adempimento da parte della società resistente, ricorrono certamente le condizioni di inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 del codice civile con conseguente sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Alla risoluzione del contratto seguono i naturali effetti restitutori delle somme pagate dal sig. Pt_1
pari ad € 8.200,00 oltre spese di esecuzione del bonifico (pari ad € 6,00) ed interessi di legge dalla data del pagamento .
pagina 3 di 8 - Nel caso che ci occupa, vista la condotta negligente e contraria ai principi di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto, ricorrono anche le condizioni per il risarcimento del danno sofferto dal ricorrente quale diretta conseguenza dell'inadempimento e consistente nella perdita economica di seguito indicata.
Il sig. avrebbe dovuto disporre un impianto fotovoltaico ritualmente installato e allacciato alla Pt_1
rete quanto meno dal mese di aprile 2023 e pertanto, visto l'inadempimento sopra descritto, non ha potuto fruire della riduzione del costi della bolletta energetica quanto meno da tale data.
Orbene, ragionando con estrema prudenza in ordine al fatto che un impianto di 6 kw installato in
Sardegna non produce certamente meno di 5.500 kwh all'anno (si veda ad esempio il doc. 12), e considerando che il costo a kwh del contratto di approvvigionamento di energia per la casa del sig.
è pari, mediamente, ad € 0,32 per ciascuno kw/h comprensivi di IVA e quote accessorie (si Pt_1
vedano le bollette dell'energia di cui al doc.13), visto un consumo medio di circa 2.200 kw/h (pari a circa 704,00 annui) e visto che il termine massimo di consegna era di 120 giorni dalla conferma dell'ordine con il pagamento (eseguito il 23 gennaio 2023) ad oggi la perdita economica, secondo una stima oltremodo prudente, sarà almeno pari, per difetto, ad € 821,33 (€ 58,66 per quattordici mensilità).
A ciò deve aggiungersi l'eccedenza di energia da corrispondersi secondo la media di remunerazione dell'energia da parte del per l'importo di € 0,08 a kwh (sulla base dello scambio sul posto) per CP_4
non meno di € 264,00 annui.
In conclusione la perdita economica maturata ad oggi è pari a non meno di € 1.129,00.
- Quanto all'onere probatorio gravante sul sig. - parte adempiente nel rapporto Parte_2
sinallagmatico - come insegnato della Suprema Corte di Cassazione: “E' ben noto come nel campo delle controversie relative a rapporti obbligatori ed alle connesse domande di adempimento o risoluzione, colui che agisce per la risoluzione per inadempimento debba provare la fonte negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento)” (cfr. per tutte Cass Civ. Ord., 21.5.2019 n.13685 e Cass.
Civ. Ord. 18.02.2020 n. 3996).
Il sig. ha offerto prova documentale del titolo contrattuale e del pagamento a saldo del prezzo Pt_1
posto a suo carico mentre la società fornitrice non ha mai eseguito la fornitura, obbligazione principale sulla stessa gravante, in tal modo determinando una lesione dell'equilibrio contrattuale talmente grave da rendere superflua qualsiasi ulteriore indagine in ordine alla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
pagina 4 di 8 Tra l'altro già numerosi clienti della hanno lamentato reiterati inadempimenti imputabili CP_1
alla società, come emerge da numerose recensioni negative ed estremamente critiche pubblicate sul sito internet PI (doc. 10 e 11).
- E' infine necessario soffermarsi brevemente sulle clausole vessatorie contenute nell'art. 20 del contratto rubricato “foro del consumatore” che indica GI quale foro esclusivo per l'esame delle controversie relative al contratto.
Tale clausola è nulla in quanto gravemente lesiva dei diritti del consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera u) del Codice del consumo secondo cui: si presumono vessatorie sino a prova contrariale clausole che hanno per oggetto, o per effetto.. stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Parimenti nulla la clausola di cui all'art. 8 del contratto, ove si legge, tra l'altro: si riserva Parte_3
il diritto di effettuare consegne parziali. La consegna di un quantitativo di prodotti minore rispetto a quanto ordinato non libera il cliente dall'obbligo di accettare la consegna e di pagare i prodotti consegnati. Salvo espresso accordo scritto contrario, l'evasione dell'ordine oltre i termini di consegna previsti non darà diritto al cliente di chiedere la risoluzione del contratto. Eventuali termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale.
Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a Parte_3
E' di chiara evidenza che tale clausola è vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 Lettera b): si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto.. escludere o limitare la azioni e i diritti del consumatore ne confronti del professionista o di altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
In conclusione le clausole contenute negli artt. 8 e 20 del contratto del 18 novembre 2022 – nonché molte altre che allo stato non vengono esaminate in quanto irrilevanti visto il totale inadempimento delle obbligazioni da parte della - sono nulle ai sensi dell'artt. 33 comma 2 e dell'art. 36 Parte_3
del Decreto legislativo num. 206 de 6 settembre 2005, nella versione vigente ratione temporis, e devo intendersi come non apposte con ogni conseguenza di legge sul punto.
- Il ricorrente dichiara infine che, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3 bis, la domanda proposta con il presente atto non è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo,
04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)”.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento della domanda proposta:
- accertate la vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo delle clausole contenute pagina 5 di 8 negli art. 8 e 20 del contratto del 18 novembre 2022 per i motivi indicati in parte espositiva e per l'effetto dichiararne la nullità ad ogni effetto di legge;
- accertare che non ha adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto sottoscritto dal CP_1
sig. il 18 novembre 2022 sul modulo predisposto da e identificato come Parte_1 CP_1
proposta di acquisto del 18 novembre 2022 e per l'effetto, vista la gravità dell'inadempimento, dichiarare la risoluzione del contratto sopra indicato con ogni effetto e conseguenza di legge;
- condannare in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire al sig. il CP_1 Parte_1
prezzo pagato con riferimento al contratto sopra indicato, pari ad € 8.200,00 oltre e spese e interessi dalla data del pagamento e sino al saldo;
- condannare al pagamento del danno sofferto dal sig. nella misura di € CP_1 Parte_1
1.129,00 ovvero nella misura ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale anche sulla base di una prudente valutazione equitativa, per i motivi indicati in parte espositiva;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento il tutto oltre CPA
e IVA come per legge”.
All'udienza del 4 aprile 2025 il ricorrente ha rinunciato agli atti limitatamente alla domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
E' provato documentalmente che in data 18 novembre 2022 il sig. ha sottoscritto con Parte_1
, corrente in Gubbio (PG), Via Tifernate 204, un contratto avente ad oggetto la fornitura e CP_1
posa in opera di un impianto fotovoltaico di 6 kw (monocristallino) 385/460 watt, dotato di inverter sun
2000L e batteria di accumulo da 5 kw entrambi di produzione (doc. 1) e apparecchiature CP_2
accessorie (meglio indicate in contratto), da destinare alla sua abitazione ubicata in San Gavino
Monreale, Via Convento num. 2.
Il contratto è stato stipulato tra un professionista, la su un modulo dalla stessa predisposto, CP_1
e un consumatore, il sig. Parte_1
La clausola contenuta nell'art. 20 del contratto, che indica GI quale foro esclusivo per l'esame delle controversie relative al contratto, è nulla in quanto gravemente lesiva dei diritti del consumatore ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera u) del Codice del consumo secondo cui si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto stabilire come sede del foro pagina 6 di 8 competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
E' nulla anche la clausola di cui all'art. 8 del contratto, ove si legge, tra l'altro: si riserva il Parte_3
diritto di effettuare consegne parziali. La consegna di un quantitativo di prodotti minore rispetto a quanto ordinato non libera il cliente dall'obbligo di accettare la consegna e di pagare i prodotti consegnati. Salvo espresso accordo scritto contrario, l'evasione dell'ordine oltre i termini di consegna previsti non darà diritto al cliente di chiedere la risoluzione del contratto. Eventuali termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale.
Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a . Parte_3
Tale clausola è vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 Lettera b), a mente del quale si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto escludere o limitare la azioni e i diritti del consumatore ne confronti del professionista o di altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
La domanda di accertamento dell'inadempimento della è fondata e deve, pertanto, trovare CP_1
accoglimento.
Com'è noto, il creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, ha l'onere di provare il titolo della pretesa creditoria e, nel caso di contratti sinallagmatici, l'adempimento della controprestazione, e di allegare l'inadempimento dell'altra parte.
Nel caso in esame, come si è detto sopra, la conclusione del contratto tra le parti è stata provata attraverso la produzione del contratto stesso.
Il ricorrente ha anche provato documentalmente di avere adempiuto la controprestazione del pagamento del prezzo tramite l'attestato di bonifico in favore della per l'importo di e 8.200,00 in data CP_1
23 gennaio 2023.
La resistente non si è costituita, sostanzialmente disinteressandosi della controversia, e pertanto non ha allegato e dimostrato l'adempimento né altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito del ricorrente.
Tanto premesso, risulta accertato il totale inadempimento della alle obbligazioni nascenti CP_1
dal contratto sottoscritto dal sig. il 18 novembre 2022 sul modulo predisposto da Parte_1 CP_1
e identificato come proposta di acquisto del 18 novembre 2022 e, per l'effetto, stante la gravità
[...]
dell'inadempimento, deve essere pronunciata la risoluzione del menzionato contratto.
Dalla risoluzione del contratto derivano gli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.
pagina 7 di 8 La deve pertanto essere condannata al pagamento di € 8.200,00 in favore del sig. CP_1 Pt_1
a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1, c.c., dalla data
[...]
del pagamento (23 gennaio 2023) alla data della domanda e al tasso di cui all'art. 1284, c. 4., c.c., dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo delle clausole contenute negli art. 8 e 20 del contratto del 18 novembre 2022 per i motivi indicati in parte espositiva e per l'effetto ne dichiara la nullità ad ogni effetto di legge;
2) Accerta e dichiara il totale inadempimento della alle obbligazioni nascenti dal CP_1
contratto sottoscritto dal sig. il 18 novembre 2022 sul modulo predisposto da Parte_1
e identificato come proposta di acquisto del 18 novembre 2022 e, per l'effetto, CP_1
stante la gravità dell'inadempimento, pronuncia la risoluzione del menzionato contratto;
3) Condanna la al pagamento di € 8.200,00 in favore del sig. a titolo di CP_1 Parte_1
restituzione del prezzo, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1, c.c., dalla data del pagamento (23 gennaio 2023) alla data della domanda e al tasso di cui all'art. 1284, c. 4., c.c., dalla data della domanda al soddisfo;
4) Condanna la alla rifusione in favore del sig. delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in e 5.077,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 8 di 8