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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 530 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Jerzu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maurizio Coda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
IL PA, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
), (c.f. ), (c.f. C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
, (c.f. ), fu C.F._10 Controparte_10 C.F._11 CP_11
fu fu fu Per_1 CP_12 Per_1 CP_13 Per_1 CP_14 Per_1
fu CP_15 Per_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2025):
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis:
1. accertare i fatti in espositiva;
2. per l'effetto, dichiarare ( , esclusivo proprietario per Parte_1 C.F._1 intervenuta usucapione dei seguenti immobili: Immobile sito nel Comune di Tertenia, piano T-1, attualmente distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al Foglio 15, Particella 3522,
pagina 1 di 8 Subalterno 1, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 4 Vani, Rendita Euro 194,19; Immobile sito nel
Comune di Tertenia, piano T-1, attualmente distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al
Foglio 15, Particella 5461, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 5,5 Vani, Rendita Euro 267,01;
3. con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, in caso di contestazione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di Tertenia e distinti al Catasto
Fabbricati al foglio 15, particella 3522, sub 1, e particella 5461, ed al Catasto Terreni al foglio 15, particella 5460.
In particolare, l'attore ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni il fabbricato di cui alla particella 3522, sub 1, costituito, al piano terra, da un ingresso, una cucina, una camera e un bagno, al quale si accede dall'esterno e, al primo piano, da due camere. Lo stesso ha dedotto che, prima di lui, il suddetto immobile è stato posseduto da , il quale Controparte_16 ci ha vissuto con la sua famiglia, stabilendovi la sua residenza, dal 1940 e sino al suo decesso, avvenuto il 14 luglio 2011, quando l'immobile è stato abitato, per circa un anno, dal figlio di quest'ultimo,
[...]
. Dal 2012, i figli di hanno concesso in locazione l'immobile a , CP_8 Controparte_16 CP_9 fratello dell'attore, che vi ha vissuto con la sua famiglia fino al mese di dicembre 2021. Dal mese di gennaio 2022 gli eredi hanno ricominciato ad utilizzare l'immobile, adibendolo a deposito e CP_8 magazzino e, in data 22 settembre 2023, essi hanno disposto dello stesso in favore di Parte_1 con scrittura privata di compravendita.
Da tale data l'attore ha utilizzato l'immobile eseguendo dei lavori di messa in sicurezza dell'abitazione, attraverso l'apposizione di ponteggi e travi all'interno della stessa, che egli attualmente utilizza come deposito, principalmente per riporvi vecchi mobili. Lo stesso ha invocato, così, una pronuncia ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.p.c.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni gli immobili di cui alle particelle 5461 e 5460, foglio 15, per averli ereditati dalla madre, , Persona_2 deceduta il 9 giugno 2012, la quale li ha posseduti dal mese di gennaio 1992, adibendo l'abitazione a casa familiare e stabilendovi la sua residenza. L'attore ha dedotto che la stessa, nel corso degli anni, ha apportato delle modifiche nella distribuzione interna dell'abitazione, ampliando il numero dei vani, che da 4 originari, di cui due al piano terra e due al piano elevato, sono diventati 5,5.
In data 20 giugno 2007, disponeva dell'abitazione e del terreno oggetto della domanda, in Persona_2 favore dell'odierno attore con testamento olografo. L'attore ha specificato che l'immobile è composto, pagina 2 di 8 al piano terra, da un ingresso, una sala, un angolo cottura, una camera e un bagno, e, al primo piano, da due camere da letto e ha assunto di avere utilizzato il medesimo, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare, eseguendo lavori quali la tinteggiatura delle pareti interne, la sostituzione degli infissi interni (anno 2018), il rifacimento del bagno (anno 2019), anche con l'aiuto del fratello e di , nonché la rimozione del camino, sostituito con una stufa a pellet, con CP_9 CP_17
l'aiuto di suo fratello (anno 2021).
L'attore ha dedotto di avere abitato nella casa familiare sin dal 1992 e di avere posseduto in maniera esclusiva detti immobili dal decesso della madre e sino all'attualità, invocando una pronuncia ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.p.c.
Con note di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2025, l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativamente all'immobile di cui al foglio 15, particella 5460.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dall'attore merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche pagina 3 di 8 in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo
pagina 4 di 8 astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, l'attore ha provato di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione degli immobili oggetto di causa, per essere subentrato nel possesso esercitato da e dalla sua Controparte_16 famiglia, dall'anno 1940 e sino all'anno 2023 sull'immobile di cui al foglio 15, particella 3522, sub 1, in forza di scrittura privata di compravendita stipulata nel medesimo anno, nonché per essere succeduto alla madre , che ha posseduto l'immobile di cui al foglio 15, particella 5461, dall'anno Persona_2
1992 e sino al suo decesso, invocando, così, una pronuncia ex art. 1146, primo e secondo comma, c.c.
L'attore ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con la Persona_2 produzione del certificato di stato di famiglia originario di quest'ultima, dal quale si evince il rapporto di parentela con l'attore (madre/figlio), nonché la data del decesso della medesima, avvenuto il 9 giugno 2012 (doc. 18, atto di citazione).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e, prima di lui, da parte dei suoi danti causa, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda (dichiarazioni dei testi rese Testimone_1 all'udienza del 2 aprile 2025, e , rese all'udienza del 16 giugno 2025). CP_17
Sul possesso dell'immobile foglio 15, particella 3522, sub 1.
I testi hanno riferito che, (dal 1962-1963, teste dagli anni Ottanta, teste Controparte_16 Tes_1 CP_17 ha utilizzato un fabbricato sito in Tertenia in via Mazzini, prima con la moglie e con i figli e poi da solo, adibendolo a casa di abitazione.
Dopo il suo decesso, avvenuto nell'anno 2011, e fino al 2012 (teste per circa un anno, i sette Tes_1 figli di accedevano a detto immobile, alternandosi tra loro, e lo utilizzavano come Controparte_16 deposito, per averli visti entrare e uscire dallo stesso.
I testi hanno riferito che, dal 2012 al 2019/2020, l'immobile in questione era stato concesso in locazione dagli eredi a , fratello dell'attore, il quale vi abitava con la sua famiglia. CP_8 CP_9
Il teste ha precisato che il si era trasferito nell'immobile per stare vicino al Testimone_1 Pt_1 fratello , anche per assistere uno zio cieco, considerato l'avvenuto decesso della loro madre. Pt_1
pagina 5 di 8 I testi hanno riferito, altresì, di avere visto, nel periodo dal 2020/2021 al 2023, i figli di Controparte_16 ricominciare ad utilizzare l'immobile come deposito.
Inoltre, gli stessi hanno riferito che, dal 2023 e sino all'attualità, ha avuto la Parte_1 disponibilità esclusiva dell'immobile in questione, nel quale lo stesso ha eseguito dei lavori, alcuni dei quali risultano ancora in corso, tra cui l'imbiancatura delle pareti interne ed il rifacimento dell'intonaco
(teste , precisando che l'attore non abita ancora l'immobile. CP_17
Gli stessi hanno riferito che la casa è articolata su due livelli, un piano terra e un primo piano.
Il teste ha precisato di essere entrato nell'abitazione, per l'ultima volta, quando la Testimone_1 stessa era utilizzata ancora dagli eredi e di ricordare che, al piano terra, era presente l'ingresso e CP_8 due stanze sulla destra. Il teste ha riferito di non avere visto svolgere lavori sulla facciata da parte del ma di ricordare che vi era un cantiere aperto all'interno del fabbricato e che nel cortile era Pt_1 depositato del materiale edile (malta, sabbia, cemento), che veniva utilizzato per eseguire i lavori all'interno, pur non essendovi mai entrato.
Invece, il teste ha riferito di esservi entrato nel 2024, e che, allora, al piano terra, erano CP_17 collocati un bagno, un disimpegno, una camera e un ripostiglio e, al primo piano, una cucina, due camere e un bagno. Il teste ha saputo riferire che una stanza del piano terra era stata rinforzata poiché era caduto l'intonaco ed erano presenti delle travi per mettere in sicurezza il solaio, ma di non saper riferire chi le abbia sistemate.
I testi hanno riferito di avere visto l'attore entrare ed uscire dalla suddetta abitazione, in quanto lo stesso abita in quella a fianco, che è indipendente da quella oggetto di causa.
Sul possesso dell'immobile foglio 15, particella 5461.
I testi hanno riferito che dagli anni Ottanta (anno 1982, teste e fino al suo decesso, avvenuto Tes_1 nell'anno 2012, madre dell'attore, ha utilizzato un immobile sito in via Mazzini in Persona_2
Tertenia, adibendolo ad abitazione familiare.
I testi hanno riferito che, dal 2012 e sino all'attualità, l'immobile è stato utilizzato dall'attore come propria casa di abitazione, dove è presente anche un cortile utilizzato dalle famiglie e Per_3 CP_8
Pt_1
Essi hanno riferito che l'abitazione si articola su due piani e che, al piano terra, è presente l'ingresso, la cucina e il soggiorno, un bagno e un'altra piccola stanza e, al piano superiore, la zona notte, in cui gli stessi, però, hanno riferito di non avere avuto accesso.
Il teste ha riferito, per averlo appreso dall'attore, che lo stesso, anche con l'aiuto del Testimone_1 fratello , ha eseguito dei lavori di tinteggiatura delle pareti interne e la sostituzione degli infissi CP_9
pagina 6 di 8 interni dell'abitazione, nonché di ricordare che era stata eseguita la ristrutturazione della facciata. Egli ha riferito di vedere talvolta l'attore svolgere qualche lavoro, anche con l'aiuto dell'amico CP_17
, che lo aveva aiutato anche ad eseguire i predetti lavori in economia.
[...]
Quest'ultimo ha riferito di avere piastrellato il bagno al piano terra dell'abitazione dell'attore e imbiancato le pareti del soggiorno, nell'anno 2023 e su incarico del medesimo, precisando di essere stato aiutato, in quell'occasione, dal fratello dell'attore, . CP_9
Inoltre, il teste ha riferito, per averlo appreso dall'attore, che, tre o quattro anni prima, l'attore Tes_1 stesso e suo fratello hanno rimosso un camino e installato una stufa, mentre, il teste ha CP_9 CP_17 saputo riferire solo in merito all'attuale presenza della stufa nel soggiorno.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa, prima da parte di e della sua famiglia, nonché da parte Controparte_16 di , sui rispettivi immobili, e, dopo di loro, da parte dell'attore e di aver sempre visto solo Persona_2 loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza, sin da bambini, con l'attore e con la sua famiglia, in quanto vicini di casa (teste il quale ha riferito di avere vissuto nella zona quando abitava con Testimone_1 sua madre e di recarvisi ancora quotidianamente;
teste , il quale ha riferito di frequentare CP_17
l'attore da quando era bambino), nonché per avere conosciuto anche i precedenti proprietari di uno dei fabbricati oggetto della domanda (teste il quale ha riferito che era il fratello Tes_1 Controparte_16 della nonna dell'attore, con il quale erano vicini di casa, in quanto i loro cortili si trovavano uno di fianco all'altro); oltre che per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi personalmente eseguito dei lavori (teste , il quale ha riferito di avere eseguito dei lavori di CP_17 muratura e di tinteggiatura dell'abitazione dell'attore nel 2012 e di avere commissionato lui stesso a quest'ultimo dei lavori, in quanto falegname).
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il pagamento delle utenze elettrica e telefonica, intestate a , relativamente all'immobile di cui alla particella 5461 Persona_2
(docc. 11 e 12 atto di citazione), nonché il conferimento dell'incarico al geom. per la Controparte_18 redazione del progetto di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione degli immobili di cui alle particelle 3522 e 5461 (doc. 21, deposito documenti del 15 luglio 2024).
pagina 7 di 8 Inoltre, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario dell'immobile di cui alla particella
3522, sub 1, per averlo posseduto dal 22 settembre 2023 in via esclusiva e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso, dapprima da , dal 1940 al suo decesso Controparte_16
(14.09.2011) e, da tale data, dai suoi eredi. A supporto di quanto dedotto, l'attore ha prodotto la scrittura privata di compravendita del 22 settembre 2023, con la quale gli eredi di Controparte_16 disponevano dell'immobile distinto catastalmente al foglio 15, particella 3522, sub 1 in suo favore.
Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., tra cui la sua qualità di erede di , attraverso la Persona_2 produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che
[...]
ha acquistato la proprietà per usucapione degli immobili oggetto di causa in forza di Pt_1 accessione del possesso dei danti causa , relativamente al foglio 15, particella 3522, sub 1 (art. CP_8
1146, comma 2, c.c.) e della successione nel possesso della dante causa , relativamente al Persona_2 foglio 15, particella 5461 (art. 1146, comma 1 c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso e di successione nel possesso, dichiara (c.f. ) Parte_1 C.F._1 proprietario degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3522, sub 1 (Categoria A/3) e al foglio 15, particella 5461 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 530 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Jerzu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maurizio Coda, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
IL PA, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
), (c.f. ), (c.f. C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
, (c.f. ), fu C.F._10 Controparte_10 C.F._11 CP_11
fu fu fu Per_1 CP_12 Per_1 CP_13 Per_1 CP_14 Per_1
fu CP_15 Per_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2025):
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis:
1. accertare i fatti in espositiva;
2. per l'effetto, dichiarare ( , esclusivo proprietario per Parte_1 C.F._1 intervenuta usucapione dei seguenti immobili: Immobile sito nel Comune di Tertenia, piano T-1, attualmente distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al Foglio 15, Particella 3522,
pagina 1 di 8 Subalterno 1, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 4 Vani, Rendita Euro 194,19; Immobile sito nel
Comune di Tertenia, piano T-1, attualmente distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al
Foglio 15, Particella 5461, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 5,5 Vani, Rendita Euro 267,01;
3. con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, in caso di contestazione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel Comune di Tertenia e distinti al Catasto
Fabbricati al foglio 15, particella 3522, sub 1, e particella 5461, ed al Catasto Terreni al foglio 15, particella 5460.
In particolare, l'attore ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni il fabbricato di cui alla particella 3522, sub 1, costituito, al piano terra, da un ingresso, una cucina, una camera e un bagno, al quale si accede dall'esterno e, al primo piano, da due camere. Lo stesso ha dedotto che, prima di lui, il suddetto immobile è stato posseduto da , il quale Controparte_16 ci ha vissuto con la sua famiglia, stabilendovi la sua residenza, dal 1940 e sino al suo decesso, avvenuto il 14 luglio 2011, quando l'immobile è stato abitato, per circa un anno, dal figlio di quest'ultimo,
[...]
. Dal 2012, i figli di hanno concesso in locazione l'immobile a , CP_8 Controparte_16 CP_9 fratello dell'attore, che vi ha vissuto con la sua famiglia fino al mese di dicembre 2021. Dal mese di gennaio 2022 gli eredi hanno ricominciato ad utilizzare l'immobile, adibendolo a deposito e CP_8 magazzino e, in data 22 settembre 2023, essi hanno disposto dello stesso in favore di Parte_1 con scrittura privata di compravendita.
Da tale data l'attore ha utilizzato l'immobile eseguendo dei lavori di messa in sicurezza dell'abitazione, attraverso l'apposizione di ponteggi e travi all'interno della stessa, che egli attualmente utilizza come deposito, principalmente per riporvi vecchi mobili. Lo stesso ha invocato, così, una pronuncia ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.p.c.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni gli immobili di cui alle particelle 5461 e 5460, foglio 15, per averli ereditati dalla madre, , Persona_2 deceduta il 9 giugno 2012, la quale li ha posseduti dal mese di gennaio 1992, adibendo l'abitazione a casa familiare e stabilendovi la sua residenza. L'attore ha dedotto che la stessa, nel corso degli anni, ha apportato delle modifiche nella distribuzione interna dell'abitazione, ampliando il numero dei vani, che da 4 originari, di cui due al piano terra e due al piano elevato, sono diventati 5,5.
In data 20 giugno 2007, disponeva dell'abitazione e del terreno oggetto della domanda, in Persona_2 favore dell'odierno attore con testamento olografo. L'attore ha specificato che l'immobile è composto, pagina 2 di 8 al piano terra, da un ingresso, una sala, un angolo cottura, una camera e un bagno, e, al primo piano, da due camere da letto e ha assunto di avere utilizzato il medesimo, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare, eseguendo lavori quali la tinteggiatura delle pareti interne, la sostituzione degli infissi interni (anno 2018), il rifacimento del bagno (anno 2019), anche con l'aiuto del fratello e di , nonché la rimozione del camino, sostituito con una stufa a pellet, con CP_9 CP_17
l'aiuto di suo fratello (anno 2021).
L'attore ha dedotto di avere abitato nella casa familiare sin dal 1992 e di avere posseduto in maniera esclusiva detti immobili dal decesso della madre e sino all'attualità, invocando una pronuncia ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.p.c.
Con note di precisazione delle conclusioni del 22 settembre 2025, l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativamente all'immobile di cui al foglio 15, particella 5460.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda proposta dall'attore merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche pagina 3 di 8 in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo
pagina 4 di 8 astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, l'attore ha provato di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione degli immobili oggetto di causa, per essere subentrato nel possesso esercitato da e dalla sua Controparte_16 famiglia, dall'anno 1940 e sino all'anno 2023 sull'immobile di cui al foglio 15, particella 3522, sub 1, in forza di scrittura privata di compravendita stipulata nel medesimo anno, nonché per essere succeduto alla madre , che ha posseduto l'immobile di cui al foglio 15, particella 5461, dall'anno Persona_2
1992 e sino al suo decesso, invocando, così, una pronuncia ex art. 1146, primo e secondo comma, c.c.
L'attore ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di con la Persona_2 produzione del certificato di stato di famiglia originario di quest'ultima, dal quale si evince il rapporto di parentela con l'attore (madre/figlio), nonché la data del decesso della medesima, avvenuto il 9 giugno 2012 (doc. 18, atto di citazione).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e, prima di lui, da parte dei suoi danti causa, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda (dichiarazioni dei testi rese Testimone_1 all'udienza del 2 aprile 2025, e , rese all'udienza del 16 giugno 2025). CP_17
Sul possesso dell'immobile foglio 15, particella 3522, sub 1.
I testi hanno riferito che, (dal 1962-1963, teste dagli anni Ottanta, teste Controparte_16 Tes_1 CP_17 ha utilizzato un fabbricato sito in Tertenia in via Mazzini, prima con la moglie e con i figli e poi da solo, adibendolo a casa di abitazione.
Dopo il suo decesso, avvenuto nell'anno 2011, e fino al 2012 (teste per circa un anno, i sette Tes_1 figli di accedevano a detto immobile, alternandosi tra loro, e lo utilizzavano come Controparte_16 deposito, per averli visti entrare e uscire dallo stesso.
I testi hanno riferito che, dal 2012 al 2019/2020, l'immobile in questione era stato concesso in locazione dagli eredi a , fratello dell'attore, il quale vi abitava con la sua famiglia. CP_8 CP_9
Il teste ha precisato che il si era trasferito nell'immobile per stare vicino al Testimone_1 Pt_1 fratello , anche per assistere uno zio cieco, considerato l'avvenuto decesso della loro madre. Pt_1
pagina 5 di 8 I testi hanno riferito, altresì, di avere visto, nel periodo dal 2020/2021 al 2023, i figli di Controparte_16 ricominciare ad utilizzare l'immobile come deposito.
Inoltre, gli stessi hanno riferito che, dal 2023 e sino all'attualità, ha avuto la Parte_1 disponibilità esclusiva dell'immobile in questione, nel quale lo stesso ha eseguito dei lavori, alcuni dei quali risultano ancora in corso, tra cui l'imbiancatura delle pareti interne ed il rifacimento dell'intonaco
(teste , precisando che l'attore non abita ancora l'immobile. CP_17
Gli stessi hanno riferito che la casa è articolata su due livelli, un piano terra e un primo piano.
Il teste ha precisato di essere entrato nell'abitazione, per l'ultima volta, quando la Testimone_1 stessa era utilizzata ancora dagli eredi e di ricordare che, al piano terra, era presente l'ingresso e CP_8 due stanze sulla destra. Il teste ha riferito di non avere visto svolgere lavori sulla facciata da parte del ma di ricordare che vi era un cantiere aperto all'interno del fabbricato e che nel cortile era Pt_1 depositato del materiale edile (malta, sabbia, cemento), che veniva utilizzato per eseguire i lavori all'interno, pur non essendovi mai entrato.
Invece, il teste ha riferito di esservi entrato nel 2024, e che, allora, al piano terra, erano CP_17 collocati un bagno, un disimpegno, una camera e un ripostiglio e, al primo piano, una cucina, due camere e un bagno. Il teste ha saputo riferire che una stanza del piano terra era stata rinforzata poiché era caduto l'intonaco ed erano presenti delle travi per mettere in sicurezza il solaio, ma di non saper riferire chi le abbia sistemate.
I testi hanno riferito di avere visto l'attore entrare ed uscire dalla suddetta abitazione, in quanto lo stesso abita in quella a fianco, che è indipendente da quella oggetto di causa.
Sul possesso dell'immobile foglio 15, particella 5461.
I testi hanno riferito che dagli anni Ottanta (anno 1982, teste e fino al suo decesso, avvenuto Tes_1 nell'anno 2012, madre dell'attore, ha utilizzato un immobile sito in via Mazzini in Persona_2
Tertenia, adibendolo ad abitazione familiare.
I testi hanno riferito che, dal 2012 e sino all'attualità, l'immobile è stato utilizzato dall'attore come propria casa di abitazione, dove è presente anche un cortile utilizzato dalle famiglie e Per_3 CP_8
Pt_1
Essi hanno riferito che l'abitazione si articola su due piani e che, al piano terra, è presente l'ingresso, la cucina e il soggiorno, un bagno e un'altra piccola stanza e, al piano superiore, la zona notte, in cui gli stessi, però, hanno riferito di non avere avuto accesso.
Il teste ha riferito, per averlo appreso dall'attore, che lo stesso, anche con l'aiuto del Testimone_1 fratello , ha eseguito dei lavori di tinteggiatura delle pareti interne e la sostituzione degli infissi CP_9
pagina 6 di 8 interni dell'abitazione, nonché di ricordare che era stata eseguita la ristrutturazione della facciata. Egli ha riferito di vedere talvolta l'attore svolgere qualche lavoro, anche con l'aiuto dell'amico CP_17
, che lo aveva aiutato anche ad eseguire i predetti lavori in economia.
[...]
Quest'ultimo ha riferito di avere piastrellato il bagno al piano terra dell'abitazione dell'attore e imbiancato le pareti del soggiorno, nell'anno 2023 e su incarico del medesimo, precisando di essere stato aiutato, in quell'occasione, dal fratello dell'attore, . CP_9
Inoltre, il teste ha riferito, per averlo appreso dall'attore, che, tre o quattro anni prima, l'attore Tes_1 stesso e suo fratello hanno rimosso un camino e installato una stufa, mentre, il teste ha CP_9 CP_17 saputo riferire solo in merito all'attuale presenza della stufa nel soggiorno.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa, prima da parte di e della sua famiglia, nonché da parte Controparte_16 di , sui rispettivi immobili, e, dopo di loro, da parte dell'attore e di aver sempre visto solo Persona_2 loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza, sin da bambini, con l'attore e con la sua famiglia, in quanto vicini di casa (teste il quale ha riferito di avere vissuto nella zona quando abitava con Testimone_1 sua madre e di recarvisi ancora quotidianamente;
teste , il quale ha riferito di frequentare CP_17
l'attore da quando era bambino), nonché per avere conosciuto anche i precedenti proprietari di uno dei fabbricati oggetto della domanda (teste il quale ha riferito che era il fratello Tes_1 Controparte_16 della nonna dell'attore, con il quale erano vicini di casa, in quanto i loro cortili si trovavano uno di fianco all'altro); oltre che per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi personalmente eseguito dei lavori (teste , il quale ha riferito di avere eseguito dei lavori di CP_17 muratura e di tinteggiatura dell'abitazione dell'attore nel 2012 e di avere commissionato lui stesso a quest'ultimo dei lavori, in quanto falegname).
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il pagamento delle utenze elettrica e telefonica, intestate a , relativamente all'immobile di cui alla particella 5461 Persona_2
(docc. 11 e 12 atto di citazione), nonché il conferimento dell'incarico al geom. per la Controparte_18 redazione del progetto di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione degli immobili di cui alle particelle 3522 e 5461 (doc. 21, deposito documenti del 15 luglio 2024).
pagina 7 di 8 Inoltre, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario dell'immobile di cui alla particella
3522, sub 1, per averlo posseduto dal 22 settembre 2023 in via esclusiva e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso, dapprima da , dal 1940 al suo decesso Controparte_16
(14.09.2011) e, da tale data, dai suoi eredi. A supporto di quanto dedotto, l'attore ha prodotto la scrittura privata di compravendita del 22 settembre 2023, con la quale gli eredi di Controparte_16 disponevano dell'immobile distinto catastalmente al foglio 15, particella 3522, sub 1 in suo favore.
Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., tra cui la sua qualità di erede di , attraverso la Persona_2 produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che
[...]
ha acquistato la proprietà per usucapione degli immobili oggetto di causa in forza di Pt_1 accessione del possesso dei danti causa , relativamente al foglio 15, particella 3522, sub 1 (art. CP_8
1146, comma 2, c.c.) e della successione nel possesso della dante causa , relativamente al Persona_2 foglio 15, particella 5461 (art. 1146, comma 1 c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso e di successione nel possesso, dichiara (c.f. ) Parte_1 C.F._1 proprietario degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3522, sub 1 (Categoria A/3) e al foglio 15, particella 5461 (Categoria A/3);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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