TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/07/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 946 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel.est.
All'esito della camera di consiglio del 18/07/2025 , udito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.r.g. 946 /2025 tra assistito e difeso dall'Avv. BRUNETTI TANIA Parte_1
E
assistita e difesa dall'Avv. BRUNETTI TANIA Controparte_1
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale di Massa, verificate le condizioni di legge ed esperiti gli incombenti di rito, Voglia pronunciare la separazione personale tra i sig.ri Parte_1 e , e contestualmente disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne Controparte_1 nelle modalità di seguito indicate:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, anche all'estero, con obbligo di comunicazione e a tal fine, sin d'ora, con reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermi restando gli obblighi di legge tra Loro, reciprocamente, e nei confronti della Prole;
2. la dimora coniugale ubicata in Fivizzano (MS), via Chiesa Alebbio n. 59, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 117 Particella 344, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nella
P a g . 1 | 5 formale comproprietà dei coniugi, viene assegnata al marito;
3. la sig.ra dovrà trasferire altrove la propria residenza, avendo l'obbligo di darne CP_1 tempestiva e puntuale informazione al sig. Pt_1
4. la sig.ra riconosce espressamente la piena proprietà sostanziale della casa Controparte_1 ex coniugale sopra meglio descritta in favore esclusivo del marito e pertanto anche in relazione alla quota di formale spettanza del 50%, impegnandosi e obbligandosi al relativo trasferimento, senza corrispettivo, in favore del sig. che si farà carico di ogni spesa Pt_1 accessoria alla suddetta cessione;
5. a fronte del suddetto riconoscimento, il Sig. , si impegna e si obbliga, al Parte_1 compimento della maggiore età della figlia , a trasferire alla predetta, senza Per_1 corrispettivo alcuno, la nuda proprietà del suddetto immobile, con accollo di tutte le relative spese;
6. il sig. si accolla interamente il pagamento del mutuo fondiario contratto Parte_1 in data 22.03.2019 per atto del Notaio rep. n. 2670 – racc. n. 1566 per la durata Persona_2 di anni 30 e pertanto si impegna e si obbliga a farsi carico in via esclusiva della rata mensile nella interezza della stessa sino ad estinzione, nonché a revocare/sostituire il nominativo della sig.ra se contrattualmente permesso, facendosi carico di ogni necessario CP_1 adempimento;
7. il conto corrente n. 0000030500562 cointestato fra i coniugi e acceso presso Credit Agricole
– Filiale di Fivizzano verrà estinto con ripartizione a metà fra i coniugi delle somme ivi giacenti;
8. la figlia viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
9. il sig. potrà prendere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, che Pt_1 indicativamente si individuano nelle giornate di martedì e giovedì, dal ritorno dal lavoro (in orario pomeridiano, prendendo la figlia presso i luoghi ove questa svolge attività extrascolastica o, ove non svolta, presso l'abitazione della stessa) fino al mattino successivo, quando la porterà a scuola per l'inizio delle attività didattiche (o in diverso luogo, concordato con la madre, nel caso di periodo in cui l'attività didattica risulti sospesa);
- a settimane alterne, il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia dal sabato mattina sino alla domenica sera, pernottamento incluso, prendendola e riportandola presso l'abitazione della stessa;
- le festività natalizie e pasquali dovranno essere gestite in modo che la figlia possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre, rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze di . In caso di disaccordo fra i genitori, a partire dalle vacanze natalizie 2025, la figlia Per_1 trascorrerà con il padre la Vigilia e il giorno di Santo Stefano, il 31/12 e l'1/1; il giorno di
P a g . 2 | 5 Natale e il 06/01 con la madre e viceversa per l'anno successivo, e così via, in perfetta alternanza per gli anni a venire. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. A partire dalle vacanze pasquali del 2026, starà con il padre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via in perfetta alternanza per gli anni a venire;
- durante l'anno, la figlia potrà passare almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. I ricorrenti concordano che i periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore, dovranno essere comunicati, anche verbalmente, all'altro con almeno dieci giorni di anticipo, salvo diverso accordo fra i genitori;
- durante le vacanze estive, invece, la minore trascorrerà un periodo continuativo prima con l'uno e poi con l'altro genitore, la cui durata sarà da concordarsi tra quest'ultimi. In caso di disaccordo, la minore trascorrerà comunque un periodo continuativo di giorni quindici prima con il padre e poi con la madre o viceversa. I periodi di vacanza estiva andranno concordati preventivamente tra i genitori che dovranno dare comunicazione all'altro circa il luogo ove si trovi la figlia minore. Resta inteso che semmai un genitore fosse temporaneamente impossibilitato ad accudire la minore nel periodo di permanenza presso di sé, s'impegna a darne comunicazione all'altro affinché gli sia consentito, sempre che non sia egli stesso impossibilitato, di provvedervi in luogo di terzi soggetti;
- per quanto concerne la facoltà in capo ai genitori di delegare terzi a prelevare la figlia da scuola in caso di impossibilità degli stessi, entrambi acconsentono sin d'ora a delegare a detto incombente i familiari dell'una e dell'altro;
- ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita/frequentazione potranno essere sempre concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della volontà della minore.
10. il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico alle nuove coordinate bancarie da comunicare, entro il giorno 5 di ogni mese;
11. entrambi i genitori si faranno carico, in egual misura, delle spese straordinarie necessarie per la figlia, come specificate dal Protocollo di Intesa in uso presso questo Tribunale, che per comodità si ritrascrive:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa (da tenere congruamente in conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno), medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
P a g . 3 | 5 spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e mantenimento straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, pec, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla esibizione.
12. L'assegno unico universale sarà attribuito totalmente (100%), in aggiunta all'assegno di mantenimento, in via esclusiva alla madre quale genitore collocatario prevalente della figlia;
13.gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
14.la sig.ra rinuncia espressamente ad ogni contributo per sé, dichiarando di essere CP_1 economicamente autosufficiente o comunque di poter provvedere al proprio sostentamento”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso consensuale congiunto del 14/04/2025, e Parte_1 CP_1 premesso di avere contratto matrimonio con il rito concordatario a Podenzana
[...] (MS) il 16/06/2012, che dall'unione è nata la figlia (30/03/2016), che la convivenza Per_1 matrimoniale è di fatto già cessata e che le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso chiedevano che il Tribunale provvedesse
P a g . 4 | 5 all'omologa della separazione consensuale.
Le parti insistevano per l'accoglimento delle originarie conclusioni all'udienza, tenutasi in modalità cartolare loro istanza in data 18/07/2025.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto.
L'accordo raggiunto tra i coniugi non verte su diritti indisponibili e deve, pertanto, essere omologato, risultando, inoltre, rispondente all'interesse della minore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra e Parte_1
legati da matrimonio contratto con il rito concordatario a Podenzana Controparte_1 (MS) il 16.06.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Podenzana al n. 11, parte II, serie B, anno 2012) autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 5 | 5