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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 837/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EO MB, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari,
Emiciclo Garibaldi n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CA UL OR, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari,
Via Mazzini n. 6;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
ER AN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Birori (NU), Via
AL Moro n. 9;
CONVENUTA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._4
RT CA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Diaz
n. 10;
CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di lavoro irregolare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2022, ha evocato in Parte_1 giudizio le tre convenute riportate in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La sig.ra ha allegato di essere stata contattata a metà settembre 2015 dalle tre Pt_1 sorelle , affinché si prendesse cura della loro madre quale CP_1 Parte_2 assistente notturna, con compiti di accudirla, cambiarla, farle compagnia, occuparsi delle pulizie della persona e delle pulizie domestiche, da lunedì a sabato con orario di lavoro dalle 21 alle 9 della mattina seguente.
3. Tale rapporto, iniziato a tesi della ricorrente a decorrere dall'1.10.2015, non sarebbe mai stato regolarizzato, e avrebbe previsto il pagamento di una retribuzione pari a € 500,00 mensili, versata da parte della sig.ra in contanti senza consegna Controparte_1 del cedolino paga.
4. La sig.ra ha sostenuto che lo svolgimento del rapporto di lavoro sino al Pt_1
31.12.2017 alle dipendenze delle tre convenute, da inquadrarsi a tesi della ricorrente nel livello D super del CCNL Lavoro Domestico, comportava un diritto della stessa a percepire € 24.749,57 a titolo di retribuzione, € 2.294,07 per le ferie non godute, €
2.212,92 a titolo di tredicesima mensilità e infine € 2.371,36 a titolo di TFR.
5. Tenuto conto del pagamento in costanza di rapporto di € 500,00 mensili, parte ricorrente ha vantato nei confronti delle sorelle un credito complessivo di € 18.127,92, CP_1 considerato il dedotto mancato pagamento di alcuna competenza alla cessazione del rapporto lavorativo.
6. ha quindi intrapreso il presente giudizio, domandando Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che le Sigg.re nata ad [...] i Controparte_1
26.12.1970, residente in [...], cod.fisc
, , nata ad [...] il [...], residente in C.F._2 Controparte_3
Muros in Via Manno n.9, cod.fisc. , nata ad [...]F._4 Parte_3
Usini il 10-10-1062, residente in [...], cod.fisc.
sono effettive datrici di lavoro della ricorrente;
C.F._3
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze delle convenute dall'ottobre 2015 al dicembre 2017;
2 - accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello D super del C.C.N.L. per il lavoro domestico;
- conseguentemente condannare le convenute, quali datrici di lavoro di Parte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €.18.127,92, a titolo di differenze retributive, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e
T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condannare le stesse convenute alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
7. Si sono ritualmente costituite in giudizio e , CP_1 Controparte_2 negando la sussistenza di alcun rapporto di lavoro ed eccependo comunque la prescrizione dei crediti rivendicati, con integrale rigetto della pretesa avversaria.
8. ha altresì rappresentato in memoria di costituzione di essere in Controparte_2 lista d'attesa per la rinuncia all'eredità della sig.ra , deceduta il 16 maggio Parte_2
2020, chiedendo dunque l'estromissione dal processo.
9. Si è altresì costituita in giudizio , eccependo la propria totale Controparte_3 estraneità al rapporto lavorativo dedotto in giudizio, non avendo mai contattato né interloquito con la sig.ra essendo peraltro favorevole all'inserimento della Pt_1 madre in una casa di cura.
10. La resistente ha dunque eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto e chiesto il rigetto del ricorso.
11. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, si deve respingere la richiesta di estromissione dal processo avanzata da
, posto che non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi di Controparte_2 cui agli artt. 108 e 109 c.p.c.
13. Peraltro, sul punto si osserva che la ricorrente ha evocato in giudizio le tre convenute sostenendo la qualità di datrici di lavoro delle stesse, e pertanto queste ultime
3 risponderebbe dell'eventuale debito iure proprio e non iure hereditatis; con la conseguenza che è irrilevante la circostanza della rinuncia all'eredità di . Parte_2
14. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e va respinto.
15. Come noto, la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728).
16. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017;
Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
17. Sicché, elemento indefettibile della subordinazione è dunque la sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare del datore, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio in capo al prestatore.
18. Incombe, quindi, sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare che il rapporto si è atteggiato, nel suo svolgimento concreto, quale un rapporto di lavoro subordinato.
4 19. Nel caso di specie, all'esito dell'espletata istruttoria deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa.
20. Nello specifico, anche tenendo in considerazione le peculiarità del lavoro domestico, non emerge dalla prova raccolta che le tre convenute abbiano mai impartito alcuna direttiva sul lavoro da svolgere alla ricorrente, né che vi sia stato un esercizio dei tipici poteri disciplinari e di controllo sul lavoratore subordinato.
21. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che le allegazioni contenute in ricorso sono generiche. Invero, l'architrave del ricorso è costituito dalla deduzione secondo cui le odierne convenute avrebbero incontrato la sig.ra a metà settembre 2015 Pt_1 presso l'abitazione della sig.ra affinché, demandandole l'assistenza notturna di Pt_2 quest'ultima, con pagamento in contanti di € 500,00 mensili.
22. Quanto all'eterodirezione della prestazione, elemento fondamentale e tipico del rapporto di lavoro di natura subordinata, parte ricorrente si è limitata ad allegare che “Le direttive in ordine agli orari di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sono state impartite dalle convenute che hanno provveduto personalmente al pagamento della retribuzione. Pertanto si può certamente affermare che queste risultano essere datrici di lavoro della ricorrente. Infatti le stesse hanno contattato e poi assunto alle proprie dipendenze la ricorrente in qualità di badante, alla quale veniva corrisposto, personalmente e brevi manu, una retribuzione mensile”.
23. Tale deduzione è da ritenersi tuttavia priva di sufficiente specificità, dovendosi rammentare che, con riferimento al contenuto delle direttive impartite dal datore, affinché il potere direttivo assurga ad indice rivelatore della subordinazione, quest'ultimo non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento della prestazione per renderla utilmente fruibile - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, rispetto ai quali deve sussistere un controllo e una vigilanza esercitati da parte del datore relativamente al contenuto della prestazione resa dal lavoratore.
24. Anche tenendo conto della natura del rapporto, dei compiti e della ripetitività di questi ultimi, spettava comunque alla ricorrente allegare prima e dimostrare poi analiticamente la conformazione alla propria prestazione impressa dalle tre convenute, quali ipotizzate co- datrici.
5 25. Peraltro, dall'istruttoria non emerge comunque tale esercizio dei poteri datoriali.
26. Invero, nessuno dei testi escussi ha confermato l'assunto della ricorrente in ordine all'incontro tra le parti e al conferimento delle direttive sul lavoro, nonché sul pagamento della retribuzione.
27. Oltre ai testi della difesa, , , , e che hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 CP_1 sostanzialmente negato in radice la sussistenza di alcun rapporto di lavoro, nemmeno le due testi intimate dalla ricorrente, e , hanno sul Testimone_5 Testimone_6 punto riferito alcuna circostanza rilevante.
28. Difatti, dichiara di non essere stata presente al dedotto incontro tra Testimone_5 la sig.ra e le sorelle , che “Non so chi desse le direttive alla Pt_1 CP_1 ricorrente, posso solo presumere che lo facessero le figlie della perché io vedevo CP_1 la ricorrente lì a casa di quando io andavo a lavorare la mattina”, e di non Pt_2 sapere chi corrispondesse la retribuzione.
29. Allo stesso modo, la teste riferisce di non essere a conoscenza Testimone_6 dell'incontro, né di sapere “chi desse le direttive alla ricorrente perché io non mi recavo a casa di . Io vedevo la ricorrente con quest'ultima solo fuori in estate”, né di Parte_2 aver mai visto chi corrispondeva la retribuzione alla ricorrente.
30. Pertanto, non emerge dalla prova raccolta che le tre convenute abbiano impartito degli ordini, men che meno puntuali, sul lavoro da svolgere alla sig.ra né che vi sia Pt_1 stato un esercizio dei tipici poteri disciplinari e di controllo sul lavoratore subordinato, non essendo alcuno dei testi in grado di riferire della asserita conformazione della prestazione della ricorrente in ordine alle attività da svolgere, né della puntuale attività di vigilanza rispetto alle modalità e al risultato della prestazione.
31. Ne deriva che non si può ritenere accertata la sussistenza dell'elemento essenziale caratterizzante il lavoro subordinato, e cioè quel vincolo che consiste, per il lavoratore, nell'assoggettamento gerarchico e, per il datore di lavoro, nel potere di imporre direttive non soltanto generali di controllo, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma anche tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione.
32. Peraltro, non è nemmeno emerso che la ricorrente fosse soggetta ad un potere disciplinare del datore di lavoro, né la circostanza è allegata in sede di ricorso. Invero, non risulta che
6 la lavoratrice fosse tenuta a giustificare le assenze, né che vi fosse l'esercizio del potere disciplinare da parte delle resistenti.
33. Per il resto, le altre circostanze rappresentate dai testi non risultano dirimenti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, difettando per l'appunto evidenza dell'eterodirezione e dell'esercizio dei poteri datoriali in capo alle tre sorelle , evocate in giudizio come co-datrici; inoltre, si deve evidenziare che CP_1 la ricorrente non ha proposto in via subordinata alcuna domanda di accertamento della sussistenza del rapporto alle dipendenze di solo una delle tre convenute, né vi è comunque alcuna deduzione separata che individui una specifica responsabilità in capo a una delle sorelle.
34. E dunque, quanto riferito dalle testi e in ordine alla presenza della sig.ra Pt_2 Tes_6 presso la casa di , delle mansioni e degli orari di lavoro che Pt_1 Parte_2 avrebbe osservato la ricorrente, non sono comunque circostanze idonee, considerato quanto sopra osservato, a fondare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle odierne resistenti.
35. Sicché, si deve ritenere non adempiuto l'onere gravante sulla parte ricorrente di dimostrare l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle convenute, difettando evidenza della ricorrenza dell'elemento indefettibile della direzione da parte delle tre sorelle della prestazione resa dalla sig.ra CP_1
Pt_1
36. Si evidenzia poi che, con riferimento al rapporto di lavoro di , Testimone_5 persona che si occupava dell'assistenza diurna della sig.ra secondo quanto Parte_2 sostenuto dalla ricorrente, era la stessa sig.ra ad essere la titolare del rapporto di Pt_2 lavoro subordinato, per quanto emerge documentalmente (docs. 2 e 3 fasc.
[...]
). CP_4
37. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha individuato le tre convenute quali co-datrici, ciò costituendo pertanto la causa petendi del credito rivendicato;
circostanza che, per tutto quanto evidenziato, resta tuttavia priva di riscontro probatorio.
38. A tale assorbente rilievo si aggiunga peraltro che la domanda non potrebbe altresì essere accolta con riferimento all'inquadramento richiesto dalla ricorrente, il D super del CCNL
Lavoro Domestico.
7 39. Quest'ultimo prevede all'art. 9 che spetta tale livello di inquadramento, tra gli altri profili professionali, al “a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
40. Nelle note a verbale del contratto collettivo viene poi precisato che “3) La formazione del personale per l'assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per
l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
4) Ai fini del diritto all' inquadramento nel livello D super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia”.
41. Quanto al caso di specie, si osserva che alcunché viene allegato e provato da parte della sig.ra in ordine alla formazione posseduta con riferimento all'assistenza di Pt_1 persone non autosufficienti, né agli attestati ottenuti.
42. Con la conseguenza che tale livello di inquadramento non spetterebbe in ogni caso alla ricorrente;
e in assenza di domande subordinate volte a richiedere un inquadramento inferiore, il ricorso deve essere vieppiù respinto.
43. Per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso va integralmente rigettato.
44. Con riferimento alle spese di lite, si reputa equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in virtù del complesso accertamento istruttorio con riferimento alla natura e alla titolarità passiva del rapporto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 07/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EO MB, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari,
Emiciclo Garibaldi n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CA UL OR, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari,
Via Mazzini n. 6;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
ER AN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Birori (NU), Via
AL Moro n. 9;
CONVENUTA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._4
RT CA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Diaz
n. 10;
CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di lavoro irregolare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2022, ha evocato in Parte_1 giudizio le tre convenute riportate in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La sig.ra ha allegato di essere stata contattata a metà settembre 2015 dalle tre Pt_1 sorelle , affinché si prendesse cura della loro madre quale CP_1 Parte_2 assistente notturna, con compiti di accudirla, cambiarla, farle compagnia, occuparsi delle pulizie della persona e delle pulizie domestiche, da lunedì a sabato con orario di lavoro dalle 21 alle 9 della mattina seguente.
3. Tale rapporto, iniziato a tesi della ricorrente a decorrere dall'1.10.2015, non sarebbe mai stato regolarizzato, e avrebbe previsto il pagamento di una retribuzione pari a € 500,00 mensili, versata da parte della sig.ra in contanti senza consegna Controparte_1 del cedolino paga.
4. La sig.ra ha sostenuto che lo svolgimento del rapporto di lavoro sino al Pt_1
31.12.2017 alle dipendenze delle tre convenute, da inquadrarsi a tesi della ricorrente nel livello D super del CCNL Lavoro Domestico, comportava un diritto della stessa a percepire € 24.749,57 a titolo di retribuzione, € 2.294,07 per le ferie non godute, €
2.212,92 a titolo di tredicesima mensilità e infine € 2.371,36 a titolo di TFR.
5. Tenuto conto del pagamento in costanza di rapporto di € 500,00 mensili, parte ricorrente ha vantato nei confronti delle sorelle un credito complessivo di € 18.127,92, CP_1 considerato il dedotto mancato pagamento di alcuna competenza alla cessazione del rapporto lavorativo.
6. ha quindi intrapreso il presente giudizio, domandando Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che le Sigg.re nata ad [...] i Controparte_1
26.12.1970, residente in [...], cod.fisc
, , nata ad [...] il [...], residente in C.F._2 Controparte_3
Muros in Via Manno n.9, cod.fisc. , nata ad [...]F._4 Parte_3
Usini il 10-10-1062, residente in [...], cod.fisc.
sono effettive datrici di lavoro della ricorrente;
C.F._3
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze delle convenute dall'ottobre 2015 al dicembre 2017;
2 - accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello D super del C.C.N.L. per il lavoro domestico;
- conseguentemente condannare le convenute, quali datrici di lavoro di Parte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €.18.127,92, a titolo di differenze retributive, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e
T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condannare le stesse convenute alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
7. Si sono ritualmente costituite in giudizio e , CP_1 Controparte_2 negando la sussistenza di alcun rapporto di lavoro ed eccependo comunque la prescrizione dei crediti rivendicati, con integrale rigetto della pretesa avversaria.
8. ha altresì rappresentato in memoria di costituzione di essere in Controparte_2 lista d'attesa per la rinuncia all'eredità della sig.ra , deceduta il 16 maggio Parte_2
2020, chiedendo dunque l'estromissione dal processo.
9. Si è altresì costituita in giudizio , eccependo la propria totale Controparte_3 estraneità al rapporto lavorativo dedotto in giudizio, non avendo mai contattato né interloquito con la sig.ra essendo peraltro favorevole all'inserimento della Pt_1 madre in una casa di cura.
10. La resistente ha dunque eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto e chiesto il rigetto del ricorso.
11. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, si deve respingere la richiesta di estromissione dal processo avanzata da
, posto che non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi di Controparte_2 cui agli artt. 108 e 109 c.p.c.
13. Peraltro, sul punto si osserva che la ricorrente ha evocato in giudizio le tre convenute sostenendo la qualità di datrici di lavoro delle stesse, e pertanto queste ultime
3 risponderebbe dell'eventuale debito iure proprio e non iure hereditatis; con la conseguenza che è irrilevante la circostanza della rinuncia all'eredità di . Parte_2
14. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e va respinto.
15. Come noto, la Suprema Corte ha, con orientamento costante, affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728).
16. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro
è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'. Tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017;
Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
17. Sicché, elemento indefettibile della subordinazione è dunque la sussistenza di un vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare del datore, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio in capo al prestatore.
18. Incombe, quindi, sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare che il rapporto si è atteggiato, nel suo svolgimento concreto, quale un rapporto di lavoro subordinato.
4 19. Nel caso di specie, all'esito dell'espletata istruttoria deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa.
20. Nello specifico, anche tenendo in considerazione le peculiarità del lavoro domestico, non emerge dalla prova raccolta che le tre convenute abbiano mai impartito alcuna direttiva sul lavoro da svolgere alla ricorrente, né che vi sia stato un esercizio dei tipici poteri disciplinari e di controllo sul lavoratore subordinato.
21. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che le allegazioni contenute in ricorso sono generiche. Invero, l'architrave del ricorso è costituito dalla deduzione secondo cui le odierne convenute avrebbero incontrato la sig.ra a metà settembre 2015 Pt_1 presso l'abitazione della sig.ra affinché, demandandole l'assistenza notturna di Pt_2 quest'ultima, con pagamento in contanti di € 500,00 mensili.
22. Quanto all'eterodirezione della prestazione, elemento fondamentale e tipico del rapporto di lavoro di natura subordinata, parte ricorrente si è limitata ad allegare che “Le direttive in ordine agli orari di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sono state impartite dalle convenute che hanno provveduto personalmente al pagamento della retribuzione. Pertanto si può certamente affermare che queste risultano essere datrici di lavoro della ricorrente. Infatti le stesse hanno contattato e poi assunto alle proprie dipendenze la ricorrente in qualità di badante, alla quale veniva corrisposto, personalmente e brevi manu, una retribuzione mensile”.
23. Tale deduzione è da ritenersi tuttavia priva di sufficiente specificità, dovendosi rammentare che, con riferimento al contenuto delle direttive impartite dal datore, affinché il potere direttivo assurga ad indice rivelatore della subordinazione, quest'ultimo non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento della prestazione per renderla utilmente fruibile - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, rispetto ai quali deve sussistere un controllo e una vigilanza esercitati da parte del datore relativamente al contenuto della prestazione resa dal lavoratore.
24. Anche tenendo conto della natura del rapporto, dei compiti e della ripetitività di questi ultimi, spettava comunque alla ricorrente allegare prima e dimostrare poi analiticamente la conformazione alla propria prestazione impressa dalle tre convenute, quali ipotizzate co- datrici.
5 25. Peraltro, dall'istruttoria non emerge comunque tale esercizio dei poteri datoriali.
26. Invero, nessuno dei testi escussi ha confermato l'assunto della ricorrente in ordine all'incontro tra le parti e al conferimento delle direttive sul lavoro, nonché sul pagamento della retribuzione.
27. Oltre ai testi della difesa, , , , e che hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 CP_1 sostanzialmente negato in radice la sussistenza di alcun rapporto di lavoro, nemmeno le due testi intimate dalla ricorrente, e , hanno sul Testimone_5 Testimone_6 punto riferito alcuna circostanza rilevante.
28. Difatti, dichiara di non essere stata presente al dedotto incontro tra Testimone_5 la sig.ra e le sorelle , che “Non so chi desse le direttive alla Pt_1 CP_1 ricorrente, posso solo presumere che lo facessero le figlie della perché io vedevo CP_1 la ricorrente lì a casa di quando io andavo a lavorare la mattina”, e di non Pt_2 sapere chi corrispondesse la retribuzione.
29. Allo stesso modo, la teste riferisce di non essere a conoscenza Testimone_6 dell'incontro, né di sapere “chi desse le direttive alla ricorrente perché io non mi recavo a casa di . Io vedevo la ricorrente con quest'ultima solo fuori in estate”, né di Parte_2 aver mai visto chi corrispondeva la retribuzione alla ricorrente.
30. Pertanto, non emerge dalla prova raccolta che le tre convenute abbiano impartito degli ordini, men che meno puntuali, sul lavoro da svolgere alla sig.ra né che vi sia Pt_1 stato un esercizio dei tipici poteri disciplinari e di controllo sul lavoratore subordinato, non essendo alcuno dei testi in grado di riferire della asserita conformazione della prestazione della ricorrente in ordine alle attività da svolgere, né della puntuale attività di vigilanza rispetto alle modalità e al risultato della prestazione.
31. Ne deriva che non si può ritenere accertata la sussistenza dell'elemento essenziale caratterizzante il lavoro subordinato, e cioè quel vincolo che consiste, per il lavoratore, nell'assoggettamento gerarchico e, per il datore di lavoro, nel potere di imporre direttive non soltanto generali di controllo, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma anche tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione.
32. Peraltro, non è nemmeno emerso che la ricorrente fosse soggetta ad un potere disciplinare del datore di lavoro, né la circostanza è allegata in sede di ricorso. Invero, non risulta che
6 la lavoratrice fosse tenuta a giustificare le assenze, né che vi fosse l'esercizio del potere disciplinare da parte delle resistenti.
33. Per il resto, le altre circostanze rappresentate dai testi non risultano dirimenti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, difettando per l'appunto evidenza dell'eterodirezione e dell'esercizio dei poteri datoriali in capo alle tre sorelle , evocate in giudizio come co-datrici; inoltre, si deve evidenziare che CP_1 la ricorrente non ha proposto in via subordinata alcuna domanda di accertamento della sussistenza del rapporto alle dipendenze di solo una delle tre convenute, né vi è comunque alcuna deduzione separata che individui una specifica responsabilità in capo a una delle sorelle.
34. E dunque, quanto riferito dalle testi e in ordine alla presenza della sig.ra Pt_2 Tes_6 presso la casa di , delle mansioni e degli orari di lavoro che Pt_1 Parte_2 avrebbe osservato la ricorrente, non sono comunque circostanze idonee, considerato quanto sopra osservato, a fondare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle odierne resistenti.
35. Sicché, si deve ritenere non adempiuto l'onere gravante sulla parte ricorrente di dimostrare l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle convenute, difettando evidenza della ricorrenza dell'elemento indefettibile della direzione da parte delle tre sorelle della prestazione resa dalla sig.ra CP_1
Pt_1
36. Si evidenzia poi che, con riferimento al rapporto di lavoro di , Testimone_5 persona che si occupava dell'assistenza diurna della sig.ra secondo quanto Parte_2 sostenuto dalla ricorrente, era la stessa sig.ra ad essere la titolare del rapporto di Pt_2 lavoro subordinato, per quanto emerge documentalmente (docs. 2 e 3 fasc.
[...]
). CP_4
37. Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha individuato le tre convenute quali co-datrici, ciò costituendo pertanto la causa petendi del credito rivendicato;
circostanza che, per tutto quanto evidenziato, resta tuttavia priva di riscontro probatorio.
38. A tale assorbente rilievo si aggiunga peraltro che la domanda non potrebbe altresì essere accolta con riferimento all'inquadramento richiesto dalla ricorrente, il D super del CCNL
Lavoro Domestico.
7 39. Quest'ultimo prevede all'art. 9 che spetta tale livello di inquadramento, tra gli altri profili professionali, al “a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
40. Nelle note a verbale del contratto collettivo viene poi precisato che “3) La formazione del personale per l'assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per
l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
4) Ai fini del diritto all' inquadramento nel livello D super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia”.
41. Quanto al caso di specie, si osserva che alcunché viene allegato e provato da parte della sig.ra in ordine alla formazione posseduta con riferimento all'assistenza di Pt_1 persone non autosufficienti, né agli attestati ottenuti.
42. Con la conseguenza che tale livello di inquadramento non spetterebbe in ogni caso alla ricorrente;
e in assenza di domande subordinate volte a richiedere un inquadramento inferiore, il ricorso deve essere vieppiù respinto.
43. Per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso va integralmente rigettato.
44. Con riferimento alle spese di lite, si reputa equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in virtù del complesso accertamento istruttorio con riferimento alla natura e alla titolarità passiva del rapporto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 07/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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