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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3668 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FRANZONI SIMONE e dall'Avvocato DITTAMO LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato ROMANO EVA CHIARA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da accordo raggiunto all'udienza del 03/12/2025.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono separate in forza della sentenza n. 606/2024 del 13/11/2024, pubblicata in data 28/11/2024, resa dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura per separazione consensuale iscritta al n. 2932/2024 V.G., con cui, tra le altre, alla condizione n. 6 sono stati previsti i periodi di permanenza dei genitori con i figli minori durante le vacanze:
“6) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
- un week-end a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola, quando il padre li andrà a prelevare da scuola, sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con la madre: il mercoledì dall'uscita da scuola, quando il padre li andrà a prelevare da scuola, sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa. Vacanze scolastiche natalizie I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, o il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 31.12 compreso o il periodo dal 1°.01 sino alla ripresa della scuola quando sarà onere del genitore che li ha presso di sé accompagnare i figli a scuola. Per le vacanze scolastiche natalizie 2024/2025, i figli trascorreranno con la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 31.12 compreso. Vacanze scolastiche pasquali I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, o il periodo dal termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì di Pasqua sino alla ripresa della scuola quando sarà onere del genitore che li ha presso di sé accompagnare i figli a scuola e con la precisazione che i medesimi trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno del precedente Natale. Per le vacanze scolastiche pasquali 2025, i figli trascorreranno con il padre il periodo dal termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso. Vacanze scolastiche estive I figli trascorreranno con il padre 3 (tre) settimane di vacanza di cui due nel mese di agosto (anche consecutive) ed una nel mese di giugno o luglio. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 10 maggio successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
pagina 2 di 4 Per l'anno 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre. Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, i figli le trascorreranno alternativamente con ciascun genitore. Sarà compito di ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati occuparsi che questi ultimi vengano accompagnati e ripresi a/da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, ivi comprese visite mediche, psicologiche et similia, dei medesimi e di far svolgere tutti i compiti loro assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza e pertanto avrà cura di porre in condizione i figli di poter svolgere i compiti in un tempo adeguato alle necessità e secondo le indicazioni ed istruzioni fornite dalla scuola”.
2. Con ricorso depositato in data 24/07/2025, parte ricorrente, nel dare atto che la condizione n. 6, così come formulata, non prevede alcunché in relazione alla durata e permanenza del periodo di ferie che la madre può trascorrere con i figli, diversamente da quanto previsto per il padre, ha chiesto la parziale modifica delle condizioni di separazione.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 03/11/2025, la resistente, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte ricorrente, con conferma di tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
4. All'udienza del 03/12/2025, presenti entrambe le parti, queste hanno dichiarato di modificare la clausola n. 6 (punto: vacanze scolastiche estive) degli accordi di separazione omologati con sentenza 28.11.2024 come segue:
“per le vacanze estive i due figli minorenni e trascorreranno con la Per_1 Per_2 mamma 4 settimane consecutive nel periodo 16 luglio - 16 agosto compreso;
trascorreranno col padre 4 settimane, anche non consecutive, che il padre si impegna ad indicare in anticipo entro il 30 aprile di ogni anno;
prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli;
ferme tutte le restanti pattuizioni;
spese del giudizio compensate”.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti all'udienza del
03/12/2025, poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pagina 3 di 4 pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nella condizione n. 6 (punto vacanze scolastiche estive) di cui alla sentenza n. 606/2024 del 13/11/2024, pubblicata in data 28/11/2024, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per separazione consensuale iscritta al n. 2932/2024 V.G.:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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