Art. 2.
Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 , e' sostituito come segue:
"L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici e' rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorita' ed e' soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:
a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;
b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all'art. 3: lire 10.000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Per i pubblici esercizi delle categorie 4ª e 5ª la tassa e' ridotta a lire 6300 e a lire 4000 rispettivamente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 2, lettera b), della medesima legge sono cosi' aumentate:
a) alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c): lire diciannovemila;
b) alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande: lire dodicimila;
c) alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Il settimo comma delle note relative al n. 79 della tabella A allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 , e' sostituito come segue:
"L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici e' rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorita' ed e' soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa:
a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: lire 850 ad anno solare;
b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi escluso il caso di cui all'art. 3: lire 10.000 ad anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Per i pubblici esercizi delle categorie 4ª e 5ª la tassa e' ridotta a lire 6300 e a lire 4000 rispettivamente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 2, lettera b), della medesima legge sono cosi' aumentate:
a) alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c): lire diciannovemila;
b) alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande: lire dodicimila;
c) alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.