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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8208/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 4.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8208/2018
r.g.a.c.
TRA
, costituito anche in qualità di procuratore di sé Parte_1
stesso, unitamente all'Avv. ORATINO MICHELE, con il quale elett.te domicilia alla VIA ON F. NAPOLITANO,86, NOLA presso lo studio del primo
- opponente
E
elett.te Controparte_1
dom.to alla via Nola n. 277 San Gennaro Vesuviano presso lo studio dell'Avv.
OL IG dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opposta
1
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provve-
dimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed
2
autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte"
(cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.
9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava agli
[...]
dimostrare la fonte della propria Controparte_1 Controparte_1
pretesa, mentre era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di Parte_1
fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
3
Con la proposizione della odierna opposizione, ha fatto valere, in Parte_1
buona sostanza, l'inadempimento della società opposta in ordine alla fornitura di mobili per arredo meglio specificata in citazione, chiedendo, in via riconvenzio-
nale, che venisse dichiarata pertanto la risoluzione del contratto – stante la confi-
gurabilità di un'ipotesi di aliud pro alio – oltre a richiedere la condanna della al risarcimento dei danni subiti ed, in via subordinata, Controparte_1
chiedendo la riduzione del prezzo di vendita del mobilio oggetto di causa.
La società opposta, dal canto suo, ha eccepito prima di tutto la prescrizione dell'azione e la decadenza dalla garanzia per vizi ex art 1495 cc.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Preliminarmente, è necessario procedere ad una qualificazione dell'azione propo-
sta in via riconvenzionale dall'opponente.
Per quanto concerne la domanda proposta in via principale, ovvero la risoluzione del contratto attesa la sussistenza di un caso di aliud pro alio, si osserva quanto segue.
Secondo la tesi dell'opponente la sussistenza di svariati difetti nella forni- Pt_1
tura di mobili per cui è causa avrebbe comportato la consegna di mobilio diverso rispetto a quello dallo stesso acquistato con conseguente configurabilità della fat-
tispecie prevista e sanzionata dall'art. 1497 cc, tuttavia chiedendo in via subordi-
nata – come già evidenziato – la riduzione del prezzo di vendita.
A tal proposito, deve precisarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, “Ai sensi dell'articolo 1492 del cc, le azioni di risoluzione del con-
tratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternati-
vi. La scelta tra l'uno o l'altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche
4
eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all'impossibilità di restitui-
re la cosa viziata). La scelta è irrevocabile una volta adottata con la domanda
giudiziale (articolo 1492, comma 2, del Cc). Tale principio non è di ostacolo al
potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove egli colleghi
l'una all'altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la
domanda di riduzione a quella di risoluzione” (cfr, Cassazione civile sez. II,
25/08/2025, n.23819), sicché la proposizione congiunta delle due domande appa-
re ammissibile, nella misura in cui quella di riduzione è stata proposta, per l'appunto, in via subordinata.
Cionondimeno, anche in ordine alla domanda di risoluzione per la dedotta confi-
gurabilità di un'ipotesi di aliud pro alio, l'ultimo comma di cui al citato art. 1497
cc prevede che “il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e
alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
Orbene, come noto, il disposto di cui all'art. 1495 c.c. assegna al compratore ter-
mini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al vendi-
tore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Tanto premesso, nel caso di specie è invero assai agevole rilevare lo spirare del termine annuale di prescrizione, sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso op-
ponente, il quale, già con la prima memoria istruttoria, sostiene che la consegna del mobilio veniva completata “tra gennaio – febbraio 2017” (cfr, pagg. 2 e 3
5
ibidem) - circostanza confermata anche dai testi escussi nel corso del giudizio –
laddove il presente atto di opposizione risulta notificato il 3.12.2018, sicché il termine di un anno dal febbraio 2017, termine ultimo della consegna, appare am-
piamente prescritto.
In limine – quantunque superfluo - val la pena sottolineare che, in ogni caso, il compratore risulterebbe altresì decaduto dal diritto alla garanzia. Posto che solo per il vizio cd. apparente il dies a quo per il breve termine di decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dal giorno del ricevimento della merce, (v. ex plurimis Cass.
11452/2000), deve rilevarsi come la maggior parte dei vizi dedotti in giudizio,
lungi dall'essere occulti, sulla scorta della stessa descrizione fattane dall'opponente dovevano apparire immediatamente visibili al compratore (ex multis, per l'armadio che presentava “segni evidenti di spostamento cerniera”;
per la cucina con cestoni di diversi colori e maniglie, cappa non allineata con il piano fornelli, anta della lavastoviglie non allineata laddove l'opponente lamenta in molti casi, in buona sostanza, numerosi difetti del montaggio più che veri e propri vizi del prodotto), dei quali, dunque, non può ritenersi che l'opponente ab-
bia avuto contezza sol dopo lo svolgimento di perizia tecnica di parte.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
6
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 2439/2018 del 23.10.2018, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 2.540, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiara-
zione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 4.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8208/2018
r.g.a.c.
TRA
, costituito anche in qualità di procuratore di sé Parte_1
stesso, unitamente all'Avv. ORATINO MICHELE, con il quale elett.te domicilia alla VIA ON F. NAPOLITANO,86, NOLA presso lo studio del primo
- opponente
E
elett.te Controparte_1
dom.to alla via Nola n. 277 San Gennaro Vesuviano presso lo studio dell'Avv.
OL IG dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opposta
1
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provve-
dimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed
2
autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte"
(cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97,
1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.
9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi ef-
fetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava agli
[...]
dimostrare la fonte della propria Controparte_1 Controparte_1
pretesa, mentre era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di Parte_1
fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
3
Con la proposizione della odierna opposizione, ha fatto valere, in Parte_1
buona sostanza, l'inadempimento della società opposta in ordine alla fornitura di mobili per arredo meglio specificata in citazione, chiedendo, in via riconvenzio-
nale, che venisse dichiarata pertanto la risoluzione del contratto – stante la confi-
gurabilità di un'ipotesi di aliud pro alio – oltre a richiedere la condanna della al risarcimento dei danni subiti ed, in via subordinata, Controparte_1
chiedendo la riduzione del prezzo di vendita del mobilio oggetto di causa.
La società opposta, dal canto suo, ha eccepito prima di tutto la prescrizione dell'azione e la decadenza dalla garanzia per vizi ex art 1495 cc.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Preliminarmente, è necessario procedere ad una qualificazione dell'azione propo-
sta in via riconvenzionale dall'opponente.
Per quanto concerne la domanda proposta in via principale, ovvero la risoluzione del contratto attesa la sussistenza di un caso di aliud pro alio, si osserva quanto segue.
Secondo la tesi dell'opponente la sussistenza di svariati difetti nella forni- Pt_1
tura di mobili per cui è causa avrebbe comportato la consegna di mobilio diverso rispetto a quello dallo stesso acquistato con conseguente configurabilità della fat-
tispecie prevista e sanzionata dall'art. 1497 cc, tuttavia chiedendo in via subordi-
nata – come già evidenziato – la riduzione del prezzo di vendita.
A tal proposito, deve precisarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, “Ai sensi dell'articolo 1492 del cc, le azioni di risoluzione del con-
tratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternati-
vi. La scelta tra l'uno o l'altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche
4
eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all'impossibilità di restitui-
re la cosa viziata). La scelta è irrevocabile una volta adottata con la domanda
giudiziale (articolo 1492, comma 2, del Cc). Tale principio non è di ostacolo al
potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove egli colleghi
l'una all'altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la
domanda di riduzione a quella di risoluzione” (cfr, Cassazione civile sez. II,
25/08/2025, n.23819), sicché la proposizione congiunta delle due domande appa-
re ammissibile, nella misura in cui quella di riduzione è stata proposta, per l'appunto, in via subordinata.
Cionondimeno, anche in ordine alla domanda di risoluzione per la dedotta confi-
gurabilità di un'ipotesi di aliud pro alio, l'ultimo comma di cui al citato art. 1497
cc prevede che “il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e
alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.
Orbene, come noto, il disposto di cui all'art. 1495 c.c. assegna al compratore ter-
mini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al vendi-
tore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Tanto premesso, nel caso di specie è invero assai agevole rilevare lo spirare del termine annuale di prescrizione, sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso op-
ponente, il quale, già con la prima memoria istruttoria, sostiene che la consegna del mobilio veniva completata “tra gennaio – febbraio 2017” (cfr, pagg. 2 e 3
5
ibidem) - circostanza confermata anche dai testi escussi nel corso del giudizio –
laddove il presente atto di opposizione risulta notificato il 3.12.2018, sicché il termine di un anno dal febbraio 2017, termine ultimo della consegna, appare am-
piamente prescritto.
In limine – quantunque superfluo - val la pena sottolineare che, in ogni caso, il compratore risulterebbe altresì decaduto dal diritto alla garanzia. Posto che solo per il vizio cd. apparente il dies a quo per il breve termine di decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dal giorno del ricevimento della merce, (v. ex plurimis Cass.
11452/2000), deve rilevarsi come la maggior parte dei vizi dedotti in giudizio,
lungi dall'essere occulti, sulla scorta della stessa descrizione fattane dall'opponente dovevano apparire immediatamente visibili al compratore (ex multis, per l'armadio che presentava “segni evidenti di spostamento cerniera”;
per la cucina con cestoni di diversi colori e maniglie, cappa non allineata con il piano fornelli, anta della lavastoviglie non allineata laddove l'opponente lamenta in molti casi, in buona sostanza, numerosi difetti del montaggio più che veri e propri vizi del prodotto), dei quali, dunque, non può ritenersi che l'opponente ab-
bia avuto contezza sol dopo lo svolgimento di perizia tecnica di parte.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente opposizione deve essere ri-
gettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
6
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de-
creto ingiuntivo n. 2439/2018 del 23.10.2018, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si li-
quidano in €. 2.540, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. co-
me per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiara-
zione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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