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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza dell'11.12.2025, e vertente
TRA
(CF. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eufrasia Cannolicchio (c.f. , con C.F._1
domicilio digitale come in atti;
parte opponente
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
MI AR (C.F.: ), con domicilio C.F._2
digitale come in atti;
parte opposta
CONCLUSIONI
Così come alle note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti il 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2023,
[...]
ha proposto opposizione Parte_1
averso il decreto ingiuntivo n. 2537/2023 emesso il 18.08.2023 dal
Tribunale di Napoli nord in favore del fallimento per CP_1
l'importo capitale di euro 969.130,52, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di finanziamenti effettuati da in bonis in CP_1
favore della partecipata . Parte_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità del contratto sottoscritto da , essendo state le somme destinate al CP_2
ripianamento dello scoperto di conto corrente presso la Controparte_3
indicando quest'ultima come beneficiaria dei versamenti e,
[...]
dunque, soggetto cui chiedere la restituzione delle somme, oltre al risarcimento del danno. Ciò posto, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Cont Si è costituita in giudizio la curatela fallimento CP_5
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e
[...]
concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2025, celebrata in via cartolare, la causa è stata riservata in decisione, previa assegnazione del termini ex art. 189 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per i motivi di cui appresso.
- 2 - La curatela del fallimento – attrice sostanziale – Controparte_5
ha provato i fatti costitutivi della pretesa, ossia la dazione di una somma in favore di a titolo di Parte_1
finanziamento socio, con conseguente diritto alla restituzione della somma stessa.
Ed invero, la parte opponente non ha contestato la ricezione della somma, né la sua quantificazione, tantomeno il titolo del versamento, ossia il finanziamento da parte della socia Controparte_5
Una volta che la parte attrice abbia provato i fatti costitutivi della domanda e allegato l'altrui inadempimento, grava sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, del tutto generica, oltreché non pertinente e, comunque, non dimostrata, è quella di destinazione della somma versata dalla socia al Controparte_5
ripianamento della esposizione debitoria verso la Controparte_3
[...]
Trattasi, dunque, di una difesa priva di pregio.
Nei termini ex art. 171 ter c.p.c. la parte opponente ha, inoltre, eccepito l'inesigibilità del rimborso del finanziamento, essendo la società beneficiaria ancora in liquidazione.
Sul punto, mette conto rammentare il disposto dell'art. 2467 c.c., secondo cui: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
- 3 - dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Si tratta di una norma introdotta al fine di contrastare il fenomeno delle società sottocapitalizzate e destinate ad operare non con l'apporto del capitale di rischio dei soci, bensì per mezzo di prestiti sistematici dei soci nei confronti della società.
La norma si applica unicamente ai crediti sorti a seguito di
"finanziamenti" dei soci che siano stati concessi alla presenza di particolari condizioni della società "finanziata": a) un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
oppure b) una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Orbene, la postergazione legale derivante dall'anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell'impresa descritta dall'art. 2467 c.c. si traduce, anche nel corso della vita della società, in una vera e propria causa di inesigibilità del credito del socio verso la società sino all'avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori.
Ai fini della valutazione di fondatezza dell'eccezione di postergazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell'erogazione del finanziamento, oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
L'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito in questione grava sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito.
- 4 - Nel caso che ci occupa, l'eccezione di inesigibilità del rimborso non
è stata compiutamente allegata sul piano fattuale, dal momento che non vi è il minimo cenno alle condizioni patrimoniali e finanziarie della società beneficiaria del finanziamento. Inoltre, l'eccezione è priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In definitiva, l'eccezione avente ad oggetto un fatto impeditivo della pretesa si appalesa del tutto deficitaria sul piano assertivo, ancor prima che asseverativo, essendo inidonea a paralizzare la pretesa azionata.
Per le ragioni tutte che precedono, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
2537/2023;
2. Condanna Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore del fallimento che qui si liquidano in euro 18.000,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 12 dicembre 2025
- 5 - Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza dell'11.12.2025, e vertente
TRA
(CF. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eufrasia Cannolicchio (c.f. , con C.F._1
domicilio digitale come in atti;
parte opponente
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
MI AR (C.F.: ), con domicilio C.F._2
digitale come in atti;
parte opposta
CONCLUSIONI
Così come alle note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti il 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2023,
[...]
ha proposto opposizione Parte_1
averso il decreto ingiuntivo n. 2537/2023 emesso il 18.08.2023 dal
Tribunale di Napoli nord in favore del fallimento per CP_1
l'importo capitale di euro 969.130,52, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di finanziamenti effettuati da in bonis in CP_1
favore della partecipata . Parte_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità del contratto sottoscritto da , essendo state le somme destinate al CP_2
ripianamento dello scoperto di conto corrente presso la Controparte_3
indicando quest'ultima come beneficiaria dei versamenti e,
[...]
dunque, soggetto cui chiedere la restituzione delle somme, oltre al risarcimento del danno. Ciò posto, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Cont Si è costituita in giudizio la curatela fallimento CP_5
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e
[...]
concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza dell'11.12.2025, celebrata in via cartolare, la causa è stata riservata in decisione, previa assegnazione del termini ex art. 189 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per i motivi di cui appresso.
- 2 - La curatela del fallimento – attrice sostanziale – Controparte_5
ha provato i fatti costitutivi della pretesa, ossia la dazione di una somma in favore di a titolo di Parte_1
finanziamento socio, con conseguente diritto alla restituzione della somma stessa.
Ed invero, la parte opponente non ha contestato la ricezione della somma, né la sua quantificazione, tantomeno il titolo del versamento, ossia il finanziamento da parte della socia Controparte_5
Una volta che la parte attrice abbia provato i fatti costitutivi della domanda e allegato l'altrui inadempimento, grava sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, del tutto generica, oltreché non pertinente e, comunque, non dimostrata, è quella di destinazione della somma versata dalla socia al Controparte_5
ripianamento della esposizione debitoria verso la Controparte_3
[...]
Trattasi, dunque, di una difesa priva di pregio.
Nei termini ex art. 171 ter c.p.c. la parte opponente ha, inoltre, eccepito l'inesigibilità del rimborso del finanziamento, essendo la società beneficiaria ancora in liquidazione.
Sul punto, mette conto rammentare il disposto dell'art. 2467 c.c., secondo cui: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
- 3 - dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Si tratta di una norma introdotta al fine di contrastare il fenomeno delle società sottocapitalizzate e destinate ad operare non con l'apporto del capitale di rischio dei soci, bensì per mezzo di prestiti sistematici dei soci nei confronti della società.
La norma si applica unicamente ai crediti sorti a seguito di
"finanziamenti" dei soci che siano stati concessi alla presenza di particolari condizioni della società "finanziata": a) un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
oppure b) una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Orbene, la postergazione legale derivante dall'anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell'impresa descritta dall'art. 2467 c.c. si traduce, anche nel corso della vita della società, in una vera e propria causa di inesigibilità del credito del socio verso la società sino all'avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori.
Ai fini della valutazione di fondatezza dell'eccezione di postergazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell'erogazione del finanziamento, oltre che la loro persistenza sino al momento della richiesta di restituzione.
L'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito in questione grava sulla società debitrice, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito.
- 4 - Nel caso che ci occupa, l'eccezione di inesigibilità del rimborso non
è stata compiutamente allegata sul piano fattuale, dal momento che non vi è il minimo cenno alle condizioni patrimoniali e finanziarie della società beneficiaria del finanziamento. Inoltre, l'eccezione è priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In definitiva, l'eccezione avente ad oggetto un fatto impeditivo della pretesa si appalesa del tutto deficitaria sul piano assertivo, ancor prima che asseverativo, essendo inidonea a paralizzare la pretesa azionata.
Per le ragioni tutte che precedono, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
2537/2023;
2. Condanna Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore del fallimento che qui si liquidano in euro 18.000,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 12 dicembre 2025
- 5 - Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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