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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2524 /2023 promossa da:
, c.f. n. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE RIJLI ,
ATTORE
Contro
c.f. e p.iva n. , PA P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA D'APRILE,
CONVENUTO
, c.f. n. rappresentato e difeso da Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA,
INTERVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 6.10.2023 proponeva Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420239002465931000 e della pretesa sottesa, notificata in data 08.08.2023 dall' PA
, limitatamente alla parte relativa al debito di natura non tributaria,
[...] relativo a sanzioni amministrative irrogate da per Controparte_3
l'importo di euro 8.749,74; l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1. annullare il ruolo impugnato e la cartella esattoriale in cui lo stesso
è incorporato per i motivi di fatto e di diritto suesposti e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme portate dalla cartella indicata al punto n. 1 della premessa in fatto;
Con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
II. veniva dichiarata contumace con PA provvedimento emesso ai sensi dell'art. 171 bis cpc;
si costituiva, poi, tardivamente con comparsa del 18.9.24, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
;
2. Instaurato il corretto contraddittorio tra le parti, Controparte_3 rigettare l'opposizione e le domande proposte siccome infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione alla luce del ruolo consegnatogli dalla , dalla quale chiede di essere Controparte_3 garantito e/o manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”
III. spiegava intervento volontario in giudizio Controparte_3 con comparsa di costituzione del 15.10.24 al fine di sostenere le ragioni del credito e chiedeva “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
IV. All'udienza del 16.10.24 il Giudice disponeva la revoca della contumacia di
[...]
e rinviava al 11.12.24, assegnando termine per note fino a PA
10 giorni prima per verificare la ritualità di costituzione dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse di . All'udienza del 11.12.24 il Giudice Controparte_3 concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 189 cpc e rinviava all'udienza del
9.4.2024, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
V. L'opponente lamenta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento alla cartella sottesa n. 09420160025895802000, relativa a sanzioni amministrative ex lege 689/81 art. 27 ed ex lege 386/1990 per l'anno 2014; secondo l'opponente il credito è prescritto per decorso del termine di 5 anni (previsto ex art. 28 legge 689/1981) senza che sia stato compiuto alcun atto interruttivo;
infatti,
l'opponente contesta la notifica della cartella di pagamento in quanto mai avvenuta.
VI. ha prodotto la seguente documentazione attestante PA la regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento:1) cartolina di notifica attestante due tentativi infruttuosi di notifica, il primo in data 12.01.2017 ed il secondo in data 16.01.2017 presso l'indirizzo di residenza del in Corso Pt_1
Garibaldi 104 in Santo Stefano D'Aspromonte; 2) avviso di deposito presso la Casa comunale ex art. 26, ultimo comma, del dpr n.602/73, n 60 n.600/73 e art 140 cpc del 23.01.2017; 3) prospetto riepilogativo di da cui risulta la spedizione CP_4 in data 26.01.2017 di racc. n. 689339764715 per l'avviso di deposito ex art. 140 cpc della cartella n. 09420160025895802000 a;
4) restituzione della Parte_1 racc. n. 689339764715 per compiuta giacenza alla data del 3.3.2017.
VII. La predetta documentazione è stata contestata dall'opponente, il quale, con le memorie ex art. 171 ter cpc, ha rappresentato l'incompletezza- ai fini della notifica della cartella- della prova della compiuta giacenza della raccomandata di comunicazione dell'avviso di deposito, ritenendo necessaria anche la produzione fisica “ dell'avviso di ricevimento nel quale devono essere indicate tutte le formalità poste in essere dall'Agente postale legittimanti il procedimento notificatorio per compiuta giacenza”.
VIII. L'eccezione dell'opponente è infondata. Secondo la giurisprudenza “ “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020)
IX. Pertanto, lo scopo della notifica ex art. 140 cpc è raggiunto nel momento in cui il destinatario è messo nella condizione di conoscere dell'esistenza di un atto depositato presso la casa comunale, condizione che viene provata dalla produzione della cartolina attestante l'esito della spedizione dell'avviso di deposito che, nel caso in esame, si è concluso con una compiuta giacenza maturata alla data del 3.3.2017; devesi anche rilevare che il numero di spedizione della comunicazione di avviso deposito coincide con il numero di raccomandata, indicato da nel CP_4 prospetto delle raccomandate ex art. 139 /140 cpc spedite il 26.01.2017, prodotto in atti dall'opposta, pertanto non vi è dubbio che la compiuta giacenza sia riferibile alla notifica della cartella opposta.
X. Stante la regolare notifica della cartella, come provata dall'opposta, l'eccezione di prescrizione del credito deve ritenersi infondata;
infatti, l'opposta ha provato i seguenti ulteriori eventi interruttivi: 1) prova della notifica ex art. 140 cpc dell'intimazione di pagamento n.20199010728346000 il 18.12.2019 avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento, tra le quali la cartella opposta;
2) prova della notifica a mani, in data 8.8.23, dell'intimazione di pagamento oggi opposta n.
09420239002465931000.
XI. Peraltro, , quale ente impositore, ha prodotto prova Controparte_3 della notifica dell'ordinanza ingiunzione del 2014, emessa per sanzioni amministrative a seguito dei verbali di accertamento delle infrazioni ex lege 386/90
e lege 689/81;
XII. Le notifiche di cui sopra, come sopra documentate dimostrano il verificarsi degli effetti interruttivi della prescrizione, pertanto la domanda dell'opponente deve essere rigettata.
XIII. Le spese si devono compensare in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2524/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 15.7.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2524 /2023 promossa da:
, c.f. n. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE RIJLI ,
ATTORE
Contro
c.f. e p.iva n. , PA P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA D'APRILE,
CONVENUTO
, c.f. n. rappresentato e difeso da Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA,
INTERVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 6.10.2023 proponeva Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420239002465931000 e della pretesa sottesa, notificata in data 08.08.2023 dall' PA
, limitatamente alla parte relativa al debito di natura non tributaria,
[...] relativo a sanzioni amministrative irrogate da per Controparte_3
l'importo di euro 8.749,74; l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1. annullare il ruolo impugnato e la cartella esattoriale in cui lo stesso
è incorporato per i motivi di fatto e di diritto suesposti e dichiarare, per l'effetto, non dovute e/o estinte per intervenuta prescrizione le somme portate dalla cartella indicata al punto n. 1 della premessa in fatto;
Con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
II. veniva dichiarata contumace con PA provvedimento emesso ai sensi dell'art. 171 bis cpc;
si costituiva, poi, tardivamente con comparsa del 18.9.24, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
;
2. Instaurato il corretto contraddittorio tra le parti, Controparte_3 rigettare l'opposizione e le domande proposte siccome infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione alla luce del ruolo consegnatogli dalla , dalla quale chiede di essere Controparte_3 garantito e/o manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”
III. spiegava intervento volontario in giudizio Controparte_3 con comparsa di costituzione del 15.10.24 al fine di sostenere le ragioni del credito e chiedeva “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
IV. All'udienza del 16.10.24 il Giudice disponeva la revoca della contumacia di
[...]
e rinviava al 11.12.24, assegnando termine per note fino a PA
10 giorni prima per verificare la ritualità di costituzione dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse di . All'udienza del 11.12.24 il Giudice Controparte_3 concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 189 cpc e rinviava all'udienza del
9.4.2024, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
V. L'opponente lamenta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento alla cartella sottesa n. 09420160025895802000, relativa a sanzioni amministrative ex lege 689/81 art. 27 ed ex lege 386/1990 per l'anno 2014; secondo l'opponente il credito è prescritto per decorso del termine di 5 anni (previsto ex art. 28 legge 689/1981) senza che sia stato compiuto alcun atto interruttivo;
infatti,
l'opponente contesta la notifica della cartella di pagamento in quanto mai avvenuta.
VI. ha prodotto la seguente documentazione attestante PA la regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento:1) cartolina di notifica attestante due tentativi infruttuosi di notifica, il primo in data 12.01.2017 ed il secondo in data 16.01.2017 presso l'indirizzo di residenza del in Corso Pt_1
Garibaldi 104 in Santo Stefano D'Aspromonte; 2) avviso di deposito presso la Casa comunale ex art. 26, ultimo comma, del dpr n.602/73, n 60 n.600/73 e art 140 cpc del 23.01.2017; 3) prospetto riepilogativo di da cui risulta la spedizione CP_4 in data 26.01.2017 di racc. n. 689339764715 per l'avviso di deposito ex art. 140 cpc della cartella n. 09420160025895802000 a;
4) restituzione della Parte_1 racc. n. 689339764715 per compiuta giacenza alla data del 3.3.2017.
VII. La predetta documentazione è stata contestata dall'opponente, il quale, con le memorie ex art. 171 ter cpc, ha rappresentato l'incompletezza- ai fini della notifica della cartella- della prova della compiuta giacenza della raccomandata di comunicazione dell'avviso di deposito, ritenendo necessaria anche la produzione fisica “ dell'avviso di ricevimento nel quale devono essere indicate tutte le formalità poste in essere dall'Agente postale legittimanti il procedimento notificatorio per compiuta giacenza”.
VIII. L'eccezione dell'opponente è infondata. Secondo la giurisprudenza “ “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020)
IX. Pertanto, lo scopo della notifica ex art. 140 cpc è raggiunto nel momento in cui il destinatario è messo nella condizione di conoscere dell'esistenza di un atto depositato presso la casa comunale, condizione che viene provata dalla produzione della cartolina attestante l'esito della spedizione dell'avviso di deposito che, nel caso in esame, si è concluso con una compiuta giacenza maturata alla data del 3.3.2017; devesi anche rilevare che il numero di spedizione della comunicazione di avviso deposito coincide con il numero di raccomandata, indicato da nel CP_4 prospetto delle raccomandate ex art. 139 /140 cpc spedite il 26.01.2017, prodotto in atti dall'opposta, pertanto non vi è dubbio che la compiuta giacenza sia riferibile alla notifica della cartella opposta.
X. Stante la regolare notifica della cartella, come provata dall'opposta, l'eccezione di prescrizione del credito deve ritenersi infondata;
infatti, l'opposta ha provato i seguenti ulteriori eventi interruttivi: 1) prova della notifica ex art. 140 cpc dell'intimazione di pagamento n.20199010728346000 il 18.12.2019 avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento, tra le quali la cartella opposta;
2) prova della notifica a mani, in data 8.8.23, dell'intimazione di pagamento oggi opposta n.
09420239002465931000.
XI. Peraltro, , quale ente impositore, ha prodotto prova Controparte_3 della notifica dell'ordinanza ingiunzione del 2014, emessa per sanzioni amministrative a seguito dei verbali di accertamento delle infrazioni ex lege 386/90
e lege 689/81;
XII. Le notifiche di cui sopra, come sopra documentate dimostrano il verificarsi degli effetti interruttivi della prescrizione, pertanto la domanda dell'opponente deve essere rigettata.
XIII. Le spese si devono compensare in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2524/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 15.7.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè