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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10559/2021 r.g.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti dall'Avv. Carlo Formisano ( ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Napoli alla via A. Scarlatti n. 126
-Opponente
E
C.F: , con sede legale in Napoli alla via G. Controparte_1 P.IVA_1
Porzio, Centro Direzionale Isola E/4, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 190, presso lo studio dell'avv.
Andrea Adamo (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._3 procura alle liti
-Opposta
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva emettersi decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di prospettando di essere creditrice nei confronti Parte_1 della stessa in virtù di un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 14/1456/1 aperto a beneficio della dalla in Pt_1 Controparte_2 data 17.02.2010, relativamente al quale veniva concessa con contratto del 15.10.2010 un'apertura di credito in conto corrente per euro 5.000,00 da rimborsare con rientri mensili di euro 500,00 a partire dal 31.12.2012
Successivamente la sig.ra si rendeva inadempiente nel rientro dell'esposizione Pt_1 debitoria per la somma di euro 5.513,77. Con contratto di cessione in blocco del 10.04.2017 per atto Notar di Persona_1
Napoli, rep. n. 263, racc. n. 207, nonché atto di precisazione di crediti ceduti del 18.05.2017 sempre per Notar in Napoli, rep. n. 302 racc. n. 239, la si Per_1 Controparte_1 rendeva cessionaria del credito vantato dalla cedente Banca Regionale di Sviluppo s.p.a. nei confronti della signora derivante dai predetti contratti. Parte_1
Con decreto n. 1829/2021 emesso in data 08.03.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di euro 5.513,77 oltre interessi come da Parte_1 domanda.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c.
L'opponente deduceva i seguenti motivi di opposizione: 1) l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo difettando l'allegazione documentale del contratto di apertura di credito e quindi della condizioni pattuite;
2) l'applicazione di tassi d'interesse passivi superiori a quelli indicati nel contratto di conto corrente;
3) l'applicazione in alcuni trimestri di una commissione di messa a disposizione fondi nonostante la stessa fosse esclusa espressamente dal contratto di conto corrente e mai pattuita nel contratto di apertura del credito;
4) l'applicazione di “spese e commissioni di istruttoria veloce” mai contrattualizzate.
Per tali motivi si concludeva domandando l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva: 1) l'idoneità della Controparte_1 documentazione depositata già in sede monitoria a dare piena prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria azionata;
2) l'applicazione di interessi e altre condizioni contrattuale legittime e comunque tutte oggetto di pattuizione. In ragione di quanto detto concludeva per il rigetto della domanda con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita la ctu contabile, all'udienza del
03.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene la domanda va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevata la mancata produzione agli atti del contratto di apertura di credito del 15.10.2010. Ciò non di meno occorre altresì rilevare che l'opponente non ha mai invocato la nullità di protezione di cui all'art 117 comma 3 TUB conseguente alla mancata adozione della forma scritta di cui al comma 1 dell'art 117 TUB. A ben vedere infatti l'opponente non ha dedotto il difetto di forma scritta del contratto di apertura di credito bensì la mancata prova documentale dello stesso invocando in sua assenza l'applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 comma 7 TUB. In particolare l'opponente si è espresso nei termini di seguito indicati: “non risulta prodotto alcun contratto di apertura di credito, essendosi limitata, l'odierna ricorrente, a versare in atti una mera comunicazione di variazione di concessione fidi (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), datata 29 novembre 2012, che non contiene alcuna indicazione dei tassi e delle condizioni della linea di credito accordata, ragion per cui gli interessi passivi vanno ricalcolati applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.”
Non è dunque in discussione che tra le parti vi sia stato un contratto di apertura di credito regolato sul precedente rapporto di conto corrente n. 14/1456/1, ciò che è controverso è
l'individuazione delle condizioni pattuite per la regolamentazione di tale rapporto.
Occorre aggiungere che l'esistenza del contratto di apertura di credito oltre a non essere specificamente contestata tra le parti si desume altresì dalla seguente documentazione allegata agli atti 1) lettera raccomandata a/r del 29.11.2012, avente ad oggetto: lettera variazioni fidi, inviata dalla Filiale di Napoli/Vomero alla Sig.ra Controparte_2 con cui si comunicava la modifica dell'apertura di credito, concessa con Parte_1 contratto del 15.10.2010, a far data dal 31.12.2012 a valere sul conto corrente in essere, per il valore di euro 5.000,00, da rimborsare con rientri mensili di € 500,00 a partire dal
31.12.2012; 2) estratti conto e connessi riassunti scalari in serie continua del conto corrente n. 1456 per il periodo dal 17.2.2010 (attivazione del rapporto) alla chiusura del 24.12.2013
(estinzione del rapporto per passaggio a sofferenza del saldo debitore di € 5.513,77), fatta eccezione per il solo conto scalare al 31.12.2011.
Ne deriva che nel caso di specie non può che ritenersi provata l'esistenza di tale rapporto contrattuale.
Ciò posto, a fronte della mancata produzione documentale del contratto di apertura di credito stipulato in data 15.10.2010, come evincibile dalla lettera di variazione fido che espressamente richiama tale pregressa regolamentazione pattizia, l'opponente assume la necessità di applicare il tasso sostitutivo bot ex art. 117 comma 7 TUB, mentre la banca opposta argomenta diversamente che da tale mancata produzione discenderebbe l'applicazione delle condizioni indicate nel contratto di apertura di c.c. per l'eventuale concessioni di fidi a valere sullo stesso conto corrente. Nello specifico la banca facendo proprio l'orientamento di cui alle sentenze di merito e di legittimità richiamate anche dal precedente giudicante nell'ordinanza di ammissione della ctu contabile del 06.05.2023
(Cass. sent. n. 898/2018 e Cass. sent. n. 14243/2018, nonché Corte di Appello di Napoli sent. n. 4060/2022 e Cass. sent. n. 16504/2019) assume che nel caso di specie dovrebbe farsi applicazione del tasso (TAN) fissato al 12,45% dalle parti all'interno del contratto di apertura di conto corrente nel caso di concessione di fidi a valere sullo stesso.
Ebbene ritiene questo giudice che tale prospettazione parta da un errato presupposto logico, ovvero che le parti non abbiano stipulato un contratto di apertura di credito in forma scritta con autonome condizioni per giungere ad affermare che devono trovare applicazione, in quanto originariamente pattuite, le condizioni previste nel contratto di apertura di c.c.
Tuttavia come detto, alla luce della documentazione presente agli atti e in particolare dalla lettera di variazione del fido, nel caso specifico non vi sono elementi per ritenere che le parti non abbiano concordato in sede di conclusione del contratto di apertura di credito condizioni diverse da quelle fissate nel “contratto madre”, la cui esistenza è pacifica in quanto desumibile dalla dichiarazione, da ritenersi confessoria, resa dalla banca cedente nella lettera di variazione fido che richiamava il diverso contratto di concessione fido del
15.10.2010.
Ne consegue che in tale ipotesi non potrà ritenersi che le condizioni da applicare al fido regolato in conto corrente siano quelle precisate in tale ultimo contratto per la eventualità che in futuro venisse concesso un fido alla correntista, bensì il tasso sostitutivo Bot ex art. 117 n. 7 Tub, non essendovi prova di quali fossero le condizioni pattuite nel contratto, pacificamente esistente, richiamato in tale lettera di variazione.
Né è possibile ritenere che tale variazione delle condizioni del fido intendesse operare in relazione alle condizioni previste nel contratto di conto corrente essendo contenuto nella missiva espresso riferimento al successivo contratto del 15.10.2010.
In definitiva, atteso che ai sensi dell'art 117 comma 4 “I contratti devono indicare il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, la mancata produzione del contratto non consente di individuare la regolamentazione pattizia del rapporto e impone di conseguenza l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 comma 7 TUB.
Per tali ragioni si impone il ricalcolo del saldo di conto corrente sulla base della seconda opzione di ricalcolo effettuata dalla ctu nominata, adoperata “prendendo in considerazione solo gli elementi risultanti dalla nota del 29.11.2013 inviata all'opponente e facendo ricorso - per il periodo - dal 15.10.2010 (data del contratto di A/C in c/c di € 5.000,00) - al 30.9.2013 (data fissata dalla per il definitivo rientro dell'accompagnamento creditizio), ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 CP_2
TUB, determinati dal tasso nominale massimo (per gli interessi creditori) e minimo (per quelli debitori) dei
Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale del rapporto” (pag. 17 ctu). In conclusione, in considerazione di tale ricalcolo, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e il debito dell'opponente rideterminato con conseguente condanna di Pt_1 al pagamento nei confronti della della minore somma di euro
[...] Controparte_1
2.702,47 oltre interessi a decorrere dal 24.12.2013 ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7
TUB, determinati dal tasso nominale massimo (per gli interessi creditori) e minimo (per quelli debitori) dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale del rapporto.
Le spese del presente giudizio si compensano per la metà e per la restante metà si pongono a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55\2014 come aggiornata dal D.M.
147\2022, avuto riguardo come valore della causa alla misura del credito rideterminato.
Per le stesse ragioni le spese di ctu si compensano nella misura del 50% e per la restante parte si pongono definitivamente a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento nei confronti dell'opposta Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.702,47 oltre interessi a decorrere dal 24.12.2013 ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 TUB, determinati dal tasso nominale massimo (per gli interessi creditori) e minimo (per quelli debitori) dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale del rapporto;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e per la restante parte condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1 nella misura di euro 1.276,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali;
- le spese di ctu si compensano nella misura del 50% e per la restante parte si pongono definitivamente a carico della parte opponente.
Così deciso, Napoli 28.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10559/2021 r.g.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti dall'Avv. Carlo Formisano ( ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Napoli alla via A. Scarlatti n. 126
-Opponente
E
C.F: , con sede legale in Napoli alla via G. Controparte_1 P.IVA_1
Porzio, Centro Direzionale Isola E/4, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 190, presso lo studio dell'avv.
Andrea Adamo (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._3 procura alle liti
-Opposta
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva emettersi decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di prospettando di essere creditrice nei confronti Parte_1 della stessa in virtù di un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 14/1456/1 aperto a beneficio della dalla in Pt_1 Controparte_2 data 17.02.2010, relativamente al quale veniva concessa con contratto del 15.10.2010 un'apertura di credito in conto corrente per euro 5.000,00 da rimborsare con rientri mensili di euro 500,00 a partire dal 31.12.2012
Successivamente la sig.ra si rendeva inadempiente nel rientro dell'esposizione Pt_1 debitoria per la somma di euro 5.513,77. Con contratto di cessione in blocco del 10.04.2017 per atto Notar di Persona_1
Napoli, rep. n. 263, racc. n. 207, nonché atto di precisazione di crediti ceduti del 18.05.2017 sempre per Notar in Napoli, rep. n. 302 racc. n. 239, la si Per_1 Controparte_1 rendeva cessionaria del credito vantato dalla cedente Banca Regionale di Sviluppo s.p.a. nei confronti della signora derivante dai predetti contratti. Parte_1
Con decreto n. 1829/2021 emesso in data 08.03.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di euro 5.513,77 oltre interessi come da Parte_1 domanda.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c.
L'opponente deduceva i seguenti motivi di opposizione: 1) l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo difettando l'allegazione documentale del contratto di apertura di credito e quindi della condizioni pattuite;
2) l'applicazione di tassi d'interesse passivi superiori a quelli indicati nel contratto di conto corrente;
3) l'applicazione in alcuni trimestri di una commissione di messa a disposizione fondi nonostante la stessa fosse esclusa espressamente dal contratto di conto corrente e mai pattuita nel contratto di apertura del credito;
4) l'applicazione di “spese e commissioni di istruttoria veloce” mai contrattualizzate.
Per tali motivi si concludeva domandando l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva: 1) l'idoneità della Controparte_1 documentazione depositata già in sede monitoria a dare piena prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria azionata;
2) l'applicazione di interessi e altre condizioni contrattuale legittime e comunque tutte oggetto di pattuizione. In ragione di quanto detto concludeva per il rigetto della domanda con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita la ctu contabile, all'udienza del
03.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene la domanda va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevata la mancata produzione agli atti del contratto di apertura di credito del 15.10.2010. Ciò non di meno occorre altresì rilevare che l'opponente non ha mai invocato la nullità di protezione di cui all'art 117 comma 3 TUB conseguente alla mancata adozione della forma scritta di cui al comma 1 dell'art 117 TUB. A ben vedere infatti l'opponente non ha dedotto il difetto di forma scritta del contratto di apertura di credito bensì la mancata prova documentale dello stesso invocando in sua assenza l'applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 comma 7 TUB. In particolare l'opponente si è espresso nei termini di seguito indicati: “non risulta prodotto alcun contratto di apertura di credito, essendosi limitata, l'odierna ricorrente, a versare in atti una mera comunicazione di variazione di concessione fidi (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), datata 29 novembre 2012, che non contiene alcuna indicazione dei tassi e delle condizioni della linea di credito accordata, ragion per cui gli interessi passivi vanno ricalcolati applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.”
Non è dunque in discussione che tra le parti vi sia stato un contratto di apertura di credito regolato sul precedente rapporto di conto corrente n. 14/1456/1, ciò che è controverso è
l'individuazione delle condizioni pattuite per la regolamentazione di tale rapporto.
Occorre aggiungere che l'esistenza del contratto di apertura di credito oltre a non essere specificamente contestata tra le parti si desume altresì dalla seguente documentazione allegata agli atti 1) lettera raccomandata a/r del 29.11.2012, avente ad oggetto: lettera variazioni fidi, inviata dalla Filiale di Napoli/Vomero alla Sig.ra Controparte_2 con cui si comunicava la modifica dell'apertura di credito, concessa con Parte_1 contratto del 15.10.2010, a far data dal 31.12.2012 a valere sul conto corrente in essere, per il valore di euro 5.000,00, da rimborsare con rientri mensili di € 500,00 a partire dal
31.12.2012; 2) estratti conto e connessi riassunti scalari in serie continua del conto corrente n. 1456 per il periodo dal 17.2.2010 (attivazione del rapporto) alla chiusura del 24.12.2013
(estinzione del rapporto per passaggio a sofferenza del saldo debitore di € 5.513,77), fatta eccezione per il solo conto scalare al 31.12.2011.
Ne deriva che nel caso di specie non può che ritenersi provata l'esistenza di tale rapporto contrattuale.
Ciò posto, a fronte della mancata produzione documentale del contratto di apertura di credito stipulato in data 15.10.2010, come evincibile dalla lettera di variazione fido che espressamente richiama tale pregressa regolamentazione pattizia, l'opponente assume la necessità di applicare il tasso sostitutivo bot ex art. 117 comma 7 TUB, mentre la banca opposta argomenta diversamente che da tale mancata produzione discenderebbe l'applicazione delle condizioni indicate nel contratto di apertura di c.c. per l'eventuale concessioni di fidi a valere sullo stesso conto corrente. Nello specifico la banca facendo proprio l'orientamento di cui alle sentenze di merito e di legittimità richiamate anche dal precedente giudicante nell'ordinanza di ammissione della ctu contabile del 06.05.2023
(Cass. sent. n. 898/2018 e Cass. sent. n. 14243/2018, nonché Corte di Appello di Napoli sent. n. 4060/2022 e Cass. sent. n. 16504/2019) assume che nel caso di specie dovrebbe farsi applicazione del tasso (TAN) fissato al 12,45% dalle parti all'interno del contratto di apertura di conto corrente nel caso di concessione di fidi a valere sullo stesso.
Ebbene ritiene questo giudice che tale prospettazione parta da un errato presupposto logico, ovvero che le parti non abbiano stipulato un contratto di apertura di credito in forma scritta con autonome condizioni per giungere ad affermare che devono trovare applicazione, in quanto originariamente pattuite, le condizioni previste nel contratto di apertura di c.c.
Tuttavia come detto, alla luce della documentazione presente agli atti e in particolare dalla lettera di variazione del fido, nel caso specifico non vi sono elementi per ritenere che le parti non abbiano concordato in sede di conclusione del contratto di apertura di credito condizioni diverse da quelle fissate nel “contratto madre”, la cui esistenza è pacifica in quanto desumibile dalla dichiarazione, da ritenersi confessoria, resa dalla banca cedente nella lettera di variazione fido che richiamava il diverso contratto di concessione fido del
15.10.2010.
Ne consegue che in tale ipotesi non potrà ritenersi che le condizioni da applicare al fido regolato in conto corrente siano quelle precisate in tale ultimo contratto per la eventualità che in futuro venisse concesso un fido alla correntista, bensì il tasso sostitutivo Bot ex art. 117 n. 7 Tub, non essendovi prova di quali fossero le condizioni pattuite nel contratto, pacificamente esistente, richiamato in tale lettera di variazione.
Né è possibile ritenere che tale variazione delle condizioni del fido intendesse operare in relazione alle condizioni previste nel contratto di conto corrente essendo contenuto nella missiva espresso riferimento al successivo contratto del 15.10.2010.
In definitiva, atteso che ai sensi dell'art 117 comma 4 “I contratti devono indicare il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, la mancata produzione del contratto non consente di individuare la regolamentazione pattizia del rapporto e impone di conseguenza l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 comma 7 TUB.
Per tali ragioni si impone il ricalcolo del saldo di conto corrente sulla base della seconda opzione di ricalcolo effettuata dalla ctu nominata, adoperata “prendendo in considerazione solo gli elementi risultanti dalla nota del 29.11.2013 inviata all'opponente e facendo ricorso - per il periodo - dal 15.10.2010 (data del contratto di A/C in c/c di € 5.000,00) - al 30.9.2013 (data fissata dalla per il definitivo rientro dell'accompagnamento creditizio), ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 CP_2
TUB, determinati dal tasso nominale massimo (per gli interessi creditori) e minimo (per quelli debitori) dei
Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale del rapporto” (pag. 17 ctu). In conclusione, in considerazione di tale ricalcolo, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e il debito dell'opponente rideterminato con conseguente condanna di Pt_1 al pagamento nei confronti della della minore somma di euro
[...] Controparte_1
2.702,47 oltre interessi a decorrere dal 24.12.2013 ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7
TUB, determinati dal tasso nominale massimo (per gli interessi creditori) e minimo (per quelli debitori) dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale del rapporto.
Le spese del presente giudizio si compensano per la metà e per la restante metà si pongono a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55\2014 come aggiornata dal D.M.
147\2022, avuto riguardo come valore della causa alla misura del credito rideterminato.
Per le stesse ragioni le spese di ctu si compensano nella misura del 50% e per la restante parte si pongono definitivamente a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento nei confronti dell'opposta Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.702,47 oltre interessi a decorrere dal 24.12.2013 ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 TUB, determinati dal tasso nominale massimo (per gli interessi creditori) e minimo (per quelli debitori) dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale del rapporto;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e per la restante parte condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1 nella misura di euro 1.276,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali;
- le spese di ctu si compensano nella misura del 50% e per la restante parte si pongono definitivamente a carico della parte opponente.
Così deciso, Napoli 28.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)