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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4933/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Grosseto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di VI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 74/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- INTIM. PAGAMENT n. 12520239002429974000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI, la Ricorrente_1 srl, corrente in Residenza_1, previa sospensione, impugnava l'intimazione di pagamento, relativa a diverse cartelle esattoriali ed avvisi di addebito per complessivi € 938.021,74, denunciando diversi profili di illegittimità e di merito della pretesa tributaria.
Nel giudizio si costituiva l'intimata Agenzia fiscale e chiedeva il rigetto del ricorso, articolando puntuali controdeduzioni e sollevando il difetto di giurisdizione con riferimento sia alle contravvenzioni del Codice della strada che per i contributi INPS.
Anche la Provincia di Grosseto si costituiva in giudizio.
L'escussa Corte Tributaria, con sentenza n. 74 depositata in data 27.02.2024, dichiarava il parziale difetto di giurisdizione, respingendo per il resto il ricorso e condannando la Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquidava in favore dell'Agenzia Entrate - NE e della Provincia di Grosseto.
Avverso la su richiamata sentenza, ha proposto rituale appello la Ricorrente_1 srl per i seguenti motivi:
1. preliminarmente e pregiudizialmente illegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento;
errores in procedendo - violazione della legge n. 145/2018 – della l. 27/2020 e art. 31 D. Lgs. n 546/1992 - art. 6 CEDU, nonché dell'art. 111 Cost. in tema di c.d. giusto processo;
2. preliminarmente e pregiudizialmente intervenuta adesione alla rottamazione quater e conseguente interruzione del procedimento e cessazione della materia del contendere – rinuncia ricorso;
3. illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali per onorari non dovute per adesione alla rottamazione quater. Unitamente al proposto gravame la società contribuente ha formulato istanza di discussione in pubblica udienza, nonchè istanza di sospensione cautelare e istanza mediante collegamento audiovisivo.
Nell'odierno gravame si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate NE e la
Provincia di Grosseto, le quali hanno articolato le proprie controdeduzioni.
Dopo alcuni rinvii motivati da ragioni di salute del figlio del difensore della società contribuente, questa Corte ha rigettato la chiesta misura cautelare, rimettendo al merito la trattazione della controversia.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene necessario esaminare il primo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione da remoto, poiché esso assume rilievo assorbente rispetto agli altri.
L'art. 59 del Codice del Processo Tributario disciplina le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata, prevedendo, testualmente, alla lett. c): quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.
Orbene, nella fattispecie in esame, la contribuente ha richiesto la discussione da remoto ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 546/1992, alla quale, però, l'adita Corte non ha dato seguito, poiché dall'esame del fascicolo processuale risultano notificati alle parti costituite soltanto la trattazione in pubblica udienza.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" (Cass. n.
14874/2021, Cass. n.18279/2018; conformi Cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487)”.
Ed ancora "Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa”.
L'applicazione di tale indirizzo nomofilattico comporta inesorabilmente la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, va disposta la rimessione degli atti alla
Corte di giustizia di primo grado di Roma.
Le spese di lite, in ragione del mancato scrutinio degli altri motivi del gravame, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 74 del 27.2.2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI e dispone la trasmissione degli atti alla predetta Corte, ai sensi dell'art. 59 lett. c) D. Lgs.
546/1992. Nulla per le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4933/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Grosseto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di VI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - NE - VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 74/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- INTIM. PAGAMENT n. 12520239002429974000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI, la Ricorrente_1 srl, corrente in Residenza_1, previa sospensione, impugnava l'intimazione di pagamento, relativa a diverse cartelle esattoriali ed avvisi di addebito per complessivi € 938.021,74, denunciando diversi profili di illegittimità e di merito della pretesa tributaria.
Nel giudizio si costituiva l'intimata Agenzia fiscale e chiedeva il rigetto del ricorso, articolando puntuali controdeduzioni e sollevando il difetto di giurisdizione con riferimento sia alle contravvenzioni del Codice della strada che per i contributi INPS.
Anche la Provincia di Grosseto si costituiva in giudizio.
L'escussa Corte Tributaria, con sentenza n. 74 depositata in data 27.02.2024, dichiarava il parziale difetto di giurisdizione, respingendo per il resto il ricorso e condannando la Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquidava in favore dell'Agenzia Entrate - NE e della Provincia di Grosseto.
Avverso la su richiamata sentenza, ha proposto rituale appello la Ricorrente_1 srl per i seguenti motivi:
1. preliminarmente e pregiudizialmente illegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento;
errores in procedendo - violazione della legge n. 145/2018 – della l. 27/2020 e art. 31 D. Lgs. n 546/1992 - art. 6 CEDU, nonché dell'art. 111 Cost. in tema di c.d. giusto processo;
2. preliminarmente e pregiudizialmente intervenuta adesione alla rottamazione quater e conseguente interruzione del procedimento e cessazione della materia del contendere – rinuncia ricorso;
3. illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali per onorari non dovute per adesione alla rottamazione quater. Unitamente al proposto gravame la società contribuente ha formulato istanza di discussione in pubblica udienza, nonchè istanza di sospensione cautelare e istanza mediante collegamento audiovisivo.
Nell'odierno gravame si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate NE e la
Provincia di Grosseto, le quali hanno articolato le proprie controdeduzioni.
Dopo alcuni rinvii motivati da ragioni di salute del figlio del difensore della società contribuente, questa Corte ha rigettato la chiesta misura cautelare, rimettendo al merito la trattazione della controversia.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene necessario esaminare il primo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione da remoto, poiché esso assume rilievo assorbente rispetto agli altri.
L'art. 59 del Codice del Processo Tributario disciplina le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata, prevedendo, testualmente, alla lett. c): quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.
Orbene, nella fattispecie in esame, la contribuente ha richiesto la discussione da remoto ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 546/1992, alla quale, però, l'adita Corte non ha dato seguito, poiché dall'esame del fascicolo processuale risultano notificati alle parti costituite soltanto la trattazione in pubblica udienza.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" (Cass. n.
14874/2021, Cass. n.18279/2018; conformi Cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487)”.
Ed ancora "Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa”.
L'applicazione di tale indirizzo nomofilattico comporta inesorabilmente la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, va disposta la rimessione degli atti alla
Corte di giustizia di primo grado di Roma.
Le spese di lite, in ragione del mancato scrutinio degli altri motivi del gravame, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 74 del 27.2.2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI e dispone la trasmissione degli atti alla predetta Corte, ai sensi dell'art. 59 lett. c) D. Lgs.
546/1992. Nulla per le spese.