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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Irene Lupo Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3575/2024, pendente in grado d'appello e promossa
DA
- (C.F. e P.I. ), in persona degli amministratori pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ) e sig.ra (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe DI GENNARO (C.F.
) e Adriana DI GENNARO (C.F. ), presso il cui C.F._3 C.F._4 studio legale in Napoli, via Giordano Bruno n. 156, è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
- (C.F ), in persona del Curatore dott. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._5 pagina 1 di 14 in atti, dall'Avv. Danilo SIPALA (C.F. ), presso il cui studio legale in Milano, C.F._6 via Pola n. 11, è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATO
Avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa anche in via incidentale e istruttoria ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in integrale riforma della Sentenza n. 9705/2024, resa dal Tribunale di Milano, II Sezione Civile, (Giudice monocratico dott.ssa Caterina Macchi), l'8 novembre 2024 e pubblicata mediante deposito in cancelleria l'11 novembre 2024, all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 37712/2022 (Sentenza notificata il 20 novembre 2024) e, in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRELIMINARE
(i) data la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, dichiarare che la Sentenza n. 9705/2024 non benefici della provvisoria esecutività, essendo necessario attenderne il passaggio in giudicato o, in subordine
(ii) sospendere integralmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 282, 283 e 351 c.p.c., con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero, in subordine, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza fissata ex art. 351, comma III, c.p.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, all'esito dell'udienza di prima comparizione, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della Sentenza n. 9705/2024;
IN VIA PRINCIPALE:
iii) rigettare la domanda di revocatoria fallimentare promossa dal , non Controparte_1 avendo la curatela fallimentare assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente dell'esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della scientia decoctionis richiesti dall'art 67, comma 2, L.F. ed essendo applicabile, nel caso di specie l'esimente di cui all'art. 67, comma 3, L.F.
pagina 2 di 14 IN SUBORDINE:
(v) rilevato che la curatela fallimentare ha erroneamente duplicato taluni pagamenti effettuati da
(cfr. pag. 24), ridurre l'importo che la è stata condannata a restituire Controparte_1 Parte_1 in favore del fallimento Controparte_1
IN OGNI CASO
(vi) condannare il al pagamento delle spese di spese di lite, incluso il Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
- per appellato: Controparte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare – per le ragioni esposte in narrativa e in quanto infondato – l'appello proposto avverso la sentenza n. 9705/2024 emessa dal Tribunale di Milano (sez. II – Giudice dott.ssa Macchi) in data 11 novembre 2024 all'esito del giudizio n. RG 37712/2022 per l'effetto confermare la menzionata sentenza in ogni sua parte.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio e, con riferimento al presente grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 così come modificato dal D.M. Giustizia n. 37/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9705/2024 pubblicata l'11.11.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
1) revoca ex art. 67 II comma l.f. i pagamenti effettuati da in favore di Controparte_3 tra il 23.4.2019 e il 5.7.2019 e condanna conseguentemente la convenuta alla Parte_1 restituzione in favore del fallimento ell'importo di euro 55.183,44 oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in euro
10.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre accessori di legge.
***
pagina 3 di 14 La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67 comma 2 Parte_1 legga fallimentare, nei confronti della massa dei creditori del , i pagamenti effettuati dalla CP_1
n favore della convenuta nel periodo compreso tra il 1.04.2019 Controparte_1 Parte_1 ed il 1.10.2019 per il complessivo importo di euro 55.183,44 e, per l'effetto, di revocare i predetti pagamenti e condannare la società convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 della predetta somma.
[...]
Parte attrice, premesso che all'epoca dei fatti oggetto di causa era una società che gestiva Parte_1 il Grand Hotel Cocumella sito in Sant'Agnello (NA) e che ra una società che Controparte_1 nella veste di tour operator effettuava prenotazioni per i propri clienti presso la suddetta struttura alberghiera, rilevava che il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del Controparte_1
5.06.2020 mentre già in precedenza, in data 2.09.2019, la società aveva depositato CP_4 istanza di dichiarazione di fallimento a carico di iscritta al n. 1309/2019 r.g.
Controparte_1 pre-fallimentare. In data 30.09.2019 la società resistente depositava domanda di concordato in bianco iscritta a registro delle imprese in data 1.10.2019 e rubricata al n. 90/2019 C.P. alla quale era riunita la precedente procedura pre-fallimentare. All'udienza del 30.01.2020 ichiarava
Controparte_1 di aver depositato istanza di concordato pieno rubricata al n. 15/2020 c.p., il che comportava la riunione alla stessa della precedente istanza pre-fallimentare nonché dell'istanza di fallimento medio tempore depositata in vista della predetta udienza dalla Procura della Repubblica n. 189/2020 rg. Prefall. In esito dell'udienza del 4.06.2020, a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria presentata da il Tribunale, con sentenza del 5.06.2020, dichiarava il
Controparte_1 fallimento di
Controparte_1
In ordine ai requisiti dell'azine revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare il adduceva CP_1 che il momento a cui fare riferimento per la determinazione del c.d. “periodo sospetto” di cui al dettato dell'art. 69 bis L.F. è il 1.10.2019, data di iscrizione a registro delle imprese della domanda di concordato in bianco, e conseguentemente il semestre di cui all'art. 67 comma 2 della legge fallimentare era da individuare nel periodo compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019.
Conseguentemente, dedotta la piena consapevolezza della società convenuta dello stato di decozione nel quale versava chiedeva la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 67 Controparte_1
pagina 4 di 14 della legge fallimentare dei pagamenti, analiticamente indicati nel libello introduttivo del giudizio, eseguiti in tale arco temporale chiedendo la restituzione delle relative somme.
- Si costituiva in giudizio che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda di parte attrice adducendo la mancanza di prova dell'elemento soggettivo assumendo di non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza, ed invocando l'applicabilità al caso di specie dell'esimente ex art. 67 co. 3 lett. a) della legge fallimentare, trattandosi comunque di pagamenti di debiti regolarmente scaduti e pertanto non suscettibili di revocatoria.
Adduceva, in particolare, di aver inoltrato il primo atto di diffida e messa in mora ad CP_1 con pec del 26.07.2019, essendo insorte le prime preoccupazioni in data 18.07.2019, a seguito di
[...] una comunicazione pervenuta via pec dalla con cui la società aveva chiesto Controparte_1 una moratoria di 30 giorni per i pagamenti in ragione dell'impossibilità di utilizzo delle linee di credito dovuta ad un disallineamento dal sistema bancario.
Adduceva inoltre l'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali nell'ottobre 2017 di cui al contratto stipulato dalla GH d'IA s.p.a. ( , società proprietaria Controparte_5 CP_6 dell'Hotel, che aveva gestito personalmente l'azienda, ove era contrattualmente previsto che, per la successiva stagione aprile – ottobre 2018, il pagamento sarebbe dovuto avvenire a mezzo bonifico e che, ove si fosse trattato di soggiorno scontato del 10%, dunque non rimborsabile, il pagamento sarebbe dovuto essere effettuato al momento della conferma. Precisava altresì che la era stata Parte_1 costituita il 13.11.2017 in epoca anteriore alla surriferita integrazione e, successivamente, dopo la stipula dell'atto di affitto d'azienda con decorrenza gennaio 2018, era subentrata nel contratto già negoziato dalla CP_6
Precisava ancora che non era mai stato concesso alcun piano di rientro alla Controparte_1 che il ritardo nei pagamenti non aveva destato sospetti, avendo la stessa constatato che era Parte_1 prassi della con le società che l'avevano preceduta e che avevano negoziato i Controparte_1 contratti a lei ceduti, quella di pagare in ritardo e dopo aver ricevuto solleciti, come emerso dallo scambio di e-mail intercorso precedentemente all'effettuazione di pagamenti oggetto di revocatoria, ossia nel settembre 2017, in cui l'amministrazione Grand Hotel Columella aveva comunicato alla he le fatture non ancora saldate ammontavano ad un importo complessivo di Controparte_1 euro 72.465,00, poi integralmente saldato.
Infine assumeva che la aveva sede in Campania, a Napoli, che gestiva l'Hotel sito in Parte_1
Sant'Agnello, in provincia di Napoli, mentre la aveva sede in Lombardia, a Controparte_1
pagina 5 di 14 Milano, evidenziando dunque di non aver sede nel territorio di riferimento, neppure in ambito regionale e che le notizie di stampa erano successive al 23 luglio 2019, e dunque ai pagamenti per cui è causa e che all'epoca (aprile – 3 luglio 2019) non era conoscibile dalla convenuta con l'uso della normale diligenza lo stato di insolvenza di oi successivamente riscontrato. Controparte_1
All'udienza del 25.06.2024 la causa era trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado revocava i pagamenti effettuati da n favore di il 23.04.2019 e il 5.7.2019, ritenendo comprovato, Controparte_1 Parte_4
e peraltro non specificamente contestato, che la declaratoria di fallimento fosse stata pronunciata in consecuzione con la procedura di concordato preventivo, così consentendo di retrodatare l'individuazione del periodo sospetto al semestre 1 aprile 2019 – 1 ottobre 2019. Riteneva inoltre comprovato che la convenuta non potesse essere considerarsi estranea ai rapporti Parte_1 contrattuali intercorsi tra la e le società affittuarie del ramo di azienda che Controparte_1
l'avevano preceduta nella gestione del Grand Hotel Columella e che, pertanto, il rapporto contrattuale tra la e la doveva essere temporalmente da collocare nel 2014, Parte_1 Controparte_1 avendo la rovato la riferibilità di tutte le società affittuarie allo stesso centro Controparte_1 di interessi sostanziali.
Da ultimo, rilevava la non operatività dell'esimente di cui all'art. 67, comma 3, legge fallimentare, in quanto, da una parte, in ordine ai pagamenti effettuati conformemente alla clausola contrattuale
(pagamento alla conferma per i soggiorni scontati del 10% e non rimborsabili), poiché la circostanza che erano stati effettuati anche due pagamenti relativi a fatture pregresse e che il decreto ingiuntivo fosse relativo a fatture scadute rendeva evidente che la on avesse acquisito la Controparte_1 capacità di rispettare il dettato contrattuale, dall'altra, in ordine ai pagamenti a saldo di fatture emesse negli 8/9 mesi precedenti, poiché era chiaro che la convenuta non avesse accettato e tollerato la prassi dei sistematici ritardi nei pagamenti da parte di risalenti al 2014, avendo Controparte_1 modificato le condizioni contrattuali.
Regolava, quindi, le spese di lite secondo la regola della soccombenza e, per l'effetto, condannava la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquidava in euro Parte_1
10.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, spese generali, accessori di legge.
***
pagina 6 di 14 -Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, ritenuta la declaratoria di fallimento in consecuzione con la procedura di concordato preventivo, aveva conseguentemente individuato il periodo sospetto nel semestre compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019, quando invece non era individuabile un rapporto consequenziale tra la declaratoria di fallimento e le precedenti procedure pre-fallimentari e concordatarie intraprese dalla ntecedentemente alla declaratoria di fallimento, non essendo a tal fine idoneo Controparte_1
l'accertamento operato in diversa sede ed in diverso giudizio.
Con il secondo motivo di appello addiceva la non riferibilità di tutte le affittuarie ad un unitario centro di interessi non rilevando oggettivi elementi idonei a dimostrare un collegamento sostanziale tra le imprese avvicendatesi nel periodo precedenti e collegato a quello relativo alle vicende in esame sicché non apparirebbe provata la presenza di un unico gruppo familiare. Assumeva pertanto l'estraneità di ai rapporti contrattuali intercorsi tra la stessa e le società affittuarie del ramo Controparte_1
d'azienda che l'avevano preceduta nella gestione del Grand Hotel Cocumella.
- Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata applicabilità nel caso di specie dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare. In particolare, l'appellante adduceva che in ragione della rinegoziazione intervenuta in ordine ai termini di pagamento, i pagamenti oggetto di causa, in quanto relativi a causali successive alla rinegoziazione ed eseguiti dopo la modifica dei termini di pagamento, non potevano ritenersi eseguiti in ritardo e pertanto, in applicazione della esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare non erano suscettibili di revocatoria.
- Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del proposto appello Controparte_1
e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 5.6.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante.
All'udienza del 11.09.2025 all'esito della discussione orale ex art.350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione revocatoria fallimentare si iscrive nella categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale similmente all'azione revocatoria ordinaria alla quale è sostanzialmente assimilabile pagina 7 di 14 seppure con le dovute distinzioni derivanti dal particolare ambito, quale la procedura fallimentare, nel quale è prevista, ed in specie della ragione concorsuale della liquidazione fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata.
L'azione revocatoria fallimentare, a differenza dell'azione revocatoria ordinaria, la cui funzione ripristinatoria della garanzia al di fuori del fallimento resta circoscritta alla posizione del singolo creditore specificamente agente, è volta ad estendere l'effetto restitutorio dei beni oggetto della revocatoria a tutto il ceto creditorio della procedura e ciò in ragione della natura concorsuale della liquidazione dell'attivo fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata nel rispetto della par conditio creditorum. Ciò evidentemente per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente a vantaggio di tutti i creditori a seguito della dichiarazione di fallimento, non già in dipendenza di una vicenda traslativa ma per l'incidenza automatica ed immediata della curatela fallimentare e dalla sua vis esecutiva nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss. della legge fallimentare.
La legittimazione passiva competete all'avente causa – e dunque a soggetto diverso dal titolare del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito – che lo ha acquistato o a cui favore è stato eseguito il pagamento.
Sul piano oggettivo la revocatoria fallimentare va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto di disposizione patrimoniale. La decorrenza del c.d. termine sospetto decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, riveste natura costitutiva intervenendo a modifica di una situazione preesistente già definita (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 30416/2018). Nelle ipotesi previste sia dal comma 1 sia dal comma 2 dell'art. 67 della legge fallimentare, l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, ne consegue l'inefficacia solo in forza della sentenza di accoglimento della domanda di revoca e in ragione della natura di azione costitutiva del provvedimento giudiziale (Cass. Civ. n. 27084/2011).
La conseguente obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria in dipendenza della natura di atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (Cass. Civ. Sez.
Un. n. 437/2000).
pagina 8 di 14 Secondo il relativo dettato normativo la revocatoria fallimentare sottende un doppio ordine di presupposti, e segnatamente uno d'ordine soggettivo e l'altro d'ordine oggettivo.
Sotto il primo profilo è richiesta la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza del disponente.
Vale rilevare che per una serie di atti, e segnatamente per gli atti a titolo gratuito contemplati dall'art. 64 della legge fallimentare e per i pagamenti di debiti non scaduti contemplati dall'art. 65 della legge fallimentare, opera una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par conditio. Seguono poi situazioni, quali quelle contemplate dall'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, connotate da elementi di anormalità tali da implicare una presunzione semplice di scientia superabile con prova contraria a carico dell'accipiens chiamato a dimostrare di essere addivenuto all'atto ignorando lo stato di insolvenza del dante causa. Infine vengono in rilievo gli atti che, ordinariamente normali, divengono revocabili, ai sensi dell'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, se la curatela dimostra la conoscenza dell'accipiens, al momento del compimento dell'atto, dello stato di insolvenza nel quale versava il dante causa.
Sono espressamente esentati da revocatoria, in ragione della relativa presumibile normalità, i pagamenti eseguiti secondo gli usi negoziali di cui all'art. 67 comma terzo della legge fallimentare.
Il dettato dell'art. 67 comma 2 della legge fallimentare – secondo cui curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzo, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento>> – richiede la scientia decotionis del terzo contraente, con onere della curatela fallimentare di dimostrare che al compimento dell'atto il terzo contraente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza nel quale versava il proprio dante causa. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il dettato normativo richiede uno stato di conoscenza effettivo dello stato di decozione del fallito da parte del contraente. Sebbene la relativa dimostrazione possa trarsi da elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, facendo applicazione della normale prudenza ed avvedutezza sulla cui base possa pervenirsi ad un giudizio di necessaria conoscenza dello stato di insolvenza (Cfr. Cass. Civ. n. 19795/2016). Tuttavia, non è necessario che la conoscenza dello stato di insolvenza preesista al compimento dell'atto essendo necessario e sufficiente che sussiste a tale momento.
pagina 9 di 14 In ordine alla integrazione dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nella valutazione della ricorrenza di tale esimente occorre fare riferimento al rapporto diretto tra le parti non già alla prassi del settore economico in questione (cfr.
Cass. Civ. 25162/2016), avendo il supremo consesso di giustizia precisato che pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace le volte in cui fra le parti si sia instaurata una pressi anteriore – adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale – volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non apparirebbe pertanto sufficiente che alcuni pagamenti siano compiuti ed accettati in un lasso temporale più ampio essendo necessaria la prova dell'affermarsi di un uso diverso tra le parti quale condotta reiterata sul piano oggettivo stabilizzatasi già prime dei pagamenti sospetti. L'effetto della disposizione di esonero è di rendere non revocabili i pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i termini contrattualmente previsti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati i termini diversi nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche evidenziandosi già in epoca anteriore a quelli de quibus tanto che non possono più essere ritenuti pagamenti eseguiti in ritardo (cfr. Cass. n. 27939/2020).
***
Nel caso di specie appare correttamente individuato ad opera dell'organo giudicante di primo grado, il c.d. periodo sospetto nell'arco temporale compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019 in ragione alla emersa insolvenza di Controparte_1
Come emerge in atti e sulla base della ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado, il fallimento di è intervenuto con sentenza del 4-5.06.2020, successivamente
Controparte_1 all'apertura della procedura di concordato preventivo la cui domanda è stata dichiarata inammissibile contestualmente alla consequenziale dichiarazione di fallimento, che conseguentemente si pone in stretta consecutività con la apertura della procedura concordataria e, prima ancora, delle procedure pre- fallimentari. Alla procedura pre-fallimentare n. r.g. 1309/2019 conclusasi con la declaratoria di fallimento di era stata riunita una seconda procedura pre-fallimenatre rubricata
Controparte_1 al n. r.g. 189/2020 e successivamente una domanda di concordato preventivo pieno ad opera della stessa rubricata al n. r.g. 15/2020. Entrambe le domande di concordato
Controparte_1 depositate da sono state dichiarate inammissibili e pertanto ai fini del dies a
Controparte_1 quo risulta rilevante la data del 1.10.2019 in cui veniva iscritta nel registro delle imprese la prima domanda di concordato in bianco con ricorso ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare rubricata al pagina 10 di 14 n. r.g. 90/2019. Dalla scansione temporale degli eventi emerge in modo alquanto chiaro ed evidente che non vi è stata mai alcuna soluzione di continuità tra le procedure e soprattutto in relazione allo stato di insolvenza già ampiamente e chiaramente manifestatosi al momento del deposito della prima domanda di concordato in bianco da parte della stessa rubricata al n. r.g. 90/2019. Ciò Controparte_1 risulta ancor più evidente considerando che al momento in cui a depositato la Controparte_1 propria domanda di concordato in bianco era già pendente, a far data dal 2.09.2019, il procedimento pre-fallimentare n. 1309/2019 promosso da poi sfociato, previa riunione della Parte_5 seconda istanza di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica e rubricata al n. r.g. 189/2020 nella declaratoria di fallimento di revia declaratoria di inammissibilità ex art. Controparte_7
162 della legge fallimentare anche della domanda di concordato fallimentare pieno.
Pertanto, è di oggettiva evidenza che abbia depositato le suddette plurime Controparte_1 istanze di concordato in presenza della chiara manifesta situazione di decozione preesistente alla prima domanda di concordato.
Su tali basi, contrariamente a quanto assunto da parte appellante con il primo motivo di appello, e conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, deve ritenersi accertato il presistente e continuo stato di insolvenza manifestatasi sin dalla prima procedura concordataria rubricata al n. r.g. 90/2019 depositata in data 30.09.2019 e scritta nel registro imprese in data 1.10.2019. Risulta chiaro che nel caso di successione di più concordati occorre verificare se ogni procedimento si ponga in rapporto di continuità con il fallimento successivamente dichiarato, con la conseguenza che la consecutio sarà applicabile dalla prima domanda di concordato se ogni provvedimento concordatario o pre-fallimetare si ponga in rapporto di consecutività con la dichiarazione di fallimento finale.
Nel caso di specie la consecutività tra le procedure concordatarie e pre-fallimentare e la dichiarazione finale di fallimento della appare provata dall'iter relativo alla procedura in Controparte_1 oggetto che ha visto coinvolta nonché dalla documentazione prodotta ed in Controparte_1 particolare dalle motivazioni che hanno condotto alla declaratoria di fallimento come rilevato nella relativa sentenza dichiarativa del fallimento di già valutata dall'organo Controparte_1 giudicante di primo grado.
Ne consegue che correttamente, in ragione della iscrizione della prima domanda di concordato rubricata al n. 90/2019, il periodo di cui all'art. 167 della legge fallimentare si individua nell'arco temporale compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019.
pagina 11 di 14 Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
In ordine alla sussistenza del requisito oggettivo appare provato ad opera di Controparte_1 che i pagamenti in oggetto, specificamente indicati nella sentenza impugnata, sono stati eseguiti nel c.d. periodo sospetto compreso tra la data del 1.04.2019 ed il 1.10.2019.
Del pari deve ritenersi provata la sussistenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza della GE. della conoscenza dello stato di decozione nel quale versava CP_8 Controparte_1 atteso che, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, il rapporto contrattuale tra la GE.
[...]
CP_ quale società che gestiva il Grand Hotel COCUMELLA e he quale tour Controparte_1 operator inviava clienti all'Hotel risale al 2014. Appare evidente dalla stessa ricostruzione dei rapporti contrattuali compiuta dalla stessa GE. che gli avvicendamenti delle varie società facenti capo CP_8 alla medesima compagine soggettiva a radice familiare quali società affittuarie del ramo di azienda costituito dall'esercizio di quell'attività alberghiera non introduce elementi di cesura nella vicenda, delineandosi un gruppo unitario al quale fa capo un unitario e comune centro di interessi.
***
Deve invece ritenersi parzialmente applicabile la esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare invocata da parte appellante.
Al riguardo vale rilevare che sulla base delle richiamata e comprovata rinegoziazione dei termini di pagamento, non appare provato dal che pure era investito del Controparte_1 relativo onere probatorio, che i pagamento di cui si chiede la revocatoria siano stati eseguiti in ritardo rispetto ai nuovi termini di pagamento negoziati con gli accordi intervenuti nel mese di ottobre 2017, quando le parti hanno sottoscritto un contratto per la stagione 2018 replicato per la stagione 2019, con cui era previsto un doppio regine di pagamenti, e segnatamente a 30 giorni fine mese per i pagamenti ordinari e alla conferma per i pagamenti relativi a soggiorni scontati del 10% e non rimborsabili.
La predetta rinegoziazione, rimodellando i termini contrattuali dei pagamenti, ha introdotto un nuovo regime della tempistica dei pagamenti per i crediti maturati successivamente a tale pattuizione. Ne consegue che a fonte di tale rinegoziazione, la tempestività dei pagamenti va rapportata alle nuove statuizioni negoziali, non già alla prassi antecedente, superata dalla rinegoziazione dei termini di pagamenti.
A fronte della previsione dei nuovi termini di pagamento era pertanto onere del
[...] rovare che i pagamenti di cui si chiede la revocatoria siano avvenuti in ritardo Controparte_1
pagina 12 di 14 rispetto al termine ordinario di scadenza come rinegoziato, non potendo più farsi riferimento al precedente regime di pagamenti non più in vigore a fronte della rinegoziazione dei termini.
Al riguardo, a fronte dei pagamenti effettuati in data 2.05.2019 di euro 1.524,60 e di euro 5.051,60, del
16.05.2019 di euro 634,10 e di euro 1.061,00, del 24.05.2019 di euro 491,50, del 27.05.2019 di euro
845,46 e di euro 1.065,46, del 28.05.2019 di euro 1.623,93, del 31.05.2019 di euro 1.910,62, del
18.06.2019 di euro 2.334,20 del 28.06.2019 di euro 5.712,30 e del 3.07.2019 di euro 12.929,07 di cui alle fatture richiamate da parte appellante e riepilogati nelle causali nel prospetto riportato nell'atto di gravame, la procedura fallimentare non ha allegato alcun elemento probatorio dimostrante che i surriferiti pagamenti siano avvenuti oltre il termine di scadenza rinegoziato.
Pertanto, dovendo tali pagamenti ritenersi eseguiti nei termini, trova per essi applicazione l'invocata esimete di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare e pertanto non sono suscettibili di revocatoria.
Al contrario, non essendo individuata una specifica causale in ordine ai pagamenti di cui ai due assegni di euro 10.000,00 rispettivamente del 23.04.2019 e del 21.05.2019, non può ritenersi che gli stessi facciano riferimento a rapporti ricadenti nei termini rinegoziati e pertanto non possono ritenersi eseguiti nei termini.
Consegue l'inapplicabilità agli stessi della esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare.
Pertanto, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza erma della sentenza appellata la domanda revocatoria proposta dal Controparte_1 va accolta limitatamente alla revoca dei pagamenti effettuati in data 23.04.2019 di euro 10.000,00
[...]
e in data 21.05.2019 di euro 10.000,00 a mezzo assegni e rigettata nel resto.
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata.
***
In ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto da le spese di lite del presente Parte_1 grado di appello vanno compensate tra le parti nella misura del 50% e poste a carico di parte appellata nella restante parte.
Pertanto, il a condannato alla refusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite del presente grado di appello nella misura del 50% di quelle totali, che appare
[...] congruo liquidare, in considerazione del valore della causa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00) e dell'attività difensiva non caratterizzata da particolare complessità, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 4.500,00 (pari al 50%
pagina 13 di 14 dell'intero), oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 973/2024 del Tribunale Controparte_9
Ordinario di Milano pubblicata in data 9.09.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: Par
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della CP_8 sentenza appellata, revoca i soli pagamenti effettuati a mezzo assegno per complessivi euro
20.000,00 e segnatamente il pagamento di euro 10.000,00 effettuato in data 23.04.2019 ed il pagamento di euro 10.000,00 effettuato in data 21.05.2019 e condanna conseguentemente alla restituzione in favore del fallimento dell'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, rigettando nel resto la domanda proposta dal Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza appellata.
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di appello nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 rifusione della restante parte in favore di che liquida in euro 4.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Irene Lupo Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3575/2024, pendente in grado d'appello e promossa
DA
- (C.F. e P.I. ), in persona degli amministratori pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ) e sig.ra (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppe DI GENNARO (C.F.
) e Adriana DI GENNARO (C.F. ), presso il cui C.F._3 C.F._4 studio legale in Napoli, via Giordano Bruno n. 156, è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
- (C.F ), in persona del Curatore dott. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._5 pagina 1 di 14 in atti, dall'Avv. Danilo SIPALA (C.F. ), presso il cui studio legale in Milano, C.F._6 via Pola n. 11, è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al seguente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATO
Avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa anche in via incidentale e istruttoria ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in integrale riforma della Sentenza n. 9705/2024, resa dal Tribunale di Milano, II Sezione Civile, (Giudice monocratico dott.ssa Caterina Macchi), l'8 novembre 2024 e pubblicata mediante deposito in cancelleria l'11 novembre 2024, all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 37712/2022 (Sentenza notificata il 20 novembre 2024) e, in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRELIMINARE
(i) data la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, dichiarare che la Sentenza n. 9705/2024 non benefici della provvisoria esecutività, essendo necessario attenderne il passaggio in giudicato o, in subordine
(ii) sospendere integralmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 282, 283 e 351 c.p.c., con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero, in subordine, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza fissata ex art. 351, comma III, c.p.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, all'esito dell'udienza di prima comparizione, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della Sentenza n. 9705/2024;
IN VIA PRINCIPALE:
iii) rigettare la domanda di revocatoria fallimentare promossa dal , non Controparte_1 avendo la curatela fallimentare assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente dell'esistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo della scientia decoctionis richiesti dall'art 67, comma 2, L.F. ed essendo applicabile, nel caso di specie l'esimente di cui all'art. 67, comma 3, L.F.
pagina 2 di 14 IN SUBORDINE:
(v) rilevato che la curatela fallimentare ha erroneamente duplicato taluni pagamenti effettuati da
(cfr. pag. 24), ridurre l'importo che la è stata condannata a restituire Controparte_1 Parte_1 in favore del fallimento Controparte_1
IN OGNI CASO
(vi) condannare il al pagamento delle spese di spese di lite, incluso il Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
- per appellato: Controparte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare – per le ragioni esposte in narrativa e in quanto infondato – l'appello proposto avverso la sentenza n. 9705/2024 emessa dal Tribunale di Milano (sez. II – Giudice dott.ssa Macchi) in data 11 novembre 2024 all'esito del giudizio n. RG 37712/2022 per l'effetto confermare la menzionata sentenza in ogni sua parte.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio e, con riferimento al presente grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 così come modificato dal D.M. Giustizia n. 37/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9705/2024 pubblicata l'11.11.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
1) revoca ex art. 67 II comma l.f. i pagamenti effettuati da in favore di Controparte_3 tra il 23.4.2019 e il 5.7.2019 e condanna conseguentemente la convenuta alla Parte_1 restituzione in favore del fallimento ell'importo di euro 55.183,44 oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in euro
10.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre accessori di legge.
***
pagina 3 di 14 La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano, chiedendo di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67 comma 2 Parte_1 legga fallimentare, nei confronti della massa dei creditori del , i pagamenti effettuati dalla CP_1
n favore della convenuta nel periodo compreso tra il 1.04.2019 Controparte_1 Parte_1 ed il 1.10.2019 per il complessivo importo di euro 55.183,44 e, per l'effetto, di revocare i predetti pagamenti e condannare la società convenuta al pagamento in favore del Controparte_1 della predetta somma.
[...]
Parte attrice, premesso che all'epoca dei fatti oggetto di causa era una società che gestiva Parte_1 il Grand Hotel Cocumella sito in Sant'Agnello (NA) e che ra una società che Controparte_1 nella veste di tour operator effettuava prenotazioni per i propri clienti presso la suddetta struttura alberghiera, rilevava che il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del Controparte_1
5.06.2020 mentre già in precedenza, in data 2.09.2019, la società aveva depositato CP_4 istanza di dichiarazione di fallimento a carico di iscritta al n. 1309/2019 r.g.
Controparte_1 pre-fallimentare. In data 30.09.2019 la società resistente depositava domanda di concordato in bianco iscritta a registro delle imprese in data 1.10.2019 e rubricata al n. 90/2019 C.P. alla quale era riunita la precedente procedura pre-fallimentare. All'udienza del 30.01.2020 ichiarava
Controparte_1 di aver depositato istanza di concordato pieno rubricata al n. 15/2020 c.p., il che comportava la riunione alla stessa della precedente istanza pre-fallimentare nonché dell'istanza di fallimento medio tempore depositata in vista della predetta udienza dalla Procura della Repubblica n. 189/2020 rg. Prefall. In esito dell'udienza del 4.06.2020, a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria presentata da il Tribunale, con sentenza del 5.06.2020, dichiarava il
Controparte_1 fallimento di
Controparte_1
In ordine ai requisiti dell'azine revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare il adduceva CP_1 che il momento a cui fare riferimento per la determinazione del c.d. “periodo sospetto” di cui al dettato dell'art. 69 bis L.F. è il 1.10.2019, data di iscrizione a registro delle imprese della domanda di concordato in bianco, e conseguentemente il semestre di cui all'art. 67 comma 2 della legge fallimentare era da individuare nel periodo compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019.
Conseguentemente, dedotta la piena consapevolezza della società convenuta dello stato di decozione nel quale versava chiedeva la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 67 Controparte_1
pagina 4 di 14 della legge fallimentare dei pagamenti, analiticamente indicati nel libello introduttivo del giudizio, eseguiti in tale arco temporale chiedendo la restituzione delle relative somme.
- Si costituiva in giudizio che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda di parte attrice adducendo la mancanza di prova dell'elemento soggettivo assumendo di non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza, ed invocando l'applicabilità al caso di specie dell'esimente ex art. 67 co. 3 lett. a) della legge fallimentare, trattandosi comunque di pagamenti di debiti regolarmente scaduti e pertanto non suscettibili di revocatoria.
Adduceva, in particolare, di aver inoltrato il primo atto di diffida e messa in mora ad CP_1 con pec del 26.07.2019, essendo insorte le prime preoccupazioni in data 18.07.2019, a seguito di
[...] una comunicazione pervenuta via pec dalla con cui la società aveva chiesto Controparte_1 una moratoria di 30 giorni per i pagamenti in ragione dell'impossibilità di utilizzo delle linee di credito dovuta ad un disallineamento dal sistema bancario.
Adduceva inoltre l'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali nell'ottobre 2017 di cui al contratto stipulato dalla GH d'IA s.p.a. ( , società proprietaria Controparte_5 CP_6 dell'Hotel, che aveva gestito personalmente l'azienda, ove era contrattualmente previsto che, per la successiva stagione aprile – ottobre 2018, il pagamento sarebbe dovuto avvenire a mezzo bonifico e che, ove si fosse trattato di soggiorno scontato del 10%, dunque non rimborsabile, il pagamento sarebbe dovuto essere effettuato al momento della conferma. Precisava altresì che la era stata Parte_1 costituita il 13.11.2017 in epoca anteriore alla surriferita integrazione e, successivamente, dopo la stipula dell'atto di affitto d'azienda con decorrenza gennaio 2018, era subentrata nel contratto già negoziato dalla CP_6
Precisava ancora che non era mai stato concesso alcun piano di rientro alla Controparte_1 che il ritardo nei pagamenti non aveva destato sospetti, avendo la stessa constatato che era Parte_1 prassi della con le società che l'avevano preceduta e che avevano negoziato i Controparte_1 contratti a lei ceduti, quella di pagare in ritardo e dopo aver ricevuto solleciti, come emerso dallo scambio di e-mail intercorso precedentemente all'effettuazione di pagamenti oggetto di revocatoria, ossia nel settembre 2017, in cui l'amministrazione Grand Hotel Columella aveva comunicato alla he le fatture non ancora saldate ammontavano ad un importo complessivo di Controparte_1 euro 72.465,00, poi integralmente saldato.
Infine assumeva che la aveva sede in Campania, a Napoli, che gestiva l'Hotel sito in Parte_1
Sant'Agnello, in provincia di Napoli, mentre la aveva sede in Lombardia, a Controparte_1
pagina 5 di 14 Milano, evidenziando dunque di non aver sede nel territorio di riferimento, neppure in ambito regionale e che le notizie di stampa erano successive al 23 luglio 2019, e dunque ai pagamenti per cui è causa e che all'epoca (aprile – 3 luglio 2019) non era conoscibile dalla convenuta con l'uso della normale diligenza lo stato di insolvenza di oi successivamente riscontrato. Controparte_1
All'udienza del 25.06.2024 la causa era trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado revocava i pagamenti effettuati da n favore di il 23.04.2019 e il 5.7.2019, ritenendo comprovato, Controparte_1 Parte_4
e peraltro non specificamente contestato, che la declaratoria di fallimento fosse stata pronunciata in consecuzione con la procedura di concordato preventivo, così consentendo di retrodatare l'individuazione del periodo sospetto al semestre 1 aprile 2019 – 1 ottobre 2019. Riteneva inoltre comprovato che la convenuta non potesse essere considerarsi estranea ai rapporti Parte_1 contrattuali intercorsi tra la e le società affittuarie del ramo di azienda che Controparte_1
l'avevano preceduta nella gestione del Grand Hotel Columella e che, pertanto, il rapporto contrattuale tra la e la doveva essere temporalmente da collocare nel 2014, Parte_1 Controparte_1 avendo la rovato la riferibilità di tutte le società affittuarie allo stesso centro Controparte_1 di interessi sostanziali.
Da ultimo, rilevava la non operatività dell'esimente di cui all'art. 67, comma 3, legge fallimentare, in quanto, da una parte, in ordine ai pagamenti effettuati conformemente alla clausola contrattuale
(pagamento alla conferma per i soggiorni scontati del 10% e non rimborsabili), poiché la circostanza che erano stati effettuati anche due pagamenti relativi a fatture pregresse e che il decreto ingiuntivo fosse relativo a fatture scadute rendeva evidente che la on avesse acquisito la Controparte_1 capacità di rispettare il dettato contrattuale, dall'altra, in ordine ai pagamenti a saldo di fatture emesse negli 8/9 mesi precedenti, poiché era chiaro che la convenuta non avesse accettato e tollerato la prassi dei sistematici ritardi nei pagamenti da parte di risalenti al 2014, avendo Controparte_1 modificato le condizioni contrattuali.
Regolava, quindi, le spese di lite secondo la regola della soccombenza e, per l'effetto, condannava la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquidava in euro Parte_1
10.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, spese generali, accessori di legge.
***
pagina 6 di 14 -Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, ritenuta la declaratoria di fallimento in consecuzione con la procedura di concordato preventivo, aveva conseguentemente individuato il periodo sospetto nel semestre compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019, quando invece non era individuabile un rapporto consequenziale tra la declaratoria di fallimento e le precedenti procedure pre-fallimentari e concordatarie intraprese dalla ntecedentemente alla declaratoria di fallimento, non essendo a tal fine idoneo Controparte_1
l'accertamento operato in diversa sede ed in diverso giudizio.
Con il secondo motivo di appello addiceva la non riferibilità di tutte le affittuarie ad un unitario centro di interessi non rilevando oggettivi elementi idonei a dimostrare un collegamento sostanziale tra le imprese avvicendatesi nel periodo precedenti e collegato a quello relativo alle vicende in esame sicché non apparirebbe provata la presenza di un unico gruppo familiare. Assumeva pertanto l'estraneità di ai rapporti contrattuali intercorsi tra la stessa e le società affittuarie del ramo Controparte_1
d'azienda che l'avevano preceduta nella gestione del Grand Hotel Cocumella.
- Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata applicabilità nel caso di specie dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare. In particolare, l'appellante adduceva che in ragione della rinegoziazione intervenuta in ordine ai termini di pagamento, i pagamenti oggetto di causa, in quanto relativi a causali successive alla rinegoziazione ed eseguiti dopo la modifica dei termini di pagamento, non potevano ritenersi eseguiti in ritardo e pertanto, in applicazione della esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare non erano suscettibili di revocatoria.
- Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del proposto appello Controparte_1
e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 5.6.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante.
All'udienza del 11.09.2025 all'esito della discussione orale ex art.350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 18.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione revocatoria fallimentare si iscrive nella categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale similmente all'azione revocatoria ordinaria alla quale è sostanzialmente assimilabile pagina 7 di 14 seppure con le dovute distinzioni derivanti dal particolare ambito, quale la procedura fallimentare, nel quale è prevista, ed in specie della ragione concorsuale della liquidazione fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata.
L'azione revocatoria fallimentare, a differenza dell'azione revocatoria ordinaria, la cui funzione ripristinatoria della garanzia al di fuori del fallimento resta circoscritta alla posizione del singolo creditore specificamente agente, è volta ad estendere l'effetto restitutorio dei beni oggetto della revocatoria a tutto il ceto creditorio della procedura e ciò in ragione della natura concorsuale della liquidazione dell'attivo fallimentare alla quale accede ed alla quale è finalizzata nel rispetto della par conditio creditorum. Ciò evidentemente per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente a vantaggio di tutti i creditori a seguito della dichiarazione di fallimento, non già in dipendenza di una vicenda traslativa ma per l'incidenza automatica ed immediata della curatela fallimentare e dalla sua vis esecutiva nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss. della legge fallimentare.
La legittimazione passiva competete all'avente causa – e dunque a soggetto diverso dal titolare del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito – che lo ha acquistato o a cui favore è stato eseguito il pagamento.
Sul piano oggettivo la revocatoria fallimentare va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto di disposizione patrimoniale. La decorrenza del c.d. termine sospetto decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, riveste natura costitutiva intervenendo a modifica di una situazione preesistente già definita (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 30416/2018). Nelle ipotesi previste sia dal comma 1 sia dal comma 2 dell'art. 67 della legge fallimentare, l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, ne consegue l'inefficacia solo in forza della sentenza di accoglimento della domanda di revoca e in ragione della natura di azione costitutiva del provvedimento giudiziale (Cass. Civ. n. 27084/2011).
La conseguente obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria in dipendenza della natura di atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (Cass. Civ. Sez.
Un. n. 437/2000).
pagina 8 di 14 Secondo il relativo dettato normativo la revocatoria fallimentare sottende un doppio ordine di presupposti, e segnatamente uno d'ordine soggettivo e l'altro d'ordine oggettivo.
Sotto il primo profilo è richiesta la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza del disponente.
Vale rilevare che per una serie di atti, e segnatamente per gli atti a titolo gratuito contemplati dall'art. 64 della legge fallimentare e per i pagamenti di debiti non scaduti contemplati dall'art. 65 della legge fallimentare, opera una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par conditio. Seguono poi situazioni, quali quelle contemplate dall'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, connotate da elementi di anormalità tali da implicare una presunzione semplice di scientia superabile con prova contraria a carico dell'accipiens chiamato a dimostrare di essere addivenuto all'atto ignorando lo stato di insolvenza del dante causa. Infine vengono in rilievo gli atti che, ordinariamente normali, divengono revocabili, ai sensi dell'art. 67 comma 1 della legge fallimentare, se la curatela dimostra la conoscenza dell'accipiens, al momento del compimento dell'atto, dello stato di insolvenza nel quale versava il dante causa.
Sono espressamente esentati da revocatoria, in ragione della relativa presumibile normalità, i pagamenti eseguiti secondo gli usi negoziali di cui all'art. 67 comma terzo della legge fallimentare.
Il dettato dell'art. 67 comma 2 della legge fallimentare – secondo cui curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzo, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento>> – richiede la scientia decotionis del terzo contraente, con onere della curatela fallimentare di dimostrare che al compimento dell'atto il terzo contraente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza nel quale versava il proprio dante causa. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il dettato normativo richiede uno stato di conoscenza effettivo dello stato di decozione del fallito da parte del contraente. Sebbene la relativa dimostrazione possa trarsi da elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, facendo applicazione della normale prudenza ed avvedutezza sulla cui base possa pervenirsi ad un giudizio di necessaria conoscenza dello stato di insolvenza (Cfr. Cass. Civ. n. 19795/2016). Tuttavia, non è necessario che la conoscenza dello stato di insolvenza preesista al compimento dell'atto essendo necessario e sufficiente che sussiste a tale momento.
pagina 9 di 14 In ordine alla integrazione dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nella valutazione della ricorrenza di tale esimente occorre fare riferimento al rapporto diretto tra le parti non già alla prassi del settore economico in questione (cfr.
Cass. Civ. 25162/2016), avendo il supremo consesso di giustizia precisato che pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace le volte in cui fra le parti si sia instaurata una pressi anteriore – adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale – volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non apparirebbe pertanto sufficiente che alcuni pagamenti siano compiuti ed accettati in un lasso temporale più ampio essendo necessaria la prova dell'affermarsi di un uso diverso tra le parti quale condotta reiterata sul piano oggettivo stabilizzatasi già prime dei pagamenti sospetti. L'effetto della disposizione di esonero è di rendere non revocabili i pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i termini contrattualmente previsti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati i termini diversi nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche evidenziandosi già in epoca anteriore a quelli de quibus tanto che non possono più essere ritenuti pagamenti eseguiti in ritardo (cfr. Cass. n. 27939/2020).
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Nel caso di specie appare correttamente individuato ad opera dell'organo giudicante di primo grado, il c.d. periodo sospetto nell'arco temporale compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019 in ragione alla emersa insolvenza di Controparte_1
Come emerge in atti e sulla base della ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado, il fallimento di è intervenuto con sentenza del 4-5.06.2020, successivamente
Controparte_1 all'apertura della procedura di concordato preventivo la cui domanda è stata dichiarata inammissibile contestualmente alla consequenziale dichiarazione di fallimento, che conseguentemente si pone in stretta consecutività con la apertura della procedura concordataria e, prima ancora, delle procedure pre- fallimentari. Alla procedura pre-fallimentare n. r.g. 1309/2019 conclusasi con la declaratoria di fallimento di era stata riunita una seconda procedura pre-fallimenatre rubricata
Controparte_1 al n. r.g. 189/2020 e successivamente una domanda di concordato preventivo pieno ad opera della stessa rubricata al n. r.g. 15/2020. Entrambe le domande di concordato
Controparte_1 depositate da sono state dichiarate inammissibili e pertanto ai fini del dies a
Controparte_1 quo risulta rilevante la data del 1.10.2019 in cui veniva iscritta nel registro delle imprese la prima domanda di concordato in bianco con ricorso ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare rubricata al pagina 10 di 14 n. r.g. 90/2019. Dalla scansione temporale degli eventi emerge in modo alquanto chiaro ed evidente che non vi è stata mai alcuna soluzione di continuità tra le procedure e soprattutto in relazione allo stato di insolvenza già ampiamente e chiaramente manifestatosi al momento del deposito della prima domanda di concordato in bianco da parte della stessa rubricata al n. r.g. 90/2019. Ciò Controparte_1 risulta ancor più evidente considerando che al momento in cui a depositato la Controparte_1 propria domanda di concordato in bianco era già pendente, a far data dal 2.09.2019, il procedimento pre-fallimentare n. 1309/2019 promosso da poi sfociato, previa riunione della Parte_5 seconda istanza di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica e rubricata al n. r.g. 189/2020 nella declaratoria di fallimento di revia declaratoria di inammissibilità ex art. Controparte_7
162 della legge fallimentare anche della domanda di concordato fallimentare pieno.
Pertanto, è di oggettiva evidenza che abbia depositato le suddette plurime Controparte_1 istanze di concordato in presenza della chiara manifesta situazione di decozione preesistente alla prima domanda di concordato.
Su tali basi, contrariamente a quanto assunto da parte appellante con il primo motivo di appello, e conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, deve ritenersi accertato il presistente e continuo stato di insolvenza manifestatasi sin dalla prima procedura concordataria rubricata al n. r.g. 90/2019 depositata in data 30.09.2019 e scritta nel registro imprese in data 1.10.2019. Risulta chiaro che nel caso di successione di più concordati occorre verificare se ogni procedimento si ponga in rapporto di continuità con il fallimento successivamente dichiarato, con la conseguenza che la consecutio sarà applicabile dalla prima domanda di concordato se ogni provvedimento concordatario o pre-fallimetare si ponga in rapporto di consecutività con la dichiarazione di fallimento finale.
Nel caso di specie la consecutività tra le procedure concordatarie e pre-fallimentare e la dichiarazione finale di fallimento della appare provata dall'iter relativo alla procedura in Controparte_1 oggetto che ha visto coinvolta nonché dalla documentazione prodotta ed in Controparte_1 particolare dalle motivazioni che hanno condotto alla declaratoria di fallimento come rilevato nella relativa sentenza dichiarativa del fallimento di già valutata dall'organo Controparte_1 giudicante di primo grado.
Ne consegue che correttamente, in ragione della iscrizione della prima domanda di concordato rubricata al n. 90/2019, il periodo di cui all'art. 167 della legge fallimentare si individua nell'arco temporale compreso tra il 1.04.2019 ed il 1.10.2019.
pagina 11 di 14 Segue il rigetto del primo motivo di appello.
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In ordine alla sussistenza del requisito oggettivo appare provato ad opera di Controparte_1 che i pagamenti in oggetto, specificamente indicati nella sentenza impugnata, sono stati eseguiti nel c.d. periodo sospetto compreso tra la data del 1.04.2019 ed il 1.10.2019.
Del pari deve ritenersi provata la sussistenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza della GE. della conoscenza dello stato di decozione nel quale versava CP_8 Controparte_1 atteso che, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, il rapporto contrattuale tra la GE.
[...]
CP_ quale società che gestiva il Grand Hotel COCUMELLA e he quale tour Controparte_1 operator inviava clienti all'Hotel risale al 2014. Appare evidente dalla stessa ricostruzione dei rapporti contrattuali compiuta dalla stessa GE. che gli avvicendamenti delle varie società facenti capo CP_8 alla medesima compagine soggettiva a radice familiare quali società affittuarie del ramo di azienda costituito dall'esercizio di quell'attività alberghiera non introduce elementi di cesura nella vicenda, delineandosi un gruppo unitario al quale fa capo un unitario e comune centro di interessi.
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Deve invece ritenersi parzialmente applicabile la esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare invocata da parte appellante.
Al riguardo vale rilevare che sulla base delle richiamata e comprovata rinegoziazione dei termini di pagamento, non appare provato dal che pure era investito del Controparte_1 relativo onere probatorio, che i pagamento di cui si chiede la revocatoria siano stati eseguiti in ritardo rispetto ai nuovi termini di pagamento negoziati con gli accordi intervenuti nel mese di ottobre 2017, quando le parti hanno sottoscritto un contratto per la stagione 2018 replicato per la stagione 2019, con cui era previsto un doppio regine di pagamenti, e segnatamente a 30 giorni fine mese per i pagamenti ordinari e alla conferma per i pagamenti relativi a soggiorni scontati del 10% e non rimborsabili.
La predetta rinegoziazione, rimodellando i termini contrattuali dei pagamenti, ha introdotto un nuovo regime della tempistica dei pagamenti per i crediti maturati successivamente a tale pattuizione. Ne consegue che a fonte di tale rinegoziazione, la tempestività dei pagamenti va rapportata alle nuove statuizioni negoziali, non già alla prassi antecedente, superata dalla rinegoziazione dei termini di pagamenti.
A fronte della previsione dei nuovi termini di pagamento era pertanto onere del
[...] rovare che i pagamenti di cui si chiede la revocatoria siano avvenuti in ritardo Controparte_1
pagina 12 di 14 rispetto al termine ordinario di scadenza come rinegoziato, non potendo più farsi riferimento al precedente regime di pagamenti non più in vigore a fronte della rinegoziazione dei termini.
Al riguardo, a fronte dei pagamenti effettuati in data 2.05.2019 di euro 1.524,60 e di euro 5.051,60, del
16.05.2019 di euro 634,10 e di euro 1.061,00, del 24.05.2019 di euro 491,50, del 27.05.2019 di euro
845,46 e di euro 1.065,46, del 28.05.2019 di euro 1.623,93, del 31.05.2019 di euro 1.910,62, del
18.06.2019 di euro 2.334,20 del 28.06.2019 di euro 5.712,30 e del 3.07.2019 di euro 12.929,07 di cui alle fatture richiamate da parte appellante e riepilogati nelle causali nel prospetto riportato nell'atto di gravame, la procedura fallimentare non ha allegato alcun elemento probatorio dimostrante che i surriferiti pagamenti siano avvenuti oltre il termine di scadenza rinegoziato.
Pertanto, dovendo tali pagamenti ritenersi eseguiti nei termini, trova per essi applicazione l'invocata esimete di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare e pertanto non sono suscettibili di revocatoria.
Al contrario, non essendo individuata una specifica causale in ordine ai pagamenti di cui ai due assegni di euro 10.000,00 rispettivamente del 23.04.2019 e del 21.05.2019, non può ritenersi che gli stessi facciano riferimento a rapporti ricadenti nei termini rinegoziati e pertanto non possono ritenersi eseguiti nei termini.
Consegue l'inapplicabilità agli stessi della esimente di cui all'art. 67 comma 3 della legge fallimentare.
Pertanto, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza erma della sentenza appellata la domanda revocatoria proposta dal Controparte_1 va accolta limitatamente alla revoca dei pagamenti effettuati in data 23.04.2019 di euro 10.000,00
[...]
e in data 21.05.2019 di euro 10.000,00 a mezzo assegni e rigettata nel resto.
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata.
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In ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto da le spese di lite del presente Parte_1 grado di appello vanno compensate tra le parti nella misura del 50% e poste a carico di parte appellata nella restante parte.
Pertanto, il a condannato alla refusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite del presente grado di appello nella misura del 50% di quelle totali, che appare
[...] congruo liquidare, in considerazione del valore della causa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00) e dell'attività difensiva non caratterizzata da particolare complessità, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 4.500,00 (pari al 50%
pagina 13 di 14 dell'intero), oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 973/2024 del Tribunale Controparte_9
Ordinario di Milano pubblicata in data 9.09.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: Par
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della CP_8 sentenza appellata, revoca i soli pagamenti effettuati a mezzo assegno per complessivi euro
20.000,00 e segnatamente il pagamento di euro 10.000,00 effettuato in data 23.04.2019 ed il pagamento di euro 10.000,00 effettuato in data 21.05.2019 e condanna conseguentemente alla restituzione in favore del fallimento dell'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, rigettando nel resto la domanda proposta dal Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza appellata.
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di appello nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 rifusione della restante parte in favore di che liquida in euro 4.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre maggiorazione 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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