TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 113-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV riunito in camera di consiglio e così composto: dott. F. Miccio Presidente rel. dott. C. Tedeschi Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con R.G. 113-1/2025 presentato da ai danni di Parte_1
Parte_2
letto il ricorso proposto da ai danni della medesima società; Controparte_1
rilevato che la società debitrice – che ha regolarmente ricevuto la notifica ex art. 15
CCII – non si è costituita in giudizio;
ritenuto che: risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121
e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
il credito della Signora risulta fondato su verbale di diffida Parte_1
accertativa protocollo n. 9317 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha riconosciuto dovuta alla ricorrente, a titolo di retribuzione residua, la somma di
Euro 12.024,96; il credito della risulta fondato su decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2700/2024 del 12.11.2024 con il quale il Tribunale di Genova ingiungeva a Pt_3
[...] di pagare, immediatamente in favore della ricorrente la somma di € 33.566,57,
[...]
oltre agli interessi moratori dalla scadenza ogni singola fattura al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione, oltre accessori di legge;
lo stato di insolvenza si desume da:
- esito infruttuoso del pignoramento mobiliare eseguito il 21/11/2024 dalla Signora presso l'unità locale in Nizza Monferrato (AT), avendo l'Ufficiale Parte_1
Giudiziario dichiarato: “All'indirizzo indicato non trovata al . Al civico Parte_2
Par 11 corrisponde un piccolo condominio. Il nominativo della predetta non compare né sul citofono né sulla buca delle lettere. Negative le informazioni assunte in loco (condomini residenti nello stabile) circa la presenza della Pt_2
che risulta sconosciuta. L'amministratore del condominio da me interpellato dichiara di amministrare lo stabile dal 2016 e di non aver mai sentito parlare di tale società”;
- irreperibilità della società presso la sede legale risultante dalla visura camerale, come si evince dalla relata di notifica del pignoramento presso terzi notificato da in data 7-14/1/2025, in cui risulta che presso l'indirizzo della Controparte_1
sede legale non è stata rinvenuta la società debitrice;
- esito infruttuoso del pignoramento presso terzi eseguito da Controparte_1
stante la dichiarazione negativa resa dai terzi pignorati;
- dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2008;
- mancato pagamento del debito portato dalla diffida accertativa dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, nonché mancato pagamento del debito portato dal decreto ingiuntivo n. 2700/2024, a riprova dell'incapacità della società di far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni;
- alla data del 3/2/2025 risultano debiti tributari a carico di per circa € Parte_2
78.000,00;
- il requisito di cui all'art. 49, u.c. CCII risulta soddisfatto dai crediti vantati dai ricorrenti, dal momento che il solo credito della è superiore alla Controparte_1
soglia di euro trentamila, a cui si aggiungono i debiti tributari a carico della società debitrice.
P. Q. M.
2 visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019,
n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di P. IVA con Parte_2 P.IVA_1
sede legale in Roma, Via Vivanti Ildebrando n. 185
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Fabio Miccio
NOMINA
Curatore il dott. Antonio Tigani Sava
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 26.5.25 alle ore 11.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14.
Così deciso in Roma, 5/3/2025
Il Presidente
Fabio Miccio
4