Articolo 5 della Legge 11 luglio 1952, n. 911
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 agosto 1952
Art. 5.
L'esame delle istanze di sblocco e' demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro per il tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terra' conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 10 agosto 1952