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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2024, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Chimenti e dell' avv. Saverino Sacchetti Parte_1
attrice contro
con il patrocinio dell'avv. Andrea Sandulli Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 3.7.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1)accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di , nella causazione dei danni da lesioni personali sopra descritti Controparte_1
e patiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento Parte_1 in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati nella somma complessiva di euro 93.548,41 per le causali suindicate, oltre interessi legali ed interessi moratori ai sensi del novellato art. 1284, comma IV c.c. Dalla domanda giudiziale al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che sarà accertata anche a mezzo di espletanda C.T.U., o che sarà determinata in via equitativa. Condannare
[...]
Al pagamento in favore dell'attrice del costo della retta, attualmente pari ad euro Controparte_1
974,00, mensili, che la medesima è costretta a corrispondere all'Hotel San Francisco a seguito del ricovero causato dalle lesioni patite in conseguenza del sinistro de quo, sin dal giorno 12.11.2019 e per tutta la durata della degenza. Condannare Al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del presente procedimento”.
Parte attorea, a sostegno della domanda, ha allegato che: in data 4.11.2019, alle ore 7:45 circa, scendeva i gradini che si trovano all'interno dell'area di pertinenza dell'ufficio postale sito in Bitritto
(BA) alla via Mercadante n. 1 allorquando, a causa della pavimentazione bagnata, cadeva rovinosamente per terra;
la caduta veniva cagionata dalle pessime condizioni in cui si trovavano i gradini d'accesso all'ufficio postale, resi nell'occasione scivolosi da sostanza liquida, nonché dalla mancanza di segnalazione e/o cartello di pericolo;
i predetti gradini di accesso erano anche privi di dispositivi antisdrucciolo o di corrimano;
a seguito della caduta riportava lesioni personali per le quali veniva immediatamente accompagnata presso il P.S. dell'ospedale Di Venere in Bari e poi trasferita al Policlinico di Bari ove le veniva diagnosticata: “frattura epifisi prossimale omero destro, frattura sottocapitata collo femore destro, frattura composta capitello radiale destro, infrazione della branca ileo pubica sinistra”.
La ha agito nei confronti della per il risarcimento del danno patito a seguito Pt_1 Controparte_1 dell'evento quantificato in: ITT per giorni 40 giorni x euro 98,00 = 3.920,00; ITP per giorni 50 x euro
49,00 = 2.425,00; danno biologico permanente nella misura del 20% con aumento personalizzato
(39%) = 69.677,00; euro 16.093,41 per danno da perdita della capacità lavorativa di casalinga;
euro
1.408,00 a titolo di spese mediche sostenute;
euro 974,00 mensili pari alla retta corrisposta all' “Hotel
San Francisco”, ove è ricoverata a seguito di dimissione ospedaliera.
Con comparsa depositata il 30.4.2021 si è costituita in giudizio che ha confutato Controparte_1 la ricostruzione degli eventi offerta da controparte;
parte convenuta ha dedotto l'apporto causale della danneggiata nella verificazione dell'evento e chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “ in via principale rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, dichiarare l'infondatezza della determinazione dei danni effettuata da parte attorea
e , conseguentemente, liquidare il risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia tenuto conto delle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale (cfr. ord. del 16.3.2022); matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata in forma cartolare il 3.7.2024.
In via preliminare, il deposito della prima memoria istruttoria ad opera di parte attorea è da ritenersi tempestivo.
Con ordinanza del 26.5.2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. con decorrenza dal 13.9.2021; ne consegue che, applicato il disposto di cui all'art. 155 c. 1 c.p.c., tempestivo debba ritenersi il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. del 13.10.2021.
Passando al merito, il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051
c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente
- desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis,
Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso la domanda non è meritevole di accoglimento.
La ricostruzione dell'evento offerta dalla istante non ha trovato riscontro in sede istruttoria.
La ha allegato quanto di seguito pedissequamente riportato “(…) in data 4.11.2019 alle ore 7.45 Pt_1 circa, la sig.ra scendeva i gradini che si trovavano all'interno dell'area di pertinenza Parte_1 dell'ufficio Postale sito in Bitritto (Ba) alla via Mercadante n. 1 allorquando, a causa della pavimentazione bagnata, cadeva rovinosamente per terra. La caduta veniva cagionata dalle pessime condizioni in cui si trovavano i gradini presso l'Ufficio postale resi nell'occasione scivolosi da sostanza liquida, nonché dalla mancanza di alcuna segnalazione e/o cartello di pericolo. Inoltre alla mancanza di segnalazione di pericolo per gli avventori si aggiungeva la circostanza che i predetti gradini di accesso l'Ufficio Postale di Bitritto (Ba) erano anche privi di dispositivi antisdrucciolo ovvero di scorrimano”.
Risulta necessario, sulla scorta delle risultanze della richiamata documentazione fotografica, una breve descrizione dei luoghi di causa.
Il sinistro interveniva sui due gradoni antistanti l'ingresso dell'ufficio postale, di grandi dimensioni e di colore chiaro;
sulla destra rispetto all'ingresso dell'ufficio postale i due gradoni sono muniti di corrimano.
Tra la parte antistante all'ingresso e la parte della scalinata munita di corrimano non vi sono gradini;
retrostante alla parte della scala munita di corrimano – comunque prossima al punto ove la Pt_1 cadeva – vi è una rampa per disabili priva di gradini e munita, a sua volta, di corrimano (foto 1 e 3 all. n. 6 del fascicolo di parte attorea).
L'evento si verificava alle ore 7.45 del 4.11.2019, alla presenza di luce naturale, propria del periodo dell'anno, e di luce artificiale perfettamente idonea ad illuminare l'ingresso dell'ufficio postale (foto n. 2 all.to n. 6 del fascicolo di parte attorea e prova testimoniale di [(“all'ora in cui Testimone_1 sono intervenuto, immediatamente dopo l'evento, vi era una buona visibilità (…) preciso che nei luoghi in cui è accaduto l'evento è presente illuminazione artificiale”)].
La in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non essere abituale frequentatrice Pt_1 dell'ufficio postale, ma di essersi già recata sui luoghi “qualche volta”.
La caduta, inoltre, interveniva al momento della discesa dai gradini che, deve presumersi, l'attrice avesse poco tempo prima impiegato per la salita;
se ne desume la conoscenza dei luoghi di causa.
Ora, pur volendo aderire alla prospettazione dell'istante in ordine alla circostanza che i gradoni – in buone condizioni di manutenzione (cfr. documentazione in atti e testimonianza resa dal teste
) - fossero bagnati, verosimilmente a causa dalla presenza di rugiada notturna, deve ritenersi Tes_1 che la condizione fosse ordinariamente percepibile.
Sul punto, come premesso i gradini sono due, di grandi dimensioni e di colore chiaro;
l'evento si verificava in condizioni di buona visibilità consentendo alla attrice di rendersi conto – fosse anche al momento della salita per accedere all'ufficio postale – della situazione dei luoghi.
L'evento sarebbe stato facilmente evitabile fruendo del corrimano - presente nella parte destra della scalinata ed a pochi passi dal luogo dell'evento - o della retrostante rampa per disabili - a sua volta munita di corrimano –evitando, così, di affrontare i gradini. Gli indicati elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa;
difatti, come dedotto dalla convenuta e risultante della documentazione in atti, le condizioni del luogo, teatro del sinistro, non avevano caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
inoltre, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta da parte attorea, se non la circostanza pacifica che la sia caduta nell'atto scendere i gradini presenti nella zona antistante Pt_1
l'ingresso dell'ufficio postale e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051
c.c., posto che è onere di parte istante dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res.
In mancanza di idoneo supporto probatorio, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all' id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata alla convenuta.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda;
ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono regolare secondo soccombenza e liquidate in applicazione del DM 55/2014 ss.mm.ii. (tab n. 2, scaglione n. 5) applicate le riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 nella misura del 50%, attese l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 3.7.2024
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Chimenti e dell' avv. Saverino Sacchetti Parte_1
attrice contro
con il patrocinio dell'avv. Andrea Sandulli Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 3.7.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1)accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di , nella causazione dei danni da lesioni personali sopra descritti Controparte_1
e patiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento Parte_1 in favore dell'attrice di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, quantificati nella somma complessiva di euro 93.548,41 per le causali suindicate, oltre interessi legali ed interessi moratori ai sensi del novellato art. 1284, comma IV c.c. Dalla domanda giudiziale al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che sarà accertata anche a mezzo di espletanda C.T.U., o che sarà determinata in via equitativa. Condannare
[...]
Al pagamento in favore dell'attrice del costo della retta, attualmente pari ad euro Controparte_1
974,00, mensili, che la medesima è costretta a corrispondere all'Hotel San Francisco a seguito del ricovero causato dalle lesioni patite in conseguenza del sinistro de quo, sin dal giorno 12.11.2019 e per tutta la durata della degenza. Condannare Al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del presente procedimento”.
Parte attorea, a sostegno della domanda, ha allegato che: in data 4.11.2019, alle ore 7:45 circa, scendeva i gradini che si trovano all'interno dell'area di pertinenza dell'ufficio postale sito in Bitritto
(BA) alla via Mercadante n. 1 allorquando, a causa della pavimentazione bagnata, cadeva rovinosamente per terra;
la caduta veniva cagionata dalle pessime condizioni in cui si trovavano i gradini d'accesso all'ufficio postale, resi nell'occasione scivolosi da sostanza liquida, nonché dalla mancanza di segnalazione e/o cartello di pericolo;
i predetti gradini di accesso erano anche privi di dispositivi antisdrucciolo o di corrimano;
a seguito della caduta riportava lesioni personali per le quali veniva immediatamente accompagnata presso il P.S. dell'ospedale Di Venere in Bari e poi trasferita al Policlinico di Bari ove le veniva diagnosticata: “frattura epifisi prossimale omero destro, frattura sottocapitata collo femore destro, frattura composta capitello radiale destro, infrazione della branca ileo pubica sinistra”.
La ha agito nei confronti della per il risarcimento del danno patito a seguito Pt_1 Controparte_1 dell'evento quantificato in: ITT per giorni 40 giorni x euro 98,00 = 3.920,00; ITP per giorni 50 x euro
49,00 = 2.425,00; danno biologico permanente nella misura del 20% con aumento personalizzato
(39%) = 69.677,00; euro 16.093,41 per danno da perdita della capacità lavorativa di casalinga;
euro
1.408,00 a titolo di spese mediche sostenute;
euro 974,00 mensili pari alla retta corrisposta all' “Hotel
San Francisco”, ove è ricoverata a seguito di dimissione ospedaliera.
Con comparsa depositata il 30.4.2021 si è costituita in giudizio che ha confutato Controparte_1 la ricostruzione degli eventi offerta da controparte;
parte convenuta ha dedotto l'apporto causale della danneggiata nella verificazione dell'evento e chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “ in via principale rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, dichiarare l'infondatezza della determinazione dei danni effettuata da parte attorea
e , conseguentemente, liquidare il risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia tenuto conto delle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale (cfr. ord. del 16.3.2022); matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata in forma cartolare il 3.7.2024.
In via preliminare, il deposito della prima memoria istruttoria ad opera di parte attorea è da ritenersi tempestivo.
Con ordinanza del 26.5.2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. con decorrenza dal 13.9.2021; ne consegue che, applicato il disposto di cui all'art. 155 c. 1 c.p.c., tempestivo debba ritenersi il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. del 13.10.2021.
Passando al merito, il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051
c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente
- desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis,
Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso la domanda non è meritevole di accoglimento.
La ricostruzione dell'evento offerta dalla istante non ha trovato riscontro in sede istruttoria.
La ha allegato quanto di seguito pedissequamente riportato “(…) in data 4.11.2019 alle ore 7.45 Pt_1 circa, la sig.ra scendeva i gradini che si trovavano all'interno dell'area di pertinenza Parte_1 dell'ufficio Postale sito in Bitritto (Ba) alla via Mercadante n. 1 allorquando, a causa della pavimentazione bagnata, cadeva rovinosamente per terra. La caduta veniva cagionata dalle pessime condizioni in cui si trovavano i gradini presso l'Ufficio postale resi nell'occasione scivolosi da sostanza liquida, nonché dalla mancanza di alcuna segnalazione e/o cartello di pericolo. Inoltre alla mancanza di segnalazione di pericolo per gli avventori si aggiungeva la circostanza che i predetti gradini di accesso l'Ufficio Postale di Bitritto (Ba) erano anche privi di dispositivi antisdrucciolo ovvero di scorrimano”.
Risulta necessario, sulla scorta delle risultanze della richiamata documentazione fotografica, una breve descrizione dei luoghi di causa.
Il sinistro interveniva sui due gradoni antistanti l'ingresso dell'ufficio postale, di grandi dimensioni e di colore chiaro;
sulla destra rispetto all'ingresso dell'ufficio postale i due gradoni sono muniti di corrimano.
Tra la parte antistante all'ingresso e la parte della scalinata munita di corrimano non vi sono gradini;
retrostante alla parte della scala munita di corrimano – comunque prossima al punto ove la Pt_1 cadeva – vi è una rampa per disabili priva di gradini e munita, a sua volta, di corrimano (foto 1 e 3 all. n. 6 del fascicolo di parte attorea).
L'evento si verificava alle ore 7.45 del 4.11.2019, alla presenza di luce naturale, propria del periodo dell'anno, e di luce artificiale perfettamente idonea ad illuminare l'ingresso dell'ufficio postale (foto n. 2 all.to n. 6 del fascicolo di parte attorea e prova testimoniale di [(“all'ora in cui Testimone_1 sono intervenuto, immediatamente dopo l'evento, vi era una buona visibilità (…) preciso che nei luoghi in cui è accaduto l'evento è presente illuminazione artificiale”)].
La in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non essere abituale frequentatrice Pt_1 dell'ufficio postale, ma di essersi già recata sui luoghi “qualche volta”.
La caduta, inoltre, interveniva al momento della discesa dai gradini che, deve presumersi, l'attrice avesse poco tempo prima impiegato per la salita;
se ne desume la conoscenza dei luoghi di causa.
Ora, pur volendo aderire alla prospettazione dell'istante in ordine alla circostanza che i gradoni – in buone condizioni di manutenzione (cfr. documentazione in atti e testimonianza resa dal teste
) - fossero bagnati, verosimilmente a causa dalla presenza di rugiada notturna, deve ritenersi Tes_1 che la condizione fosse ordinariamente percepibile.
Sul punto, come premesso i gradini sono due, di grandi dimensioni e di colore chiaro;
l'evento si verificava in condizioni di buona visibilità consentendo alla attrice di rendersi conto – fosse anche al momento della salita per accedere all'ufficio postale – della situazione dei luoghi.
L'evento sarebbe stato facilmente evitabile fruendo del corrimano - presente nella parte destra della scalinata ed a pochi passi dal luogo dell'evento - o della retrostante rampa per disabili - a sua volta munita di corrimano –evitando, così, di affrontare i gradini. Gli indicati elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa;
difatti, come dedotto dalla convenuta e risultante della documentazione in atti, le condizioni del luogo, teatro del sinistro, non avevano caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui;
inoltre, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta da parte attorea, se non la circostanza pacifica che la sia caduta nell'atto scendere i gradini presenti nella zona antistante Pt_1
l'ingresso dell'ufficio postale e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051
c.c., posto che è onere di parte istante dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res.
In mancanza di idoneo supporto probatorio, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all' id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata alla convenuta.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda;
ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono regolare secondo soccombenza e liquidate in applicazione del DM 55/2014 ss.mm.ii. (tab n. 2, scaglione n. 5) applicate le riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 nella misura del 50%, attese l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 3.7.2024
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco