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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. LE AL Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa DE LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 5236 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del
6.11.2025 e vertente
TRA
( , in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Giunta comunale n.
207 del 27.7.2023, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Coletta
( ) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 21 già ( ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
AV RN ( ) in virtù di procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 423/2023
pubblicata il 13.4.2023 (cessione di crediti).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 6.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.10.2023 il a Parte_1
proposto appello avverso l a sentenza n. 423/2023, con cui il Tribunale di
Frosinone, definendo il giudizio promosso nei suoi confronti da
[...]
Contr
poi (d'ora innanzi, per brevità, , Controparte_2 Controparte_1
ha così provveduto:
«1) in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attrice, condanna il Parte_1
in persona del p.t., a pagare alla le seguenti somme:
[...] CP_3 Controparte_1
a) € 47.931,03 in linea capitale per crediti compresi nell'elenco prodotto quale doc. all. 3
della citazione;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
pag. 2 di 21 c) gli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b) scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, con decorrenza da quest'ultima data fino al saldo;
d) € 29.094,61 per interessi di mora maturati a seguito del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a);
e) gli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 d.Igs. 231/2002, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera d) scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, con decorrenza da quest'ultima data fino al saldo;
f) € 160,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs.
231/2002;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., a rifondere a Controparte_4 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi e in € 9.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.»
A sostegno dell'impugnazione l'ente appellante ha articolato due motivi,
chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva provvisoria,
la sentenza gravata sia riformata nel senso di accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
2. Si è costituita con comparsa di risposta depositata il 19.1.2024, CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
«In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso dal per violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., nonchè la Parte_1
decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte;
2) In via preliminare e cautelare: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i pag. 3 di 21 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
3) In via principale: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal Parte_1
con l'Atto di citazione in appello notificato in data 16/10/2023 in quanto infondate in
[...]
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza del
Tribunale di Frosinone n. 423/2023 (RG n. 544/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nella parte in cui il Tribunale di Frosinone ha così deciso: “1) in parziale accoglimento delle
domande avanzate dall'attrice, condanna il in persona del p.t., a Parte_1 CP_3
pagare alla le seguenti somme: Controparte_1
a) € 47.931,03 in linea capitale per crediti compresi nell'elenco prodotto quale doc. all. 3
della citazione;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002, maturati e
maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di
scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
c) gli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002, prodotti dagli
interessi di cui alla precedente lettera b) scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica
dell'atto di citazione, con decorrenza da quest'ultima data fino al saldo;
d) € 29.094,61 per interessi di mora maturati a seguito del tardivo pagamento di crediti
diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a);
e) gli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 231/2002, prodotti dagli
interessi di cui alla precedente lettera d) scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica
dell'atto di citazione, con decorrenza da quest'ultima data fino al saldo;
[…]
pag. 4 di 21 2) condanna il [da correggere con ], in persona del Controparte_4 Parte_1
Sindaco p.t., a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 786,00 per Controparte_1
esborsi e in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.”
o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
2) In via di appello incidentale: riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di
Frosinone n. 423/2023 (RG n. 544/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a ottenere il pagamento da parte del dei seguenti importi e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Parte_1 CP_1
[...]
I) Euro 47.931,03 a titolo di sorte capitale per i crediti riconosciuti con la sentenza di primo grado di cui all'elenco sub. doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice;
II) interessi moratori ex art. 2 e 5, D.lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
III) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado;
IV) Euro 1.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle pag. 5 di 21 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo;
V) Euro 29.094,61 a titolo di interessi di mora portati da Nota Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la Pt_1
sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito
Interessi, che, alla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione in primo grado;
VII) Euro 28.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto Pt_1
della Nota Debito Interessi, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo.
3) In subordine, sempre in via di appello incidentale: riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Frosinone n. 423/2023 (RG n. 544/2020) pubblicata in data 13/04/2023 nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di oltre Parte_1 Controparte_1
che degli importi già riconosciuti in favore di all'esito del giudizio di primo Controparte_1
grado, di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a CP_1
per:
[...]
pag. 6 di 21 - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli
interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino al saldo;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di Pt_1
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito Interessi
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02
come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di
citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito Interessi, oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi sulle singole fatture dalle scadenze sino al saldo.
4) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
pag. 7 di 21 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.»
3. Alla prima udienza la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c.
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 20 .10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3
dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022
e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7,
comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
4. L'appello principale è basato su due motivi.
Va preliminarmente rigettata, tranne per quanto si dirà di seguito in relazione al secondo motivo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. (nel testo ratione
temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n.
83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs.
n. 149/2022), in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (con particolare riguardo all'inefficacia delle cessioni, al pagamento al cedente liberatorio, alla mancata inclusione di alcuni crediti e alla non debenza degli pag. 8 di 21 interessi ex d.lgs. n. 231/2002) e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, posto che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass.
S.U. 13.12.2022, n. 36481; Cass. S.U. 16.11.2017, n. 27199).
5. Passando al merito, con il primo motivo di appello si lamenta la «Erronea
valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 cpc e 360 n. 4 cpc, poiché
il Giudice di primo grado ha errato nel valutare prove documentali e le contestazioni avanzate dal . Parte_1
In particolare, l'appellante deduce di avere documentato e provato in giudizio che tutte le cessioni di credito fatte valere da sono CP_1
relative a rapporti di credito già precedentemente estinti oppure regolarmente contestati dall'ente e pertanto questi non è tenuto a pagare nulla.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1264 c.c., senza considerare che in realtà si tratta di rapporti tra privati e pubblica amministrazione, per i quali non è sufficiente la mera notifica della cessione del credito, ma è necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione (art. 9 l. n. 2248 del 1865),
della quale non vi è prova.
Sotto tale profilo dovrebbe ritenersi estinta la pretesa avanzata da CP_1
riguardante le fatture n. E166032090 di € 204,84 e n. E166035742 Parte_2
di € 37,55 e la fattura di Eni Gas e Luce s.p.a. n. E176031616 di € 7.996,03.
pag. 9 di 21 Con riguardo a tali tre fatture, inoltre, sarebbe documentato che i mandati di pagamento e i successivi esborsi sono stati effettuati prima delle relative cessioni e, dunque, correttamente ai fornitori e non alla cessionaria del credito.
Quanto alla fattura di Eurosanità s.p.a. n. AB136 di € 7.077,20, l'appellante osserva come il giudice di primo grado abbia ritenuto smentita la propria contestazione circa la mancata ricezione dalla documentazione prodotta dalla controparte, laddove quest'ultima si sarebbe limitata a depositare, con la memoria n. 3 ex art. 186 c.p.c., «una ricevuta di consegna inviata da ed inoltrata a Email_1
urosanità.it, con scritto a penna “rif. Fatt. Email_2
AB136 del 01/10/2018 di € 7.077,20», del tutto inidonea a provare alcunché.
Il Comune evidenzia, da ultimo, che tra le fatture indicate da controparte nel secondo gruppo dell'allegato 3 (fasc. primo grado , risulterebbero CP_1
effettivamente oggetto di cessione soltanto le fatture nn. 1730000054,
1730000036, 1730000038, 1730000040, 1730000042, 1730000056,
173006888, 1730017703, 1730000044, 1730000046, 1730000052,
1730000050, 1730000048, tutte dello stesso importo di € 1.186,88 e la n.
1430041188 di € 1.444,94.
La somma da versare dovrebbe essere, dunque, quella di € 16.874,38 e non quella di € 47.931,03.
Il motivo è fondato nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
5.1. Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito pag. 10 di 21 dall'art. 1260 c.c., è derogato dall'art. 9 della l. 20.3.1865 n. 2248, allegato
E (richiamato per le amministrazioni statali dall'art. 70 del r.d. n.
2440/1923), tuttora vigente, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata. Tale deroga, riguardante i rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura), trova la sua
ratio nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale (Cass. 21.12.2018, n. 33344; Cass.
27.8.2014, n. 18339; Cass. 8.5.2008, n. 11475).
Nella specie le sette cessioni intervenute tra Parte_2 Controparte_5
Eurosanità ed Eni Gas e Luce s.p.a. (cedenti), da un lato, e CP_1
(società di factoring, cessionaria), dall'altro, che rivestono la forma di scritture private autenticate sottoscritte negli anni 2016, 2017 e 2018, hanno interessato, per la maggior parte, forniture (di servizi e merci)
completamente eseguite dalle società cedenti in favore del ceduto Parte_1
il cui corrispettivo è stato chiesto (anche) con le fatture azionate nel
[...]
presente giudizio da (v. elenco, doc. 3 fasc. primo grado CP_1 [...]
, incluse specificamente negli elenchi allegati alle cessioni. CP_1
Soltanto con l'atto del 2.10.2018 rep. n. 1774, notificato il 19.10.2018,
Eurosanità s.p.a. ha ceduto a oltre ai crediti di cui alle fatture CP_1
pag. 11 di 21 AB125 del 3.9.2018, AC352 del 31.10.2017 e AC273 del 3.9.2018, i crediti futuri, nascenti dall'esecuzione di contratti e ordini di fornitura da perfezionarsi nei ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto, ovvero tutte
Contr le fatture dalla n. AC273 del 3.9.2018 (v. doc. 10.2, fasc . primo grado descrizione dei crediti ceduti, pp. 6 e 7) .
Deve ritenersi pertanto – alla luce della documentazione prodotta e in assenza di deduzioni contrarie di dirette a contrastare l'eccezione CP_1
di inopponibilità della cessione sollevata dal – che la sola Parte_1
fattura n. AC105 dell'1.4.2019 di € 10.505,78, azionata per l'importo residuo di € 8,26, riguarda una fornitura che non era ancora eseguita alla data della cessione;
per l'opponibilità del relativo credito era richiesta, dunque, la preventiva ed espressa adesione del debitore ceduto .
Ma il giudice di prime cure ha già escluso tale fattura dal conteggio delle somme dovute dal Comune di «in quanto, a fronte del mandato di Pt_1
pagamento in atti del 25.7.2019, con quietanza del 30.7.2019, non risulta la data di notifica al Comune della cessione del credito a favore di CP_1
(invero gli atti di cessione depositati con riguardo ai crediti sorti in
[...]
capo ad Eurosanità non comprendono, a ben vedere la suddetta fattura)» (v.
sentenza, p. 4); statuizione non oggetto di impugnazione da parte di
[...]
CP_1
5.2. Con riferimento alla fattura n. E176031616 emessa il 29.9.2027 per l'importo di € 7.996,03, si condivide l'affermazione contenuta nella sentenza gravata circa l'avvenuta dimostrazione del pagamento del minore importo di
384,82, cui si riferisce il mandato di pagamento n. 1231 del 7.5.2018,
pag. 12 di 21 prodotto dal on la seconda memoria ex art. 183, comma 6 Parte_1
(doc. 8, beneficiario 7, p. 14), rimanendo il contrario assunto del tutto privo di riscontri.
5.3. Del pari prive di pregio sono le censure riguardanti: i) le fatture
[...]
n. E166032090 del 9.9.2016 e n. E166035742 del 7.10.2016, oggetto Pt_2
della cessione del 23.3.2012 rep. n. 31948 (nel cui elenco allegato sono specificamente indicate), notificata il 13.1.2017, che sono state pagate con il mandato n. 2821 del 27.7.2017 (doc. 8 cit. memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, pp. 5 e 6); ii) la fattura Eni Gas e Luce s.p.a. n. E176031616 del
29.9.2017, oggetto della cessione del 29.9.2017 rep. n. 1774 (nel cui elenco allegato è specificamente indicata), notificata il 23.4.2018, che è stata pagata con il mandato n. 1231 del 7.5.2018 (doc. 8, beneficiario 4, p. 11).
5.4. Va accolta, invece, la contestazione riguardante la fattura Eurosanità
AB136 dell'importo di € 7.077,20 dell'1.10.2018, oggetto della citata cessione del 2.10.2018 rep. n. 1774, nella quale detta fattura non è menzionata espressamente, seppure riferita a fornitura già eseguita , diversamente dalla fattura n. AB136 dell'1.4.2019.
Il documento prodotto in primo grado da per provare l'invio della CP_1
fattura attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) è costituito dalla ricevuta di ricezione a mezzo pec del 4.10.2018 (v. doc. 12 allegato alla prima, non già alla terza, memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Detta ricevuta, tuttavia, diversamente da quanto affermato dal primo giudice,
non è in alcun modo riconducibile alla fattura in questione, tenuto conto che nessun elemento utile può desumersi dall'indicazione dell'allegato pag. 13 di 21 «IT06726891002_02574_RC_002.xml (5 KB )», che contiene la fattura elettronica in formato xml, e che nessuna efficacia probante può attribuirsi,
stante la rigidità del sistema, al la scritta «RIF FATT. AB136 DEL 01/10/2018
€ 7.777,20» apposta a mano in calce alla ricevuta.
Orbene, poiché la fattura elettronica, obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni ex l. n. 244/2007, si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa allo SdI, gestito dall'Agenzia delle entrate, e la ricevuta attesta che la fattura è emessa (v. art.
4.4. del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24.11.2002 prot. n. 433608, che contiene regole tecniche attuative dell'art. 1 del d.lgs. n. 127/2015), la mancata produzione in giudizio della citata ricevuta comporta che non sia dovuto dal l'importo da essa portato. Parte_1
5.5. Con riguardo, infine, alle fatture Enel Sole s.r.l., la contestazione circa la mancata inclusione di tutte fatture azionate dalla cessionaria CP_1
nelle due cessioni è smentita dalla lettura dei due atti prodotti, ossia la cessione del 15.12.2016 rep. n. 53409, che ha ad oggetto le ultime nove
Contr fatture elencate nel doc. 3 e la cessione del 14.12.2017 rep. n. 55652,
che ha ad oggetto le prime venticinque fatture di tale elenco .
6. Con il secondo motivo di appello si denuncia la «carente ed errata motivazione nel riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici, con conseguente violazione dell'art. 132 cpc».
Il oltre a evidenziare che gli accessori non sarebbero Parte_1
dovuti, non essendo dovuto il capitale, lamenta l'assoluta carenza di specificazioni e chiarimenti al riguardo, tenuto conto anche che il Consiglio
pag. 14 di 21 di Stato, con la sentenza n. 5291/2015 avrebbe affermato che gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 non sono dovuti nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione, vuoi degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n.
231/2002, vuoi degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., specificando misura e decorrenza, nulla dovendo precisarsi ulteriormente ai fini della determinatezza della statuizione di condanna.
Non sono applicabili i principi enunciati nella citata sentenza del Consiglio
di Stato n. 5291/2015, che si riferiscono al contratto di appalto, mentre nella specie i crediti derivano da contratti di somministrazione e fornitura, che rientrano sicuramente nel novero delle “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2002, che include tutti i contratti,
comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Contr 7. ha proposto appello incidentale, articolato in un solo motivo, con cui contesta la parte della sentenza gravata laddove il Tribunale ha parzialmente rigettato la domanda dalla medesima svolta di condanna del Parte_1
al pagamento delle somme di € 1.880,00, a titolo di risarcimento
[...]
forfettario per spese di recupero della sorte capitale insoluta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, e di € 28.040,00, a titolo di risarcimento forfettario per spese di recupero per il tardivo pagamento de lle pag. 15 di 21 fatture che hanno generato gli interessi moratori di cui alle note debito interessi (riconosciuti come dovuti in sentenza), ai sensi dell'art. 6, comma
2, d.lgs. 231/2002.
Chiede altresì la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, che ha condannato ala rifusione delle spese processuali il anziché quello di Controparte_4 Pt_1
L'appello incidentale è inammissibile perché tardivo, mentre sull'istanza ex
art. 287 c.p.c. non occorre decidere, stante la necessità di regolare nuovamente le spese dell'intero giudizio.
L'appello incidentale è inammissibile, come eccepito anche dal Parte_1
nelle note del 24.10.2025, riprese in sede di precisazione delle
[...]
conclusioni e discussione orale.
Secondo quanto affermato dalla S.C. (Cass. ord. 15.11.2022, n. 33629), in relazione alla disciplina applicabile anteriormente alla riforma di cui al d.lgs.
n. 149/2022 applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al
28.2.2023, il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di rito pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini:
(a) un termine “esterno”, così definibile perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.;
(b) un termine “interno”, previsto dall'art. 343 c.p.c., non derogabile in alcun modo (salva la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), la cui ratio
non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità
processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
pag. 16 di 21 Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale, sicché, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale previsto dall'art. 343 c.p.c., l'appello è inammissibile, a nulla rilevando che per tale appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (così Cass. ord. 6.3.2020, n. 6386; Cass. 19.6.2015, n.
12724).
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione positiva come “libero”, va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo) ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma,
c.p.c.: cfr. Cass. 6.2.2017, n. 3081), e con computo, invece, di quello finale
(dies ad quem: così Cass. 16.5.2013, n. 11965).
Ciò premesso, nella specie, l'atto di citazione in appello indicava come data dell'udienza di comparizione quella del 5.2.2024.
Dallo “storico eventi” del fascicolo, non risulta emesso il decreto di differimento ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c.; né ha CP_1
dedotto la presenza in atti del decreto suddetto.
Deve pertanto concludersi che l'udienza indicata per il giorno 5.2.2025 è
stata differita d'ufficio all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c.
pag. 17 di 21 Ne consegue che è tardiva la costituzione di avvenuta il CP_1
19.1.2024 (oltre il termine massimo del 16.1.2024) a fronte dell'udienza del
5.2.2025, sicché il gravame incidentale è inammissibile.
8. Va esaminata, da ultimo, l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata avanzata dalla società appellata;
istanza che può proporsi nel giudizio di secondo grado, in qualsiasi forma, e può essere anche implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, senza che debba necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, in quanto non è rivolta a una vera e propria riforma della decisione (v. Cass. ord. 12.1.2022, n. 683).
Su tale istanza, tuttavia, non occorre decidere, dovendo questa Corte
provvedere a regolamentare anche le spese del giudizio di primo grado per effetto della riforma della sentenza gravata.
10. In definitiva, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile, mentre l'appello principale va in parte accolto, riformando la sentenza impugnata nel senso che il deve essere condannato al pagamento della Parte_1
minore somma di € 40.853,83 (47.931,03 – 7.077,20), in linea capitale per i crediti compresi nell'elenco prodotto quale doc. 3 all'atto di citazione introduttivo del giudizio (punto 1, lett. a del dispositivo), confermate tutte le altre statuizioni.
La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo pag. 18 di 21 della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale v. Cass. ord.
19.12.2024, n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022, n. 22306; Cass. 7.6.2021, n.
27056).
Nella specie ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese per un quarto, attesa la parziale reciproca soccombenza (art. 92, comma
2, c.p.c.); i restanti tre quarti devono essere posti a carico del Parte_1
stante la prevalente soccombenza , e si liquidano secondo i parametri
[...]
di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13.7.2021 , n. 19989; Cass. ord.
10.12.2018, n. 31884), valori medi dello scaglione compreso tra € 52.000,00
ed € 260.000,00, avuto riguardo però al costante orientamento per cui la parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato (Cass. ord. n. 28136/2023).
Si liquidano, pertanto, per il giudizio di primo grado, le stesse somme liquidate dal giudice di prime cure (€ 9.000,00), ridotte di un quarto in ragione della disposta compensazione, e quindi € 589,50 per esborsi e complessivi € 6.750,00 per compensi.
Per il giudizio di appello, si liquidano complessivi € 10.737,75 per compensi
(€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 4.326,00
pag. 19 di 21 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale;
e così
complessivi 14.317,00, ridotti di un quarto ).
L'inammissibilità dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1
previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 423/2023 pubblicata il 13.4.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
2. accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna il al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
di € 40.853,83, in linea capitale per i crediti compresi nell'elenco prodotto quale doc. 3 all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
3. compensa per un quarto tra le parti le spese dell'intero giudizio e condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
dei restanti tre quarti, che liquida, per il primo grado, in € 589,50 per spese vive ed € 6.750,00 per compensi e, per il presente grado, in € 10.737,75 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
pag. 20 di 21 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_1
quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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