Art. 5.
L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all' articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 , e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.
L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all' articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 , e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.