TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8162/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI 3/A a BOLOGNA presso il difensore;
-ricorrente- contro
(C.F. ) - (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
-r maci -
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.9.2024.
Motivi della decisione Con atto depositato il 17.06.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 12.06.2023, con cui il Questore di Bologna, in ossequio al parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Bologna, ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata in data 25.11.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare l'esistenza di un suo effettivo radicamento nel territorio e ha evidenziato altresì l'esistenza a carico del richiedente una condanna per un furto commesso nel 2007.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando come l'Amministrazione non avesse considerato la sua complessiva situazione in Italia e rilevando di prestare regolare attività lavorativa dal 2022, di aver svolto corsi di formazione professionale, di parlare fluentemente la lingua italiana;
ha quindi sostenuto che tali elementi dimostrano che egli è stato in grado di formarsi e realizzarsi sul territorio nazionale e che dunque il suo respingimento verso il Paese di origine costituirebbe una lesione della sua vita famigliare e privata ormai consolidata in Italia. Ha quindi chiesto nel presente giudizio: di annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
pagina 1 di 4 Con decreto del 19.6.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 30.11.2023 dinanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è arrivato in Italia? R. La prima volta nel 2005. D. Quanto tempo è rimasto? R. Fino al 2012, poi dopo il terremoto sono rientrato in Tunisia (vivevo a Mirandola) e poi sono venuto di nuovo in Italia nel 2020. D. Nel periodo 2005-2012 aveva un titolo di soggiorno? R. Avevo fatto domanda di sanatoria nel 2009. D. Aveva avuto l'esito del procedimento? R. Non saprei, poi sono andato in Tunisia perché dopo il terremoto avevo avuto un problema alla gamba. D. Dove ha vissuto dal 2005-2012? R. Con amici, non sono mai stato in accoglienza. D. Dal 2020 dove ha vissuto? R. A San Felice, vicino Mirandola. Poi da quando sono stato assunto, vivo in un appartamento che mi ha messo a disposizione il mio datore di lavoro. D. Quando ha cominciato a lavorare? R. Nel 2022. D. Attualmente è in possesso della ricevuta? R. Si, dal novembre 2022. Ho sempre la stessa ricevuta, non me l'hanno mai ritirata. D. Attualmente vive sempre a S. Felice? R. Si, ho prodotto in atti il certificato di residenza. D. Per l'alloggio paga qualcosa? R. Si, euro 380 mensili. D. Mi vuole dire qualcosa di questo precedente del 2007 ? R. Ero in discoteca, avevo 19 anni, avevo bevuto e ho preso un cellulare. D. Ha avuto più problemi con la giustizia? Ha commesso altri reati? R. No, niente. D. E' mai stato in carcere? R. No. Mi hanno condannato a mesi 5 di reclusione ed euro 170 di multa ma la pena è stata sospesa. D. Ha problemi di salute? R. Così così. D. Vuole aggiungere qualcosa? R. Mi sono iscritto a scuola per la lingua e per la patente”.
All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato per la discussione ex art. 275 bis c.p.c. all'udienza del 19.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Alla scadenza del termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione pagina 2 di 4 della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Venendo al caso di specie, il ricorrente, di anni 39, ha lasciato il Paese di origine da circa 20 anni;
è giunto infatti in Italia una prima volta nel 2005, rimanendo sul territorio fino al 2012 e tentando di regolarizzare la propria posizione, nel 2009, mediante domanda di sanatoria, di cui tuttavia non conosce l'esito (cfr. verbale udienza del 30.11.2023). Dopo aver lasciato il Paese nel 2012 per rientrare in Tunisia, egli è poi tornato definitivamente in Italia nel 2020. Rientrato nel territorio italiano, ha svolto corsi di formazione professionale (cfr. attestato in atti) e ha iniziato a prestare attività lavorativa nel 2022, proseguendo a lavorare con continuità: in data 1.11.2024 il suo contratto è stato peraltro trasformato a tempo indeterminato;
l'occupazione attuale gli consente di percepire mensilmente circa 2.500,00 euro (cfr. buste paga agosto – settembre 2024), retribuzione che si ritiene idonea a garantire il suo mantenimento. I redditi percepiti nel corso degli anni (circa euro 5.000,00 nel 2022, circa euro 17.500,00 nel 2023 ed euro 8.900,00 circa nel periodo che va da gennaio a luglio 2024) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che ha dichiarato di disporre di un alloggio del datore di lavoro, al quale corrisponde la somma di euro 380 al mese (cfr. verbale udienza).
Deve a questo punto darsi atto che sia la Questura nel provvedimento impugnato che la Commissione Territoriale nel parere reso hanno rilevato l'esistenza a carico del richiedente di una condanna irrevocabile emessa dal Tribunale di Ferrara alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 170 di multa per un furto commesso nel 200 Al riguardo si ricordi, come sopra detto, che lo stesso art. 19 T.U.I nella parte in cui permette l'allontanamento del soggetto quando ciò “…sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica…” . Nel caso di specie, la commissione del suddetto reato (che non risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti prodotto dal difensore) non si ritiene abbia un rilievo tale da assurgere ad indice di pericolosità attuale del ricorrente. Da una parte, infatti, tale condanna si riferisce a fatti risalenti nel tempo (commessi nell'anno 2007); d'altra parte, la stessa autorità giudiziaria, ha disposto la sospensione condizionale della pena, evidentemente non ravvisando la pericolosità sociale dell'istante. Non può dunque affermarsi, all'esito del bilanciamento richiesto dal citato art. 19, comma 1.1, TUI, che sussista un effettivo ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica tale da consentire un allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale.
Il Collegio ritiene quindi di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: il carattere risalente dei fatti di cui alla condanna penale, l'arrivo in Italia, in modo definitivo, ormai quasi cinque anni fa, la capacità dimostrata di creare e intrattenere nuovi e importanti legami sociali (quale quello lavorativo), di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio, sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art.
pagina 3 di 4 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza disattesa, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 29.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI 3/A a BOLOGNA presso il difensore;
-ricorrente- contro
(C.F. ) - (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
-r maci -
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.9.2024.
Motivi della decisione Con atto depositato il 17.06.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 12.06.2023, con cui il Questore di Bologna, in ossequio al parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Bologna, ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata in data 25.11.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare l'esistenza di un suo effettivo radicamento nel territorio e ha evidenziato altresì l'esistenza a carico del richiedente una condanna per un furto commesso nel 2007.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando come l'Amministrazione non avesse considerato la sua complessiva situazione in Italia e rilevando di prestare regolare attività lavorativa dal 2022, di aver svolto corsi di formazione professionale, di parlare fluentemente la lingua italiana;
ha quindi sostenuto che tali elementi dimostrano che egli è stato in grado di formarsi e realizzarsi sul territorio nazionale e che dunque il suo respingimento verso il Paese di origine costituirebbe una lesione della sua vita famigliare e privata ormai consolidata in Italia. Ha quindi chiesto nel presente giudizio: di annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
pagina 1 di 4 Con decreto del 19.6.2023 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 30.11.2023 dinanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è arrivato in Italia? R. La prima volta nel 2005. D. Quanto tempo è rimasto? R. Fino al 2012, poi dopo il terremoto sono rientrato in Tunisia (vivevo a Mirandola) e poi sono venuto di nuovo in Italia nel 2020. D. Nel periodo 2005-2012 aveva un titolo di soggiorno? R. Avevo fatto domanda di sanatoria nel 2009. D. Aveva avuto l'esito del procedimento? R. Non saprei, poi sono andato in Tunisia perché dopo il terremoto avevo avuto un problema alla gamba. D. Dove ha vissuto dal 2005-2012? R. Con amici, non sono mai stato in accoglienza. D. Dal 2020 dove ha vissuto? R. A San Felice, vicino Mirandola. Poi da quando sono stato assunto, vivo in un appartamento che mi ha messo a disposizione il mio datore di lavoro. D. Quando ha cominciato a lavorare? R. Nel 2022. D. Attualmente è in possesso della ricevuta? R. Si, dal novembre 2022. Ho sempre la stessa ricevuta, non me l'hanno mai ritirata. D. Attualmente vive sempre a S. Felice? R. Si, ho prodotto in atti il certificato di residenza. D. Per l'alloggio paga qualcosa? R. Si, euro 380 mensili. D. Mi vuole dire qualcosa di questo precedente del 2007 ? R. Ero in discoteca, avevo 19 anni, avevo bevuto e ho preso un cellulare. D. Ha avuto più problemi con la giustizia? Ha commesso altri reati? R. No, niente. D. E' mai stato in carcere? R. No. Mi hanno condannato a mesi 5 di reclusione ed euro 170 di multa ma la pena è stata sospesa. D. Ha problemi di salute? R. Così così. D. Vuole aggiungere qualcosa? R. Mi sono iscritto a scuola per la lingua e per la patente”.
All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato per la discussione ex art. 275 bis c.p.c. all'udienza del 19.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Alla scadenza del termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione pagina 2 di 4 della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Venendo al caso di specie, il ricorrente, di anni 39, ha lasciato il Paese di origine da circa 20 anni;
è giunto infatti in Italia una prima volta nel 2005, rimanendo sul territorio fino al 2012 e tentando di regolarizzare la propria posizione, nel 2009, mediante domanda di sanatoria, di cui tuttavia non conosce l'esito (cfr. verbale udienza del 30.11.2023). Dopo aver lasciato il Paese nel 2012 per rientrare in Tunisia, egli è poi tornato definitivamente in Italia nel 2020. Rientrato nel territorio italiano, ha svolto corsi di formazione professionale (cfr. attestato in atti) e ha iniziato a prestare attività lavorativa nel 2022, proseguendo a lavorare con continuità: in data 1.11.2024 il suo contratto è stato peraltro trasformato a tempo indeterminato;
l'occupazione attuale gli consente di percepire mensilmente circa 2.500,00 euro (cfr. buste paga agosto – settembre 2024), retribuzione che si ritiene idonea a garantire il suo mantenimento. I redditi percepiti nel corso degli anni (circa euro 5.000,00 nel 2022, circa euro 17.500,00 nel 2023 ed euro 8.900,00 circa nel periodo che va da gennaio a luglio 2024) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che ha dichiarato di disporre di un alloggio del datore di lavoro, al quale corrisponde la somma di euro 380 al mese (cfr. verbale udienza).
Deve a questo punto darsi atto che sia la Questura nel provvedimento impugnato che la Commissione Territoriale nel parere reso hanno rilevato l'esistenza a carico del richiedente di una condanna irrevocabile emessa dal Tribunale di Ferrara alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 170 di multa per un furto commesso nel 200 Al riguardo si ricordi, come sopra detto, che lo stesso art. 19 T.U.I nella parte in cui permette l'allontanamento del soggetto quando ciò “…sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica…” . Nel caso di specie, la commissione del suddetto reato (che non risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti prodotto dal difensore) non si ritiene abbia un rilievo tale da assurgere ad indice di pericolosità attuale del ricorrente. Da una parte, infatti, tale condanna si riferisce a fatti risalenti nel tempo (commessi nell'anno 2007); d'altra parte, la stessa autorità giudiziaria, ha disposto la sospensione condizionale della pena, evidentemente non ravvisando la pericolosità sociale dell'istante. Non può dunque affermarsi, all'esito del bilanciamento richiesto dal citato art. 19, comma 1.1, TUI, che sussista un effettivo ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica tale da consentire un allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale.
Il Collegio ritiene quindi di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: il carattere risalente dei fatti di cui alla condanna penale, l'arrivo in Italia, in modo definitivo, ormai quasi cinque anni fa, la capacità dimostrata di creare e intrattenere nuovi e importanti legami sociali (quale quello lavorativo), di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio, sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art.
pagina 3 di 4 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, e tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza disattesa, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 29.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4