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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1144/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), già .in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Venezia Mestre alla Via Terraglio n. 63
e, per essa, già elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_3
Ravenna alla Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta
Casamorata e Marina Vandini, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e Cont
. c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv.
Arnaldo Ippoliti, non costituita in appello appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – contratti di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 1306/2022 emessa in data 14.11.2022 dal
Tribunale di Ancona
1 -CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1306/2022 emessa in data 14.11.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla Cont domanda proposta da . nonché dai garanti Controparte_5
e , nei confronti di Parte_1 Controparte_5 Controparte_1 già al fine di sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei Controparte_6 loro confronti per il pagamento dell'importo di €.127.752,86 oltre accessori, quale esposizione debitoria complessiva alla data del 3.10.2023, di cui €.69.324,14 oltre interessi di €.13,94, a titolo di saldo passivo dell'apertura di credito in c/c, €.15.029,91 oltre interessi di €.280,03 per rate insolute di cui al contratto di mutuo chirografario sottoscritto per la somma di €.50.000 in data 14.01.2009 ed €.43.398,81 oltre interessi di €.812,27 per rate insolute di cui al prestito chirografario sottoscritto per €.104.500 in data 29.02.2008, deducendo la riunione per litispendenza con altra causa precedentemente instaurata dinanzi il Tribunale di Roma avente ad oggetto lo stesso petitum e causa petendi, nonché chiedendo per i contratti di finanziamento la dichiarazione di nullità della clausola che prevede l'applicazione di interessi usurari con conseguente gratuità ex art. 1815, co. 2, c.c., lamentando altresì per il contratto di c/c l'applicazione di interessi anatocistici, ultralegali,
c.m.s., la previsione di giorni di valuta e interessi usurari, previa revoca del d.i. emesso, ha rigettato la domanda riguardante i due contratti di finanziamento poiché non provati, ha accolto la domanda limitatamente alla posizione del c/c ricalcolandone il saldo mediante
CTU in €.31.809,84 oltre interessi legali e condannato parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite e di CTU, compensandole per la restante parte.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello già Controparte_1 CP_6
chiedendone la parziale riforma unicamente nella parte in cui ha rigettato la
[...] domanda riguardante i due finanziamenti (prestito chirografario n. 3601142 e mutuo chirografario n. 6408100), senza fornire alcuna motivazione in merito alla loro carenza probatoria e nonostante la produzione in atti dei relativi contratti e la mancata restituzione della somma erogata per complessivi €.58.428,72 mai contestata e, peraltro, oggetto di riconoscimento di debito di cui alla richiesta di rientro;
la difesa dell'appellante ha, infine, richiamato tutte le difese, svolte in primo grado, relative alla lamentata usura da cui sarebbero affetti i contratti di finanziamento.
2 A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda relativa ai due finanziamenti azionati in sede monitoria dovesse essere rigettata, con la scarna e contraddittoria motivazione che i suddetti sarebbero “non documentati e non provati”, senza considerare che la banca avrebbe invero ampiamente assolto a tale onere mediante la produzione di copia dei due contratti, degli estratti conto ex art. 50 TUB e del piano di rientro con cui la società mutuataria si è riconosciuta debitrice dei finanziamenti in questione, rispettivamente per gli importi di €.14.892,44 e di €.42.955,35 al netto dei rimborsi già eseguiti, né risultando contestata la mancata erogazione delle somme derivanti dai finanziamenti stessi.
La doglianza è fondata.
Rileva il Collegio come secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento di un credito, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte,
Cass. civ., Sez. Un., sent n. 13533/2001) al creditore che eccepisce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sent. n. 22123/2009, sent.
n. 8718/2000 e sent. n. 11417/1997; Tribunale Milano, sentenza n. 3646 del 2.04.2024).
Tale principio non è derogato nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto, avente la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Ebbene, nel caso in esame la banca ha depositato in giudizio i citati contratti di finanziamento recanti le debite sottoscrizioni delle parti e le specifiche indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni singola rata e ai tassi
3 applicati, nonché l'atto di cessione dei relativi crediti ex art. 58 TUB e l'elenco dei crediti ceduti, oltre alla perizia di parte da cui risulta la specifica descrizione del contenuto dei contratti. In particolare, risultano versati in atti: 1) contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso del 14.01.2009, con ISC pari al 5,23% per complessivi €.50.000 ammortizzabile in 3 anni mediante 36 mensilità posticipate rimborsabili con decorrenza dal
28.02.2009, con in calce il piano di ammortamento, oltre al relativo estratto conto (doc. all. sub nn. 2 e 7 del fascicolo della opposta); 2) contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso del 29.02.2008, con ISC pari al 5,40% per complessivi €.104.500 ammortizzabile in 5 anni mediante 20 rate trimestrali posticipate rimborsabili con decorrenza dal 31.05.2008, con in calce il piano di ammortamento, oltre al relativo estratto conto (doc. all. sub nn. 3 e 9 del fascicolo della opposta); 3) piano di rientro di €.
2.000 mensili, in riscontro alla missiva della banca in data 2.08.2012 di preannuncio della risoluzione dei finanziamenti (doc. all. sub n. 12 del fascicolo della opposta): i suddetti documenti non risultano né contestati, né disconosciuti dalla società mutuataria, attuale appellata.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa al residuo dovuto di complessivi €.58.428,72 scaturente dal mancato pagamento delle rate di rimborso, la società mutuataria, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitata ad eccepire l'utilizzo da parte della banca di un TAEG superiore al tasso soglia sulla base di un generico richiamo alle due perizie econometriche di parte prodotte che hanno ipotizzato, all'esito di un calcolo matematico erroneo e pertanto non condivisibile dal Collegio,
l'applicazione di interessi usurari senza operare la maggiorazione dello spread di 2,1 punti previsto in sede di verifica del rispetto, anche da parte dei tassi moratori, della soglia usura, come dettato da Cassazione, SS.UU., sent n. 19597 del 20.09.2020 che, nel comporre l'annoso contrasto giurisprudenziale sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, co. 2, c.p.c., se anche gli interessi di mora fossero soggetti o meno alla normativa antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., ha definitivamente affermato un importante principio di diritto relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, stabilendone l'applicazione in entrambi i casi di pattuizione sia a titolo di corrispettivo che a titolo di mora, nell'assunto che il giudizio di usurarietà possa riguardare gli interessi pattuiti “a qualunque titolo” e precisando che, tuttavia, debba essere ben definito il cosiddetto “tasso soglia” perché si possa parlare di usura moratoria (cfr. sent. Cass., SS.UU. n. 19597/2020).
Sul punto si erano, in effetti, all'epoca registrati contrapposti orientamenti sia in dottrina
4 che in giurisprudenza.
In sintesi, i sostenitori della tesi della non applicabilità agli interessi di mora della disciplina antiusura si richiamavano, in particolare: - alla dizione letterale dell'art. 1815, co. 2, c.c. che si riferisce ai soli interessi corrispettivi e all'art. 644, co. 1, c.p. che punisce chi si fa “dare o promettere” interessi usurari “in corrispettivo di una prestazione di denaro”; - alla funzione degli interessi, che per quelli corrispettivi è di tipo remunerativo per il godimento del denaro, mentre i moratori hanno una funzione risarcitoria, rappresentando ex art. 1224 c.c. il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
- alla previsione dell'art. 1284, co. 4, c.c. secondo cui se “le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in quanto essendo spesso il tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 superiore al tasso-soglia usurario, non avrebbero ai fini dell'usura potuto rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”; - alla circostanza del mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei decreti ministeriali, atteso che nelle voci da essi computate al fine della rilevazione del tasso medio non erano inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - TEG del singolo rapporto e TEGM determinante il tasso soglia - dovevano essere omogenei e, pertanto, nel TEG. del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati;
- alla inquadrabilità dell'interesse di mora nell'art. 1382 c.c. che poteva, quindi, se eccessivo essere ridotto ex art. 1384 c.c. d'ufficio dal giudice, mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, co. 2, c.c.
I sostenitori della contraria tesi estensiva facevano anch'essi affidamento sulla lettera delle disposizioni normative (art. 1815, co 2, c.c., art. 644, co. 4, c.p.., art. 2, co. 4, L. n.
108/1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 2001), sottolineando la mancata distinzione tra tipi di interessi ed, anzi, di una espressa previsione di pattuizione “a qualsiasi titolo”; - ai lavori preparatori della L. n. 24/2001, ove si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”; - alla funzione degli interessi, poiché entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo involontariamente;
- alla ratio della norma o interpretazione finalistica, poiché il criterio oggettivo previsto dalla cit. L. n. 108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, il quale sarebbe vanificato qualora si escludessero dall'ambito di
5 applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, in caso, ad esempio, di fissazione di termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
- alla non rilevanza di quanto stabilito dall'art. 1284, co. 4, c.c., poiché il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatoria/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento persista pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che dovesse risultare fondata) e non discende dalla semplice mora, avendo dunque una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
- alla irrilevanza della circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del TEGM, e quindi, del relativo tasso-soglia, avendo la L. n. 108/1996 costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, prevedendo uno spread tra TEGM e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite, riassunte le contrapposte tesi, nel dirimere l'annoso dissidio, hanno reputato che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di condividere la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Neppure è ipotizzabile la lamentata usura soggettiva, che sarebbe stata applicata nei confronti di un soggetto che versa in condizioni economico-finanziarie dissestate conosciute, non avendo l'opponente offerto alcun elemento probatorio a sostegno della circostanza che la banca ne avesse avuto conoscenza.
In punto di diritto si osserva che il terzo comma dell'art. 644 c.p. statuisce “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura venga oggettivamente superata.
6 Elemento costitutivo della fattispecie è innanzitutto la difficoltà economica e quindi soggettiva in cui versa il soggetto finanziato, da non intendersi come “stato di bisogno”, ma come “carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni” (cfr. per tutte
Cass. Pen. Sent. n. n. 26214 del 29 marzo 2017): ebbene, come sopra già anticipato, nessun elemento probatorio è stato offerto a tal fine dalla società attuale appellata.
Elemento centrale della fattispecie è poi rappresentato dalla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno univocamente ritenuto che la sproporzione debba essere intesa non come un valore quantitativo, ma qualitativo, che cioè si debba avere riguardo alle circostanze concrete del rapporto, vale a dire alle “concrete modalità del fatto”, per considerare illegittima la pattuizione di un tasso entro la soglia. Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 19282 del 12/09/2014).
La dottrina ha, a sua volta, precisato che l'elemento in esame può essere integrato dalla previsione di condizioni del contratto insolite e gravose, ad esempio dalla cessione di beni
7 quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio;
dalla richiesta pressante per tempistiche e modalità di pagamento: condizioni, tuttavia, non riscontrate nella fattispecie in esame che impongono il rigetto della doglianza.
Al lume delle suesposte considerazioni, accertata la sussistenza del credito di cui ai due contratti di finanziamento controversi, la Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata al pagamento in favore della società appellante della somma di €.58.428,72 oltre interessi al tasso ingiunto fino al soddisfo, ulteriore rispetto a quella di €.31.809,84 già riconosciuta dalla sentenza a seguito del ricalcolo del c/c.
In considerazione dell'esisto complessivo del giudizio che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, sussistono i presupposti dell'art. 92, co. 2, c.p.c. per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1306/2022 emessa in data 14.11.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna FRA. al pagamento in favore di Controparte_5 [...] della somma di €.58.428,72 oltre interessi al tasso ingiunto fino al Controparte_1 soddisfo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 1.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1144/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), già .in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Venezia Mestre alla Via Terraglio n. 63
e, per essa, già elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_3
Ravenna alla Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta
Casamorata e Marina Vandini, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e Cont
. c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv.
Arnaldo Ippoliti, non costituita in appello appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – contratti di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 1306/2022 emessa in data 14.11.2022 dal
Tribunale di Ancona
1 -CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1306/2022 emessa in data 14.11.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla Cont domanda proposta da . nonché dai garanti Controparte_5
e , nei confronti di Parte_1 Controparte_5 Controparte_1 già al fine di sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei Controparte_6 loro confronti per il pagamento dell'importo di €.127.752,86 oltre accessori, quale esposizione debitoria complessiva alla data del 3.10.2023, di cui €.69.324,14 oltre interessi di €.13,94, a titolo di saldo passivo dell'apertura di credito in c/c, €.15.029,91 oltre interessi di €.280,03 per rate insolute di cui al contratto di mutuo chirografario sottoscritto per la somma di €.50.000 in data 14.01.2009 ed €.43.398,81 oltre interessi di €.812,27 per rate insolute di cui al prestito chirografario sottoscritto per €.104.500 in data 29.02.2008, deducendo la riunione per litispendenza con altra causa precedentemente instaurata dinanzi il Tribunale di Roma avente ad oggetto lo stesso petitum e causa petendi, nonché chiedendo per i contratti di finanziamento la dichiarazione di nullità della clausola che prevede l'applicazione di interessi usurari con conseguente gratuità ex art. 1815, co. 2, c.c., lamentando altresì per il contratto di c/c l'applicazione di interessi anatocistici, ultralegali,
c.m.s., la previsione di giorni di valuta e interessi usurari, previa revoca del d.i. emesso, ha rigettato la domanda riguardante i due contratti di finanziamento poiché non provati, ha accolto la domanda limitatamente alla posizione del c/c ricalcolandone il saldo mediante
CTU in €.31.809,84 oltre interessi legali e condannato parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite e di CTU, compensandole per la restante parte.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello già Controparte_1 CP_6
chiedendone la parziale riforma unicamente nella parte in cui ha rigettato la
[...] domanda riguardante i due finanziamenti (prestito chirografario n. 3601142 e mutuo chirografario n. 6408100), senza fornire alcuna motivazione in merito alla loro carenza probatoria e nonostante la produzione in atti dei relativi contratti e la mancata restituzione della somma erogata per complessivi €.58.428,72 mai contestata e, peraltro, oggetto di riconoscimento di debito di cui alla richiesta di rientro;
la difesa dell'appellante ha, infine, richiamato tutte le difese, svolte in primo grado, relative alla lamentata usura da cui sarebbero affetti i contratti di finanziamento.
2 A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda relativa ai due finanziamenti azionati in sede monitoria dovesse essere rigettata, con la scarna e contraddittoria motivazione che i suddetti sarebbero “non documentati e non provati”, senza considerare che la banca avrebbe invero ampiamente assolto a tale onere mediante la produzione di copia dei due contratti, degli estratti conto ex art. 50 TUB e del piano di rientro con cui la società mutuataria si è riconosciuta debitrice dei finanziamenti in questione, rispettivamente per gli importi di €.14.892,44 e di €.42.955,35 al netto dei rimborsi già eseguiti, né risultando contestata la mancata erogazione delle somme derivanti dai finanziamenti stessi.
La doglianza è fondata.
Rileva il Collegio come secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento di un credito, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte,
Cass. civ., Sez. Un., sent n. 13533/2001) al creditore che eccepisce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sent. n. 22123/2009, sent.
n. 8718/2000 e sent. n. 11417/1997; Tribunale Milano, sentenza n. 3646 del 2.04.2024).
Tale principio non è derogato nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto, avente la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Ebbene, nel caso in esame la banca ha depositato in giudizio i citati contratti di finanziamento recanti le debite sottoscrizioni delle parti e le specifiche indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni singola rata e ai tassi
3 applicati, nonché l'atto di cessione dei relativi crediti ex art. 58 TUB e l'elenco dei crediti ceduti, oltre alla perizia di parte da cui risulta la specifica descrizione del contenuto dei contratti. In particolare, risultano versati in atti: 1) contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso del 14.01.2009, con ISC pari al 5,23% per complessivi €.50.000 ammortizzabile in 3 anni mediante 36 mensilità posticipate rimborsabili con decorrenza dal
28.02.2009, con in calce il piano di ammortamento, oltre al relativo estratto conto (doc. all. sub nn. 2 e 7 del fascicolo della opposta); 2) contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso del 29.02.2008, con ISC pari al 5,40% per complessivi €.104.500 ammortizzabile in 5 anni mediante 20 rate trimestrali posticipate rimborsabili con decorrenza dal 31.05.2008, con in calce il piano di ammortamento, oltre al relativo estratto conto (doc. all. sub nn. 3 e 9 del fascicolo della opposta); 3) piano di rientro di €.
2.000 mensili, in riscontro alla missiva della banca in data 2.08.2012 di preannuncio della risoluzione dei finanziamenti (doc. all. sub n. 12 del fascicolo della opposta): i suddetti documenti non risultano né contestati, né disconosciuti dalla società mutuataria, attuale appellata.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa al residuo dovuto di complessivi €.58.428,72 scaturente dal mancato pagamento delle rate di rimborso, la società mutuataria, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è limitata ad eccepire l'utilizzo da parte della banca di un TAEG superiore al tasso soglia sulla base di un generico richiamo alle due perizie econometriche di parte prodotte che hanno ipotizzato, all'esito di un calcolo matematico erroneo e pertanto non condivisibile dal Collegio,
l'applicazione di interessi usurari senza operare la maggiorazione dello spread di 2,1 punti previsto in sede di verifica del rispetto, anche da parte dei tassi moratori, della soglia usura, come dettato da Cassazione, SS.UU., sent n. 19597 del 20.09.2020 che, nel comporre l'annoso contrasto giurisprudenziale sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, co. 2, c.p.c., se anche gli interessi di mora fossero soggetti o meno alla normativa antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., ha definitivamente affermato un importante principio di diritto relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, stabilendone l'applicazione in entrambi i casi di pattuizione sia a titolo di corrispettivo che a titolo di mora, nell'assunto che il giudizio di usurarietà possa riguardare gli interessi pattuiti “a qualunque titolo” e precisando che, tuttavia, debba essere ben definito il cosiddetto “tasso soglia” perché si possa parlare di usura moratoria (cfr. sent. Cass., SS.UU. n. 19597/2020).
Sul punto si erano, in effetti, all'epoca registrati contrapposti orientamenti sia in dottrina
4 che in giurisprudenza.
In sintesi, i sostenitori della tesi della non applicabilità agli interessi di mora della disciplina antiusura si richiamavano, in particolare: - alla dizione letterale dell'art. 1815, co. 2, c.c. che si riferisce ai soli interessi corrispettivi e all'art. 644, co. 1, c.p. che punisce chi si fa “dare o promettere” interessi usurari “in corrispettivo di una prestazione di denaro”; - alla funzione degli interessi, che per quelli corrispettivi è di tipo remunerativo per il godimento del denaro, mentre i moratori hanno una funzione risarcitoria, rappresentando ex art. 1224 c.c. il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
- alla previsione dell'art. 1284, co. 4, c.c. secondo cui se “le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in quanto essendo spesso il tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 superiore al tasso-soglia usurario, non avrebbero ai fini dell'usura potuto rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”; - alla circostanza del mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei decreti ministeriali, atteso che nelle voci da essi computate al fine della rilevazione del tasso medio non erano inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - TEG del singolo rapporto e TEGM determinante il tasso soglia - dovevano essere omogenei e, pertanto, nel TEG. del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati;
- alla inquadrabilità dell'interesse di mora nell'art. 1382 c.c. che poteva, quindi, se eccessivo essere ridotto ex art. 1384 c.c. d'ufficio dal giudice, mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, co. 2, c.c.
I sostenitori della contraria tesi estensiva facevano anch'essi affidamento sulla lettera delle disposizioni normative (art. 1815, co 2, c.c., art. 644, co. 4, c.p.., art. 2, co. 4, L. n.
108/1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla I. n. 24 del 2001), sottolineando la mancata distinzione tra tipi di interessi ed, anzi, di una espressa previsione di pattuizione “a qualsiasi titolo”; - ai lavori preparatori della L. n. 24/2001, ove si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”; - alla funzione degli interessi, poiché entrambi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo involontariamente;
- alla ratio della norma o interpretazione finalistica, poiché il criterio oggettivo previsto dalla cit. L. n. 108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, il quale sarebbe vanificato qualora si escludessero dall'ambito di
5 applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, in caso, ad esempio, di fissazione di termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
- alla non rilevanza di quanto stabilito dall'art. 1284, co. 4, c.c., poiché il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatoria/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento persista pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che dovesse risultare fondata) e non discende dalla semplice mora, avendo dunque una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
- alla irrilevanza della circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del TEGM, e quindi, del relativo tasso-soglia, avendo la L. n. 108/1996 costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, prevedendo uno spread tra TEGM e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite, riassunte le contrapposte tesi, nel dirimere l'annoso dissidio, hanno reputato che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di condividere la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Neppure è ipotizzabile la lamentata usura soggettiva, che sarebbe stata applicata nei confronti di un soggetto che versa in condizioni economico-finanziarie dissestate conosciute, non avendo l'opponente offerto alcun elemento probatorio a sostegno della circostanza che la banca ne avesse avuto conoscenza.
In punto di diritto si osserva che il terzo comma dell'art. 644 c.p. statuisce “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura venga oggettivamente superata.
6 Elemento costitutivo della fattispecie è innanzitutto la difficoltà economica e quindi soggettiva in cui versa il soggetto finanziato, da non intendersi come “stato di bisogno”, ma come “carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni” (cfr. per tutte
Cass. Pen. Sent. n. n. 26214 del 29 marzo 2017): ebbene, come sopra già anticipato, nessun elemento probatorio è stato offerto a tal fine dalla società attuale appellata.
Elemento centrale della fattispecie è poi rappresentato dalla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno univocamente ritenuto che la sproporzione debba essere intesa non come un valore quantitativo, ma qualitativo, che cioè si debba avere riguardo alle circostanze concrete del rapporto, vale a dire alle “concrete modalità del fatto”, per considerare illegittima la pattuizione di un tasso entro la soglia. Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 19282 del 12/09/2014).
La dottrina ha, a sua volta, precisato che l'elemento in esame può essere integrato dalla previsione di condizioni del contratto insolite e gravose, ad esempio dalla cessione di beni
7 quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio;
dalla richiesta pressante per tempistiche e modalità di pagamento: condizioni, tuttavia, non riscontrate nella fattispecie in esame che impongono il rigetto della doglianza.
Al lume delle suesposte considerazioni, accertata la sussistenza del credito di cui ai due contratti di finanziamento controversi, la Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata al pagamento in favore della società appellante della somma di €.58.428,72 oltre interessi al tasso ingiunto fino al soddisfo, ulteriore rispetto a quella di €.31.809,84 già riconosciuta dalla sentenza a seguito del ricalcolo del c/c.
In considerazione dell'esisto complessivo del giudizio che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, sussistono i presupposti dell'art. 92, co. 2, c.p.c. per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1306/2022 emessa in data 14.11.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna FRA. al pagamento in favore di Controparte_5 [...] della somma di €.58.428,72 oltre interessi al tasso ingiunto fino al Controparte_1 soddisfo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 1.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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