TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma III c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 796/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA LUCA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_2 DELLO STATO CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex artt. 170 e 99 d.p.r. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 12.12.2024 (depositato Parte_1 in data 11.3.2024 e comunicato in data 19.12.2024), con il quale il Gip dott.ssa Biale del Tribunale di
Torino ha rigettato la sua istanza di ammissione al PSS presentata nel proc. n. 19935/2024 R.G.N.R.
Procura della Repubblica di Torino, n.4136/2024 mod. 27.
L si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la Controparte_1 tardività dell'opposizione e l'infondatezza nel merito, non essendo il codice fiscale un documento sufficiente per identificare il richiedente.
A seguito di ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
, il ricorso e gli atti successivi sono stati ritualmente notificati allo stesso che si è costituito
[...] assumendo le stesse difese sulla tardività e nel merito prospettate dall' . Controparte_1
1 Va, pertanto, revocata la contumacia, per mero errore materiale dichiarata all'udienza del 29.5.2025.
***
1.L'eccezione di tardività è infondata in quanto il ricorso risulta depositato in data 8.5.2025 (mentre la data del 9.1.2025 corrisponde a quella in cui è avvenuta la lavorazione della cancelleria) e, quindi, nel rispetto del termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del deposito del decreto, ex artt. 97 e 99 D.P.R. n. 115/2002, avvenuta in data 19.12.2024.
2. È infondata altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' in Controparte_1 quanto, avendosi riguardo a provvedimento con cui il magistrato competente ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n.
115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è espressamente indicato come parte nel relativo processo e non soltanto nel caso previsto dall'art. 98 d.p.r. citato (cfr. Cass. 5806/2022).
È altresì legittimato passivo il poiché le conseguenze patrimoniali di una Controparte_2 ammissione al patrocinio sono destinate a restare a carico dell'erario, identificato nel Controparte_2
, così che anche quest'ultimo è parte necessaria del presente procedimento.
[...]
Peraltro, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo
…omissis…non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione” (Cass.
9.5.2019 n. 12322).
3. Sempre in rito, quanto al rilievo di parte ricorrente sulla spettanza della presente decisione sull'opposizione alla competenza del giudice penale, si osserva quanto segue.
-L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al PSS nel settore penale (e, a seguito di consolidata giurisprudenza, cfr., fra le altre, Cass. sez. 4 - , Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, anche le opposizioni avverso i decreti di revoca al PSS nel settore penale, artt. 112 e 113 TUSG), sono disciplinate dall'art. 99 TUSG.
- L'art. 99 TUSG fa rinvio al procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocati (peraltro di per sé previsto solo per i compensi giudiziali civili) - che nel 2002 era ancora disciplinato dall'art. 28 L. n.
794/1942 e di cui in seguito si è occupato l'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 - ma se ne differenzia per alcuni aspetti indicati dallo stesso art. 99 TUSG che rendono il processo applicabile del tutto analogo all'art. 2 15 D.Lgs. n. 150/2011 che è la norma di riferimento del rito applicabile per le opposizioni ex art. 170
TUSG (norma applicabile - per consolidato orientamento giurisprudenziale - non solo per le opposizioni ai decreti emessi in relazione al PSS in ambito civile, ma per tutte le liquidazioni dei compensi degli avvocati e ausiliari del giudice, anche se emessi in ambito penale, come affermato da
Cass. SU n. 19161/2009).
-L'opposizione si presenta davanti al capo dell'ufficio (presidente del tribunale o presidente della corte d'appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto impugnato;
se il capo dell'ufficio ritiene di non poterlo trattare direttamente, la materia è oggetto di delega.
-Il procedimento, attualmente, deve essere introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ma a differenza del rito semplificato “ordinario” è connotato da alcuni elementi tipici, posto che consente che le parti stiano in giudizio personalmente senza difesa tecnica (cfr. art. 14 e 15 D.Lgs. n. 150/2011)
e vi siano poteri d'ufficio.
Alla luce di tali premesse, pur nella consapevolezza delle recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità citate dal ricorrente, si ritiene non condivisibile tale orientamento che trascura i richiami procedurali sopra indicati e quanto affermato dalle Sezioni Unite, sentenza del 3.9.2009 n.19161 (che, pur affrontando la disciplina delle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al PSS, al fine di comporre un contrasto insorto in ordine alla natura civile o penale di tali procedimenti in relazione al settore in cui essi erano stati emessi, richiama un principio di impostazione generale), secondo cui l'opposizione avverso la liquidazione degli onorari del difensore, avendo natura di processo civile deve di norma essere trattata come tale e ad opera di un giudice addetto al servizio civile (il Presidente dell'ufficio in sede giurisdizionale - o un suo delegato - come giudice civile), dovendosi considerare che “in mancanza di un'espressa disposizione o provvedimento derogatorio deve valere la regola generale secondo la quale le controversie civili sono giudicate da magistrati addetti al servizio civile”.
In particolare, nella sentenza sopra richiamata n.19161/2009, la Corte ha precisato che “poiché emerge con chiarezza che il legislatore ha voluto dettare una disciplina unitaria e del tutto autonoma da quella del procedimento di merito, mediante richiamo a norme di natura civilistica … il procedimento stesso deve essere considerato come autonomo”.
In conclusione, e tenuto conto di tali premesse, va rilevato che il Presidente del Tribunale di Torino ha trasferito i propri poteri al Presidente della sezione IV civile senza distinguere tra le diverse tipologie di opposizione e che – comunque - un'eventuale violazione delle regole di assegnazione degli affari non determina né una questione di competenza né di nullità (cfr. Cass. S.U. 19161/2009 citata e Sez. 2 - , 3 Ordinanza n. 12802 del 14/05/2019).
4. Nel merito.
Parte opponente si duole che sia stata ritenuta incerta la sua identità, nonostante avesse avuto cura di indicare tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, compreso il proprio codice fiscale, con la conseguente conoscenza di tutti i dati per verificare la sussistenza o meno delle condizioni per accedere al beneficio invocato;
ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione laddove si è afferma che , ex art. 79 d.p.r. 115/2002, il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è tenuto ad indicare le proprie generalità ed il codice fiscale dei componenti della propria famiglia ma non vi è alcuna norma che gli imponga la produzione di copia dei documenti di riconoscimento;
ha aggiunto di essere sprovvisto di documenti e di essere irregolarmente presente nel territorio italiano nonché in stato di detenzione dal 28.10.2024, essendo, pertanto, per lui impossibile produrre quanto richiesto dal
Tribunale.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Non è dubbio che, come evidenziato dal ricorrente, secondo quanto affermato dalla Cassazione penale sezione IV con la sentenza 16272/2022, “come si evince agevolmente dalla lettura dell'art. 79 co. 1 lett.
a) del D.P.R. 115/02, il richiedente l'ammissione al patrocinio dello Stato è tenuto ad indicare le generalità ed il codice fiscale dei componenti la propria famiglia anagrafica, ma non vi è alcuna norma che gli imponga -come richiestogli nel provvedimento richiamato- la produzione di copia dei documenti di riconoscimento degli stessi”.
Tuttavia, pur non trattandosi di un requisito di ammissibilità (ed invero, la decisione del GIP è stata di rigetto nel merito), va osservato che la ratio sottesa ai requisiti formali prescritti per l'ammissibilità e l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio, sia per il cittadino italiano che per lo straniero,
è quella di poter accordare il beneficio del PSS a colui che non è abbiente, avendo un reddito, individuale o familiare, inferiore a certi limiti e pertanto l'identificazione del richiedente è di per sé funzionale alla verifica delle sue effettive condizioni reddituali sia al momento dell'ammissione (con riferimento all'anno di imposta precedente) sia a quelli successivi, al fine di eventualmente consentire allo Stato la revoca del beneficio e il recupero delle spese sopportate.
Al fine di valutare la fondatezza della pronuncia impugnata, occorre richiamare, innanzitutto, il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione (cfr. recentemente Cass. sez. 4, 22/06/2023, n.
32399), secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo;
la certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria, affinché il
4 giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 96, commi 2 e 3, e art. 98, comma 2.
Premesso che il ricorrente è pacificamente privo di documento di identità (non essendo tale il codice fiscale italiano), risulta dalla documentazione prodotta che in data 25.8.2024 ha inoltrato al Consolato del Regno del Marocco la richiesta di certificazione consolare ex art. 79 comma II d.p.r. 115/2002.
L'assenza di qualsiasi documento di identità da parte del ricorrente (asserito cittadino extra UE), incide sul requisito prescritto dall'art. 79 comma 2 TUSG (“per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”), essendo noto che i possono rilasciare il suddetto certificato a fronte, almeno, di copia di un documento di Parte_2 riconoscimento rilasciato dalle loro autorità (e non certamente del codice fiscale italiano), a conferma della corretta indicazione della cittadinanza oltre che delle generalità riferite ed in assenza del quale la richiesta rimane necessariamente inevasa.
In particolare, a fronte del citato art. 79 secondo comma TUSG, il successivo art. 94 secondo comma
TUSG esonera dalla presentazione di detta certificazione “in caso di impossibilità”, consentendo - soltanto in questa evenienza - di sostituirla “a pena di inammissibilità con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ex art. 46 DPR n. 445/2000), da ritenersi in tal caso, pertanto, strumento equipollente per comprovare i redditi prodotti all'estero.
Tuttavia, ritiene questo giudicante, aderendo alla condivisibile giurisprudenza di merito di questo
Tribunale (cfr., fra le altre, la sentenza n. 3505/24 resa all'esito di procedimento di identico oggetto n.
r.g. 5778/2024 dalla precedente presidente delegata dott.ssa Rossana Zappasodi), che la prova di tale
“impossibilità” – che deve essere incolpevole - a produrre la certificazione prescritta ex art. 79 secondo comma TUSG non può essere desunta dalla mera constatazione dell'inerzia del del Marocco Parte_3 cui sia stata inoltrata la relativa richiesta.
Va, invero, considerato che, nel caso di specie, non si rinviene alcun concreto elemento da cui desumere che sussista per l'opponente l'effettiva impossibilità incolpevole a procurarsi la documentazione richiesta ex art. 79 secondo comma TUSG, atteso che non vi è alcuna allegazione per ravvisare il requisito prescritto dall'art. 94 II co. TUGS. 5 In particolare, non risulta che il ricorrente avesse avanzato richieste di asilo o di protezione internazionale e neppure può ritenersi, più in generale, che ricorra l'ipotesi esaminata dalla Corte
Costituzionale nella recente sentenza n. 157/2021, ove si evidenziava la necessità di uno strumento che
“consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, così bilanciando la necessità di richiedere un più rigoroso accertamento dei redditi prodotti in Paesi non aderenti all'Unione europea, per i quali è più complesso accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, con
l'esigenza di non addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta”.
L'unico motivo che ha determinato l'impossibilità a fornire la certificazione consolare è stato verosimilmente proprio l'assenza di documenti di identità e la conseguente incertezza per l'asserito
Paese di origine circa la cittadinanza e le effettive generalità dell'opponente sedicente, sicché tale mancanza è imputabile allo stesso.
D'altronde, come evidenziato nella sentenza di merito sopra citata, laddove all'arrivo in Italia il ricorrente fosse stato sprovvisto di documento di identità, per i più diversi motivi, egli avrebbe potuto richiedere all'Ambasciata dello Stato di origine il rilascio del duplicato del proprio documento smarrito, perduto o sottrattogli;
il fatto che il ricorrente non l'abbia fatto dipende da una propria decisione e non da un impedimento oggettivo a lui non imputabile e di cui nulla ha riferito.
Pertanto, il caso concreto in esame corrisponde all'ipotesi esaminata nella sentenza della Cassazione penale del 17.10.2018 n. 58397, ove appunto è stato affermato che “È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza in ordine alle generalità dell'instante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio”, posto che anche in quella sede l'incertezza riguardava le generalità (e in particolare anche la nazionalità) del richiedente, “in quanto il dello Stato non appartenente Parte_3 all'Unione europea, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado di confermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio” e ciò proprio per l'assenza di documenti di identità dello stesso.
Peraltro, in assenza delle condizioni di legge richieste per accedere al beneficio di cui trattasi, permane comunque la possibilità di soddisfare il diritto di difesa mediante l'istituto della difesa d'ufficio.
Quanto al codice fiscale, il possesso di tale documento può avere rilevanza per la situazione dei redditi in Italia ma non certamente per la situazione dei redditi nello stato di origine.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
6 5. Sulle spese processuali.
Si ritiene di compensare le spese processuali non essendo uniforme l'orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa in relazione all'interpretazione del concetto di impossibilità ex art. 94
II co. TUGS ( più o meno restrittiva), potendo rientrare, quindi, la fattispecie nelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione (cfr. Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 6901 del 15/03/2025).
P.Q.M.
-Previa revoca della contumacia del;
Controparte_2
- RIGETTA l'opposizione;
-Compensa integralmente le spese di causa tra le parti.
Torino, 24.6.2024
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma III c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 796/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA LUCA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_2 DELLO STATO CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex artt. 170 e 99 d.p.r. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 12.12.2024 (depositato Parte_1 in data 11.3.2024 e comunicato in data 19.12.2024), con il quale il Gip dott.ssa Biale del Tribunale di
Torino ha rigettato la sua istanza di ammissione al PSS presentata nel proc. n. 19935/2024 R.G.N.R.
Procura della Repubblica di Torino, n.4136/2024 mod. 27.
L si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la Controparte_1 tardività dell'opposizione e l'infondatezza nel merito, non essendo il codice fiscale un documento sufficiente per identificare il richiedente.
A seguito di ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
, il ricorso e gli atti successivi sono stati ritualmente notificati allo stesso che si è costituito
[...] assumendo le stesse difese sulla tardività e nel merito prospettate dall' . Controparte_1
1 Va, pertanto, revocata la contumacia, per mero errore materiale dichiarata all'udienza del 29.5.2025.
***
1.L'eccezione di tardività è infondata in quanto il ricorso risulta depositato in data 8.5.2025 (mentre la data del 9.1.2025 corrisponde a quella in cui è avvenuta la lavorazione della cancelleria) e, quindi, nel rispetto del termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del deposito del decreto, ex artt. 97 e 99 D.P.R. n. 115/2002, avvenuta in data 19.12.2024.
2. È infondata altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' in Controparte_1 quanto, avendosi riguardo a provvedimento con cui il magistrato competente ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n.
115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è espressamente indicato come parte nel relativo processo e non soltanto nel caso previsto dall'art. 98 d.p.r. citato (cfr. Cass. 5806/2022).
È altresì legittimato passivo il poiché le conseguenze patrimoniali di una Controparte_2 ammissione al patrocinio sono destinate a restare a carico dell'erario, identificato nel Controparte_2
, così che anche quest'ultimo è parte necessaria del presente procedimento.
[...]
Peraltro, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo
…omissis…non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione” (Cass.
9.5.2019 n. 12322).
3. Sempre in rito, quanto al rilievo di parte ricorrente sulla spettanza della presente decisione sull'opposizione alla competenza del giudice penale, si osserva quanto segue.
-L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al PSS nel settore penale (e, a seguito di consolidata giurisprudenza, cfr., fra le altre, Cass. sez. 4 - , Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, anche le opposizioni avverso i decreti di revoca al PSS nel settore penale, artt. 112 e 113 TUSG), sono disciplinate dall'art. 99 TUSG.
- L'art. 99 TUSG fa rinvio al procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocati (peraltro di per sé previsto solo per i compensi giudiziali civili) - che nel 2002 era ancora disciplinato dall'art. 28 L. n.
794/1942 e di cui in seguito si è occupato l'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 - ma se ne differenzia per alcuni aspetti indicati dallo stesso art. 99 TUSG che rendono il processo applicabile del tutto analogo all'art. 2 15 D.Lgs. n. 150/2011 che è la norma di riferimento del rito applicabile per le opposizioni ex art. 170
TUSG (norma applicabile - per consolidato orientamento giurisprudenziale - non solo per le opposizioni ai decreti emessi in relazione al PSS in ambito civile, ma per tutte le liquidazioni dei compensi degli avvocati e ausiliari del giudice, anche se emessi in ambito penale, come affermato da
Cass. SU n. 19161/2009).
-L'opposizione si presenta davanti al capo dell'ufficio (presidente del tribunale o presidente della corte d'appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto impugnato;
se il capo dell'ufficio ritiene di non poterlo trattare direttamente, la materia è oggetto di delega.
-Il procedimento, attualmente, deve essere introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ma a differenza del rito semplificato “ordinario” è connotato da alcuni elementi tipici, posto che consente che le parti stiano in giudizio personalmente senza difesa tecnica (cfr. art. 14 e 15 D.Lgs. n. 150/2011)
e vi siano poteri d'ufficio.
Alla luce di tali premesse, pur nella consapevolezza delle recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità citate dal ricorrente, si ritiene non condivisibile tale orientamento che trascura i richiami procedurali sopra indicati e quanto affermato dalle Sezioni Unite, sentenza del 3.9.2009 n.19161 (che, pur affrontando la disciplina delle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al PSS, al fine di comporre un contrasto insorto in ordine alla natura civile o penale di tali procedimenti in relazione al settore in cui essi erano stati emessi, richiama un principio di impostazione generale), secondo cui l'opposizione avverso la liquidazione degli onorari del difensore, avendo natura di processo civile deve di norma essere trattata come tale e ad opera di un giudice addetto al servizio civile (il Presidente dell'ufficio in sede giurisdizionale - o un suo delegato - come giudice civile), dovendosi considerare che “in mancanza di un'espressa disposizione o provvedimento derogatorio deve valere la regola generale secondo la quale le controversie civili sono giudicate da magistrati addetti al servizio civile”.
In particolare, nella sentenza sopra richiamata n.19161/2009, la Corte ha precisato che “poiché emerge con chiarezza che il legislatore ha voluto dettare una disciplina unitaria e del tutto autonoma da quella del procedimento di merito, mediante richiamo a norme di natura civilistica … il procedimento stesso deve essere considerato come autonomo”.
In conclusione, e tenuto conto di tali premesse, va rilevato che il Presidente del Tribunale di Torino ha trasferito i propri poteri al Presidente della sezione IV civile senza distinguere tra le diverse tipologie di opposizione e che – comunque - un'eventuale violazione delle regole di assegnazione degli affari non determina né una questione di competenza né di nullità (cfr. Cass. S.U. 19161/2009 citata e Sez. 2 - , 3 Ordinanza n. 12802 del 14/05/2019).
4. Nel merito.
Parte opponente si duole che sia stata ritenuta incerta la sua identità, nonostante avesse avuto cura di indicare tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, compreso il proprio codice fiscale, con la conseguente conoscenza di tutti i dati per verificare la sussistenza o meno delle condizioni per accedere al beneficio invocato;
ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione laddove si è afferma che , ex art. 79 d.p.r. 115/2002, il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è tenuto ad indicare le proprie generalità ed il codice fiscale dei componenti della propria famiglia ma non vi è alcuna norma che gli imponga la produzione di copia dei documenti di riconoscimento;
ha aggiunto di essere sprovvisto di documenti e di essere irregolarmente presente nel territorio italiano nonché in stato di detenzione dal 28.10.2024, essendo, pertanto, per lui impossibile produrre quanto richiesto dal
Tribunale.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Non è dubbio che, come evidenziato dal ricorrente, secondo quanto affermato dalla Cassazione penale sezione IV con la sentenza 16272/2022, “come si evince agevolmente dalla lettura dell'art. 79 co. 1 lett.
a) del D.P.R. 115/02, il richiedente l'ammissione al patrocinio dello Stato è tenuto ad indicare le generalità ed il codice fiscale dei componenti la propria famiglia anagrafica, ma non vi è alcuna norma che gli imponga -come richiestogli nel provvedimento richiamato- la produzione di copia dei documenti di riconoscimento degli stessi”.
Tuttavia, pur non trattandosi di un requisito di ammissibilità (ed invero, la decisione del GIP è stata di rigetto nel merito), va osservato che la ratio sottesa ai requisiti formali prescritti per l'ammissibilità e l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio, sia per il cittadino italiano che per lo straniero,
è quella di poter accordare il beneficio del PSS a colui che non è abbiente, avendo un reddito, individuale o familiare, inferiore a certi limiti e pertanto l'identificazione del richiedente è di per sé funzionale alla verifica delle sue effettive condizioni reddituali sia al momento dell'ammissione (con riferimento all'anno di imposta precedente) sia a quelli successivi, al fine di eventualmente consentire allo Stato la revoca del beneficio e il recupero delle spese sopportate.
Al fine di valutare la fondatezza della pronuncia impugnata, occorre richiamare, innanzitutto, il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione (cfr. recentemente Cass. sez. 4, 22/06/2023, n.
32399), secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo;
la certezza sull'identità è, infatti, condizione necessaria, affinché il
4 giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 96, commi 2 e 3, e art. 98, comma 2.
Premesso che il ricorrente è pacificamente privo di documento di identità (non essendo tale il codice fiscale italiano), risulta dalla documentazione prodotta che in data 25.8.2024 ha inoltrato al Consolato del Regno del Marocco la richiesta di certificazione consolare ex art. 79 comma II d.p.r. 115/2002.
L'assenza di qualsiasi documento di identità da parte del ricorrente (asserito cittadino extra UE), incide sul requisito prescritto dall'art. 79 comma 2 TUSG (“per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”), essendo noto che i possono rilasciare il suddetto certificato a fronte, almeno, di copia di un documento di Parte_2 riconoscimento rilasciato dalle loro autorità (e non certamente del codice fiscale italiano), a conferma della corretta indicazione della cittadinanza oltre che delle generalità riferite ed in assenza del quale la richiesta rimane necessariamente inevasa.
In particolare, a fronte del citato art. 79 secondo comma TUSG, il successivo art. 94 secondo comma
TUSG esonera dalla presentazione di detta certificazione “in caso di impossibilità”, consentendo - soltanto in questa evenienza - di sostituirla “a pena di inammissibilità con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ex art. 46 DPR n. 445/2000), da ritenersi in tal caso, pertanto, strumento equipollente per comprovare i redditi prodotti all'estero.
Tuttavia, ritiene questo giudicante, aderendo alla condivisibile giurisprudenza di merito di questo
Tribunale (cfr., fra le altre, la sentenza n. 3505/24 resa all'esito di procedimento di identico oggetto n.
r.g. 5778/2024 dalla precedente presidente delegata dott.ssa Rossana Zappasodi), che la prova di tale
“impossibilità” – che deve essere incolpevole - a produrre la certificazione prescritta ex art. 79 secondo comma TUSG non può essere desunta dalla mera constatazione dell'inerzia del del Marocco Parte_3 cui sia stata inoltrata la relativa richiesta.
Va, invero, considerato che, nel caso di specie, non si rinviene alcun concreto elemento da cui desumere che sussista per l'opponente l'effettiva impossibilità incolpevole a procurarsi la documentazione richiesta ex art. 79 secondo comma TUSG, atteso che non vi è alcuna allegazione per ravvisare il requisito prescritto dall'art. 94 II co. TUGS. 5 In particolare, non risulta che il ricorrente avesse avanzato richieste di asilo o di protezione internazionale e neppure può ritenersi, più in generale, che ricorra l'ipotesi esaminata dalla Corte
Costituzionale nella recente sentenza n. 157/2021, ove si evidenziava la necessità di uno strumento che
“consenta di reagire alla mancata collaborazione dell'autorità consolare, così bilanciando la necessità di richiedere un più rigoroso accertamento dei redditi prodotti in Paesi non aderenti all'Unione europea, per i quali è più complesso accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, con
l'esigenza di non addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta”.
L'unico motivo che ha determinato l'impossibilità a fornire la certificazione consolare è stato verosimilmente proprio l'assenza di documenti di identità e la conseguente incertezza per l'asserito
Paese di origine circa la cittadinanza e le effettive generalità dell'opponente sedicente, sicché tale mancanza è imputabile allo stesso.
D'altronde, come evidenziato nella sentenza di merito sopra citata, laddove all'arrivo in Italia il ricorrente fosse stato sprovvisto di documento di identità, per i più diversi motivi, egli avrebbe potuto richiedere all'Ambasciata dello Stato di origine il rilascio del duplicato del proprio documento smarrito, perduto o sottrattogli;
il fatto che il ricorrente non l'abbia fatto dipende da una propria decisione e non da un impedimento oggettivo a lui non imputabile e di cui nulla ha riferito.
Pertanto, il caso concreto in esame corrisponde all'ipotesi esaminata nella sentenza della Cassazione penale del 17.10.2018 n. 58397, ove appunto è stato affermato che “È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza in ordine alle generalità dell'instante, essendo per tale ragione impedite le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio”, posto che anche in quella sede l'incertezza riguardava le generalità (e in particolare anche la nazionalità) del richiedente, “in quanto il dello Stato non appartenente Parte_3 all'Unione europea, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado di confermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio” e ciò proprio per l'assenza di documenti di identità dello stesso.
Peraltro, in assenza delle condizioni di legge richieste per accedere al beneficio di cui trattasi, permane comunque la possibilità di soddisfare il diritto di difesa mediante l'istituto della difesa d'ufficio.
Quanto al codice fiscale, il possesso di tale documento può avere rilevanza per la situazione dei redditi in Italia ma non certamente per la situazione dei redditi nello stato di origine.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
6 5. Sulle spese processuali.
Si ritiene di compensare le spese processuali non essendo uniforme l'orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa in relazione all'interpretazione del concetto di impossibilità ex art. 94
II co. TUGS ( più o meno restrittiva), potendo rientrare, quindi, la fattispecie nelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione (cfr. Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 6901 del 15/03/2025).
P.Q.M.
-Previa revoca della contumacia del;
Controparte_2
- RIGETTA l'opposizione;
-Compensa integralmente le spese di causa tra le parti.
Torino, 24.6.2024
Il Presidente Delegato
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
7