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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 428 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.;
TRA
, difeso dall'Avv. Aldo Baldi Parte_1 attore
CONTRO
in persona del l.r, difesa dagli Avv.ti Gianpaolo Controparte_1
Ruggieri e Tommaso Di Nitto convenuta
Oggetto: immissioni sonore
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato - proprietario del complesso Parte_1 immobiliare ubicato, in Capua (CE), località Sant'Angelo in Formis, alla Via Galatina, composto da appezzamento di terreno e di un casale di campagna con sue pertinenze, occupato dall'attore e dalla sua famiglia, in parte utilizzato anche per lo svolgimento di eventi - ha citato in giudizio per chiedere, previo accertamento Controparte_1 del superamento dei limiti di legge e/o comunque l'intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della Autostrada del Sole A1 nel tratto prospiciente e confinate con la di lui proprietà, la responsabilità della convenuta in relazione a siffatte immissioni, allegando all'uopo indagine fonometrica, la condanna della convenuta alla cessazione delle immissioni delle emissioni acustiche anche a mezzo la realizzazione di una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato o, comunque, mediante adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei, fissando ex dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero, in via subordinata, di riconoscimento di equo indennizzo.
Ha fatto altresì domanda all'integrale risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore di natura non patrimoniale sotto tutti i suoi aspetti ivi compreso quello di natura biologica, morale soggettivo e dinamico relazionale.
ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, Controparte_1 confutando i rilevamenti fonometri eseguiti da parte attrice in assenza di ogni contraddittorio ed in contrasto con le metodologie indicate dal DM 16 marzo 1998. Evidenziava nella memoria di costituzione l'assenza nell'atto introduttivo di alcun richiamo al D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142 che reca disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e che costituisce la normativa di riferimento dell'ASPI nel monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico prodotto dalla circolazione dei veicoli sulla infrastruttura viaria in concessione, osservando che l'indagine effettuata nella zona di ubicazione del complesso immobiliare dell'attore non aveva evidenziato criticità tali da giustificare l'esecuzione di opere di mitigazione acustica.
Ferma restando l'infondatezza della domanda di condanna all'esecuzione di barriere di protezione acustica, la società convenuta ha impugnato, nel caso di accoglimento della domanda, la richiesta formulata ex art. 614 bis c.p.c. costituendo l'installazione delle barriere antirumore attività che richiede una serie di attività propedeutiche che involgono in primo luogo la fattibilità della loro installazione in ragione dello stato dei luoghi, la progettazione esecutiva, il rilascio delle autorizzazioni degli enti competenti, l'effettuazione di una gara per la scelta del soggetto affidatario dei lavori di posa in opera ed infine il montaggio e collaudo.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, la convenuta ha eccepito la generica allegazione svolta nell'atto introduttivo al pregiudizio alla salute, rimanendo peraltro priva di ogni prova il nesso di causalità tra le asserite illecite immissioni di rumore e il disturbo ipertensivo e la sindrome dismetabolica lamentata. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU fonometrica.
≈ ≈ ≈
La domanda parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 844 c.c. riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, essendo influenzato dalla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. Una volta accertata l'intollerabilità delle immissioni, viene in considerazione un fatto illecito rientrante nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. la cui tutela risulta ulteriormente rafforzata dall'art. 8 Cedu
Tuttavia la norma codicistica appena citata concerne i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue e non riguarda il soddisfacimento dell'interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cass. civile, sez. I, 12.7.2016 n. 14180; in senso conforme, Cass Sez. II,
n. 35856 del 2017).
Con particolare riguardo alle immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità (sia nella vigenza della disciplina di cui al
D.P.R. n. 142/2008 evocato sia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009), diversità di tutele a cui non può, nondimeno, aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (cfr. Cass. civile, sez. III, 10.1.2025, n. 631 in cui la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al D.P.R. n. 142 del 2004).
Segnatamente quanto al c.d. criterio differenziale la giurisprudenza di legittimità (da ult.
Cass. civile, sez. II, 17.7.2025, n. 19767) è ferma nel ritenere che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non sia mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona, le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 35856 del 2021 (non massimata); Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208).
Nel caso in esame, se la verifica dei limiti normativi ex D.P.R. 142/04 è risultata sostanzialmente positiva
LAeq
DATA INIZIO DATA FINE PERIODO LAeq arroton VALORE CONFOR
MISURA MISURA
[dB(A)] dato LIMITE MITA'
[dB(A)]
[dB(A)]
18/10/22 27/10/22 INVERNALE 57 57 CONFOR
20:08 15:56
65 ME Pt_2
26/07/23 03/08/23 ESTIVO 58,4 58,5 CONFOR
20:39 19:22
ME Pt_2
18/10/22 27/10/22 INVERNALE 53,1 53 CONFOR
20:08 15:56 NOTTTURNO 55 ME
26/07/23 03/08/23 ESTIVO 55,3 55,5 NON
20:39 19:22 NOTTURNO CONFOR
ME il superamento della normale tollerabilità attraverso l'applicazione del consolidato criterio comparativo differenziale dei 3 decibel rispetto al rumore di fondo è stato riscontrato, sia a finestre chiuse che a finestre aperte, e comunque in diverse ore del giorno e delle stagioni, dai complessi accertamenti effettuati consulente fonico nominato (le cui argomentazioni tecniche devono condividersi, considerando la completezza dei rilievi effettuati negli adeguati spazi temporali e con strumentazione di altra precisione, nonché per la conducenza delle argomentazioni anche nell'attento esame dei chiarimenti richiesti dalle parti).
Si riporta la tavola sinottica riepilogativa realizzata dall'ausiliario (pagg. 32,33), rimandando all'elaborato per le analitiche misurazioni registrate
Criterio comparativo
Livell
o Limite
Misura Livello Ambientale L9 Misura L9 Differ Compara CONFOR
5 Livello 5 enzia tivo MITA'
dB residuo dB le - massimo
(A) (A) Comp ammesso arati vo
LC
[Leq in
[dB(A dB(A)]
)]
PERIODO INVERNALE FC NOTTURNO 29, FC 29, 0,5 CONFOR
LATO AUTOSTRADA 7 NOTTURNO 2
ME
LATO
INTERNO
PERIODO INVERNALE FA NOTTURNO 43, FA 34, 8,8 NON
LATO AUTOSTRADA 6 NOTTURNO 8 CONFOR
LATO ME
INTERNO PERIODO INVERNALE FC DIURNO
LATO AUTOSTRADA
PERIODO INVERNALE FA DIURNO
LATO AUTOSTRADA
PERIODO ESTIVO FC NOTTURNO
LATO AUTOSTRADA (MISURA M8)
PERIODO ESTIVO FA NOTTURNO
LATO AUTOSTRADA (MISURA M5)
PERIODO ESTIVO FC DIURNO LATO
AUTOSTRADA (MISURA M4)
Criterio comparativo
Misura Livello Ambientale
30,
29, 0,8 CONFOR CP_2
5 LATO 7
ME
OPPOSTO 3
51 FA DIURNO 36 15 NON
LATO CONFOR
OPPOSTO ME
PERIODO
ESTIVO FC
29, NOTTURNO 29, 0,1 CONFOR
7 LATO 6 ME
OPPOSTO
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M7)
PERIODO
ESTIVO FA
NON
45, NOTTURNO 35, 10,3 CONFOR
6 LATO 3 ME
OPPOSTO
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M6)
PERIODO
29, ESTIVO FC
30
-0,2 CONFOR
8
ME Pt_2
LATO
OPPOSTO
Livell
o Limite
Differ Comparativo CONFORMITA' L9 Misura L9 enzia massimo
5 Livello 5 le - ammesso
dB residuo dB Comp
(A) (A) arati vo
LC
[Leq in
[dB(A dB(A)]
)]
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M3)
PERIODO
PERIODO ESTIVO FA
ESTIVO FA
NON
DIURNO LATO AUTOSTRADA 49, DIURNO 37, 11,5 CONFORME
(MISURA M1) 4 LATO 9
OPPOSTO
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M2)
FA: CONDIZIONE DI MISURA FINESTRA APERTA
FC: CONDIZIONE DI MISURA FINESTRA CHIUSA
Ne consegue la condanna a carico della società convenuta all'installazione di barriere antirumore sul tratto di Autostrada A1 posto nelle immediate adiacenze dell'immobile di proprietà che il CTU ha indicato, per ottenere una significativa riduzione delle Pt_1 immissioni sonori, altezza pari a m. 5,00, per un tratto di m. 460 ai margini della carreggiata sud Non può, per contro, essere accolta la richiesta formulata ex art. 612 bis c.p.c. di riconoscimento di una somma di denaro dovuta a titolo di penale (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in quanto - come a ragione dedotto dalla società convenuta - l'installazione di barriere fonoassorbenti è complessa nello studio dello stato dei luoghi e nella progettazione esecutiva, per i rilascio delle autorizzazioni degli enti competenti, nonché per appalto, montaggio e collaudo.
Le richieste di risarcimento danni non risultano adeguatamente provate.
Quanto a quella del danno da “deprezzamento dell'immobile” l'attore, oltre a non offrire alcun contributo probatorio sul valore di mercato dello stesso, non ha allegato alcun danno conseguente alle immissioni sonore, né con riferimento alla mancata vendita o locazione della né tantomeno la perdita di fatturato per l'attività di eventi. Ed invero, l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, purchè sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare.
Anche il danno alla salute appare non adeguatamente provato in ragione di un'approssimativa documentazione del tutto generica laddove la “sindrome post traumatica da stress cronica” risulta diagnosticata senza evidenze scientifiche ed obiettive, ma unicamente sull'anamnesi del paziente ( “.. riferisce di essere vittima di un insulto cronico acustico che si è riflesso in un danno biologico ..”), ribadendosi sul punto il principio secondo cui ricerca della situazione effettivamente esistente, almeno per quanto attiene alle evidenze dello stato psico-fisico, è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza (cfr. Cass. civile, sez. III,
12.9.2013, n. 20904 ; v. anche Tribunale Pavia, 13.11.2018, n. 1776). A riguardo va aggiunto che le prove orali non ammesse non potevano orrire utile contributo per la vaghezza dei capitoli di prova anche con riferimento al nesso causale (difficoltà ad addormentarsi, minore frequentazione delle amicizie) e che e la consulenza medico legale richiesta appare in tutta evidenza, alla luce di una così scarna allegazione, di natura esplorativa
Le spese di lite ed i costi della CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento della domanda, accertata l'intollerabilità ex art. 644 c.c. delle immissioni sonore provenienti dal rumore del traffico veicolare dell'autostrada ne tratto prospiciente e confinante con la proprietà dell'attore, condanna Controparte_1
in persona del l.r. all'installazione di barriere antirumore sul tratto di
[...] autostrada A1 posto nelle immediate adiacenze dell'immobile di proprietà Pt_1 che il CTU di almeno m. 5 di altezza e per un tratto non inferiore a m. 460 ai margini della carreggiata sud
2) rigetta le altre richieste attoree
3) condanna in persona del l.r. a rifondere a parte attrice Controparte_1 le spese di lite liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali (VI scaglione, criterio decisum con riferimento ai costi di installazione delle barriere assorbenti valutati dal CTU in € 500.000,00 comprensivi di accessori ed onorari), oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge
4) pone a carico di in persona del l.r. i costi per la CTU Controparte_1 come liquidati in separata sede
Santa Maria Capua Vetere 29.9.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 428 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.;
TRA
, difeso dall'Avv. Aldo Baldi Parte_1 attore
CONTRO
in persona del l.r, difesa dagli Avv.ti Gianpaolo Controparte_1
Ruggieri e Tommaso Di Nitto convenuta
Oggetto: immissioni sonore
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato - proprietario del complesso Parte_1 immobiliare ubicato, in Capua (CE), località Sant'Angelo in Formis, alla Via Galatina, composto da appezzamento di terreno e di un casale di campagna con sue pertinenze, occupato dall'attore e dalla sua famiglia, in parte utilizzato anche per lo svolgimento di eventi - ha citato in giudizio per chiedere, previo accertamento Controparte_1 del superamento dei limiti di legge e/o comunque l'intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della Autostrada del Sole A1 nel tratto prospiciente e confinate con la di lui proprietà, la responsabilità della convenuta in relazione a siffatte immissioni, allegando all'uopo indagine fonometrica, la condanna della convenuta alla cessazione delle immissioni delle emissioni acustiche anche a mezzo la realizzazione di una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato o, comunque, mediante adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei, fissando ex dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero, in via subordinata, di riconoscimento di equo indennizzo.
Ha fatto altresì domanda all'integrale risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore di natura non patrimoniale sotto tutti i suoi aspetti ivi compreso quello di natura biologica, morale soggettivo e dinamico relazionale.
ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, Controparte_1 confutando i rilevamenti fonometri eseguiti da parte attrice in assenza di ogni contraddittorio ed in contrasto con le metodologie indicate dal DM 16 marzo 1998. Evidenziava nella memoria di costituzione l'assenza nell'atto introduttivo di alcun richiamo al D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142 che reca disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e che costituisce la normativa di riferimento dell'ASPI nel monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico prodotto dalla circolazione dei veicoli sulla infrastruttura viaria in concessione, osservando che l'indagine effettuata nella zona di ubicazione del complesso immobiliare dell'attore non aveva evidenziato criticità tali da giustificare l'esecuzione di opere di mitigazione acustica.
Ferma restando l'infondatezza della domanda di condanna all'esecuzione di barriere di protezione acustica, la società convenuta ha impugnato, nel caso di accoglimento della domanda, la richiesta formulata ex art. 614 bis c.p.c. costituendo l'installazione delle barriere antirumore attività che richiede una serie di attività propedeutiche che involgono in primo luogo la fattibilità della loro installazione in ragione dello stato dei luoghi, la progettazione esecutiva, il rilascio delle autorizzazioni degli enti competenti, l'effettuazione di una gara per la scelta del soggetto affidatario dei lavori di posa in opera ed infine il montaggio e collaudo.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, la convenuta ha eccepito la generica allegazione svolta nell'atto introduttivo al pregiudizio alla salute, rimanendo peraltro priva di ogni prova il nesso di causalità tra le asserite illecite immissioni di rumore e il disturbo ipertensivo e la sindrome dismetabolica lamentata. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU fonometrica.
≈ ≈ ≈
La domanda parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 844 c.c. riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, essendo influenzato dalla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti. Una volta accertata l'intollerabilità delle immissioni, viene in considerazione un fatto illecito rientrante nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. la cui tutela risulta ulteriormente rafforzata dall'art. 8 Cedu
Tuttavia la norma codicistica appena citata concerne i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue e non riguarda il soddisfacimento dell'interesse a una normale qualità della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cass. civile, sez. I, 12.7.2016 n. 14180; in senso conforme, Cass Sez. II,
n. 35856 del 2017).
Con particolare riguardo alle immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità (sia nella vigenza della disciplina di cui al
D.P.R. n. 142/2008 evocato sia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009), diversità di tutele a cui non può, nondimeno, aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (cfr. Cass. civile, sez. III, 10.1.2025, n. 631 in cui la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al D.P.R. n. 142 del 2004).
Segnatamente quanto al c.d. criterio differenziale la giurisprudenza di legittimità (da ult.
Cass. civile, sez. II, 17.7.2025, n. 19767) è ferma nel ritenere che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non sia mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona, le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 35856 del 2021 (non massimata); Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011 Rv. 615959; Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015 Rv. 635208).
Nel caso in esame, se la verifica dei limiti normativi ex D.P.R. 142/04 è risultata sostanzialmente positiva
LAeq
DATA INIZIO DATA FINE PERIODO LAeq arroton VALORE CONFOR
MISURA MISURA
[dB(A)] dato LIMITE MITA'
[dB(A)]
[dB(A)]
18/10/22 27/10/22 INVERNALE 57 57 CONFOR
20:08 15:56
65 ME Pt_2
26/07/23 03/08/23 ESTIVO 58,4 58,5 CONFOR
20:39 19:22
ME Pt_2
18/10/22 27/10/22 INVERNALE 53,1 53 CONFOR
20:08 15:56 NOTTTURNO 55 ME
26/07/23 03/08/23 ESTIVO 55,3 55,5 NON
20:39 19:22 NOTTURNO CONFOR
ME il superamento della normale tollerabilità attraverso l'applicazione del consolidato criterio comparativo differenziale dei 3 decibel rispetto al rumore di fondo è stato riscontrato, sia a finestre chiuse che a finestre aperte, e comunque in diverse ore del giorno e delle stagioni, dai complessi accertamenti effettuati consulente fonico nominato (le cui argomentazioni tecniche devono condividersi, considerando la completezza dei rilievi effettuati negli adeguati spazi temporali e con strumentazione di altra precisione, nonché per la conducenza delle argomentazioni anche nell'attento esame dei chiarimenti richiesti dalle parti).
Si riporta la tavola sinottica riepilogativa realizzata dall'ausiliario (pagg. 32,33), rimandando all'elaborato per le analitiche misurazioni registrate
Criterio comparativo
Livell
o Limite
Misura Livello Ambientale L9 Misura L9 Differ Compara CONFOR
5 Livello 5 enzia tivo MITA'
dB residuo dB le - massimo
(A) (A) Comp ammesso arati vo
LC
[Leq in
[dB(A dB(A)]
)]
PERIODO INVERNALE FC NOTTURNO 29, FC 29, 0,5 CONFOR
LATO AUTOSTRADA 7 NOTTURNO 2
ME
LATO
INTERNO
PERIODO INVERNALE FA NOTTURNO 43, FA 34, 8,8 NON
LATO AUTOSTRADA 6 NOTTURNO 8 CONFOR
LATO ME
INTERNO PERIODO INVERNALE FC DIURNO
LATO AUTOSTRADA
PERIODO INVERNALE FA DIURNO
LATO AUTOSTRADA
PERIODO ESTIVO FC NOTTURNO
LATO AUTOSTRADA (MISURA M8)
PERIODO ESTIVO FA NOTTURNO
LATO AUTOSTRADA (MISURA M5)
PERIODO ESTIVO FC DIURNO LATO
AUTOSTRADA (MISURA M4)
Criterio comparativo
Misura Livello Ambientale
30,
29, 0,8 CONFOR CP_2
5 LATO 7
ME
OPPOSTO 3
51 FA DIURNO 36 15 NON
LATO CONFOR
OPPOSTO ME
PERIODO
ESTIVO FC
29, NOTTURNO 29, 0,1 CONFOR
7 LATO 6 ME
OPPOSTO
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M7)
PERIODO
ESTIVO FA
NON
45, NOTTURNO 35, 10,3 CONFOR
6 LATO 3 ME
OPPOSTO
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M6)
PERIODO
29, ESTIVO FC
30
-0,2 CONFOR
8
ME Pt_2
LATO
OPPOSTO
Livell
o Limite
Differ Comparativo CONFORMITA' L9 Misura L9 enzia massimo
5 Livello 5 le - ammesso
dB residuo dB Comp
(A) (A) arati vo
LC
[Leq in
[dB(A dB(A)]
)]
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M3)
PERIODO
PERIODO ESTIVO FA
ESTIVO FA
NON
DIURNO LATO AUTOSTRADA 49, DIURNO 37, 11,5 CONFORME
(MISURA M1) 4 LATO 9
OPPOSTO
AUTOSTRA
DA
(MISURA
M2)
FA: CONDIZIONE DI MISURA FINESTRA APERTA
FC: CONDIZIONE DI MISURA FINESTRA CHIUSA
Ne consegue la condanna a carico della società convenuta all'installazione di barriere antirumore sul tratto di Autostrada A1 posto nelle immediate adiacenze dell'immobile di proprietà che il CTU ha indicato, per ottenere una significativa riduzione delle Pt_1 immissioni sonori, altezza pari a m. 5,00, per un tratto di m. 460 ai margini della carreggiata sud Non può, per contro, essere accolta la richiesta formulata ex art. 612 bis c.p.c. di riconoscimento di una somma di denaro dovuta a titolo di penale (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento in quanto - come a ragione dedotto dalla società convenuta - l'installazione di barriere fonoassorbenti è complessa nello studio dello stato dei luoghi e nella progettazione esecutiva, per i rilascio delle autorizzazioni degli enti competenti, nonché per appalto, montaggio e collaudo.
Le richieste di risarcimento danni non risultano adeguatamente provate.
Quanto a quella del danno da “deprezzamento dell'immobile” l'attore, oltre a non offrire alcun contributo probatorio sul valore di mercato dello stesso, non ha allegato alcun danno conseguente alle immissioni sonore, né con riferimento alla mancata vendita o locazione della né tantomeno la perdita di fatturato per l'attività di eventi. Ed invero, l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, purchè sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare.
Anche il danno alla salute appare non adeguatamente provato in ragione di un'approssimativa documentazione del tutto generica laddove la “sindrome post traumatica da stress cronica” risulta diagnosticata senza evidenze scientifiche ed obiettive, ma unicamente sull'anamnesi del paziente ( “.. riferisce di essere vittima di un insulto cronico acustico che si è riflesso in un danno biologico ..”), ribadendosi sul punto il principio secondo cui ricerca della situazione effettivamente esistente, almeno per quanto attiene alle evidenze dello stato psico-fisico, è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza (cfr. Cass. civile, sez. III,
12.9.2013, n. 20904 ; v. anche Tribunale Pavia, 13.11.2018, n. 1776). A riguardo va aggiunto che le prove orali non ammesse non potevano orrire utile contributo per la vaghezza dei capitoli di prova anche con riferimento al nesso causale (difficoltà ad addormentarsi, minore frequentazione delle amicizie) e che e la consulenza medico legale richiesta appare in tutta evidenza, alla luce di una così scarna allegazione, di natura esplorativa
Le spese di lite ed i costi della CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento della domanda, accertata l'intollerabilità ex art. 644 c.c. delle immissioni sonore provenienti dal rumore del traffico veicolare dell'autostrada ne tratto prospiciente e confinante con la proprietà dell'attore, condanna Controparte_1
in persona del l.r. all'installazione di barriere antirumore sul tratto di
[...] autostrada A1 posto nelle immediate adiacenze dell'immobile di proprietà Pt_1 che il CTU di almeno m. 5 di altezza e per un tratto non inferiore a m. 460 ai margini della carreggiata sud
2) rigetta le altre richieste attoree
3) condanna in persona del l.r. a rifondere a parte attrice Controparte_1 le spese di lite liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali (VI scaglione, criterio decisum con riferimento ai costi di installazione delle barriere assorbenti valutati dal CTU in € 500.000,00 comprensivi di accessori ed onorari), oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge
4) pone a carico di in persona del l.r. i costi per la CTU Controparte_1 come liquidati in separata sede
Santa Maria Capua Vetere 29.9.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera