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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
Udienza del 15/09/2025 ad ore 9,33 dinanzi al Giudice Massimo Ginesi
Sono presenti per parte attrice l'avv. PEZZANA FRANCESCA Parte_1
per parte convenuta l'avv. CARIOLA DAVIDE oggi sostituito dall'avv. CP_1
Marco Perfetti
L'avv. PEZZANA FRANCESCA precisa le conclusioni come in atti e discute la causa richiamandosi ai propri scritti
L'avv. Perfetti Marco precisa le conclusioni come in atti e discute la causa richiamandosi ai propri scritti
I procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 9,45 sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti ad ore 14,30 si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 15,30, al termine della camera, decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura in assenza dei difensori
Il Giudice
Massimo Ginesi
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 515/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/09/2025
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PEZZANA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. CARIOLA CP_1 C.F._2
per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA PARTE ATTRICE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in persona dell'Ill.mo Giudice designato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: quanto al Sig. - accertare e dichiarare che in conseguenza dei fatti lesivi esposti in narrativa posti in Parte_1 essere dal sig. l sig. lo stesso ha subito lesioni personali di natura psico-fisica CP_1 Parte_1 come da perizi comportanti in i complessivi 3 mesi, di cui 30 gg a totale e i rimanenti al Per_1 50%, e danno all'integrità a nella misura del 10-11%; - conseguentemente quantificare il danno subito dal Sig. Parte_1 in: i) euro 5.940,00 per indennità temporanea;
ii) euro 22.620,00 per danno biologico comprensivo di personalizzazione del 30%; iii) euro 1.874,00 per spese mediche e di perizia per complessivi euro 30.434,00, che dedotta la somma ricevuta a titolo di provvisionale per euro 5.000,00, residua nell'importo di euro 25.434,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito della
2 fase istruttoria. - per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di euro 25.434,00 a titolo di risarcimento CP_1 dei residui danni patrimoniali e non patrimoniali, o al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito della fase istruttoria complessivamente ritenuta di giustizia o equa, con interessi legali. Vittoria di spese PARTE CONVENUTA: Si insiste in tesi dunque per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.In subordine qualora il Tribunale ritenesse le domande risarcitorie degli attori meritevoli accoglimento e la CTU correttamente espletata quantificare gli importi dovuti tenendo conto degli acconti già versati a titolo di provvisionale e delle conclusioni del consulente tecnico Dott. senza applicazione di aumenti per la personalizzazione del danno non Per_2 patrimoniale stante il difetto di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi estranei alla liquidazione forfettizzata di cui alle previsioni tabellari.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della condotta plurioffensiva posta in essere dall'odierno convenuto e coperta, quanto alla rilevanza causale, da giudicato in sede penale, restano da valutare in questa sede unicamente le conseguenze poste a fondamento della domanda avanzata da Parte_1
avendo le altre parti raggiunto accordo conciliativo.
[...]
Va dunque valutata l'entità del risarcimento che deve essere riconosciuto all'attore, alla luce delle lesioni subite in conseguenza della condotta del e alla luce delle CP_1
valutazioni che sono state svolte dal CTU Dr. il quale – individuando con chiarezza Per_2
e in maniera priva di evidenti contraddizioni i baremes di riferimento - è pervenuto alla conclusione che al siano residuati postumi di natura permanente quantificabili Parte_1
nel 10% e che la invalidità temporanea abbia avuto una durata complessiva di 90 giorni,
dei quali 15 a totale, 15 al 75%, 20 al 50% e 40 al 25%.
Al caso di specie potranno utilmente applicarsi i parametri delle c.d tabelle milanesi
(vieppiù alla luce della tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025), secondo consuetudine anche di questo foro, pur avendo la Corte di legittimità osservato che tali tabelle, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare;
trattandosi di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione;
il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare
3 un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio (Cass. 22706/2025).
In ordine alla quantificazione si potrà inoltre far riferimento a giurisprudenza ormai consolidata, che impone alla parte l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di personalizzazione: «In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1)
accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno),
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, “ (Cass .,
Sez. III, Ord. 7892/2024).
Andrà ancora considerato che la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto – già formulato nelle pronunce degli ultimi anni – secondo cui il danno morale costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo: rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale (Cass. 15733/2022).
Nel caso di specie può e deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale, derivando le lesioni da fatto di reato già accertato in sede penale, così che – a norma dell'art. 2059 c.c.
- il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e ciò secondo
4 un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2)
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
m 3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona,
come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. (Cass. 14453/2021).
In assenza di prova della ulteriore personalizzazione richiesta, andrà dunque riconosciuto il danno biologico e morale come da calcolo che segue, avuto riguardo all'età
del danneggiato al momento del fatto, pari a 78 anni. tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,621
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,621) € 16.222,99
5 Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,621) € 4.217,97
A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x 0,621): € 20.440,96
Invalidità temporanea totale per 15 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 75% per 15 giorni: € 621,45
Invalidità temporanea al 50% per 20 giorni: € 552,40
Invalidità temporanea al 25% per 40 giorni: € 552,40
B) Danno temporaneo totale: € 2.554,85
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 22.995,81
TOTALE GENERALE: € 22.995,81
Parimenti non potrà ritenersi sussistente una personalizzazione del danno sol perché il soggetto, per il periodo della inabilità ha patito sofferenza non potendo attendere alle ordinarie occupazioni, conseguenza assolutamente ovvia e normale della inabilità stessa:
“Va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività
almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo”. CAss. 17209/2015
Quanto alle spese mediche, appare ragionevole riconoscerle integralmente, ivi comprese quelle afferenti le relazioni medico legali, stante la gravità delle lesioni subite e la necessità di procurarsi adeguato supporto probatorio in vista dell'azione.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in valori prossimi ai medi di scaglione avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Condanna il convenuto a pagare a CP_1 C.F._2 Parte_1
6 l'importo di € 22.995,81 (comprensivi della Pt_1 C.F._1
provvisionale già versata) oltre interessi sulla somma devalutata al dì del fatto e rivalutata di anno in anno
Condanna a pagare a , l'importo di € 1.874,00 per CP_1 Parte_1
spese mediche, oltre interessi su tali importi dal dì dell'esborso al saldo.
Condanna alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida CP_1
in € 350,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre a spese generali 15% iva e cnpa di legge, importi così determinate in forza del D.M. 147/2022
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 15/09/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
7
Udienza del 15/09/2025 ad ore 9,33 dinanzi al Giudice Massimo Ginesi
Sono presenti per parte attrice l'avv. PEZZANA FRANCESCA Parte_1
per parte convenuta l'avv. CARIOLA DAVIDE oggi sostituito dall'avv. CP_1
Marco Perfetti
L'avv. PEZZANA FRANCESCA precisa le conclusioni come in atti e discute la causa richiamandosi ai propri scritti
L'avv. Perfetti Marco precisa le conclusioni come in atti e discute la causa richiamandosi ai propri scritti
I procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 9,45 sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti ad ore 14,30 si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 15,30, al termine della camera, decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura in assenza dei difensori
Il Giudice
Massimo Ginesi
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 515/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/09/2025
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PEZZANA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. CARIOLA CP_1 C.F._2
per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA PARTE ATTRICE: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in persona dell'Ill.mo Giudice designato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: quanto al Sig. - accertare e dichiarare che in conseguenza dei fatti lesivi esposti in narrativa posti in Parte_1 essere dal sig. l sig. lo stesso ha subito lesioni personali di natura psico-fisica CP_1 Parte_1 come da perizi comportanti in i complessivi 3 mesi, di cui 30 gg a totale e i rimanenti al Per_1 50%, e danno all'integrità a nella misura del 10-11%; - conseguentemente quantificare il danno subito dal Sig. Parte_1 in: i) euro 5.940,00 per indennità temporanea;
ii) euro 22.620,00 per danno biologico comprensivo di personalizzazione del 30%; iii) euro 1.874,00 per spese mediche e di perizia per complessivi euro 30.434,00, che dedotta la somma ricevuta a titolo di provvisionale per euro 5.000,00, residua nell'importo di euro 25.434,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà all'esito della
2 fase istruttoria. - per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di euro 25.434,00 a titolo di risarcimento CP_1 dei residui danni patrimoniali e non patrimoniali, o al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito della fase istruttoria complessivamente ritenuta di giustizia o equa, con interessi legali. Vittoria di spese PARTE CONVENUTA: Si insiste in tesi dunque per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.In subordine qualora il Tribunale ritenesse le domande risarcitorie degli attori meritevoli accoglimento e la CTU correttamente espletata quantificare gli importi dovuti tenendo conto degli acconti già versati a titolo di provvisionale e delle conclusioni del consulente tecnico Dott. senza applicazione di aumenti per la personalizzazione del danno non Per_2 patrimoniale stante il difetto di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi estranei alla liquidazione forfettizzata di cui alle previsioni tabellari.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della condotta plurioffensiva posta in essere dall'odierno convenuto e coperta, quanto alla rilevanza causale, da giudicato in sede penale, restano da valutare in questa sede unicamente le conseguenze poste a fondamento della domanda avanzata da Parte_1
avendo le altre parti raggiunto accordo conciliativo.
[...]
Va dunque valutata l'entità del risarcimento che deve essere riconosciuto all'attore, alla luce delle lesioni subite in conseguenza della condotta del e alla luce delle CP_1
valutazioni che sono state svolte dal CTU Dr. il quale – individuando con chiarezza Per_2
e in maniera priva di evidenti contraddizioni i baremes di riferimento - è pervenuto alla conclusione che al siano residuati postumi di natura permanente quantificabili Parte_1
nel 10% e che la invalidità temporanea abbia avuto una durata complessiva di 90 giorni,
dei quali 15 a totale, 15 al 75%, 20 al 50% e 40 al 25%.
Al caso di specie potranno utilmente applicarsi i parametri delle c.d tabelle milanesi
(vieppiù alla luce della tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025), secondo consuetudine anche di questo foro, pur avendo la Corte di legittimità osservato che tali tabelle, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare;
trattandosi di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione;
il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare
3 un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio (Cass. 22706/2025).
In ordine alla quantificazione si potrà inoltre far riferimento a giurisprudenza ormai consolidata, che impone alla parte l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di personalizzazione: «In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1)
accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno),
considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, “ (Cass .,
Sez. III, Ord. 7892/2024).
Andrà ancora considerato che la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto – già formulato nelle pronunce degli ultimi anni – secondo cui il danno morale costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo: rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale (Cass. 15733/2022).
Nel caso di specie può e deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale, derivando le lesioni da fatto di reato già accertato in sede penale, così che – a norma dell'art. 2059 c.c.
- il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e ciò secondo
4 un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2)
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
m 3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona,
come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. (Cass. 14453/2021).
In assenza di prova della ulteriore personalizzazione richiesta, andrà dunque riconosciuto il danno biologico e morale come da calcolo che segue, avuto riguardo all'età
del danneggiato al momento del fatto, pari a 78 anni. tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,621
Indennità temporanea € 55,24
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,621) € 16.222,99
5 Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,621) € 4.217,97
A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x 0,621): € 20.440,96
Invalidità temporanea totale per 15 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 75% per 15 giorni: € 621,45
Invalidità temporanea al 50% per 20 giorni: € 552,40
Invalidità temporanea al 25% per 40 giorni: € 552,40
B) Danno temporaneo totale: € 2.554,85
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 22.995,81
TOTALE GENERALE: € 22.995,81
Parimenti non potrà ritenersi sussistente una personalizzazione del danno sol perché il soggetto, per il periodo della inabilità ha patito sofferenza non potendo attendere alle ordinarie occupazioni, conseguenza assolutamente ovvia e normale della inabilità stessa:
“Va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività
almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo”. CAss. 17209/2015
Quanto alle spese mediche, appare ragionevole riconoscerle integralmente, ivi comprese quelle afferenti le relazioni medico legali, stante la gravità delle lesioni subite e la necessità di procurarsi adeguato supporto probatorio in vista dell'azione.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in valori prossimi ai medi di scaglione avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Condanna il convenuto a pagare a CP_1 C.F._2 Parte_1
6 l'importo di € 22.995,81 (comprensivi della Pt_1 C.F._1
provvisionale già versata) oltre interessi sulla somma devalutata al dì del fatto e rivalutata di anno in anno
Condanna a pagare a , l'importo di € 1.874,00 per CP_1 Parte_1
spese mediche, oltre interessi su tali importi dal dì dell'esborso al saldo.
Condanna alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida CP_1
in € 350,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre a spese generali 15% iva e cnpa di legge, importi così determinate in forza del D.M. 147/2022
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 15/09/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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