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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 371/2020 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARUCCIO ALESSANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. ROSA ADOLFO, giusta procura C.F._3 speciale in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza n. 1136 Parte_1 del 27.06.2019 del giudice di Pace di Civitavecchia, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria svolta dall'odierna appellante nei confronti dei convenuti in conseguenza delle infiltrazioni subite al proprio appartamento sito in Civitavecchia, via Annovazzi n. 21, piano
1, interno 4 a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti nell'estate 2015 dai convenuti nel pagina 1 di 5 proprio appartamento sovrastante quello della . A sostegno dell'appello la Pt_1 Pt_1 ha dedotto: a) la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui asseriva che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del nesso di causalità con il bene in custodia e in particolare con i danni cagionati dai lavori di ristrutturazione, non tenendo conto delle testimonianze dei testi e b) contraddittorietà della motivazione Tes_1 Tes_2 nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità, in quanto detto nesso doveva essere frutto di un ragionamento deduttivo secondo il principio del “più probabile che non” e risultando i fatti materiali provati e non contestati dai convenuti. Tutto quanto sopra premesso l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata e condannarsi i convenuti al pagamento del risarcimento del danno quantificato in € 2909,95, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda giudiziale e chiedevano rigettarsi l'appello.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 27.02.2027, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che non risulta acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, malgrado la richiesta effettuata dal Cancelliere a mente dell'art.347 u.c., c.p.c. .
Tuttavia, l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, sicchè l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata(Cass.
n.7237/2006 e n.688/2010).
Alla luce di tali condivisibili principi, pienamente applicabili al procedimento in esame in considerazione del tenore dell'atto di appello, sul quale si dirà infra, la causa viene decisa allo stato degli atti.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. al caso di specie.
pagina 2 di 5 L'art. 2051, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord., 2481/2018; Cass. ord., 2477/2018). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. ord., 1064/2018; Cass. 12744/2016), incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; Cass.
2062/2004; Cass. 1948/2003; Cass. 10641/2002).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, come nel caso di specie in cui i dedotti fenomeni fessurativi sarebbero stati, secondo la ricostruzione attorea, causati dall'azione umana e dai lavori di ristrutturazione posti in essere dai convenuti. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass Sez. III Civile, 15 gennaio – 28 giugno 2016, n. 13260).
La giurisprudenza esige una prova rigorosa sul nesso causale, poiché l'attore deve dimostrare che il nocumento è derivato proprio dall'intrinseco dinamismo della cosa o che in essa è insorto un agente dannoso ancorché proveniente dall'esterno (Cass.5326/05): il danno, come autorevolmente precisato dal S.C. (v. ad esempio Cass 5031/1998) deve, imprescindibilmente, essere provocato "per il fatto della cosa". La cosa non deve, quindi, rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013).
Dalla relazione tecnica prodotta dall'odierna appellante e dall'esame della documentazione fotografica allegata alla medesima non si evince in alcun modo la prova del predetto nesso causale tra i lavori di ristrutturazione dei convenuti e il danno, atteso che il tecnico si limita ad individuare e fotografare lesioni di intonaco sui soffitti di parte dell'appartamento attoreo e si limita ad ipotizzare la sostituzione del pavimento e del massetto nell'appartamento pagina 3 di 5 sovrastante, ammettendo espressamente di non conoscere la natura dei lavori effettivamente svolti.
Né tantomeno i testimoni hanno fornito la prova del predetto nesso causale, atteso che i capitoli di prova articolati dall'attrice erano tutti volti a fornire la prova del danno (peraltro non contestato dai convenuti) ed un solo capitolo (il numero 3 articolato nell'atto di citazione), genericamente formulato in maniera apodittica era volto a provare il predetto nesso causale.
D'altra parte, i convenuti, evidenziando che l'edificio in cui si trova l'appartamento era dell'inizio del 1900, hanno fornito una possibile causa alternativa delle fessurazioni, da rinvenirsi nella vetustà dell'edificio. Né d'altra parte l'appellante ha fornito la prova dello stato del proprio immobile antecedente all'estate 2015 e, quindi, ai lavori di ristrutturazione dei convenuti. Né infine detto nesso causale poteva essere accertato in sede di CTU nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'odierna appellante ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi in data antecedente al giudizio. Sebbene appare comprensibile la necessità di riparare le fessurazioni, ben avrebbe potuto l'odierna appellante instaurare un procedimento ante causam di ATP ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. che avrebbe compiutamente accertato le cause delle predette fessurazioni e confermato il solo allegato nesso causale.
Atteso che in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa in custodia e la custodia stessa da parte del responsabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/11/2024, n. 28327), non può ritenersi provato il nesso causale nel caso di specie, neanche secondo la regola del “più probabile che non” invocata dall'appellante.
Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. ai minimi tariffari stante il carattere elementare della controversia e delle difese svolte e per l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in €
pagina 4 di 5 962 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 371/2020 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARUCCIO ALESSANDRO GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. ROSA ADOLFO, giusta procura C.F._3 speciale in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza n. 1136 Parte_1 del 27.06.2019 del giudice di Pace di Civitavecchia, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria svolta dall'odierna appellante nei confronti dei convenuti in conseguenza delle infiltrazioni subite al proprio appartamento sito in Civitavecchia, via Annovazzi n. 21, piano
1, interno 4 a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti nell'estate 2015 dai convenuti nel pagina 1 di 5 proprio appartamento sovrastante quello della . A sostegno dell'appello la Pt_1 Pt_1 ha dedotto: a) la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui asseriva che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del nesso di causalità con il bene in custodia e in particolare con i danni cagionati dai lavori di ristrutturazione, non tenendo conto delle testimonianze dei testi e b) contraddittorietà della motivazione Tes_1 Tes_2 nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità, in quanto detto nesso doveva essere frutto di un ragionamento deduttivo secondo il principio del “più probabile che non” e risultando i fatti materiali provati e non contestati dai convenuti. Tutto quanto sopra premesso l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata e condannarsi i convenuti al pagamento del risarcimento del danno quantificato in € 2909,95, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda giudiziale e chiedevano rigettarsi l'appello.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 27.02.2027, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che non risulta acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, malgrado la richiesta effettuata dal Cancelliere a mente dell'art.347 u.c., c.p.c. .
Tuttavia, l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, sicchè l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata(Cass.
n.7237/2006 e n.688/2010).
Alla luce di tali condivisibili principi, pienamente applicabili al procedimento in esame in considerazione del tenore dell'atto di appello, sul quale si dirà infra, la causa viene decisa allo stato degli atti.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. al caso di specie.
pagina 2 di 5 L'art. 2051, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord., 2481/2018; Cass. ord., 2477/2018). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. ord., 1064/2018; Cass. 12744/2016), incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; Cass.
2062/2004; Cass. 1948/2003; Cass. 10641/2002).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, come nel caso di specie in cui i dedotti fenomeni fessurativi sarebbero stati, secondo la ricostruzione attorea, causati dall'azione umana e dai lavori di ristrutturazione posti in essere dai convenuti. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass Sez. III Civile, 15 gennaio – 28 giugno 2016, n. 13260).
La giurisprudenza esige una prova rigorosa sul nesso causale, poiché l'attore deve dimostrare che il nocumento è derivato proprio dall'intrinseco dinamismo della cosa o che in essa è insorto un agente dannoso ancorché proveniente dall'esterno (Cass.5326/05): il danno, come autorevolmente precisato dal S.C. (v. ad esempio Cass 5031/1998) deve, imprescindibilmente, essere provocato "per il fatto della cosa". La cosa non deve, quindi, rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013).
Dalla relazione tecnica prodotta dall'odierna appellante e dall'esame della documentazione fotografica allegata alla medesima non si evince in alcun modo la prova del predetto nesso causale tra i lavori di ristrutturazione dei convenuti e il danno, atteso che il tecnico si limita ad individuare e fotografare lesioni di intonaco sui soffitti di parte dell'appartamento attoreo e si limita ad ipotizzare la sostituzione del pavimento e del massetto nell'appartamento pagina 3 di 5 sovrastante, ammettendo espressamente di non conoscere la natura dei lavori effettivamente svolti.
Né tantomeno i testimoni hanno fornito la prova del predetto nesso causale, atteso che i capitoli di prova articolati dall'attrice erano tutti volti a fornire la prova del danno (peraltro non contestato dai convenuti) ed un solo capitolo (il numero 3 articolato nell'atto di citazione), genericamente formulato in maniera apodittica era volto a provare il predetto nesso causale.
D'altra parte, i convenuti, evidenziando che l'edificio in cui si trova l'appartamento era dell'inizio del 1900, hanno fornito una possibile causa alternativa delle fessurazioni, da rinvenirsi nella vetustà dell'edificio. Né d'altra parte l'appellante ha fornito la prova dello stato del proprio immobile antecedente all'estate 2015 e, quindi, ai lavori di ristrutturazione dei convenuti. Né infine detto nesso causale poteva essere accertato in sede di CTU nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'odierna appellante ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi in data antecedente al giudizio. Sebbene appare comprensibile la necessità di riparare le fessurazioni, ben avrebbe potuto l'odierna appellante instaurare un procedimento ante causam di ATP ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. che avrebbe compiutamente accertato le cause delle predette fessurazioni e confermato il solo allegato nesso causale.
Atteso che in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa in custodia e la custodia stessa da parte del responsabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/11/2024, n. 28327), non può ritenersi provato il nesso causale nel caso di specie, neanche secondo la regola del “più probabile che non” invocata dall'appellante.
Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. ai minimi tariffari stante il carattere elementare della controversia e delle difese svolte e per l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in €
pagina 4 di 5 962 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5