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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria
Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1132/2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 998/2022 promossa da
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/01/1966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Giungi (codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Pesaro, Piazzale Lazzarini n. 19, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione;
ATTORE/OPPONENTE nei confronti di società soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento del socio unico Mediobanca S.p.a., corrente in via
Caldera 21 in MI, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MI , partita IVA (Gruppo IVA P.IVA_1
Mediobanca) , in persona dei procuratori speciali P.IVA_2 Pt_2
e , rappresentata e difesa, tanto congiuntamente
[...] Parte_3 che disgiuntamente, in virtù di delega rilasciata su separato documento e congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del
14.3.2024 mediante strumenti informatici, dall'avv. Simona Bognanni
(c.f. ) e dall'avv. Raffaella Greco (c.f. C.F._3
pagina 1 di 7 ), con studio in Via Dell'unione Europea 6a in San C.F._4
Donato Milanese;
CONVENUTA/OPPOSTA
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro
Accertare e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art
644 c.p.c. in combinato disposto con l'art 188 disp att c.p.c. in quanto la notificazione non è stata eseguita nel termine di giorni 60 dalla pronuncia e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 310
c.p.c.”.
Per parte opposta
“Nel merito in via principale, rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo.
Nel merito in via gradata, accertare e dichiarare che CP_1
è creditrice nei confronti di , codice fiscale
[...] Parte_1
, Via Gubbio 183 Saltara, 61036 – Colli al Metauro, C.F._1
PU, per la somma di € 15.114,04, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sull'importo capitale di € 14.652,11 dal 01/03/2022 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato in giudizio proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2022 pubblicato il 9.12.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.114,04,
pagina 2 di 7 oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, a titolo di insoluto derivante dal contratto di finanziamento n. 22413437 del
14.5.2020 stipulato con la CP_1
L'opponente ha eccepito il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 1-bis D.Lgs.
28/2010, e, nel merito, la nullità del finanziamento, in quanto privo della sottoscrizione dell'opponente.
Costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato Controparte_1 le eccezioni dell'opponente, deducendo che nella fattispecie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione va esperita dopo che il giudice ha adottato i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. e, quanto alla presunta nullità del contratto, ha evidenziato che l'apposizione della firma da parte del era avvenuta per via Pt_1 digitale mediante inserimento di una One Time Password (OTP).
In sede di memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, ex art 644
c.p.c. in combinato disposto con l'art 188 disp att c.p.c., in quanto la notificazione non è stata eseguita nel termine di giorni 60 dalla pronuncia, chiedendo, quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art
310 c.p.c. (v. memoria depositata il 17.10.2023).
Autorizzata con ordinanza del 29.1.2024 la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito senza esito il procedimento di mediazione, la causa, istruita su base documentale, è stata assunta in decisione all'udienza del 20.1.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma
3, c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Riguardo all'eccepita inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c., occorre richiamare, preliminarmente, la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il creditore provveda alla notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del suddetto pagina 3 di 7 termine, “le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (v. Cass. sez. II, 4.1.2002, n. 67), dovendosi quindi evidenziare che: “In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (v. Cass. Sez. III, 29.2.2016, n. 3908), trattandosi nondimeno di eccezione non rilevabile ex officio (cfr. Cass.
Sez. III, 14.4.2005 n. 7764 e Cass. Sez. II, 20.1.2015 n. 865).
Nel caso in esame, va osservato che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo è stata tardivamente sollevata, in quanto l'opponente ha proposto opposizione eccependo esclusivamente la nullità del contratto di finanziamento, per mancanza di sottoscrizione del cliente (eccezione, tra l'altro, immediatamente contraddetta dalla convenuta, che ha evidenziato come la sottoscrizione sia stata apposta dal con Pt_1 modalità digitale).
Solo nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, eccezione che, tuttavia,
pagina 4 di 7 non è stata conseguenza delle difese dell'opposta, in quanto la data di notifica del decreto ingiuntivo (26.4.2023) era già nota all'opponente (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Trattandosi di eccezione in senso stretto, l'opponente avrebbe dovuto sollevarla già con l'atto di opposizione. Essa deve, dunque, ritenersi inammissibile.
L'eccezione è in ogni caso infondata, posto che la notifica risulta essere stata avviata tempestivamente, avendo il difensore dell'opposta provveduto a tentare una prima notifica entro il termine di legge e precisamente in data 30.1.2023 (v. doc. n. 2 fasc. opposta), notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, come risulta dall'avviso di ricevimento allegato da parte opposta, sicché la notifica è stata poi rinnovata, perfezionandosi in data 26.4.2023 (v. doc. n. 2 cit.).
Ciò che conta è che il procedimento di notifica sia stato avviato entro il termine di legge, essendo, per contro, irrilevante che il procedimento si sia perfezionato successivamente alla scadenza del termine, non potendosi imputare al notificante il tempo impiegato per la restituzione al mittente del plico non notificato, in virtù del noto principio di scissione degli effetti della notificazione.
Riguardo alla domanda monitoria, va premesso che la Suprema Corte
(v., in particolare, sentenza del 19.2.2018, n.3949) ha ribadito, anche in tema di contratto finanziario, il proprio costante orientamento (a partire da Cass. s.u. 30.10.2001 n. 13533), secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12.2.2010, n. 3373; Cass. 12.4.2006, n. 8615).
Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in pagina 5 di 7 giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento.
Nel caso in esame, già in sede monitoria, ha Controparte_1 prodotto il contratto di finanziamento stipulato tra le parti originarie
(doc. n. 3), da cui risultano tutte le condizioni che regolano il rapporto
(numero rate, importo singola rata, T.A.N. e T.A.E.G.), oltre al piano di ammortamento e alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con l'indicazione delle rate scadute e di quelle a scadere. Va, peraltro, osservato che l'opponente non ha contestato l'avvenuto acquisto di un'autovettura attraverso il finanziamento per cui è causa.
Parimenti, non è contestato - ma risulta anche documentalmente (v. doc. n. 5 fasc. monitorio) - che il abbia eseguito dei pagamenti Pt_1 parziali a titolo di rimborso del finanziamento, a conferma della sussistenza del credito ingiunto e della fondatezza della domanda monitoria.
In conclusiva sintesi, stante l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni sollevate, l'opposizione va rigettata, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM n.
37 del 08.03.2018, avendo a mente, in relazione allo scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), un valore prossimo a quelli medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi sia per la fase istruttoria, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tale fase, sia per quella decisionale, vista la modalità di definizione del giudizio, avvenuta nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, senza il deposito di scritti conclusionali.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Pesaro, 6.2.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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