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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12892 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 48135/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GRILLO FORTUNATA NADIA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
GARFAGNANA (LU) il 07/03/1967 ;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso che in data 07.03.1992 Parte_1 aveva contratto matrimonio in Roma con e che dalla predetta unione erano Controparte_1 nati due figli (il 18.11.1994) e (il 30.04.1997) ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, esponeva che con sentenza n.14301/2022 pubblicata il 3.10.2022,
1 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione dei coniugi stabilendo l'autosufficienza economica di entrambi i figli, deduceva che le parti vivevano in residenze separate, altresì rappresentava che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, che pertanto ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.06.2025, compariva il solo ricorrente che evidenziava l'assenza di rapporti con l'odierna resistente e rappresentava l'autosufficienza economica dei figli già dall'epoca della separazione chiedendo l'accoglimento del ricorso, pertanto il GD, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, riservava la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Letta la documentazione prodotta agli atti, si dà atto dell'assenza di domande, nonché della conferma delle statuizioni della separazione;
pertanto, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata, della peculiarità della situazione e della contumacia della controparte devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
48135/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 07.03.1992 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Roma tra e Parte_1
; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 00075, parte 2, serie A04);
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09.09.2025
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Paola LAROSA dott.ssa Marta IENZI
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