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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10.58 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. AMARUGI TANIA Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti depositati ed insistono nelle rispettive conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1802/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. AMARUGI TANIA, che lo/a rappresenta giusta Parte_1 C.F._1
delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SORRENTI STEFANIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. proponeva opposizione avanti il Tribunale di Parte_2
Grosseto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1055 del 13/07/2015 emessa dalla Provincia di , CP_1 notificata in pari data, per € 309,15 (di cui € 9,15 per spese di notifica) per chiederne l'annullamento previa sospensione, in riferimento al processo verbale nr. 6586 del 24.08.2015, immediatamente contestato e notificato. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di contestavano al sig. CP_1 [...]
odierno ricorrente, la violazione dell'art. 192 comma 1, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata Pt_2 dall'art. 255 comma 1 dello stesso.
Il ricorrente sosteneva e contestava anche fin dalle memorie difensive depositate dopo la notifica del verbale, la fondatezza dell'accertamento per non aver commesso la violazione contestata in quanto avrebbe “portato un sacchetto di immondizia ai cassonetti della spazzatura più vicini alla sua pagina 2 di 4 abitazione” ed a seguito della contestazione dell'Agente della Polizia Municipale di avrebbe CP_1 portato via il sacchetto;
riteneva applicabile al più la violazione dell'art. 15 del Codice della Strada, che al comma 1, lettera f) prevede come atto vietato quello di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, condotta sanzionata al successivo comma 3 con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 99,00.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le Controparte_2 pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva istruita con produzione documentale, ritendo la prova per testi superflua.
All'udienza del 1.04.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento nr. 6586 del 24.08.2015 con cui gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di contestavano al sig. la violazione dell'art. CP_1 Parte_2
192 comma 1, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 255 comma 1 dello stesso, perché in data 24.08.2015 alle ore 18.00, in via Etruria n. 3 a “abbandonava rifiuti all'interno di un CP_1
sacco sul marciapiede di via Etruria di fronte al civico n. 3.” Il trasgressore non rilasciava dichiarazioni in sede di verbalizzazione, e tramite il proprio difensore, inviava scritti difensivi, chiedeva di essere sentito a “chiarimento sulle circostanze relative all'accertamento”, l'audizione si svolgeva in data
9/07/2020 presso gli uffici della Provincia di . CP_1
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non vi è dubbio che il ricorrente si è trovato ad abbandonare un sacchetto di immondizia ai cassonetti più vicini alla sua abitazione, come dallo stesso dichiarato in sede di audizione e, nel momento della contestazione da parte dell'Agente di Polizia si è dichiarato disponibile a portare via il sacchetto.
È da valutare se lo stesso abbia tenuto o meno la condotta illecita contestata.
Sul punto va sottolineato quanto previsto dal codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), ai sensi dell'articolo 192 «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; il successivo articolo 255 sancisce poi che «chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio». Le norme descritte puniscono l'abbandono «incontrollato» di rifiuti, pertanto anche l'abbandono dei rifiuti vicino al cassonetto può rientrare a pieno titolo nella normativa appena descritta.
pagina 3 di 4 Va detto che proprio per contrastare questo fenomeno diffuso, la legge n. 137/2023, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre e in vigore dal 10 ottobre 2023, ha inasprito le sanzioni contenute nel
Testo Unico dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti, disponendo che: anche l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino costituisce reato, seppur di natura contravvenzionale, che viene punito con la pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi;
rimane ferma la sanzione originaria, sempre di natura penale, prevista quando i trasgressori agiscono nella loro attività di impresa.
Ciò posto, va rilevato che mentre grava sulla Pa, in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n.
5263).
Ritenuto pertanto applicabile la normativa contestata al ricorrente il quale non ha fornito prove in merito alla sua non responsabilità, avendo al contrario ammesso di essere stato lì, nei pressi dei cassonetti per depositare il sacchetto della immondizia, si ritiene pertanto che gli agenti verbalizzanti abbiano correttamente contestato la condotta illecita tenuta dal sig. Parte_2
In ordine al quantum della sanzione va detto che la stessa è stata calcolata al minimo dell'importo che va pertanto confermato. L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato. In considerazione della peculiarità della questione, dell'eseguo importo della sanzione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10.58 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. AMARUGI TANIA Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti depositati ed insistono nelle rispettive conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1802/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. AMARUGI TANIA, che lo/a rappresenta giusta Parte_1 C.F._1
delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SORRENTI STEFANIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. proponeva opposizione avanti il Tribunale di Parte_2
Grosseto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1055 del 13/07/2015 emessa dalla Provincia di , CP_1 notificata in pari data, per € 309,15 (di cui € 9,15 per spese di notifica) per chiederne l'annullamento previa sospensione, in riferimento al processo verbale nr. 6586 del 24.08.2015, immediatamente contestato e notificato. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di contestavano al sig. CP_1 [...]
odierno ricorrente, la violazione dell'art. 192 comma 1, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata Pt_2 dall'art. 255 comma 1 dello stesso.
Il ricorrente sosteneva e contestava anche fin dalle memorie difensive depositate dopo la notifica del verbale, la fondatezza dell'accertamento per non aver commesso la violazione contestata in quanto avrebbe “portato un sacchetto di immondizia ai cassonetti della spazzatura più vicini alla sua pagina 2 di 4 abitazione” ed a seguito della contestazione dell'Agente della Polizia Municipale di avrebbe CP_1 portato via il sacchetto;
riteneva applicabile al più la violazione dell'art. 15 del Codice della Strada, che al comma 1, lettera f) prevede come atto vietato quello di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, condotta sanzionata al successivo comma 3 con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 99,00.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le Controparte_2 pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento della sanzione.
La causa veniva istruita con produzione documentale, ritendo la prova per testi superflua.
All'udienza del 1.04.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento nr. 6586 del 24.08.2015 con cui gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di contestavano al sig. la violazione dell'art. CP_1 Parte_2
192 comma 1, del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 255 comma 1 dello stesso, perché in data 24.08.2015 alle ore 18.00, in via Etruria n. 3 a “abbandonava rifiuti all'interno di un CP_1
sacco sul marciapiede di via Etruria di fronte al civico n. 3.” Il trasgressore non rilasciava dichiarazioni in sede di verbalizzazione, e tramite il proprio difensore, inviava scritti difensivi, chiedeva di essere sentito a “chiarimento sulle circostanze relative all'accertamento”, l'audizione si svolgeva in data
9/07/2020 presso gli uffici della Provincia di . CP_1
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non vi è dubbio che il ricorrente si è trovato ad abbandonare un sacchetto di immondizia ai cassonetti più vicini alla sua abitazione, come dallo stesso dichiarato in sede di audizione e, nel momento della contestazione da parte dell'Agente di Polizia si è dichiarato disponibile a portare via il sacchetto.
È da valutare se lo stesso abbia tenuto o meno la condotta illecita contestata.
Sul punto va sottolineato quanto previsto dal codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), ai sensi dell'articolo 192 «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; il successivo articolo 255 sancisce poi che «chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio». Le norme descritte puniscono l'abbandono «incontrollato» di rifiuti, pertanto anche l'abbandono dei rifiuti vicino al cassonetto può rientrare a pieno titolo nella normativa appena descritta.
pagina 3 di 4 Va detto che proprio per contrastare questo fenomeno diffuso, la legge n. 137/2023, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre e in vigore dal 10 ottobre 2023, ha inasprito le sanzioni contenute nel
Testo Unico dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti, disponendo che: anche l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino costituisce reato, seppur di natura contravvenzionale, che viene punito con la pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi;
rimane ferma la sanzione originaria, sempre di natura penale, prevista quando i trasgressori agiscono nella loro attività di impresa.
Ciò posto, va rilevato che mentre grava sulla Pa, in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n.
5263).
Ritenuto pertanto applicabile la normativa contestata al ricorrente il quale non ha fornito prove in merito alla sua non responsabilità, avendo al contrario ammesso di essere stato lì, nei pressi dei cassonetti per depositare il sacchetto della immondizia, si ritiene pertanto che gli agenti verbalizzanti abbiano correttamente contestato la condotta illecita tenuta dal sig. Parte_2
In ordine al quantum della sanzione va detto che la stessa è stata calcolata al minimo dell'importo che va pertanto confermato. L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato. In considerazione della peculiarità della questione, dell'eseguo importo della sanzione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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