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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17150 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65495 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025
e vertente
T R A
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliata in Reggio di Calabria, Via Parte_2
Ravagnese Gallina n. 47/E, presso lo studio legale dell'Avv. Carla Rappocciolo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla costituzione in giudizio di nuovo difensore
Opponente
E
C.F.: P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore
Opposta Contumace
E
(C.F.: , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_4 CP_3
(C.F.: , in persona del suo procuratore speciale Dott. ,
[...] P.IVA_5 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Bartolomeo Capasso n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Daniela Garbarino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Intervenuta
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
1 All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - preliminarmente accertare
e dichiarare l'ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ”, in Controparte_1 quanto ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, avvenuto in data 23.04.2018, così come rilevato dal precedente Giudice designato, nella persona della dott.ssa Linda Vaccarella, con ordinanza del 08.10.2019 e, più dettagliatamente, con ordinanza del 12.03.2020. Il credito asseritamente vantato nei confronti della risultava ceduto a terzi e, precisamente, alla società Parte_1 Controparte_2 già in data 20 aprile 2018, per cui a partire da questa il possibile soggetto titolare dell'asserito credito contro la ed i suoi garanti, quindi unico legittimato a poter richiedere Parte_1 un'ingiunzione di pagamento, era la e non certamente la , Controparte_2 Controparte_1 risultato privo della relativa e necessaria titolarità del credito;
- per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto recante nr 14961/2018, quindi revocarlo. -
In subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, pretestuosità ed infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta in accoglimento dei motivi tutti esposti nell'atto di opposizione;
- per l'effetto dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo nr.
14961/2018, quindi revocarlo.”;
• La difesa dell'intervenuta: “IN VIA PRELIMINARE - Accertata l'irregolarità della procura alla liti per mancata attestazione di conformità, dichiararsi la nullità dell'atto; -
Accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo ad , per i suesposti Controparte_1 motivi;
- Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c. essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO -
Rigettare tutte le richieste di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i suesposti motivi, e, per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale civile di Roma il 3.07.2018 (N.R. 28405/2018– D.I. 14961/2018). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprese le spese generali come per legge.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 14961/2018, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- che il rapporto era iniziato a seguito di un'esigenza di liquidità per l'attività edile;
2 - che tra il 2008 e il 2009 otteneva da un finanziamento a lungo Controparte_1 termine con ipoteca pari ad euro 1.200.000,00, rilasciando contestualmente garanzie personali;
- che il 5 febbraio 2009 era stato sottoscritto un conto corrente su basi coperte (n.
1000/61583) per l'erogazione del finanziamento;
- che nel periodo 2010-2011 erano state concesse ulteriori aperture di credito: il 17 novembre 2010 era stato accordato un affidamento per cassa di euro 150.000,00 valido sino al 30 novembre 2011, mentre il 24 novembre 2011 era stata concessa un'altra apertura di credito dello stesso importo, questa volta “a revoca”, ma senza l'allegazione del “Documento di Sintesi” prevista dalla normativa;
- che, a garanzia delle obbligazioni, si costituivano fideiussori la Sig.ra e il Sig. Parte_2
fino alla concorrenza di euro 195.000,00; Parte_3
- che nel 2013 il conto corrente n. 1000/61583 era stato oggetto di una variazione unilaterale delle condizioni, con un aumento del tasso nominale dal 6,80% al 14,70%;
- che successivamente, il 3 ottobre 2016, comunicava la revoca degli Controparte_1 affidamenti e le intimava il versamento delle somme dovute entro cinque giorni dalla data della comunicazione;
- che, in risposta, il 10 ottobre 2016, contestava la revoca, ritenendo il rapporto di conto corrente viziato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalla violazione del principio di
“reciprocità” sancito dalla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, nonché dalla presenza di addebiti per commissioni disponibilità immediata fondi (DIF) e commissioni di istruttoria veloce
(CIV), in presunta violazione della normativa vigente;
- che contestava, inoltre, la revoca repentina senza un tempo ragionevole e le variazioni unilaterali sfavorevoli, in violazione dell'art. 118 T.U.B.;
- che l'Ufficio Reclami di rispondeva con una comunicazione dell'8 CP_1 Controparte_1 novembre 2016, ritenuta tardiva ed evasiva;
- che a dicembre 2016 le comunicava di aver segnalato alla Centrale Controparte_1 dei Rischi di Banca d'Italia il passaggio “a sofferenza” del suo nominativo;
- che contestava la segnalazione in quanto effettuata senza il preavviso di almeno quindici giorni previsto dalla giurisprudenza consolidata;
- che il 19 dicembre 2016 la Banca procedeva al “passaggio a sofferenze” e all'azzeramento del saldo, con un'annotazione a credito di euro 237.480,64;
3 - che riteneva che la chiusura del conto corrente fosse stata illegittima, in assenza di una comunicazione di recesso formale e del preavviso previsto dal contratto;
- che contestava la legittimazione attiva di sostenendo che il credito Controparte_1 sarebbe stato ceduto alla già nell'aprile 2018, ossia antecedentemente alla Controparte_2 richiesta del decreto ingiuntivo, con conseguente perdita della titolarità del credito e del diritto di agire in giudizio ai sensi degli artt. 58 T.U.B. e 1260 e ss. c.c.;
- che la variazione unilaterale delle condizioni economiche del 22 dicembre 2013 aveva imposto un tasso effettivo globale (TEG) superiore al tasso soglia previsto per l'usura, come risultava dalla consulenza tecnica di parte del Dott. ; Persona_1
- che, in particolare, il TEG per il tasso “Extra Fido” era pari al 18,613%, superiore al tasso soglia trimestrale del 16,6625%, mentre anche il tasso di mora applicato al momento di chiusura conto, 19 dicembre 2016, risultava usurario;
- che ciò comportava la nullità della clausola sugli interessi e l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguente non debenza di alcun interesse;
- che contestava, inoltre, la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito delle commissioni disponibilità immediata fondi (DIF) e commissioni istruttoria veloce
(CIV);
- che secondo una consulenza tecnica di parte, al 28 febbraio 2018 gli oneri contestati e le somme non provate ammontavano ad euro 239.783,83, il che rendeva il debito richiesto (euro
280.705,88) sicuramente inferiore;
- che, quindi, chiedeva di dichiarare l'illegittimità della chiusura del conto e della conseguente revoca degli affidamenti, effettuate in assenza della comunicazione di recesso dovuta, nonché l'illegittimità della segnalazione come sofferenza su saldi debitori contestati e senza il necessario preavviso;
- che, pertanto, domandava il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la lesione della reputazione economica e della preclusione all'accesso al credito, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c..
Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in narrativa e per l'effetto, revocarlo in subordine deducendo dal saldo ingiunto tutte le somme ripetibili derivanti dagli illegittimi addebiti operati dall'Istituto, così come provati in codesto atto e di quanto si procederà in corso di causa;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca delle facilitazioni e
4 l'illegittimità ed arbitrarietà della chiusura del conto corrente in assenza di doverosa comunicazione di recesso, in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto ed in via riconvenzionale condannare l' al risarcimento del danno da liquidarsi in via CP_5 equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia;
- Accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione nei confronti dei rispettivi contraenti ed odierni opponenti, per tutte le ragioni analiticamente esposte e per l'effetto ed in via riconvenzionale condannare
l'Istituto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto ed in via riconvenzionale condannare l'Istituto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia ai rispettivi contraenti, nonché condannare l'istituto alla immediata cancellazione e/o rettifica alla luce della presente opposizione o di quanto sarà accertato in corso di giudizio;
Con riserva di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima iniziativa giudiziaria intrapresa dalla con ricorso Controparte_1 oggetto della presente opposizione e di integrare le odierne domande all'esito della comparsa di controparte. - Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 esponeva:
- che era subentrata nel credito vantato dalla in quanto cessionaria;
Controparte_1
- che aveva acquistato il credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti ceduti pro-soluto dal Controparte_6
- che l'importo ingiunto era di euro 280.705,88;
- che contestava integralmente le deduzioni di parte opponente, ritenendo l'opposizione infondata;
- che eccepiva la nullità della procura alle liti di parte opponente per mancata attestazione di conformità, in quanto la procura rilasciata su supporto cartaceo non era stata autenticata digitalmente nella relata di notifica a mezzo PEC;
5 - che, quanto alla legittimazione attiva, evidenziava che la richiesta di decreto ingiuntivo, datata 6 aprile 2018, era anteriore all'efficacia giuridica della cessione del credito del 23 aprile
2018;
- che, in ogni caso, si applicava l'art. 111 c.p.c. che consentiva al cedente di proseguire il giudizio quale sostituto processuale del cessionario;
- che i contratti prevedevano espressamente che le condizioni economiche sarebbero state applicate “entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla l.
108/1996”;
- che la contestazione dei tassi usurari era stata ritenuta non provata in quanto mancavano le Gazzette Ufficiali con i decreti ministeriali trimestrali utili per riscontrare il tasso soglia;
- che la Banca aveva effettuato degli adeguamenti degli interessi proprio per ricondurre i tassi nell'ambito del tasso soglia, confermando il rispetto della normativa e confutando la tesi di usura;
- che, quanto alla revoca degli affidamenti, osservava che parte opponente non poteva essere qualificata come consumatore e che la revoca stessa risultava motivata dall'omesso deposito del bilancio 2014 e dalla presenza di sconfini di conto corrente;
- che, con riferimento alle commissioni e alle variazioni unilaterali, ricordava che il contratto del 2009 comprendeva il documento di sintesi e le condizioni economiche;
- che, inoltre, la commissione di disponibilità fondi era prevista contrattualmente, mentre la commissione di istruttoria veloce era stata introdotta con comunicazione del 13 luglio 2012, accettata implicitamente da parte opponente non avendo esercitato il recesso;
- che la segnalazione “a sofferenza” del dicembre 2016 era stata legittima, in quanto era intervenuta dopo la revoca ed in presenza di un credito ingente rimasto insoluto;
- che chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per irregolarità della procura alle liti e di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c.;
- che, pertanto, domandava il rigetto di tutte le richieste di parte opponente e confermare la validità del decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione all'udienza cartolare del 30.5.2023, era rimessa sul ruolo per essere istruita tramite espletamento di CTU contabile e veniva trattenuta definitivamente in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025, con assegnazione alle
6 parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione spiegata dalla è solo parzialmente fondata e, come tale, Parte_1 deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione formulata da parte opponente, relativa alla presunta carenza di legittimazione attiva della ricorrente , a fronte della Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo in quanto chiesto e ottenuto dalla stessa allorché già aveva ceduto il proprio credito alla cessionaria intervenuta ex art. 111 c.p.c.. Controparte_2
Sul punto, infatti, devesi evidenziare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “la facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo sussiste indipendentemente dalla effettiva esistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di detta domanda, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni, non ai presupposti dell'Azione, ai quali ultimi soltanto è applicabile il principio secondo cui essi debbono esistere al momento della domanda (v. Cass., 3, n. 882 del 20/3/1969, Cass., 3, n. 11828 del 13/12/1990)” (Cass. n. 14712/2025).
In altri termini, dunque, il difetto di legittimazione attiva iniziale può essere sanato, in quanto l'intervento in giudizio del soggetto che è l'effettivo titolare del diritto (il cessionario) è sufficiente a sanare il vizio dell'atto introduttivo promosso da chi non ne aveva più titolo (il cedente). E ciò in quanto il rapporto processuale, una volta instaurato, prosegue validamente nei confronti della parte legittimata, indipendentemente dal destino della parte originaria che era priva di legittimazione.
Nel caso di specie, dunque, sebbene non avesse la legittimazione ad agire Controparte_1 in via monitoria, in quanto, contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data
23.4.2018, il credito vantato nei confronti della opponente era stato ceduto alla CP_2
la costituzione nel giudizio di opposizione della cessionaria, quale effettiva legittimata, ha
[...] sanato l'originario vizio del soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale.
Ragione per la quale la causa è stata rimessa sul ruolo, dopo essere stata trattenuta in decisione, per la prosecuzione dell'istruttoria.
7 Sempre in via preliminare, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di parte opposta avente ad oggetto la nullità dell'atto di opposizione per irritualità della procura rilasciata al difensore originario dell'opponente.
Invero, l'irregolarità della procura alle liti per mancata attestazione di conformità nella relata di notifica non rende l'opposizione automaticamente inammissibile, potendo la procura essere sanata successivamente, con effetti retroattivi, sicché l'opposizione possa considerarsi validamente proposta sin dall'inizio.
Nella specie, il nuovo difensore di parte opponente, nel costituirsi in giudizio in data
15.2.2023 riportandosi all'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha provveduto regolarmente al deposito della procura rilasciatagli dalla società opponente, con ciò dovendosi ritenere sanato il dedotto vizio originario della procura rilasciata al primo difensore fatto valere dall'opposta.
Ciò precisato e passando al merito, occorre ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, sono stati depositati in atti i seguenti documenti: conto corrente ordinario n. 1000/61583, sottoscritto il 05.02.2009 e contenente tutte le condizioni
8 economiche (doc. 6 fascicolo monitorio); il documento afferente alla modifica consensuale delle condizioni economiche del 17.11.2010 (doc. 7 fascicolo monitorio); il contratto di apertura di credito del 17.11.2010, per l'importo di € 150.000,00, con scadenza il 30.11.2011 (doc. 8 fascicolo monitorio); l'integrazione contrattuale all'apertura di credito predetta, del 24.11.2011, per un ulteriore importo di € 150.000,00, valido sino a revoca, anch'essa contenente le principali condizioni economiche (doc. 9 fascicolo monitorio); tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al c/c affidato a far data dal 05.02.2009 e sino al 19.12.2016, allorché il conto è stato estinto per azzeramento del saldo (docc. da 3 a 5 fascicolo monitorio).
Sulla base di questa documentazione è stata disposta CTU econometrica, al fine di verificare la fondatezza delle doglianze formulate dall'opponente.
In primo luogo, la doglianza afferente alla mancata pattuizione del tasso di interesse passivo
è sconfessata ex actis, riportando i moduli contrattuali tutte le condizioni economiche comprensive dei tassi di interesse, modificati di volta in volta con puntuali pattuizioni per iscritto come rilevato dal CTU (pag. 17 elaborato peritale).
Parte opponente ha poi lamentato la illegittimità della pretesa creditoria, in quanto in corso di rapporto contrattuale l'Istituto di credito avrebbe applicato interessi usurari.
Con riferimento a ciò, il consulente tecnico ha verificato la osservanza del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di conto corrente e dell'esercizio dello ius variandi.
Ed invero, il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei
9 tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n.
16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Come anzidetto, il CTU ha primariamente esaminato il contratto originario di apertura del conto corrente, e, successivamente, ha valutato ogni modifica contrattuale derivante dall'esercizio dello ius variandi (del 17.11.2010, 22.01.2012, 30.06.2013 e 22.12.2013) nonché i contratti di apertura di affidamento del 17.11.2010 e del 24.11.2011), rilevando il rispetto da parte dell'Istituto della normativa dettata in materia di usura, nonché in punto di ius variandi ex art. 118 TUB.
Anche il motivo di opposizione inerente ad una presunta applicazione di illegittimi interessi anatocistici deve essere respinto.
In termini generali, devesi ricordare che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n.
342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La delibera
CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
10 Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR
11 l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in
L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata
12 sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 t.u.b. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b.
Ciò precisato in termini generali, nella specie l'ausiliare del giudice ha accertato l'osservanza della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (tenendo conto anche che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto nel 2009) in termini di capitalizzazione degli interessi e, di conseguenza, ha mantenuto ferma la capitalizzazione trimestrale delle competenze fino al
31.12.2013. In particolare, ha evidenziato che nel contratto di c/c di cui è causa è prevista la capitalizzazione periodica degli interessi in regime di pari periodicità.
Ha, poi, escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'01.01.2014 e sino all'estinzione del conto (19.12.2016), in conformità con quanto statuito nel quesito peritale,
a fronte del mancato riscontro di autorizzazioni espresse da parte della correntista in ordine all'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR del 03.08.2016.
Quanto poi alla dedotta sproporzione tra interessi attivi e passivi, ritiene il giudicante che il criterio di pari periodicità sia soddisfatto anche quando vi sia una enorme distanza tra la commisurazione dell'interesse debitore e quello creditore. La mera sproporzione, infatti, non comporta alcuna mancanza di causa né illiceità, atteso che la norma si incentra sulla cadenza della capitalizzazione, che deve essere uguale, ma non sul contenuto dei tassi d'interesse (in tal senso,
Trib. Genova 31.5.2016). Il dato normativo, infatti, si incentra solo ed esclusivamente sul tema
13 della temporalità della capitalizzazione e non su quello della misura degli interessi e della proporzione fra quelli.
Inoltre, i princìpi invocati da coloro che hanno ravvisato una nullità della clausola siffatta, espressi in materia di compravendita per il caso della pattuizione del prezzo nummo uno (Cass.
n. 9640/2013, peraltro ridimensionati dalla successiva Cass. n. 22567/2015, per cui lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive), non appaiono applicabili tout court all'ipotesi in esame, laddove la valutazione della Suprema Corte nel caso della vendita nummo uno si fonda su un esame dell'incidenza della sproporzione fra le due prestazioni essenziali della vendita (la consegna del bene e il pagamento del prezzo) sull'equilibrio dell'intero contratto e del suo nucleo funzionale. Non appare condivisibile, invece, che si paventi la nullità della singola clausola di pattuizione di pari periodicità invocando il medesimo principio senza considerare che l'equilibrio degli interessi delle due parti, banca e cliente, non è dato solo da quella clausola e dalla sproporzione fra la misura degli interessi, bensì da tutto il complesso di prestazioni e servizi connessi all'apertura di credito in conto corrente, nel quadro delle quali la pattuizione di un tasso creditore molto basso può giustificarsi nell'equilibrio complessivo del contratto, che garantisce una serie di servizi al cliente (es. disponibilità dei soldi presso l'istituto, modalità facilitate di transazione e di prelevamento etc.).
Non appare condivisibile, dunque, quanto osservato dall'attrice in ordine al fatto che il TAN ed il TAE degli interessi creditori indicati nel contratto di apertura del conto corrente sono coincidenti (0,0100%), in quanto la reciprocità prevista dall'art. 2 della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 non è correlata al contenuto economico della pattuizione degli interessi e al tasso di quelli creditori, convenuto tra le parti e, quindi, liberamente accettato dalla correntista, indipendentemente, quindi, dalla scarsa incidenza del fenomeno della capitalizzazione dovuta alla esiguità dello stesso.
Relativamente, invece, alla contestazione di parte opponente afferente alla indebita applicazione di CDF e delle CIV, anch'essa merita di essere rigettata.
Conformemente al quesito peritale, innanzitutto, il CTU ha verificato la eventuale applicazione di c.m.s. e, in caso di risposta affermativa, la loro effettiva previsione per iscritto nel contenuto del contratto di c/c.
14 Ebbene, a fronte della pattuizione contrattuale, non risulta che la banca abbia mai addebitato alcuna somma a tale titolo.
Con riguardo, invece, alle contestate CDF e CIV, il CTU ha rilevato che la correntista, con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 17.11.2010, ha accettato la applicazione delle predette CDF, puntualmente previste per iscritto, mentre, con il ricevimento della lettera del
13.07.2012 (all. 3 comparsa di costituzione) a cui non ha fatto seguito un recesso da parte dell'attrice, quest'ultima ha implicitamente accettato l'applicazione della modifica contrattuale in ordine alle CIV.
In sede di ricalcolo finale, dunque, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c di cui è causa in complessivi € - 225.490,33, sempre a debito della opponente, in luogo di € - 237.480,64 come risultante dal saldo Banca, a cui devono aggiungersi gli interessi moratori dal 19.12.2016 (data di estinzione del c/c) al 28.02.2018 (data finale come da estratto conto ex art. 50 D.Lgs. 385/93), per un importo di € 41.480,33.
Ed invero, deve essere respinto anche il motivo di doglianza relativo al recesso dal rapporto di conto corrente esercitato dalla banca, in quanto non preceduto da congruo preavviso.
Ebbene, come rilevato dalla società creditrice, l'art. 30 del contratto di conto corrente distingue l'ipotesi in cui la banca receda da un contratto intercorso con un consumatore, rispetto al caso in cui il recesso abbia ad oggetto un rapporto negoziale intervenuto con un soggetto professionista (quale è l'opponente, persona giuridica).
Invero, nel secondo caso, “la banca può recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato, oppure ridurne l'ammontare o sospenderne l'utilizzo”. Inoltre, il recesso operato dalla banca non risulta abusivo anche alla luce dell'art. 1845, co. 3, c.c. (il cui precetto consente, nel rapporto negoziale di contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso ad nutum da parte dei contraenti, salvo preavviso) e, per altro verso, non può dirsi contrario a buona fede esecutiva ex artt. 1375 e 1175 c.c.. Risulta provata la circostanza (confermata dalla stessa opponente) secondo cui la banca, con raccomandata del 3.10.2016, aveva diffidato e messo in mora la correntista e i suoi fideiussori, dando termine di cinque giorni per versare le somme richieste, alla luce dello sconfinamento del limite del fido concesso con la linea di affidamento (all. 11 fascicolo monitorio). Ne consegue che risulta legittimo l'esercizio del diritto di recesso dell'Istituto di credito, comunque “preannunciato” dalla lettera di diffida e messa in mora, con la quale era stato dato il predetto termine per estinguere l'esposizione debitoria.
15 Del pari, correttamente la banca ha ritenuto di segnalare il nominativo della correntista presso la Centrale Rischi, e ciò in ragione del debito accertato anche nell'odierno giudizio.
Invero, in ordine alla legittimità sostanziale della segnalazione, essa si fonda sullo stato di insolvenza non transitorio e non facilmente reversibile in cui versa l'opponente. Ed infatti, a fronte di un debito risalente al 2016, la non ha né mai adempiuto né mai Parte_1 offerto, neanche in questa sede, la prova di poter estinguere il proprio debito.
Anche per ciò che riguarda la contestazione relativa alla mancata ricezione del preavviso della segnalazione da parte dell'opponente, la circostanza, alla luce degli elementi complessivi valutabili, appare ininfluente in questa sede. Si evidenzia infatti che, dalle allegazioni di parte opponente, non emerge alcun indice dal quale potere desumere che, in ipotesi di preventiva comunicazione del preavviso di segnalazione in sofferenza, la stessa sarebbe stata in grado di offrire elementi idonei a precludere la segnalazione di cui è causa.
Ne consegue che risulta infondata (oltre che priva di riscontri probatori) la domanda risarcitoria e deve essere rigettata, altresì, la richiesta di rideterminazione della decorrenza dei tassi di mora applicati dall'Istituto di credito.
Peraltro, parte opponente ha dedotto la illegittimità del recesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni, in via equitativa, per la asserita impossibilità di ricorrere al credito bancario e per i danni all'immagine.
Tuttavia, l'opponente non ha dato la prova dell'effettivo pregiudizio subito, essendo carente l'atto anche in punto di mera allegazione, con ciò rendendosi inapplicabile anche il disposto di cui all'art. 1226 c.c., che presuppone certo l'an del danno e la sola incertezza del quantum liquidabile.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti in cui il decreto ingiuntivo n. 14961/2018, emesso dal Tribunale di Roma
l'1.07.2018 deve essere revocato in quanto emesso per una somma diversa rispetto al credito accertato.
Atteso il saldo ancora a debito per la correntista, l'opponente deve essere per contro condannata al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Controparte_2
266.970,66, per come sopra rilevato, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
A fronte della lieve differenza tra il saldo banca e quello rideterminato dal CTU, incrementato peraltro dagli interessi di mora maturati, l'opponente deve essere condannata, in applicazione del criterio generale della soccombenza, alla refusione delle spese di lite in favore
16 di liquidate, in virtù del decisum, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_2
147/2022.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo Goggi, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n.
14961/2018, emesso dal Tribunale di Roma l'1.07.2018;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di dell'importo Controparte_2
complessivo di € 266.970,66, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo;
3) Rigetta le altre domande formulate dall'opponente;
4) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2
liquidate in € 22.000,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per
[...] legge;
5) Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 7.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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