Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /1728
FREDDO /ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LECCE Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.12.2024 dopo la discussione orale della causa nella stessa udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1728/2021 R. G. C., avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss L.n.689/1981 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Costituzione n. 30 (c.f. ), quale titolare e legale rappresentante C.F._1 della ditta , con sede in Gallipoli (LE) alla Via Lecce n. 73/B Parte_3
(c.f. , elettivamente domiciliata on Lecce (LE) alla Via O. Massa n. 15, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Diego Piccolo (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Opponente
E
(c.f. ) nella persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore in carica dott.ssa e del Responsabile del Processo Legale Controparte_2 dott.ssa , domiciliati presso lo stesso ufficio, rappresentato e difeso ai Controparte_3 fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott.ssa
, dott. , dott.ssa dott.ssa Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, dott. , dott.ssa ai sensi del 2°
[...] Controparte_7 Controparte_8 comma dell'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.149
Opposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69, in base al quale la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". L'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 52, comma 5, della cit. legge 18.06.2009, n. 69, precisa inoltre che "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4, del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione della n. Controparte_9
10/21 Prot. n. 2614/19/01/2021 è infondata e viene rigettata.
A seguito di accesso ispettivo effettuato in data 4/06/2016 da parte di funzionari dell' di Lecce presso il pubblico esercizio denominato Controparte_1
“Piazza Antica”, sito in Gallipoli (LE) e gestito dalla ricorrente, erano travati intenti al lavoro sette lavoratori, di cui un minore, che, dopo essere stati identificati, rilasciavano spontanee dichiarazioni raccolte a verbale.
Nel corso della visita ispettiva, emergeva che il personale risultava non regolarmente assunto per una percentuale superiore al 20% degli occupati e, pertanto, il personale ispettivo adottava il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Tale provvedimento era revocato a seguito dell'intervenuta regolarizzazione dei dipendenti occupati in nero e del pagamento della somma aggiuntiva prevista dalla legge. Al termine degli accertamenti, l'organo ispettivo notificava il Verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, con il quale era impartita la diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, con ammissione al pagamento della sanzione nella misura agevolata pari al minimo editale, stante l'intervenuta regolarizzazione dei lavoratori de quibus, a condizione dell'effettivo mantenimento in forza dei dipendenti per almeno tre mesi, così come previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73/2002, e ss.mm.ii., costituendo tale ultimo presupposto una condizione obiettiva di premialità indipendente CP_1 da fattori soggettivi (cfr. circolare n. 26/2015 nonché Trib. Lecce 10/12/2021, n.
338; Trib. Lecce 20.04.2021, n.1116; Trib. Lecce 25.06.2020, n.1521; Trib. Lecce
2.07.2020, n. 1576). Quanto al dipendente , essendo minorenne e non Persona_1 potendo essere avviabile al lavoro, era notificata la sanzione amministrativa pecuniaria nell'importo minimo di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981.
Non avendo la ricorrente adempiuto correttamente alla diffida impartitale, con il mantenimento a lavoro per almeno tre mesi dei lavoratori e Parte_4 CP_11
, il Direttore dell' di Lecce, valutato il rapporto
[...] Controparte_1 redatto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81, emetteva l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa. L'imputazione dell'inadempimento di quanto richiesto con la diffida impartita dall'organo ispettivo ai lavoratori de quibus, alla loro volontà di dimettersi prima dello spirare del termine dei tre mesi, è infondata, atteso che il legislatore, acclarata la violazione e stante la sanzione individuata per legge in un importo tra un minimo ed un massimo, da determinare dal titolare della potestas puniendi mediante il definitivo provvedimento di ingiunzione, contempla la possibilità per il trasgressore di essere ammesso al pagamento agevolato della sanzione nell'importo pari al minimo edittale a condizione di avere sanato la situazione di irregolarità e ottemperato a tutti gli altri presupposti indicati dalla legge, tra cui il mantenimento in servizio dei lavoratori, originariamente sconosciuti alla P.A., per almeno tre mesi. Qualora tale condizione oggettivamente non si verifichi, il procedimento sanzionatorio può essere estinto in sede di cd. conciliazione amministrativa, versando l'importo sanzionatorio nella misura minima pari al terzo del massimo ovvero al doppio del minimo se più favorevole.
L'inottemperanza alla facoltà di mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori oggetto di regolarizzazione per almeno tre mesi, se imputabile a cause soggettive, quali la volontà degli interessati, non scrimina di per sé il fatto illecito accertato, per il quale è disposta una specifica sanzione, versabile nell'importo agevolato del minimo, a patto che si sani la violazione mediante la regolarizzazione del rapporto di lavoro e il mantenimento in servizio del dipendente per la durata indicata dalla legge.
La ricorrente, pur avendo beneficiato del trattamento premiale sull'importo delle sanzioni dovute adempiendo parzialmente alla diffida con la regolarizzazione dei lavoratori de quibus e con il versamento del minimo degli importi previsti dalla legge, non ha poi dato prova, come imposto dalla stessa legge, di aver mantenuto in forza i lavoratori e per almeno tre mesi. Le dimissioni dei Parte_4 CP_11 lavoratori prima della scadenza del termine di tre mesi fanno decadere il datore di lavoro dai benefici della diffida. Siffatta conseguenza trae origine da quanto disposto dalla stessa norma, che non prevede l'applicazione del beneficio di legge anche nei casi in cui il rapporto si interrompa per cause non imputabili al datore di lavoro. Il mantenimento del rapporto di lavoro è, pertanto, condizione oggettiva necessaria, sulla quale non incide la motivazione dell'eventuale cessazione anticipata.
Il Tribunale di Lecce ha già avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione, ribadendo che «il datore di lavoro non potrà invocare l'agevolazione del pagamento nella misura minima della sanzione, introdotta dall'art. 22, comma 3 ter, d.lgs. n.
151/2015, poiché la condotta datoriale – di per sé gravemente illecita – esclude che si possa valutare se le ragioni che hanno impedito il verificarsi di una delle condizioni siano ascrivibili a causa non imputabile al datore di lavoro e che ciò possa avere una qualche rilevanza al fine di stabilire la legittimità della sanzione irrogata ex art. 13 d.lgs citato atteso che l'adempimento alla diffida (come detto) rappresenta un elemento oggettivo di applicabilità della sanzione» (Trib. di Lecce, sentenza n. 1521/2020, pubblicata il
25/06/2020; sentenza n. 1576/2020, pubblicata il 2/07/2020).
Per dette ragioni l'opposizione viene rigettata.
Le spese di lite sono interamente compensate, stante la particolarità dei motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nella indicata qualità contro Parte_2 Controparte_1
, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 10/21 Prot. n. 2614/19/01/2021 per le ragioni esposte in narrativa;
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce il 20 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta