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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 323/2025 introdotta con ricorso depositato in data 20.03.2025 da nata il [...] in [...] (C.F: Parte_1
) ed nato il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti a [...]
Resistenza n. 66/C, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli
Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiara “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- i ricorrenti avevano contratto matrimonio concordatario in data 26/05/2007 a
Roccafluvione (AP);
- dall'unione erano nati: il 13/11/2009 in Ascoli Piceno, Persona_1 Persona_2
il 01/12/2013 in Ascoli Piceno e il 25/09/2019 in Ascoli Piceno;
CP_1
- i coniugi erano economicamente autosufficienti: la signora lavorava con Pt_1
contratto part time presso la Pasta all'uovo di Roccafluvione (AP) e il signor Pt_2
era dipendente presso la F'B impianti di Roccafluvione (AP);
- l'armonia coniugale era andata via via deteriorandosi anche per la incompatibilità di carattere, al punto che era impossibile il proseguimento della convivenza, essendo venute meno la concordia e la condivisione matrimoniale;
- ormai da qualche tempo era venuta a cessare ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, al Tribunale di Ascoli
Piceno, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. l'immobile sito in Roccafluvione (AP), via della Resistenza n. 66/c, (casa coniugale), di proprietà della signora resterà assegnato alla stessa, la quale Pt_1
continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario acceso presso l'Intesa San Paolo pari ad € 350,00 mensili sino all'estinzione del debito;
3. la signora continuerà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà sita Pt_1
a Roccafluvione, provvedendo a tutte le utenze e spese relative al detto immobile;
4. il signor in accordo con la moglie, si trasferirà immediatamente e Pt_2
provvisoriamente, presso altra abitazione, sita in Roccafluvione, Via Turati n. 4, poco distante dall'appartamento coniugale;
5. i coniugi sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente e residenza presso la madre nella casa coniugale;
6. il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili da corrispondere entro il 20 di ogni mese a partire dal corrente mese di Febbraio 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
detto importo sarà versato direttamente sul conto corrente bancario intestato alla signora alle seguenti Pt_1
coordinate bancarie: [...];
7. l'assegno unico dei figli, che ad oggi ammonta ad € 797,40, sarà percepito in parti uguali tra i coniugi anche se lo stesso dovesse subire variazioni in eccesso o in difetto;
8. il padre potrà stare con i figli il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30, sino alle ore 7.30 del giorno successivo, salvo diversa volontà dei figli;
9. il fine settimana, inteso sabato e domenica, i figli staranno e pernotteranno con l'uno e l'altro genitore a settimane alterne;
10. i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre nella casa dei nonni paterni e il giorno di Natale con la madre nell'abitazione dei nonni materni;
il primo dell'anno lo trascorreranno con la madre e l'ultimo dell'anno con il padre ad anni alterni, il tutto salvo diverso accordo dei coniugi;
11. i figli trascorreranno le festività pasquali con l'uno e l'altro genitore in modo alternato;
a partire da quest'anno, il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, salvo diverso accordo dei coniugi;
le ferie estive,
i coniugi prenderanno accordi di volta in volta tenendo sempre conto della volontà dei figli;
12. entrambi i genitori, altresì, contribuiranno, ciascuno al 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche di qualsiasi genere e/o natura riguardanti i figli, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
13. le parti concordano che la rimessa di circa mq. 16, sita in Roccafluvione in Viale della Resistenza, e la relativa corte di proprietà comune acquistate dai coniugi in costanza di matrimonio resteranno nella disponibilità di entrambi;
14. il signor si impegna a rimborsare, con rate mensili di € 200,00, al signor Pt_2
(padre della moglie) la somma residua pari ad € 7.300,00, somma Persona_3
che il ha prestato ai coniugi per l'acquisto di un appartamento che, Pt_1
successivamente, hanno venduto;
15. ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo dell'autovettura che attualmente possiede, provvedendo alle relative spese, e precisamente: la signora della Pt_1
Fiat Panda targata ES075EN, e, il signor della Hundai Tucson, targata F Pt_2
Z409BY.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con prov. n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con D.Lvo n.
149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, alla Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra gli stessi e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccafluvione (AP), in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di predetto Comune all'Anno 2007, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 323/2025 introdotta con ricorso depositato in data 20.03.2025 da nata il [...] in [...] (C.F: Parte_1
) ed nato il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti a [...]
Resistenza n. 66/C, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli
Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiara “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- i ricorrenti avevano contratto matrimonio concordatario in data 26/05/2007 a
Roccafluvione (AP);
- dall'unione erano nati: il 13/11/2009 in Ascoli Piceno, Persona_1 Persona_2
il 01/12/2013 in Ascoli Piceno e il 25/09/2019 in Ascoli Piceno;
CP_1
- i coniugi erano economicamente autosufficienti: la signora lavorava con Pt_1
contratto part time presso la Pasta all'uovo di Roccafluvione (AP) e il signor Pt_2
era dipendente presso la F'B impianti di Roccafluvione (AP);
- l'armonia coniugale era andata via via deteriorandosi anche per la incompatibilità di carattere, al punto che era impossibile il proseguimento della convivenza, essendo venute meno la concordia e la condivisione matrimoniale;
- ormai da qualche tempo era venuta a cessare ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, al Tribunale di Ascoli
Piceno, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. l'immobile sito in Roccafluvione (AP), via della Resistenza n. 66/c, (casa coniugale), di proprietà della signora resterà assegnato alla stessa, la quale Pt_1
continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario acceso presso l'Intesa San Paolo pari ad € 350,00 mensili sino all'estinzione del debito;
3. la signora continuerà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà sita Pt_1
a Roccafluvione, provvedendo a tutte le utenze e spese relative al detto immobile;
4. il signor in accordo con la moglie, si trasferirà immediatamente e Pt_2
provvisoriamente, presso altra abitazione, sita in Roccafluvione, Via Turati n. 4, poco distante dall'appartamento coniugale;
5. i coniugi sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente e residenza presso la madre nella casa coniugale;
6. il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili da corrispondere entro il 20 di ogni mese a partire dal corrente mese di Febbraio 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
detto importo sarà versato direttamente sul conto corrente bancario intestato alla signora alle seguenti Pt_1
coordinate bancarie: [...];
7. l'assegno unico dei figli, che ad oggi ammonta ad € 797,40, sarà percepito in parti uguali tra i coniugi anche se lo stesso dovesse subire variazioni in eccesso o in difetto;
8. il padre potrà stare con i figli il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 18.30, sino alle ore 7.30 del giorno successivo, salvo diversa volontà dei figli;
9. il fine settimana, inteso sabato e domenica, i figli staranno e pernotteranno con l'uno e l'altro genitore a settimane alterne;
10. i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre nella casa dei nonni paterni e il giorno di Natale con la madre nell'abitazione dei nonni materni;
il primo dell'anno lo trascorreranno con la madre e l'ultimo dell'anno con il padre ad anni alterni, il tutto salvo diverso accordo dei coniugi;
11. i figli trascorreranno le festività pasquali con l'uno e l'altro genitore in modo alternato;
a partire da quest'anno, il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, salvo diverso accordo dei coniugi;
le ferie estive,
i coniugi prenderanno accordi di volta in volta tenendo sempre conto della volontà dei figli;
12. entrambi i genitori, altresì, contribuiranno, ciascuno al 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche di qualsiasi genere e/o natura riguardanti i figli, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
13. le parti concordano che la rimessa di circa mq. 16, sita in Roccafluvione in Viale della Resistenza, e la relativa corte di proprietà comune acquistate dai coniugi in costanza di matrimonio resteranno nella disponibilità di entrambi;
14. il signor si impegna a rimborsare, con rate mensili di € 200,00, al signor Pt_2
(padre della moglie) la somma residua pari ad € 7.300,00, somma Persona_3
che il ha prestato ai coniugi per l'acquisto di un appartamento che, Pt_1
successivamente, hanno venduto;
15. ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo dell'autovettura che attualmente possiede, provvedendo alle relative spese, e precisamente: la signora della Pt_1
Fiat Panda targata ES075EN, e, il signor della Hundai Tucson, targata F Pt_2
Z409BY.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con prov. n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con D.Lvo n.
149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, alla Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra gli stessi e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccafluvione (AP), in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di predetto Comune all'Anno 2007, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi