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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. LE AN - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 513 del ruolo generale dell'anno 2025 tra rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1
Magnanimi
appellante e
, rappresentata e difesa in primo Controparte_1 grado dall'Avv. , Controparte_2
appellata contumace e
in qualità di genitore esercente la Controparte_3 responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Carlo Mancini e dall'Avv. Maria Nazaria
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Teramo n. 1272/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1272/2024 il Tribunale Ordinario di
Teramo condannava al pagamento della somma di Parte_1 euro 8.168,90, oltre ad interessi, ad nella Controparte_3 sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore a titolo di risarcimento dei danni Persona_1 subiti dal minore nel sinistro occorso in data 27 maggio 2014,
e alla refusione al sig. delle spese di lite;
accoglieva Per_1 la domanda di manleva proposta dalla sig.ra nei Pt_1 confronti di e condannava la Controparte_1 società assicuratrice a tenere indenne la sig.ra da Pt_1 quanto dovuto al sig. e a rifonderle le spese del Per_1 giudizio, ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico di
Controparte_1
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 maggio
2025, l'appellante impugnava la suddetta sentenza nella parte in cui escludeva la rifusione da parte di Controparte_1 delle spese di resistenza.
[...]
3. Con decreto emesso in data 23/9/2025, ritualmente comunicato all'appellante, veniva disposto che l'udienza di prima comparizione del 21/10/2025 si svolgesse in forma cartolare, secondo le modalità fissate dall'art. 127-ter c.p.c. 3.1. Le parti appellate non si costituivano in giudizio e nessuna delle parti provvedeva al deposito di note nei termini assegnati.
3.2. Con ordinanza in data 20/11/2025, ritualmente comunicata alle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del
16/12/2025, da svolgersi in forma cartolare mediante il deposito di note.
3.3. All'udienza del 16/12/2025 nessuna delle parti ha depositato le note nel termine assegnato, va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 127-ter comma 4, c.p.c., rimanendo le spese a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
3.4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16/12/2025
La Presidente est.
LE AN