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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.t. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11612 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Merenda, n. 3, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Vitrano Salvatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, via Libertà 159, come da procura in atti
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Noto P.IVA_1
Sardegna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, via P.pe di Belmonte, n. 93
Tribunale di Palermo CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 marzo 2025, parte attrice e parte convenuta Controparte_2
concludevano come da note depositate, rispettivamente, in data 10 e 4 marzo 2025, alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero nulla opponeva alla citazione per querela di falso e apponeva il visto ai verbali d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2023, Parte_1
rappresentava di aver ricevuto la notificazione della cartella di pagamento n°
296 2022 00292803 50 000, riguardante il ruolo n° 2022/001385, emesso dal
– per tre infrazioni al codice della strada CP_1 Controparte_3
relative all' anno 2020 e di aver proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di
Palermo il 5 agosto 2022, ponendo a base del ricorso la circostanza per cui non aveva mai ricevuto i verbali di contestazione delle infrazioni medesime.
Riportava il fatto che, innanzi al Giudice di Pace, egli contestava la documentazione prodotta dal , costituitosi in giudizio, in Controparte_1
particolare quanto alla dicitura “rifiuto personale” riportata nelle relate di notifica dei verbali di contestazione.
Per tale motivo, lo sporgeva querela nei confronti di , Pt_1 Controparte_4
messo notificatore del che materialmente aveva Controparte_2
provveduto alla notifica dei verbali de quibus.
-
Tribunale di Palermo 2
- Stante quanto sopra, innanzi al Giudice di Pace di Palermo veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, nonché lo stesso procedimento civile incoato, proprio al fine di proporre il presente giudizio.
Costituitosi in giudizio in data 22 dicembre 2023, il Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva nei propri confronti, non avendo interesse ad avvalersi dell'atto in cui sarebbe presente la falsa dichiarazione e attestazione.
All'udienza del 12 marzo 2025, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'escussione di testimone di parte attrice era trattenuta in decisione, a seguito del deposito di comparse conclusionali delle parti costituite.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
In punto di diritto, va logicamente affrontata, in primis, la questione relativa all'eccezione avanzata dal , avente ad Controparte_2
oggetto la sua carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento.
Dirimente, nel caso di specie, è l'ordinanza della Suprema Corte, Sez. VI, del
17 luglio 2019, n. 19281, secondo cui “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità".
Orbene, anche a voler prescindere dalla dichiarazione resa dal convenuto costituito nel presente giudizio, il quale ha espressamente dichiarato di non volersi giovare del documento in cui sarebbe contenuta la falsità, non può
-
Tribunale di Palermo 3
- revocarsi in dubbio che, legittimamente interessato alla produzione in giudizio del medesimo documento sia il , il quale, dal Controparte_1
pagamento della cartella, avrebbe un vantaggio economico e ciò sol che si pensi al fatto che il convenuto è soggetto deputato alla notifica. CP_2
Al più, conformemente alla giurisprudenza di merito, può affermarsi che il pubblico ufficiale è legittimato ad intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso, ma ciò non riesce comunque a superare il predetto principio giuridico, secondo cui il legittimato passivo rispetto alla querela di falso va individuato rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia.
§§§
Affrontata la questione preliminare, va osservato che, in tema di notificazione, sono assistite da pubblica fede fino a querela di falso le attestazioni compiute dall'ufficiale giudiziario in ordine a circostanze di fatto che siano frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale
(in tal senso cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 25860/08).
Ne consegue che, per contestare il contenuto di siffatte attestazioni contenute nella relata di notifica è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700
c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (così Cass. civ, n.
4193/10).
Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che l'attestazione, contenuta nella relata di notifica dei verbali n HE3172447/2020 del 18.09.2020 e del verbale n. HE3109507/2020 fosse munita della fede privilegiata di cui
-
Tribunale di Palermo 4
- all'art. 2700 c.c., concernendo, tra l'altro circostanze (la constatazione del rifiuto del destinatario dell'atto) frutto del diretto apprezzamento del pubblico ufficiale.
Orbene, come è noto, il concetto di “rifiuto” previsto dall'art. 141 c.p.c. va inteso nel senso che, qualora sia effettuato dal destinatario dell'atto, equivale a notificazione eseguita “a mani proprie”.
L'esame della documentazione versata in atti e l'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio consentono tuttavia di affermare con certezza che alla data in cui fu eseguita la notificazione in Parte_1
discorso fosse presente presso la sua abitazione e non ricevette la visita di alcun messo notificatore. A tal riguardo, il teste , sentito Testimone_1
all'udienza del 12 settembre 2024, così riferiva: “Il 04.12.2020, intorno alle
9:00 mi recavo presso l'abitazione del dott. in via Pietro Parte_1
Merenda, Palermo, perché stavo seguendo dei lavori lì vicino e durante la mia permanenza in casa, fino a ora di pranzo, sono andato via intorno alle
15,00, non sentivo squillare alcun campanello della predetta abitazione e non si presentava alcun soggetto per consegnare o notificare atti al sig.
. A domanda a chiarimento dell'avv. Noto Sardegna, Parte_1
risponde “ricordo la data perché in quel periodo seguivo dei lavori in un condominio in una strada parallela”.
Alla luce delle emergenze probatorie sopra indicate, non sembra revocabile in dubbio che il notificatore non potesse ricevere un rifiuto a ricevere la notifica dello poiché non vi è stato un incontro personale con Pt_1
quest'ultimo.
Ne consegue che il contenuto di detta attestazione e dell'avviso di
-
Tribunale di Palermo 5
- ricevimento risulta obiettivamente non veritiero.
La peculiarità della fattispecie esaminata ed il profilo argomentativo della decisione, in uno alla considerazione che l'accoglimento della domanda attorea è dipeso, in ultima analisi, da circostanze non imputabili alla parte convenuta, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel
[...]
presente giudizio;
b) dichiara la falsità dell'attestazione contenuta nella relata di notificazione depositata dal nel procedimento CP_1 CP_1
civile rubricato al n. 11890/22 R.G., pendente innanzi al Giudice di
Pace di Palermo e proveniente dal , nelle Controparte_2
distinte di notifica atti amministrativi n. 2273 e n. 2301 del 25.11.2020
e del 30.11.2020, a nome del messo notificatore , - Controparte_4
SP032- laddove si afferma, in relazione all'identificativo atti amministrativi n. 201081590123 e n. 201131781121, indirizzati a
[...]
“rifiuto personale”; Pt_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 7 aprile 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna
-
Tribunale di Palermo 6
-
-
Tribunale di Palermo 7
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.t. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11612 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Merenda, n. 3, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Vitrano Salvatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, via Libertà 159, come da procura in atti
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Noto P.IVA_1
Sardegna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo, via P.pe di Belmonte, n. 93
Tribunale di Palermo CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 marzo 2025, parte attrice e parte convenuta Controparte_2
concludevano come da note depositate, rispettivamente, in data 10 e 4 marzo 2025, alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero nulla opponeva alla citazione per querela di falso e apponeva il visto ai verbali d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2023, Parte_1
rappresentava di aver ricevuto la notificazione della cartella di pagamento n°
296 2022 00292803 50 000, riguardante il ruolo n° 2022/001385, emesso dal
– per tre infrazioni al codice della strada CP_1 Controparte_3
relative all' anno 2020 e di aver proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di
Palermo il 5 agosto 2022, ponendo a base del ricorso la circostanza per cui non aveva mai ricevuto i verbali di contestazione delle infrazioni medesime.
Riportava il fatto che, innanzi al Giudice di Pace, egli contestava la documentazione prodotta dal , costituitosi in giudizio, in Controparte_1
particolare quanto alla dicitura “rifiuto personale” riportata nelle relate di notifica dei verbali di contestazione.
Per tale motivo, lo sporgeva querela nei confronti di , Pt_1 Controparte_4
messo notificatore del che materialmente aveva Controparte_2
provveduto alla notifica dei verbali de quibus.
-
Tribunale di Palermo 2
- Stante quanto sopra, innanzi al Giudice di Pace di Palermo veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, nonché lo stesso procedimento civile incoato, proprio al fine di proporre il presente giudizio.
Costituitosi in giudizio in data 22 dicembre 2023, il Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva nei propri confronti, non avendo interesse ad avvalersi dell'atto in cui sarebbe presente la falsa dichiarazione e attestazione.
All'udienza del 12 marzo 2025, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'escussione di testimone di parte attrice era trattenuta in decisione, a seguito del deposito di comparse conclusionali delle parti costituite.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
In punto di diritto, va logicamente affrontata, in primis, la questione relativa all'eccezione avanzata dal , avente ad Controparte_2
oggetto la sua carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento.
Dirimente, nel caso di specie, è l'ordinanza della Suprema Corte, Sez. VI, del
17 luglio 2019, n. 19281, secondo cui “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità".
Orbene, anche a voler prescindere dalla dichiarazione resa dal convenuto costituito nel presente giudizio, il quale ha espressamente dichiarato di non volersi giovare del documento in cui sarebbe contenuta la falsità, non può
-
Tribunale di Palermo 3
- revocarsi in dubbio che, legittimamente interessato alla produzione in giudizio del medesimo documento sia il , il quale, dal Controparte_1
pagamento della cartella, avrebbe un vantaggio economico e ciò sol che si pensi al fatto che il convenuto è soggetto deputato alla notifica. CP_2
Al più, conformemente alla giurisprudenza di merito, può affermarsi che il pubblico ufficiale è legittimato ad intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso, ma ciò non riesce comunque a superare il predetto principio giuridico, secondo cui il legittimato passivo rispetto alla querela di falso va individuato rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia.
§§§
Affrontata la questione preliminare, va osservato che, in tema di notificazione, sono assistite da pubblica fede fino a querela di falso le attestazioni compiute dall'ufficiale giudiziario in ordine a circostanze di fatto che siano frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale
(in tal senso cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 25860/08).
Ne consegue che, per contestare il contenuto di siffatte attestazioni contenute nella relata di notifica è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700
c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (così Cass. civ, n.
4193/10).
Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che l'attestazione, contenuta nella relata di notifica dei verbali n HE3172447/2020 del 18.09.2020 e del verbale n. HE3109507/2020 fosse munita della fede privilegiata di cui
-
Tribunale di Palermo 4
- all'art. 2700 c.c., concernendo, tra l'altro circostanze (la constatazione del rifiuto del destinatario dell'atto) frutto del diretto apprezzamento del pubblico ufficiale.
Orbene, come è noto, il concetto di “rifiuto” previsto dall'art. 141 c.p.c. va inteso nel senso che, qualora sia effettuato dal destinatario dell'atto, equivale a notificazione eseguita “a mani proprie”.
L'esame della documentazione versata in atti e l'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio consentono tuttavia di affermare con certezza che alla data in cui fu eseguita la notificazione in Parte_1
discorso fosse presente presso la sua abitazione e non ricevette la visita di alcun messo notificatore. A tal riguardo, il teste , sentito Testimone_1
all'udienza del 12 settembre 2024, così riferiva: “Il 04.12.2020, intorno alle
9:00 mi recavo presso l'abitazione del dott. in via Pietro Parte_1
Merenda, Palermo, perché stavo seguendo dei lavori lì vicino e durante la mia permanenza in casa, fino a ora di pranzo, sono andato via intorno alle
15,00, non sentivo squillare alcun campanello della predetta abitazione e non si presentava alcun soggetto per consegnare o notificare atti al sig.
. A domanda a chiarimento dell'avv. Noto Sardegna, Parte_1
risponde “ricordo la data perché in quel periodo seguivo dei lavori in un condominio in una strada parallela”.
Alla luce delle emergenze probatorie sopra indicate, non sembra revocabile in dubbio che il notificatore non potesse ricevere un rifiuto a ricevere la notifica dello poiché non vi è stato un incontro personale con Pt_1
quest'ultimo.
Ne consegue che il contenuto di detta attestazione e dell'avviso di
-
Tribunale di Palermo 5
- ricevimento risulta obiettivamente non veritiero.
La peculiarità della fattispecie esaminata ed il profilo argomentativo della decisione, in uno alla considerazione che l'accoglimento della domanda attorea è dipeso, in ultima analisi, da circostanze non imputabili alla parte convenuta, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel
[...]
presente giudizio;
b) dichiara la falsità dell'attestazione contenuta nella relata di notificazione depositata dal nel procedimento CP_1 CP_1
civile rubricato al n. 11890/22 R.G., pendente innanzi al Giudice di
Pace di Palermo e proveniente dal , nelle Controparte_2
distinte di notifica atti amministrativi n. 2273 e n. 2301 del 25.11.2020
e del 30.11.2020, a nome del messo notificatore , - Controparte_4
SP032- laddove si afferma, in relazione all'identificativo atti amministrativi n. 201081590123 e n. 201131781121, indirizzati a
[...]
“rifiuto personale”; Pt_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 7 aprile 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna
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Tribunale di Palermo 6
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Tribunale di Palermo 7
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