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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G nr.
116/2025 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Berta parte ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silla Grava e Monica
Fanton
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
avente per oggetto: modifica delle condizioni
regolamentazione responsabilità genitoriale
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per : Parte_1
“ rinuncia alle domande e chiede che venga respinta la
domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
spese
compensate”
per : Controparte_1
“insiste sulla domanda di revoca del contributo al
mantenimento; chiede la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Per_1
il 21/2/2011 dalla relazione con il sig Controparte_1
Il minore, con provvedimento 25/9/2020 di questo Tribunale,
era stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori,
con collocamento paritario secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
al padre era stato imposto di versare 150 euro al mese alla madre del ragazzo quale contributo al mantenimento dello stesso.
Pag. 2 di 6 La ricorrente chiedeva che il figlio fosse collocato prevalentemente presso di lei e che il padre potesse tenerlo con sé a fine settimana alternati.
Il signor si costituiva e chiedeva respingersi la CP_1
domanda; chiedeva a sua volta una modifica della attuale regolamentazione nel senso che fosse revocato il suo obbligo di versare i 150 euro al mese quale contributo al mantenimento del figlio.
Alla prima udienza comparivano le parti personalmente,
riportandosi ai rispetti atti.
Alla successiva udienza del 29/5/2025 il giudice procedeva all'ascolto del minore;
la ricorrente rinunciava alla propria domanda, il convenuto insisteva per la revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
1. La ricorrente ha rinunciato alla domanda con la quale chiedeva che il figlio fosse collocato Per_1
prevalentemente presso la madre.
La signora ha preso atto delle dichiarazioni rese Pt_1
al giudice dal ragazzo, ed è venuta meno la sua preoccupazione circa un difficile rapporto di col Per_1
padre da quando questi ha iniziato una convivenza con una nuova compagna.
Pag. 3 di 6 Il Tribunale, preso atto di quanto dichiarato dal minore,
non ravvisa motivi per modificare l'attuale collocamento paritario.
ha detto che l'attuale regime, per cui lui abita a Per_1
settimane alterne dall'uno e dall'altro genitore, non gli crea problemi e a lui non dispiace “continuare con queste modalità”; quanto all'attuale sistemazione presso il padre,
dove lui ha una stanza ed un bagno per sé al piano terra,
ha detto che lui lì sta benissimo, anzi è lui che ha
“voluto andare là”; ha aggiunto di andare d'accordo con la compagna del padre.
2. La domanda del sig volta ad ottenere la CP_1
revoca del suo obbligo di versare 150 euro al mese alla signora per il mantenimento di non può Pt_1 Per_1
essere accolta.
Il modesto contributo di 150 euro al mese (con rivalutazione) posto a carico del sig nel 2020 CP_1
vale a bilanciare la diversa capacità economica dei signori e e a garantire così al figlio una CP_1 Pt_1
tendenziale conservazione del medesimo tenore di vita presso entrambi i genitori.
La domanda di revoca è stata proposta dal sig sul CP_1
presupposto che la signora percepisca una Pt_1
retribuzione mensile di euro 1.700 , come effettivamente dalla stessa dichiarato in ricorso;
ora però il contratto a tempo determinato che le garantiva i 1.700 euro al mese è
Pag. 4 di 6 scaduto;
la signora attualmente è disoccupata ,anche se ha riferito di essere in procinto di firmare una contratto di lavoro part time che prevede una retribuzione mensile di euro 1.200.
Il sig evidenzia che l'acquisto della casa da CP_1
parte della signora è precedente al provvedimento Pt_1
che si chiede di modificare;
pertanto è una circostanza qui irrilevante.
Inoltre, se è vero che il sig nel frattempo è CP_1
andato in pensione (ma non è neppure quantificata la relativa entrata;
la situazione economica del sig
, peraltro, non è chiara perché sono stati Parte_2
depositati solo gli estratti conto relativi ad un conto cointestato con altra persona) è anche vero che il sig
, diversamente dalla signora ora CP_1 Pt_1
condivide le spese di casa con una persona.
Dunque complessivamente, per quanto risulta in causa, non risultano intervenute circostanze che modifichino in modo rilevante la situazione economica delle parti.
3. Visto l'esito della controversia, le spese di lite,
vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 116/2025:
Pag. 5 di 6
1. respinge la domanda di Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
3/06/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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